TITOLO : I rimedi riparatori alla dichiarazione di assenza dell’imputato dopo la riforma Cartabia  tra post iudicatum ed istituti sub iudice.

 

  • I rimedi riparatori post iudicatum : la restituzione nel termine e l’introduzione del comma II.1 nelle ipotesi di condannato assente ad opera della riforma.
  • La rescissione del giudicato formatosi in assenza dell’imputato.
  • La praticabilità dei due istituti post iudicatum tutelanti il medesimo diritto.
  • I rimedi riparatori della dichiarazione di assenza in corso di giudizio.
  • La novellata disciplina nel giudizio di appello e gli effetti prodotti dalla illegittima dichiarazione di assenza.

 

  • I rimedi riparatori post iudicatum : la restituzione nel termine e l’introduzione del comma II.1 nelle ipotesi di condannato assente ad opera della riforma.

 

L’ondata innovativa prodotta dal decreto legislativo n.° 150/2022 , oltre a riformare il diritto partecipativo dell’imputato , ha introdotto importanti modifiche in tema di rimedi riparatori previsti a tutela della garanzia di presenziare al proprio processo.

Analizzando la normativa , è possibile distinguerli in due fasce : quella dei rimedi post iudicatum e quelli esperibili in corso di giudizio.

Quanto ai primi , il riferimento è , ovviamente , all’istituto della rimessione nel termine ex art. 175 c.p.p.[i] ed a quello della rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis c.p.p.[ii]

Relativamente alla rimessione in termini , i primi due commi dell’art. 175 c.p.p. sono rimasti inalterati ; essa , pertanto ,  è prevista in favore di tutte le parti processuali che dimostrino di non aver potuto adempiere ad una determinata attività processuale entro i termini previsti  a pena di decadenza per caso fortuito o forza maggiore , circostanza impeditiva della cui dimostrazione è onerata la parte istante gravata ulteriormente di fare istanza entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento straordinario al giudice emittente il provvedimento definitivo.

Sul punto la S.c.[iii] ha recentemente confermato l’assunto ritenendo che : Il caso di forza maggiore, così inteso, è contemplato dall’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. quale requisito per la restituzione nel termine per impugnare. Deve tuttavia osservarsi come la stessa norma preveda il termine di decadenza di dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente forza maggiore per la presentazione della richiesta.”. In via del tutto incidentale va sottolineato come la disponibilità di un arco temporale più esteso rispetto a quello in cui l’interessato sia stato impedito da circostanze oggettive , potendo quindi esercitare il suo diritto , non incide negativamente sulla posizione della parte in quanto : “Una volta accertata la tempestività della richiesta e la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 175 cod. proc. pen., l’interessato è restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, intendendosi per tale l’intero termine e non la frazione di esso che residua al momento del verificarsi del presupposto legittimante la restituzione”[iv] , ed inoltre : “‘Nel valutare la richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione occorre tenere conto del fatto che l’interessato ha diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l’impugnazione, che, nel nuovo codice di rito prevede, oltre alla dichiarazione, l’elaborazione e la produzione dei motivi”[v].In base a tale nomofilachia aver goduto di un tempo a disposizione in cui non si era oggettivamente impediti non priva l’interessato ad ottenere la restituzione nel termine.

Si pensi , ad esempio , al caso del deposito di lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. nel quale la parte sia stata oggettivamente impedita soltanto negli ultimi due giorni cadenti nei sette giorni prima della data fissata per il dibattimento ; la circostanza di aver goduto di un arco temporale ben maggiore non inciderebbe negativamente sulla richiesta di rimessione nel termine.

Non occorre dilungarsi sui concetti di caso fortuito consistente in un evento talmente imprevedibile ed eccezionale da non consentire di porvi rimedio e di forza maggiore corrispondente ad un impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e che dipenda da cause a lui non imputabili.

L’ordinanza di rigetto può essere ricorsa per cassazione , viceversa , l’accoglimento non è impugnabile autonomamente ma esclusivamente e contestualmente con la sentenza emessa all’esito del giudizio instauratosi per effetto della concessa rimessione in termini ad impugnandum oppure di altri termini perentori come nell’esempio sopra citato.

Nello specifico caso di restituzione nel termine ad impugnandum , la legge non prevede espressamente la necessarietà di allegati “probatori” dei presupposti fondanti la richiesta , ma trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario in quanto presentato avverso sentenza definitiva occorrerà un’allegazione documentale “dimostrativa” integrata eventualmente da provvedimenti emessi dall’autorità decidente , come interpretato sia dalle SS.UU. nella sentenza Burba[vi] del 2014  e ripreso successivamente[vii] :“ Né si pone in contrasto con i suddetti parametri l’onere probatorio da cui l’assente viene onerato. Sempre alla luce del contesto normativo in cui tale previsione deve essere calata, la pur ambigua terminologia utilizzata dal legislatore non può infatti essere interpretata nel significato più rigoroso paventato dal ricorrente, come cioè onere di fornire la “prova”, nel senso tecnico-processuale inteso, della propria mancata conoscenza del processo, con contestuale liberazione del giudice da qualsivoglia accertamento in caso di mancato assolvimento dello stesso. In tal senso, per vero, già si sono sostanzialmente espresse le Sezioni Unite con la citata sentenza Burba, laddove, seppure incidentalmente, il Supremo Collegio ha precisato come il suddetto onere probatorio sostanzialmente «implica l’allegazione di una documentazione a sostegno» e non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l’acquisizione «di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale».”

L’orientamento è stato confermato anche da altri  arresti giurisprudenziali[viii] secondo i quali sussiste un onere di allegazione ma non di prova di natura processuale delle circostanze addotte dal condannato o dalle altre parti processuali ed in caso di dubbio sulle stesse la decisione deve essere nei sensi della concessione della restituzione nel termine.

 

Affrontando , ora , la innovazione del 2022 relativa alla istanza di rimessione presentata dall’assente e senza ripercorrere con particolare dovizia la storia dell’istituto[ix] , basterà in questa sede segnalare come con la riforma Cartabia sia stata introdotta all’art. 175 comma II.1 c.p.p. la possibilità per il condannato assente di chiedere la rimessione nei termini previsti a pena di decadenza onde presentare impugnazione avverso una sentenza emessa all’esito di un giudizio al quale non si sia partecipato per incolpevole ignoranza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini , sempre senza sua colpa ; presupposto imprescindibile è costituito dalla regolarità della notificazione e della dichiarazione di assenza adottata secundum ius , la quale non ha ottenuto l’effetto previsto di notiziare il diretto interessato , ritenuto bene assoluto secondo i dicta normativi e giurisprudenziali convenzionali.

La previsione normativa si fonda su elementi imprescindibili costituiti dalla mancata conoscenza dell’esistenza del processo a proprio carico rispetto al quale si sia stati dichiarati assenti , quindi della sentenza e conseguentemente della presentazione di un’impugnazione nei termini ordinari ; pertanto in caso di dimostrata assenza per incolpevole ignoranza del processo , del quale si sia venuti a conoscenza durante la pendenza dei termini ad impugnandum verrebbe a mancare uno dei due presupposti legislativi fondanti e l’istanza sarebbe inammissibile.

Dalla lettura della Relazione illustrativa si ricava chiaramente che la previsione dei due presupposti dell’incolpevole ignoranza e della impossibilità alla presentazione di impugnazione avverso la sentenza emessa nel giudizio dichiarativo di assenza consti nell’esigenza di evitare o comunque prevenire una sorta di abuso del diritto consistente nella pretestuosa presentazione di istanza di rimessione in termini ad impugnandum pur avendone avuto contezza nella fase sub iudice , agevolandosi sui termini di prescrizione e in ragione della deroga al fondamentale principio dell’intangibilità del giudicato penale.

Dunque , il rimedio della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.  è previsto sia nei casi ordinari di cui al I comma allorquando l’imputato , anche presente al giudizio ,  provi il caso fortuito forza maggiore e altro legittimo impedimento di natura straordinaria ostativo all’impugnazione o ad altra attività sottoposta a termini perentori , che per il condannato nei casi di dichiarazione di assenza pronunciata nei casi previsti dalle legge sulla base degli elementi sintomatici di conoscibilità processuale dedotti dall’autorità giurisdizionale.

