Con la circolare del 13 maggio 2025, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia è intervenuto per chiarire i dubbi sorti sull’applicazione delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2025 in riferimento agli importi e modalità di calcolo dei diritti dovuti per il rilascio delle copie processuali come disciplinato dall’art. 269-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia  che distingue tra copie informatiche e cartacee.

Copia digitale, costi fissi — copia cartacea, aumenti

Per le copie informatiche — trasmesse via PEC, download o riversate su supporti come chiavette USB o CD — sono dovuti solo i nuovi diritti forfettari indicati nell’Allegato 8 del TUSG: 8 euro per invio telematico – ad invio – e 25 euro per ogni supporto fisico utilizzato.

Copie cartacee

Il rilascio delle copie cartacee continua ad essere regolato dagli Allegati 6 e 7 e subiscono un incremento del 50% rispetto ai diritti ordinari, come stabilito dall’art. 4, comma 5, del D.L. 193/2009. Se la copia viene rilasciata con urgenza, il diritto viene addirittura triplicato, in base all’art. 270 TUSG.

Giudice di Pace

Per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, le tariffe sono ridotte della metà: 12,50 euro per supporti fisici e 4 euro per invio telematico. Anche per il  Giudice di Pace, le copie cartacee subiscono l’aumento del 50%.