dal Canale Telegram “Rassegna penale”
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza n. 32506 del 1 ottobre 2025, è sufficiente a integrare il reato di cui all’art. 612 bis c.p. la sussistenza di una sola delle conseguenze previste dal disposto della norma incriminatrice. Tali conseguenze non devono ricorrere insieme, i Giudici di legittimità hanno specificato, ad esempio, che lo stato d’ansia ingenerato non richiede anche il cambiamento delle abitudini di vita.
Corte_di_Cassazione,_Sezione_V,_sentenza_n_32506_del_1_ottobre_2025