Fa d’uopo segnalare come nei casi di cui al primo comma dell’art. 175 c.p.p. il termine perentorio entro cui presentare l’istanza di rimessione è pari a dieci giorni dalla cessazione della forza maggiore o dall’avvenimento del caso fortuito , termine perentorio che si differenzia , e non poco , da quello previsto per i casi di decreto penale di condanna di cui al II comma e dai casi di dichiarazione di assenza di cui al comma II.1 , pari a trenta giorni dall’avvenuta presa d’atto dell’esistenza del decreto penale di condanna o della sentenza di condanna . Questo termine subisce un’eccezione nel caso di estradizione dall’estero , nel quale i trenta giorni decorrono non già dall’avvenuta conoscenza dell’esistenza del processo , bensì dalla consegna del condannato all’autorità italiana ai sensi dell’ultima parte del comma II bis dell’art. 175 c.p.p..

La conoscenza della sentenza a proprio carico può avvenire mediante la notifica dell’ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. , sia esso sospeso oppure immediatamente esecutivo ; nei casi di definitività non esecutiva della sentenza la conoscenza è strettamente legata ad un variegato ventaglio di fattori empirici della vita del condannato , per cui l’istanza di rimessione potrebbe avvenire anche a notevole distanza di tempo  , ma nulla esclude una conoscenza realizzatasi in altri modi.

La dicotomia legittimante l’istanza di restituzione nel termine nella recente innovazione legislativa è , dunque , rappresentata dalla legittimità dell’ordinanza di assenza-incolpevole materiale assenza dell’imputato legata all’ignoranza della fase processuale.

La ratio della previsione di tale strumento riparatorio si ricava dalla lettura dei casi affrontati dalla giurisprudenza convenzionale e consente di cogliere il nucleo centrale della vicenda costituito dalla concreta possibilità di una notificazione regolare e rispettosa dei canoni procedurali non corrisposta da una concreta ed effettiva conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato[x] , costituente l’elemento imprescindibile ai fini della celebrazione di un equo processo ai sensi dell’art. 6 par. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Sono ovviamente esclusi i casi previsti dal I comma dell’art. 420 bis c.p.p. nei quali vi è certezza sulla conoscenza del processo da parte dell’imputato e , dunque , in tutti i casi in cui la dichiarazione di assenza si fonda sulla notifica ad personam , nei quali l’interessato abbia manifestato l’intenzione di non presenziare oppure , infine , allorquando pur impedito a comparire ex art. 420 ter c.p.p. non abbia ritenuto e soprattutto  manifestato  di chiedere rinvio per un legittimo impedimento.

Difatti , la norma di nuovo conio prevede esclusivamente che l’istanza restitutoria possa fondarsi sui casi previsti dall’art. 420 bis comma II e III c.p.p. : ovverossia in tutti i casi in cui il giudice procedente abbia inteso e dedotto la effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato dalle modalità della notificazione, dagli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, dalla nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante e da altri fattori versanti nel proprio fascicolo attestanti la sintomaticità della conoscenza e quindi della volontaria sottrazione agli atti processuali ; nei casi di imputato latitante , che secondo il legislatore attesta inequivocabilmente la volontaria sottrazione alla fase processuale da parte dell’imputato.

L’istituto introdotto nel 2022 non è praticabile nei casi di assenza dichiarata con certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato ma soltanto nei casi di certezza legale presunta dagli elementi sintomatici previsti dalle legge e dedotti nel caso pratico dall’autorità giurisdizionale procedente.

Come vedremo , nei casi disciplinati dall’art. 420 bis comma I c.p.p. relativi alla notifica ad personam oppure a persone ad essa legate per ragioni di convivenza , parentela , portierato , incaricate od anche per motivi di lavoro la contestazione dell’illegittimità della dichiarazione di assenza – dopo la definitività – potrà espletarsi esclusivamente mediante l’istituto della rescissione previa dimostrazione dell’impossibilità ad impugnandum.

Conseguentemente possiamo ritenere la restituzione nel termine richiesta dall’imputato assente una norma di chiusura delle garanzie previste dal legislatore a seguito degli arresti giurisprudenziali  convenzionali , in quanto fornisce all’assente pur dichiarato formalmente tale , in base ai dicta legislativi , in ogni caso la possibilità di impugnare la sentenza di condanna previamente dimostrando le due circostanze della mancata conoscenza e dell’impossibilità ad impugnare in via ordinaria.

Riteniamo che concessa la restituzione sia presentabile un’impugnazione che eccepisca vizi relativi alla illegittima dichiarazione di assenza ex art. 420 bis comma I c.p.p. determinando una eventuale regressione processuale (in considerazione dell’opzione concessa dalla legge).

Dunque la restituzione concessa apre , a parere dello scrivente , un ventaglio di possibilità impugnative assoluto e non già limitato ; quanto previsto ai fini dell’ammissibilità dell’istanza restitutoria non deve incidere sul diritto impugnativo dell’imputato , non essendo ciò escluso da alcuna norma ad hoc.

E’ superfluo sottolineare come la garanzia approntata sia minus quam rispetto al rimedio rescissorio che , viceversa , se accolto determina la rinnovazione totale della fase o grado processuale celebrato previa dichiarazione di assenza contra legem ; difatti , nella rimessione nel termine si è restituiti nella possibilità di presentare impugnazione ma non già di rinnovare o ripetere il giudizio di I grado e salvo il caso in cui la dichiarazione di assenza venga impugnata e ritenuta causa di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

Difatti , proprio per tale motivo il legislatore ha previsto un peso specifico maggiore rispetto ad una dichiarazione di absentia fondata sui presupposti sintomatici previsti dall’art. 420 bis commi II e III c.p.p. e quindi formulata legittimamente e seguendo i parametri normativi i quali , però , non garantiscono certezza effettiva della conoscenza della fase processuale , costituente l’elemento imprescindibile onde ritenere legittima la predetta dichiarazione secondo la Corte EDU.

In merito all’ipotesi  di cui al II comma , la ratio è ben giustificata da una dichiarazione di assenza non provata e certa in via assoluta e quindi si è ritenuto di tenere aperta la possibilità , con onere dimostrativo della circostanza a carico dell’istante , di chiedere la rimessione.

Quanto all’ipotesi prevista dal III comma , premesso che la definizione di latitante di cui all’art. 296 comma I c.p.p. è stata frutto dell’intervento riformatore recente e corrisponde a “chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare , agli arresti domiciliari , al divieto di espatrio , all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione” , ed al comma II del medesimo articolo si legge “se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che dimostrano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi”, appare formalmente ineccepibile la identificazione tra il concetto di latitanza e la dedotta volontarietà di sottrarsi al processo.

In passato , la dichiarazione di latitanza in taluni casi non era corrisposta alla concreta , effettiva volontà di sottrarsi alla cattura e quindi al proprio processo ma a fattori diversi ( tra tutti , caso scolastico è rappresentato dall’essere l’indagato , difeso d’ufficio ,  espatriato o ritornato nel paese di origine per cause indipendenti dall’esistenza della misura restrittiva ) di tal che la giurisprudenza convenzionale[xi] e quella di legittimità avevano stabilito che anche nel caso di latitanza fosse necessario verificare ed approfondire la circostanza che corrispondesse concretamente alla volontà di sottrarsi al proprio processo e non altrimenti , ritenendo non sufficiente il solo decreto di latitanza ma richiedendo un approfondimento sul punto.

Proprio per tali motivazioni il legislatore del 2022 ha modificato la norma disciplinante la latitanza introducendo la necessità dell’indicazione degli elementi sintomatici dimostrativi della effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi , valorizzando ancora una volta l’aspetto della effettività e concretezza della sottrazione al processo a dispetto del dubbio rappresentato dalla presunzione di conoscenza della misura e della conseguente sottrazione.

Per effetto del rafforzamento della identificazione tra concetto di latitanza e volontà di sottrarsi alla misura ed alla conoscenza del  processo recentemente la giurisprudenza di legittimità[xii] ha inteso : La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell’art. 420-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs n. 150 del 2022 il quale, al comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante». Dunque si presume che chi è stato dichiarato latitante, perché si è sottratto volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, si sottragga volontariamente “anche” alla conoscenza del processo. Si tratta di una scelta legislativa che impone di derogare all’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, per procedere in assenza, deve essere valutata la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, essendo invece irrilevante che l’imputato abbia avuto conoscenza della pendenza, o della conclusione, delle indagini (così, tra le altre: Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210-01, che conferma quanto affermato da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01, con riguardo alle condizioni per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale). Infatti in applicazione dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui l’indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi deve essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell’atto di vocatio in iudicium, né e la sua irreperibilità nella fase del giudizio.”

Secondo quest’orientamento nomofilattico l’esigenza di verificare approfonditamente la conoscenza della fase processuale da parte del latitante sembra abbia subito un forte ridimensionamento rispetto ai contenuti giurisprudenziali convenzionali del passato  ; ampliando il peso specifico della presunzione legale e fatta salva l’attivazione di rimedi restitutori dimostrativi dell’erroneità della presunzione.

Ma si riscontra anche un orientamento giurisprudenziale proteso , invece , alla rilevanza della verifica da parte del giudice procedente della concreta conoscenza della vocatio in iudicium : Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha individuato sicuri indici che consentono di escludere che l’odierno ricorrente non avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento. Giova premettere che, dalla consultazione degli atti – consentita, essendo censurata la violazione di legge processuale -, risulta che l’evasione non è avvenuta il 29 maggio 2018 e neppure il 25 settembre 2018, come erroneamente indicato nel decreto di citazione diretta e nell’avviso di conclusione di indagini, ma il 25 maggio 2018, che Djuric non ha mai eletto domicilio e che, da allora, non si è più reso responsabile di tale reato. La Corte territoriale, quindi, è incorsa in errore quando ha interpretato l’evasione del 25 maggio 2018, ovvero il reato, del quale l’imputato era chiamato a rispondere, quale elemento sintomatico della deliberata sottrazione alla conoscenza da parte dell’imputato del successivo processo relativo proprio a tale reato. Quanto al decreto di irreperibilità del 26 luglio 2019, lo stesso è stato emesso sulla scorta del verbale di vane ricerche della stazione CC di Busto Arsizio del 5 novembre 2018 come espressamente indicato. In realtà, in data 5 novembre 2018, i Carabinieri non riuscirono a dare comunicazione dell’avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. all’imputato, in quanto questi, non più in stato di detenzione domiciliare dal 20 luglio 2018, nella sua abitazione, come sostenuto, invece, in modo errato dal Procuratore Generale, se ne era legittimamente allontanato. Ad ogni modo, il decreto di citazione a giudizio veniva notificato il 16 novembre 2020 al difensore di ufficio in proprio e ai sensi dell’articolo 159 cod. pen. e, quindi, successivamente alla emissione del decreto di irreperibilità. In conclusione, non essendo rinvenibile alcun elemento positivo da cui desumere la volontà di Djuric di sottrarsi alla conoscenza della pendenza del processo, non poteva essere dichiarata l’assenza del predetto.”[xiii]

L’istanza di rimessione nel termine ad impugnandum per il latitante presuppone gli identici criteri previsti per l’assente : dimostrazione di mancata conoscenza della fase processuale ed impossibilità ad impugnare senza colpa e deve essere presentata entro trenta giorni dalla avvenuta conoscenza dell’esistenza del processo , decorrenti , come sopra accennato ,  in caso di estradizione  dall’avvenuta consegna.

 

Va precisato che i casi disciplinati dall’art. 420 bis comma II ter c.p.p. relativi sia al principio semel presens semper presens che alla rappresentanza da parte di difensore munito di procura speciale per l’espletamento dei riti speciali versante nel fascicolo del GUP o del giudice del dibattimento negli altri casi , determinano la dichiarazione di presenza dell’imputato materialmente rappresentato dal difensore , per cui non legittimano alcuna istanza di remissione in termini relativa esclusivamente ai casi di assenza dichiarata legittimamente e di impossibilità a presenziare o conoscere il processo  celebrando , ma eventualmente un’istanza ai sensi del I comma dell’art. 175 c.p.p.

Nei predetti casi l’unico rimedio impugnativo esperibile sarà rappresentato dall’ordinaria presentazione di atto di appello o di ricorso ex art. 606 c.p.p. , tanto più che a seguito della legge n.° 144/2024 – c.d. riforma Nordio – il difensore di fiducia non necessita dello specifico mandato ad impugnare né necessita della dichiarazione o elezione o di domicilio , attesa l’abrogazione del comma I ter dell’art. 581 c.p.p..

 

Valutando la norma sul piano sistematico , possiamo affermare che indubbiamente rappresentasse , prima della riforma Nordio[xiv] , un rimedio riparatorio importante ed incisivo sul piano pratico , in virtù dell’introduzione all’art. 581 c.p.p. dei commi I ter ed I quater ad opera della legge Cartabia , di uno specifico mandato ad impugnare ed una dichiarazione-elezione di domicilio per la notifica del giudizio di appello rilasciate dopo la sentenza di I grado dall’imputato dichiarato assente nel predetto giudizio.

Stante la necessarietà ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione sia dello specifico mandato ad impugnare che dell’elezione o dichiarazione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione in giudizio di appello , non era improbabile che l’assente incolpevole avesse bisogno di praticare l’istituto reintegrativo per mancata presentazione dell’impugnazione sottoposta alle condizioni dei commi I ter ed I quater dell’art. 581 c.p.p., non sempre facilmente rinvenibili e riscontrati.

Con la vigente previsione secondo cui il difensore di fiducia dell’imputato assente non necessita più del mandato ad impugnare e nemmeno della dichiarazione-elezione di domicilio , ora riservati solo ai casi di imputato assente difeso d’ufficio , molto difficilmente accadrà che siano presentate istanze di rimessione in termini proprio perché la riforma Nordio ha nuovamente esteso il diritto ad impugnandum dell’imputato anche al difensore di fiducia sprovvisto di specifico mandato.

Ne deriva che l’imputato assente , difeso di fiducia non soltanto ben difficilmente potrà dimostrare la mancata conoscenza del processo a suo carico a causa della nomina fiduciaria come previsto dall’art. 420 bis comma II c.p.p. ma , soprattutto , non avrà necessità di ricorrere a questo rimedio eccezionale potendo il suo difensore di fiducia impugnare i provvedimenti emessi nell’ambito processuale autonomamente , senza necessità di rintracciare il proprio assistito.

Se , dunque , prima della legge n.° 114/2024 l’istituto aveva una importante motivazione sistematica ed anche maggiori possibilità di essere attuato , allo stato riteniamo che  residuino scarsi margini di praticabilità.

Queste considerazioni non escludono che l’imputato incolpevolmente assente o latitante sia rimesso in termini essendo stato sancito sia dalla Corte EDU – nei casi Somgyi contro Italia e Huzuneanu contro Italia – che dalla Corte costituzionale – sentenza n.° 371/2009 – l’inviolabilità del diritto a presenziare quale segmento del diritto di autodifesa , anche nel caso di precedente impugnazione ad hoc presentata dal proprio difensore.[xv]

 

  • La rescissione del giudicato formatosi in assenza dell’imputato.

 

E’ opportuno trattare , ora , il secondo rimedio riparatorio post iudicatum , per poi affrontare i criteri di adozione degli istituti in questione che tutelando il medesimo diritto e sulla parziale base dei medesimi presupposti potrebbero creare incertezze applicative.

In via preliminare la riforma di tale rimedio straordinario ha eliminato il presupposto dell’assenza dell’imputato per l’intera durata del processo , prima ritenuta presupposto indefettibile dall’abrogato art. 625 ter c.p.p.[xvi] proprio per la straordinarietà dell’impugnazione incidente sul principio di intangibilità del giudicato penale.

Ad oggi , possiamo ritenere che il legislatore abbia scisso le fasi e gradi del processo e le corrispondenti dichiarazioni di assenza assunte in ciascuna fase e grado di giudizio , per cui ai fini dell’esperibilità dello strumento rescissorio ben potrebbe darsi il caso di imputato dichiarato illegittimamente assente in udienza preliminare , oppure  a conoscenza della stessa e ad essa partecipante , ma dichiarato illegittimamente assente nel giudizio di secondo grado. Il caso scolastico è costituito dall’imputato non appellante dichiarato assente contra legem.

Non è esclusa l’ipotesi di una dichiarazione di assenza illegittima nel giudizio di I grado , ma , con elevata probabilità , quale immediata conseguenza del vizio integratosi nella fase dell’udienza preliminare in considerazione dell’efficacia della costituzione delle parti in sede di udienza preliminare anche nella fase dibattimentale , come disposto dal novellato art. 484 comma 2 bis c.p.p., che dispensa – ma non impone –  il giudice del dibattimento, all’atto della verifica costituzione delle parti dall’obbligo di rinnovare gli accertamenti, già compiuti in sede di udienza preliminare, delle circostanze che consentono di procedere in assenza dell’imputato.

Del resto , le stessa modifica dell’art. 429 comma I lett. f) c.p.p. secondo cui il decreto che dispone il giudizio deve contenere “l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento” ,  fa espresso riferimento alla prosecuzione del processo intendendo , secondo la chiara ratio legis del 2022 , cristallizzare l’importanza dell’udienza preliminare quale inizio della fase processuale ed in particolar modo l’atto della costituzione delle parti che esplica i suoi effetti nella successiva fase dibattimentale.

Sia ben chiaro che non è esclusa la possibilità di un error in procedendo commesso nel giudizio dibattimentale di I grado , ma in considerazione di quanto sopra appare molto meno probabile.

 

Il presupposto fondante non è costituito dalla prova fornita dal condannato circa la mancata conoscenza del processo e l’impossibilità a presentare impugnazione ad hoc come previsto per la remissione nel termine , bensì dalla mancata partecipazione al processo , dall’errata o illegittima dichiarazione di assenza  e dalla speculare prova di non aver potuto proporre impugnazione ordinaria al riguardo.

La norma , infatti , al III comma prevede che la Corte di appello se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità e non più al giudice di I grado , come previsto in precedenza dall’abrogato art. 625 ter c.p.p..

Come nella restituzione nel termine , anche nell’ipotesi rescissoria il legislatore ha previsto come condicio sine qua non la mancata conoscenza dell’esistenza della data di celebrazione della fase o del grado prima dell’emissione del provvedimento nella formula inserita nella parte finale del I comma  “salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza” ed ovviamente per le medesime motivazioni : evitare un pretestuoso esercizio dello straordinario istituto previsto in deroga al principio di intangibilità del giudicato penale.

Proprio in considerazione di questo assunto , allora la rescissione del giudicato rappresenta un intenso rafforzamento del diritto partecipativo dell’imputato al proprio processo , come imposto dalla normativa sovra-nazionale euro-unitaria e convenzionale , poiché tutela il diritto partecipativo in ogni stato e grado del processo pur a fronte della piena consapevolezza dell’esistenza del processo , a fronte della necessaria condizione di non aver potuto presentare impugnazione ordinaria al riguardo.

L’obbligo informativo dell’imputato , presidio essenziale e primario della legge n.° 67/2014 , viene eliminato con corrispondente reviviscenza dell’obbligo notificativo dell’autorità giudiziaria procedente che , allorquando non assolto , potrebbe causare la ripetizione della fase o grado in cui si è verificato il vizio dichiarativo.

Inoltre , la identificazione tra conoscenza della fase procedimentale e la successiva processuale creato dal legislatore del 2014 , costituisce oramai un concetto ampiamente e definitivamente superato , come auspicato più volte dalla giurisprudenza convenzionale.

La disciplina dell’istituto rescissorio si apre con una clausola di sussidiarietà in riferimento all’art. 628 bis c.p.p..

Ne deriva che nell’ipotesi in cui il condannato abbia adito la Corte di Strasburgo onde eccepire una violazione del suo diritto a presenziare al processo , ovviamente , non sarà esperibile il rimedio straordinario nazionale coperto dalla decisione convenzionale di più ampio respiro ed assorbenza ; ed anzi in caso di decisione favorevole alla tesi del condannato , si applicherà proprio l’istituto ex art. 628 bis c.p.p. , con conseguente interpello alla Corte di cassazione entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo convenzionale ; ciò al fine di chiedere la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna ed eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Difatti , all’ottavo comma del citato articolo di legge introdotto dalla riforma Cartabia  si prevede espressamente l’applicabilità anche nei casi in cui la violazione accertata dalla Corte Europea riguardi il diritto dell’imputato di partecipare al processo .

Epperò , v’è da dire che il ricorso alla Corte di Strasburgo presuppone l’esperimento di tutti i rimedi previsti dal diritto nazionale ; pertanto resta in dubbio se sia possibile ricorrere alla Corte Europea solo dopo essere ricorsi alla rescissione del giudicato con esito negativo oppure , proprio per effetto della clausola di sussidiarietà inserita nel I comma dell’art. 629 bis c.p.p. si debba ritenere che tale rimedio sia alternativo al ricorso sovra-nazionale e la esperibilità di quest’ultimo non lo presupponga quale rimedio previsto dal diritto interno.

Una lettura sistematica della norma induce a concludere per l’alternatività della rescissione rispetto al ricorso alla Corte EDU ed alla impraticabilità del rimedio restitutorio solo in caso di ricorso ai giudici di Strasburgo come previsto dalla clausola di sussidiarietà. Di tal che ai fini del ricorso convenzionale non appare necessario aver previamente esercitato l’istituto rescissorio quale rimedio previsto dal diritto nazionale.

L’istanza di rescissione del giudicato deve essere presentata , a pena di inammissibilità , personalmente oppure da procuratore speciale , entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della sentenza emessa all’esito del giudizio caratterizzato dal vizio dichiarativo dell’assenza dell’imputato ; per cui in qualsiasi modo questi ne abbia avuto contezza , quel momento rappresenta il dies a quo.

La competenza funzionale appartiene alla Corte di appello del distretto in cui esercita la giurisdizione l’autorità integrante il vizio dichiarativo di assenza dell’imputato.

Riteniamo che anche nel giudizio rescissorio sussista un onere di allegazione documentale da parte del ricorrente come nel caso di istanza di restituzione nel termine , senza alcuna necessarietà di una vera e propria prova di carattere processuale.

 

  • La praticabilità dei due istituti post iudicatum tutelanti il medesimo diritto.

 

Analizzati succintamente i due istituti restitutori post iudicatum , in considerazione della tutela di entrambe del diritto partecipativo e della parziale sovrapponibilità normativa , resta da approfondirne la praticabilità ; in una parola a fronte di quali situazioni processuali verificatesi sia esperibile l’uno piuttosto che l’altro.

L’assioma che differenzia i due rimedi consta da un lato nella ignoranza incolpevole del processo pur in presenza di regolare dichiarazione di assenza e  dall’altro nella conoscenza del processo rispetto ad una irregolare dichiarazione di assenza per violazione dell’art. 420 bis c.p.p. senza alcuna delimitazione e riferimento ai soli commi II e III c.p.p. , come invece previsto dall’art. 175 comma II.1 c.p.p.

A tal uopo , dopo averne analizzato la disciplina codicistica , occorre tracciare i segmenti salienti.

Possiamo affermare che la finalità dei due rimedi riparatori previsti dalla legge processual-penalistica si fonda sull’intento legislativo di garantire il diritto di difesa , che vede il suo principale e primario segmento nel diritto partecipativo dell’imputato al proprio processo : con l’istituto della rimessione nel termine , ispirato alla  ratio convenzionale sia normativa che ermeneutica , in quanto espletabile pur in presenza di una regolarità notificativa ma a fronte della ignoranza in concreto dell’esistenza del proprio processo da parte dell’imputato ; con la rescissione del giudicato , valutare se il superamento di tale diritto partecipativo sia stato applicato con pieno rispetto della legge , verificando la legittimità della dichiarazione di assenza in tutti i casi di cui all’art. 420 bis c.p.p.

Se la rescissione è presentabile in tutti i casi disciplinati dall’art. 420 bis c.p.p. , mentre la restituzione solo nei casi previsti dal II e III comma del medesimo articolo di legge ,  un primo punto decisivo è rappresentato dai casi di cui al I comma dell’art. 420 bis c.p.p. esclusi normativamente dalla restituzione nel termine.

 

Conseguentemente il rimedio rescissorio potrebbe attenere ad un difetto riguardante la notificazione al domicilio eletto o dichiarato , anche ex art. 161 comma IV c.p.p. , alle persone conviventi , delegate alla ricezione , al portiere dello stabile abitativo presso i luogo dove svolge attività lavorativa l’imputato ed infine mediante affissione dell’avviso presso la casa comunale con seguente raccomandata a.r. , ai sensi dell’art. 157 ter comma I c.p.p. Un esempio potrebbe consistere nella notificazione a persona convivente con l’imputato ma minorenne oppure incapace , di cui il notificatore non si sia accorto con conseguente mancata notiziazione al diretto interessato.

In secondo luogo potrebbe essere esperito nei casi di illegittima dichiarazione di assenza per effetto della nomina di difensore di fiducia versante in atti o da altri fattori sintomatici attestanti la conoscenza  dell’esistenza del processo da parte dell’imputato dedotta dall’autorità giurisdizionale procedente.

Infine nei casi di illegittima dichiarata latitanza , come in precedenza esaminata.

Appare chiaro come la rescissione del giudicato possa essere praticata a fronte della  illegittimità della dichiarazione di assenza e delle modalità notificative pregresse alla stessa di cui al I comma dell’art. 157 ter c.p.p. escluse dalla restituzione nel termine , ma resta l’interrogativo su quale rimedio esercitare nel casi di cui ai commi II e III dell’art. 420 bis c.p.p. previsti quale presupposto di entrambe i rimedi restitutori.

E cioè  quale rimedio adottare rispetto ad un vizio valutativo di merito e di legittimità fatto in relazione agli elementi sintomatici della conoscenza del processo e sulla dichiarazione di latitanza che necessita della verifica della effettiva e concreta volontà di sottrarsi al vincolo restrittivo e quindi alla celebrazione del processo relativo alla misura.

Alcuna distinzione può porsi sulla competenza funzionale dell’autorità giurisdizionale chiamata a decidere : nel caso della restituzione nel termine il giudice di I grado e nell’ipotesi rescissoria la Corte di appello quindi entrambe giudici non di esclusiva competenza di legittimità , come , invece , accadeva in vigenza dell’art. 625 ter c.p.p. radicante la competenza funzionale in capo alla Corte di cassazione.

In merito ai contenuti di doglianza appare chiaro ed evidente che il giudizio sulla legittimità della assenza presupponga una valutazione di merito dei fatti storici relativi all’imputato , ai suoi comportamenti nella fase procedimentale e pregressi a quella processuale che con la nomina di difensore di fiducia possano far dedurre una conoscenza del processo.

Parimenti nell’ipotesi prevista dal III comma dell’art. 420 bis c.p.p. la latitanza presuppone una valutazione sulla effettiva volontà di sottrarsi alla cattura ed al processo de quo e quindi su dati empirici e fattuali che incidono sulla legittimità della dichiarazione di assenza.

Valutando complessivamente il quadro normativo , sembra che il criterio distintivo sia costituito dalla mancata conoscenza della fase processuale , costituente uno dei due presupposti fondanti la istanza di restituzione nel termine ed invece non necessario , anzi , nel caso di istanza di rescissione del giudicato.

Difatti , la restituzione nel termine è praticabile esclusivamente in caso di mancata conoscenza dell’esistenza del processo a fronte della regolarità notificativa della vocatio in iudicium , viceversa l’esperibilità del rimedio rescissorio consente una conoscenza ed addirittura la partecipazione ad una fase o grado , successivamente seguita da un’errata dichiarazione di assenza per difetti di natura notificativa che non abbiano consentito all’imputato di partecipare al grado o fase viziata dall’error in procedendo con impossibilità alla presentazione di apposita impugnazione.

Per cui allorquando si invochi un rimedio restitutorio sulla base della incolpevole ignoranza della fase processuale sarà necessario intraprendere l’iter di cui all’art. 175 comma II.1 c.p.p.

Recentemente la giurisprudenza di legittimità[xvii] si è espressa nei seguenti termini : “Quello attivato dalla istante è dunque l’inedito rimedio restitutorio introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il quale si affianca e non si sovrappone a quello della rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p. Ed infatti, il primo deve ritenersi esperibile nei soli casi in cui l’assenza è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l’imputato riesca a fornire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa; il secondo riguarda, invece, i casi di erronea dichiarazione di assenza, ferme restando le altre condizioni illustrate. Il rimedio, al contrario di quello rescissorio, invocato riguarda poi la sola facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l’impugnazione che si dimostra di non essere stati incolpevolmente in grado di presentare.”

 

  • I rimedi riparatori della dichiarazione di assenza in corso di giudizio.

 

La previsione legislativa non poteva esimersi , ovviamente , dalla contemplazione di speculari rimedi ante iudicatum  reintegrativi della errata dichiarazione di assenza ed in ogni caso della mancata conoscenza dell’esistenza della fase processuale da parte del protagonista principale del processo penale.

Senza ripeterci[xviii] e rimandando a quanto già affrontato , possiamo affermare che con la riforma Cartabia , mediante l’introduzione dell’art. 157 ter c.p.p. , sia stato definitivamente eliso il principio , oggetto di critiche convenzionali , secondo cui la conoscenza della fase procedimentale determinasse de plano  anche quella della fase successiva ed in ogni caso un dovere informativo dell’imputato che esentava l’autorità giudiziaria procedente a notificare ad personam il decreto di fissazione della fase processuale , nei suoi vari aspetti relativi anche ai riti speciali[xix] , investendo il difensore di ufficio o di fiducia alla notiziazione , in qualità di destinatario dei predetti avvisi nell’ambito di un rapporto privatistico di natura fiduciaria.

Sia ben chiaro che superata la identificazione tra conoscenza del procedimento e della fase processuale , dalla lettura di recentissimi provvedimenti di legittimità[xx] , gli elementi sintomatici restano in auge ai fini della valutazione dell’istanza di rescissione del giudicato , avendoli intesi la S.c. ancora rilevanti a fini valutativi sia della incolpevole ignoranza del processo , sia della tardiva conoscenza dello stesso avvenuta comunque prima della definitività che , infine degli oneri comunicativi da parte del difensore di fiducia.

Al contempo , il legislatore ha inteso prevedere situazioni reintegrative del diritto alla partecipazione processuale dell’imputato sia nelle ipotesi di mancata conoscenza del processo che per i casi di ostatività oggettiva a presenziare anche nella disciplina dei rimedi esperibili sub iudice.

 

Abbiamo già analizzato e valutato in altra sede , la fase dell’udienza preliminare quale fase genetica della fase processuale ed in quanto tale la rilevanza della costituzione delle parti compiuta dal GUP a seguito della riforma Carotti del 1999[xxi] introduttiva degli articoli 420 bis , ter , quater e quinquies c.p.p. e della contestuale abrogazione degli articoli della fase dibattimentale – artt. 485, 486, 487 e 488 c.p.p. – per effetto della piena efficacia della costituzione delle parti anche nella fase dibattimentale.

Ad oggi , il principio predetto è rimasto inalterato , pur intervenendo la riforma sugli aspetti contenutistici della fase dibattimentale ed in particolare dei primi due commi dell’art. 489 c.p.p. nonché inserendo il comma II bis.

 

Procedendo con ordine ed analizzando la previsione in seno all’udienza preliminare , l’art. 420 bis comma VI c.p.p. stabilisce che dichiarato l’imputato assente e comparso prima della decisione finale , il giudice  disponga la revoca dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza rispetto alla quale si apre un binomio di possibilità processuali : nel caso di mera comparsa in udienza , senza colpo ferire , l’imputato eserciterà le facoltà previste al momento del suo intervento senza alcuna retroazione dello stesso , e più in particolare potrà richiedere l’accesso ai riti alternativi solo allorquando le discussioni finali delle parti non saranno concluse con ordinanza ex art. 421 comma IV c.p.p. , come espressamente previsto dall’art. 438 comma II c.p.p. e 446 comma I c.p.p..

Nell’ipotesi in cui : “a) dimostri che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte”, il GUP con ordinanza può reintegrare l’imputato ad esercitare diritti e facoltà di cui risulta titolare , come se la sua assenza non fosse stata mai dichiarata.

Pertanto , un primo rimedio restitutorio è previsto nella fase dell’udienza preliminare sia in relazione alla illegittima dichiarazione di assenza , sia alla mancata conoscenza della fase processuale che a circostanze oggettive impeditive della sua comparsa in udienza e limitative del diritto di difesa. Rispetto a queste ultime , ovviamente , in caso di tempestiva comunicazione il GUP  dovrebbe attivare il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter c.p.p. , notificando non già la richiesta di rinvio a giudizio bensì soltanto il verbale di udienza con la data del rinvio.

Al comma VII , la norma prevede la rilevabilità ex officio delle circostanze previste dai commi precedenti ed in tal caso la revoca dell’ordinanza dichiarativa con nuova notifica mediante polizia giudiziaria.

 

Intervenendo sull’art. 489 c.p.p.[xxii] , si è prevista , identica situazione in grado di reintegrare la posizione dell’imputato nella fase dibattimentale sia con regressione processuale che con alternativo ripristino di poteri decaduti esercitabili proprio nella fase dibattimentale , purchè ritualmente richiesti operando una scelta sulle opzioni previste.

Recita il I comma che “Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare”.

Va evidenziato come la nullità sancita nel caso di illegittima dichiarazione di assenza , costituisca un patologia a regime intermedio come espressamente stabilito dal II comma dell’art. 489 c.p.p. secondo cui “la nullità è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare”. Come previsto , essa è rilevabile anche ex officio.

Pertanto , l’imputato può alternativamente eccepire la nullità del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare , retroagendo nella quale poter esercitare i suoi diritti previsti dalla legge processuale oppure richiedere di esercitarli nel giudizio di I grado , senza subire alcun pregiudizio ed allo stesso tempo salvaguardando la ragionevole durata del processo.

In questa ipotesi la reintegrazione è assoluta ed omnicomprensiva sia che l’imputato opti per la regressione processuale che , invece , scelga di esercitarla in sede dibattimentale , quindi senza alcun limite come dimostrato dalla espressione adottata “restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto”.

Le ragioni dell’integrale  restitutio si individuano nella viziata dichiarazione di assenza in violazione o deroga alle norme di legge , di tal che l’imputato non abbia ad averne pregiudizi di alcun genere.

Del resto , l’esercizio di funzioni giurisdizionali previsto in capo al GUP e trasferite al giudice del dibattimento in caso di patologie o disfunzioni processuali non costituisce una novità avendo il legislatore attribuito alla giurisdizione del dibattimento la funzione di giudice del giudizio abbreviato , nell’ipotesi di istanza di definizione mediante il giudizio abbreviato atipico[xxiii].

 

La riforma ha introdotto , per omogeneità sistematica legata alla ragionevole durata del processo , il comma II bis prevedente la reviviscenza dei diritti e delle facoltà previste dalla disciplina dell’udienza preliminare in seno alla fase dibattimentale senza alcuna possibilità di regressione processuale , nelle ipotesi di mancata conoscenza della fase processuale e di circostanze impeditive alla presenza in udienza preliminare.

Trattasi dei casi in cui si riscontra la regolarità della notifica a norma di legge e ciò non ostante una mancata conoscenza della fase processuale o di legittimo impedimento incolpevolmente ineccepito rispetto ai quali il legislatore non ha ritenuto di approntare una tutela equivalente a quella della illegittima dichiarazione di assenza.

Più specificamente , la reitegrazione non è assoluta bensì condizionata ai medesimi presupposti previsti in sede di udienza preliminare sopra esaminati : nel caso di impossibilità oggettiva a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, e pari impossibilità a comunicarne la sussistenza al giudice ; nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, allorquando fornisca la “prova” di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto , quindi nelle ipotesi di regolarità notificativa , ignoranza incolpevole del processo e conseguente impossibilità ad esercitare i diritti e le facoltà per esso previste.

Anche nelle ipotesi condizionate dalla dimostrazione di eventi oggettivamente impeditivi a presenziare all’udienza preliminare o della ignoranza incolpevole della stessa udienza preliminare , è prevista la facoltà di chiedere di essere restituito nell’esercizio dei diritti , ivi compresi la definizione mediante riti alternativi , previsti per la fase superata , ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza in quanto non affetti da una patologia processuale chiara ed evidente.

Dunque , la regressione processuale può avvenire esclusivamente nei casi di illegittima dichiarazione di assenza per violazione dell’art. 420 bis comma I c.p.p..

 

Sul piano sistematico , è evidente come la tutela del diritto partecipativo dell’imputato sia stata predisposta nella fase del giudizio in maniera assolutamente speculare a quanto previsto per i rimedi riparatori post iudicatum.

Difatti , in caso di assenza dichiarata contra ius l’effetto consta nella nullità del provvedimento conclusivo con regressione alla fase o grado in cui si è determinato il vizio ( fermo restando la facoltà di scelta )  come nell’ipotesi rescissoria  ; nei casi di regolarità notificativa che però non hanno prodotto la conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato , anche allorquando dichiarato latitante , l’effetto non si concretizza nella nullità e nella regressione ma con la reintegrazione di diritti e facoltà , come nel caso della restituzione nel termine.

 

  • La novellata disciplina nel giudizio di appello e gli effetti prodotti dalla illegittima dichiarazione di assenza nel giudizio di merito e di legittimità.

 

Anche la disciplina del dibattimento di secondo grado è stata riformata , anzi stravolta dal decreto legislativo n.° 150/2022 ; oltre alla disciplina sull’assenza , il giudizio è stato innovato ai fini dell’applicabilità delle misure sostitutive della pene detentive brevi tanto richieste quanto applicate ex officio dalla Corte nel caso di comminazione di pena non superiore a quattro anni come previsto dall’art. 598 bis commi I bis e IV ter c.p.p.

La regola ordinaria della celebrazione del giudizio di appello attualmente consta nella procedura camerale non partecipata ex art. 598 bis c.p.p. , per cui non sussiste alcuna problematica in merito alla costituzione delle parti così come alcuna dichiarazione di presenza o assenza dell’imputato non convocato per effetto della esclusiva cartolarità del giudizio.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità[xxiv] si è espressa nei sensi di una esclusione categorica della dichiarazione di assenza nei giudizi non partecipati.

E’ prevista la possibilità per le parti processuali di chiedere entro quindici giorni dal ricevimento dell’avviso di fissazione dell’udienza , sia essa pubblica o camerale , la trattazione del giudizio in presenza che seguirà l’ordinario regime ante Cartabia integrato dalle modifiche apportate dalla riforma proprio sull’assenza dell’imputato.

Abbiamo in passato[xxv] già approfondito l’argomento manifestando perplessità ed indicando l’antisistemicità della riforma , per cui rimandiamo a quella sede senza ripeterci.

L’art. 598 ter c.p.p.[xxvi] distingue , i due casi di imputato appellante e non appellante.

Relativamente al primo caso bisogna soffermarsi sulla contestuale introduzione ad opera della riforma del 2022  della originaria necessarietà , ex art. 581 comma I ter e quater , dello specifico mandato ad impugnare al difensore e della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione per il grado di appello.

Con tali introduzioni , il legislatore aveva garantito all’autorità procedente la conoscenza del processo da parte dell’imputato appellante per cui era ed è tutt’ora prevista la dichiarazione di assenza in caso di mancata comparizione in giudizio a seguito della notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato , da ritenersi assolutamente legittima proprio perché soddisfaceva l’esigenza convenzionale della effettiva e concreta conoscenza dell’esistenza del processo da parte dell’imputato appellante.

A seguito della riforma Nordio del 2024 , la quale ha abrogato – con l’eccezione del caso dell’imputato assente assistito dal difensore di ufficio –  la necessarietà dello specifico mandato ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato , la garanzia della concreta ed effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato appellante non appare più solida come ante riforma Nordio.

Ben potrebbe darsi , infatti , il caso di appello presentato dal difensore di fiducia senza effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato il quale , per i più svariati motivi , potrebbe non aver mantenuto contatti costanti e concreti con il proprio difensore , anche a fronte dei tentativi del legale di fiducia di notiziarlo , con il risultato di non essere a conoscenza del giudizio di appello , in aperta violazione dei principi convenzionali normativi e giurisprudenziali.

La mancata sinergia tra le citate recentissime riforme potrebbe portare in futuro ad una collisione sistematica dettata dalla assoluta presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato appellante prevista dal I comma dell’art. 598 ter c.p.p. , prima ben giustificata , ma dopo la legge n.° 144/2024 non più certa in via assoluta.

La attuale vigenza del dispositivo secondo cui in caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420 bis , a parere dello scrivente suscita non poche perplessità e necessiterebbe di un intervento modificativo , in quanto sistemicamente scoordinato ed inefficace ai fini di una certa conoscenza del giudizio di appello da parte dell’imputato appellante.

Per completezza espositiva va , però , anche sottolineato ancora una volta la rilevanza della nomina del difensore di fiducia quale elemento sintomatico – ex art. 420 comma II c.p.p. – della conoscenza del processo e del dovere di diligenza da parte dell’imputato nel mantenimento dei contatti con il proprio legale.

 

Ciò posto , in caso di imputato non appellante assente  la norma prevede che pur in presenza di regolarità delle notificazioni se “ le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte”  , la corte dovrà sospendere il processo  onde effettuare una notificazione ad personam. mediante polizia giudiziaria , con l’indicazione degli elementi previsti dall’art. 420 quater c.p.p..

Infatti , con essa oltre all’indicazione del luogo e del giorno in cui si terrà l’udienza ( il primo giorno non festivo di ottobre in caso di notificazione avvenuta nel primo semestre dell’anno , il primo giorno non festivo del mese di marzo dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno ) anche l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420 ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

La prassi prevedibile consisterà in un primo o plurimo tentativo di notiziazione ad personam ad opera della polizia giudiziaria e solo in caso di esito negativo si attiverà la procedura sospensiva introdotta.

Considerato che l’imputato è stato comunque sentenziato in I grado non si applicheranno le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 420-quater, nonché gli articoli 420 quinquies e 420 sexies , e pertanto il processo resterà sospeso sino al rintraccio dell’imputato , senza alcuna emissione di sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p. ed eventuale revoca disposta ai sensi dell’art. 420 sexies c.p.p..

 

Relativamente agli effetti collegati alla illegittima dichiarazione di assenza , il legislatore è intervenuto con modifiche apportate sia allo svolgimento del dibattimento di II grado che alla decisione nel giudizio di appello ed anche all’esito del giudizio di legittimità.

Le ipotesi previste dagli introdotti commi V bis, V ter e V quater dell’art. 604 c.p.p.[xxvii] prevedono , come già analizzato , i casi di dichiarazione illegittima di assenza e di circostanza oggettive impeditive della presenza dell’imputato al processo di I grado o all’udienza preliminare.

Seguendo la linea legislativa è prevista la sentenza dichiarativa della nullità della sentenza emessa all’esito dell’irrilevato vizio dichiarativo  con rinvio alla fase o grado in cui si era determinata quando sia eccepita la violazione dell’art. 420 bis commi I , II e III c.p.p. , perché in caso contrario la stessa viene sanata per effetto del regime intermedio da cui è contraddistinta , ai sensi del comma V bis dell’art. 604 c.p.p. , secondo cui “ la nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. Inoltre ,  ancora una volta la nullità agisce solo allorquando risulta che l’imputato non era a conoscenza della pendenza del processo ed non era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata , come nei casi dei rimedi restitutori post iudicatum.

Appare chiaro come secondo il dettato legislativo , ritenendo la nullità predetta a regime intermedio , la stessa sia eccepibile nell’atto di appello ma solo in caso di sia stato oggettivamente impossibile farlo nella fase o grado precedente , tutelando il principio della ragionevole durata del processo ed , in vero , fornendo una tutela di livello inferiore al diritto a presenziare dell’imputato , ritenuta dalla CEDU primario ed imprescindibile tassello del diritto di difesa e quindi dell’attuazione dell’equo processo.

Ci sia consentito esprimere una critica : pur comprendendo l’intento del legislatore ispirato dalla ragionevole durata del processo e quindi poco incline alle regressioni processuali dimostrata anche da quanto stabilito nel comma V secondo cui “Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli  o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio” , V ter e V quater dell’art. 604 c.p.p. ( come vedremo tra breve ) ,  sembra una grave violazione del diritto di difesa la mancata previsione della rilevabilità di ufficio , almeno nel caso di violazione dell’art. 420 bis comma I c.p.p. e cioè nei casi di violazione di legge operata dal giudice in tema di notificazioni  ad personam , a persone conviventi o incaricate alla ricezione.

Come si accennava innanzi , non è più prevista il rinvio al giudice di primo grado , bensì al giudice della fase o grado in cui si è integrato o è stato eccepito il vizio  essendo stato stabilito il diritto alla conoscenza del singolo grado di giudizio mediante notificazione dell’autorità giudiziaria procedente.

Ai sensi dei commi V ter e V quater , nei casi di mancata conoscenza del processo , erroneamente non dedotta dagli elementi sintomatici per effetto di regolarità notificativa ,  di imputato dichiarato latitante senza verificare la effettiva volontà di sottrarsi al processo ed alla misura restrittiva di cui ai commi II e III dell’art. 420 bis c.p.p. e nei casi di caso fortuito , forza maggiore o altro legittimo impedimento , la legge prevede la duplice possibilità di ottenere la regressione del processo ed in alternativa , ove richiesta , la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà previste nella fase in cui si è verificato il vizio ivi compresa l’accessibilità all’applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p. o all’oblazione od anche la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dinanzi il giudice di secondo grado. Resta esclusa la possibilità di definire il processo mediante il giudizio abbreviato.

Questa omissione legislativa appare senza giustificato motivo ed anzi particolarmente contrapposta alla ratio convenzionale sia normativa che ermeneutica , in quanto pregiudica un diritto dell’imputato di definire il processo a proprio carico con rito alternativo a fronte di una formalmente corretta dichiarazione di assenza , ma inefficace al fine di garantire la effettiva conoscenza del processo ed al contempo la sua materiale partecipazione.

E’ pur vero che trattasi di opzione , ma conformemente al principio di ragionevole durata , sarebbe valsa la pena inserire anche il diritto di definizione mediante il giudizio abbreviato sì da evitare una inutile regressione processuale a cui l’imputato si vede costretto.

 

Posta la criticità della legge in tema di imputato appellante dopo la riforma Nordio e la sospensione del giudizio di appello nelle ipotesi di imputato non appellante assente in mancanza di elementi sintomatici della conoscenza del processo e di regolarità notificativa in sede di I grado , va segnalato che il decreto legislativo n.° 150/2022 ha riformato l’art. 344 bis c.p.p.[xxviii] introdotto dalla legge delega n.° 134/2021 stabilendo la sospensione dei termini di celebrazione del giudizio di appello ( pari a due anni ) – oltre che nel caso di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – anche nell’ipotesi di ordinanza che disponga la notificazione all’imputato assente non appellante , sino alla notificazione  effettuata[xxix].

La norma specifica nei casi di cui al II comma dell’art. 598 ter c.p.p. escludendo le ipotesi di imputato appellante : per i motivi sopra esaminati ed attualmente rilevanti riteniamo necessario un intervento legislativo od in ogni caso chiarificatore da parte della nomofilachia.

Prescindendo da queste ultime considerazioni , in ogni caso nessun termine massimo di sospensione del processo in appello è previsto dalla legge , per cui questa potrebbe protrarsi sine die , con pregiudizio del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost..

 

Inevitabilmente la legge ha modificato anche l’art. 623 c.p.p. disciplinante i casi di annullamento con rinvio disposti dalla corte di legittimità , inserendo al comma I la lettera b) bis.

Va da sé , in considerazione del regime della patologia previsto dalla legge e di quanto disposto dall’art. 606 comma III c.p.p., che il vizio debba essere eccepito nel primo momento utile di cui disponga l’imputato.

Ebbene , il rinvio è previsto presso il giudice – personalmente diverso – della fase o grado in cui si è verificata la causa di nullità che ha determinato le conseguenti patologie insanabili generate anche nella fase o nei gradi successivi ; nelle ipotesi di impedimento oggettivo non comunicato tempestivamente per cause prescindenti dalla volontà dell’imputato – art 604 comma V ter lettera a) c.p.p. – e di mancata conoscenza del processo pur a seguito di regolarità notificativa o di decreto di latitanza – art. 604 comma V ter lettera b) – “al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata”.

Concludendo l’analisi della normativa introdotta , possiamo considerare indubbiamente positivi gli interventi innovativi tesi alla tutela del diritto partecipativo dell’imputato che hanno espunto i criteri identificativi della conoscenza della fase procedimentale con la fase processuale.

Anche l’introduzione della reviviscenza di diritti appartenenti ad una fase o grado del giudizio di merito in quella successiva , appare conforme al criterio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Profili di criticità , invece , restano in merito alla rilevanza data dal legislatore agli elementi sintomatici di conoscenza del processo  circa i rapporti imputato-avvocato ed ai rispettivi doveri informativi rispetto alla celebrazione del processo.

Tale principio strettamente legato ad un rapporto di natura privatistica , a parere dello scrivente ,  non corrisponde affatto ad una concreta , effettiva e certa conoscenza del processo e della data del suo svolgimento ed in considerazione dei criteri imposti dalla giurisprudenza e normativa convenzionale , avrebbero dovuto suggerire un’alternativa regola notificativa corrispondente a quella operata ad personam , limitando le pur attualmente previste ipotesi di cui all’art. 157 ter c.p.p. , la sola in grado di garantire certezza sull’effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato.

La scelta legislativa , invece , si è radicata su una più agevole e comoda regola di conoscenza legale presunta , salvo poi per il condannato eccepire l’inefficacia della notificazione mediante i rimedi restitutori ; scelta effettuata alla ricerca di un equilibrio tra beni di rilevanza costituzionale quali la ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa ed alla partecipazione effettiva al processo contemplati dagli artt. 24 e 111 Cost.

Ciò posto non sembra azzardato ritenere che le decisioni convenzionali , pur tenendo nella debita considerazione l’esigenza di celebrazione del processo ,  avessero dato maggiore rilevanza al diritto di difesa e quindi al diritto partecipativo dell’imputato che , invece , nella legislazione nazionale è posto sul medesimo piano del bene costituzionale della ragionevole durata del processo.

Sullo specifico aspetto , il diritto interno si è affrancato dai dicta convenzionali.

Il tempo e gli eventuali ricorsi alla Corte EDU potranno disvelare se i dubbi posti in questa sede siano stati forieri di una fondata critica al legislatore nazionale.

 

avv. Antonio Fusco

Foro di Napoli

 

 

[i] Art. 175 c.p.p.  Restituzione nel termine.

  1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore [670]. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
  2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

  1. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
  2. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
  3. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione [585] può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
  4. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606].
  5. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [670].
  6. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344 bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

 

[ii] Art. 629 bis c.p.p.  Rescissione del giudicato.

1.Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

  1. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
  2. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
  3. Si applicano gli articoli 635 e 640.

 

[iii] Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 18409 del  10 maggio 2022.

 

[iv] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 34875 del 05/04/2004, Rv. 229887.

 

[v] Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 1329 del 23/04/1998 , Rv. 211641.

 

[vi] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 36848 del 17 luglio 2014 , ric. Burba.

 

[vii] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 31201 del 15 settembre 2020 , Rv. 280137 , ric. Ramadze ,

 

[viii] Cassazione penale sezione IV  sentenza n.° 29067 del 22/02/2017 e Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 3882 del 04/10/2017.

 

[ix] L’art. 175 c.p.p. , a seguito degli interventi giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo relativi sia al diritto partecipativo dell’imputato che dei rimedi restitutori e reintegrativi del predetto diritto previsti dall’ordinamento processual-penalistico italiano , ne aveva criticato negativamente presupposti e contenuti ritenuti inefficienti allo scopo da essi previsto. Il riferimento è alle sentenza Corte EDU dei casi Colozza contro Italia , Simogyi contro Italia e Sejdovic contro Italia. Allo scopo di rimediare e corrispondere più adeguatamente ai principi giurisprudenziali espressi , il legislatore ebbe ad introdurre con il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella l. 22 aprile 2005, n. 60 , e successivamente con la legge n.° 67 del  28 aprile 2014 , modificazioni finalizzate a rendere più effettivo e meno limitato questo strumento straordinario.

 

[x] Per una più esaustiva comprensione degli interventi giurisprudenziali convenzionali e nazionali  vedi anche Il processo digitale “Il diritto partecipativo dell’imputato nella riforma Cartabia : tra presunzione di conoscenza della fase processuale ed effettività .” pubblicato in data 25 novembre 2024.

 

[xi] Corte Europea dei diritti dell’uomo Sejdovic contro Italia , Colozza contro Italia .

 

[xii] Cassazione penale sezione II sentenza n.° 2343/2024  del 24 novembre 2023 .

 

[xiii] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 34514 del 23 maggio 2023 , ric. Djuric.

 

[xiv] L. 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto l’abrogazione del comma 1-ter e la modifica del comma 1-quater.

 

[xv] Per maggiori approfondimenti vedi anche nota X.

 

[xvi] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 70, Legge 23/06/2017, n. 103 con decorrenza dal 03/08/2017 , c.d. riforma Orlando. Art. 625 ter c.p.p.  Rescissione del giudicato.

  1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2.

 

[xvii] Cassazione penale sezione V  sentenza n.° 26447 del 23 aprile 2024 , ric. Smopech.

 

[xviii] Vedi nota X.

 

[xix] Il riferimento è , ovviamente al decreto di fissazione dell’udienza preliminare , all’avviso di fissazione dell’udienza predibattimentale , al decreto penale di condanna al decreto di giudizio immediato ed infine al decreto di giudizio direttissimo .

 

[xx] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 26447 del 23 aprile 2024 , ric. Smopech ,  Cassazione penale sezione II sentenza  n.° 39587 del 9 ottobre 2024 ric. Maraucci , Cassazione penale sezione IV  sentenza n.° 43741 del 7 novembre 2024 ric. Zaouali .

 

[xxi] Legge n.° 479 del 16 dicembre 1999 , c.d. legge Carotti .

 

[xxii] Art. 489 c.p.p.  Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare.

  1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.
  2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

  1. a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
  2. b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

 

[xxiii] Per una più esaustiva trattazione dell’argomento vedi anche Il processo digitale La nuova disciplina sul giudizio abbreviato condizionato introdotta dal D. Lgs. n.° 150/2022 e brevi cenni sull’evoluzione storica del procedimento speciale.” , pubblicato in data 4 aprile 2023.

 

[xxiv] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 49315 del 24 ottobre 2023 , dep.  23 dicembre 2023.

 

[xxv] Per un maggiore approfondimento del tema vedi anche Il processo digitale “Le impugnazioni  dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n.° 150/2022 tra dubbi e soluzioni interpretative. L’inapplicabilità dell’art. 581 comma I ter alle impugnazioni di natura cautelare.” pubblicato in data 12 dicembre 2023.

 

[xxvi] Art. 598 ter  c.p.p. Assenza dell’imputato in appello.

  1. In caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420 bis.
  2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non appellante non è presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione(2). L’ordinanza contiene gli avvisi di cui all’articolo 420 quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 420-quater, nonché gli articoli 420 quinquies e 420 sexies.
  3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
  4. Nell’udienza di cui all’articolo 598 bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell’imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

 

[xxvii] Art. 604 c.p.p. Questioni di nullità.

  1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità [177-186] in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
  2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
  3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente [517] o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni [521].
  4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
  5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli [185] o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, ‘imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

  1. a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
  2. b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

  1. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto [150 ss. c.p.] o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito [603].
  2. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento [477] fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
  3. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

 

[xxviii] Art. 344 bis c.p.p. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

  1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
  2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
  4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416 bis, 416 ter, 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis 1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis 1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
  5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l’impugnazione della sentenza.
  6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 o dell’articolo 598 ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.
  7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.
  8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

 

[xxix] Una completa rivisitazione dell’improcedibilità è prevista nella disposizione contenuta nel IV comma : Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416 bis, 416 ter, 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis 1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis 1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.”.