TITOLO :   Il diritto partecipativo dell’imputato nella riforma Cartabia : tra presunzione di conoscenza della fase processuale ed effettività .

 

  • L’abrogazione della dichiarazione di contumacia sostituita dalla dichiarazione di assenza dell’imputato attuata con la Legge n.° 67/2014.
  • L’equivalenza tra conoscenza del procedimento e della fase processuale nella previgente normativa.
  • La contraddittorietà tra le fonti internazionali in tema di diritto partecipativo dell’imputato e la riforma del 2014.
  • La riforma ad opera del Decreto legislativo n.° 150/2022.

 

  • L’abrogazione della dichiarazione di contumacia sostituita dalla dichiarazione di assenza dell’imputato attuata con la Legge n.° 67/2014.

 

Con la promulgazione del decreto legislativo n.°150 del 30 dicembre 2022 si è ulteriormente modificato uno degli aspetti fondamentali del processo penale già oggetto di recenti riforme : il diritto partecipativo dell’imputato al proprio processo.

E’ notorio che tutti i sistemi processuali di stampo accusatorio puro prevedano l’obbligo dell‘imputato di presenziare al proprio processo  anche e non solo in ragione della possibilità di essere giudicati in stato di libertà a seguito del pagamento della cauzione fissata dal giudice e del conseguente obbligo di non allontanarsi dalla giurisdizione territoriale di polizia competente per il caso.

Nei sistemi processuali misti , invece , tale obbligo non è previsto ed anzi la legge processuale prevede , solitamente , il diritto di non presenziare e la speculare possibilità di celebrare il processo in assenza dell’imputato.

L’ordinamento processual-penalistico italiano , sin dal codice di rito penale Rocco attuante un sistema processuale inquisitorio , aveva previsto il diritto dell’imputato di rimanere estraneo al processo celebrato a suo carico , con dichiarazione di contumacia a fronte della regolarità della citazione a giudizio e della sua materiale assenza ; l’unica garanzia era rappresentata dalla previsione che l’estratto della sentenza di condanna fosse notificato al contumace, per il quale il termine utile per l’impugnazione decorreva dalla data della notifica , ai sensi degli artt. 199 e 500 c.p.p.

Il codice di rito stabiliva , allo scopo di appurare la conoscenza del processo da parte dell’imputato contumace , l’impugnabilità della sentenza di condanna da parte del difensore esclusivamente se munito di procura speciale ad hoc.

Successivamente , con la riforma del 1955 e la conseguente introduzione nel codice dell’art. 183-bis c.p.p. , veniva prevista per il contumace anche la possibilità di essere rimesso nel termine per impugnare, qualora non avesse potuto farlo, in precedenza, per caso fortuito o forza maggiore. La tutela del contumace era , quindi , estesa anche alla fase della definitività della sentenza , con onere probatorio a carico del condannato.

Ricalcando i segmenti del vecchio codice di rito , anche il nuovo codice di procedura penale del 1988 aveva previsto la contumacia dell’imputato , riservando a questi una garanzia difensiva approntata attraverso la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna ex art. 548 comma III c.p.p. e termini per proporre impugnazione decorrenti proprio dalla predetta notificazione ai sensi dell’art. 585 comma II lett. d) c.p.p.

Come previsto per il passato , il codice di rito Vassalli prevedeva l’impugnabilità della sentenza contumaciale esclusivamente per effetto di conferimento di procura speciale ad impugnandum ex art. 571 comma III c.p.p. e per i medesimi scopi già previsti dal codice di rito Rocco : garantire e certificare la conoscenza della sentenza di condanna (e quindi dell’esistenza del processo a carico) da parte dell’imputato , dimostrata dal conferimento di uno specifico mandato ad impugnare la sentenza.

In ogni caso l’imputato veniva avvisato della condanna ed eventualmente poteva  richiedere in sede impugnativa  la rinnovazione della citazione al giudizio di I grado a seguito di annullamento della sentenza generata da una illegittima dichiarazione di contumacia ; oppure nel caso in cui non avesse presenziato per caso fortuito , forza maggiore o altri motivi di natura oggettiva impeditivi della presenza in udienza fornendone adeguata prova , la rinnovazione delle prove assunte o di nuove prove ed anche di richiedere la celebrazione dei riti alternativi del giudizio abbreviato o dell’applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p. , in sede di appello.

Dunque la normativa prevedeva , in pendenza del giudizio di merito , l’esercitabilità del diritto di difesa in sede di appello od anche l’annullamento della sentenza ove mai dimostrato che la ordinanza di contumacia avesse integralmente decampato dai canoni legali.

La previsione dell’art. 175 c.p.p. , inoltre , consentiva in sede di definitività della sentenza di chiedere la rimessione in termini ai fini della presentazione di un’impugnazione allorquando si fosse dimostrata una mancata partecipazione e conoscenza del processo per motivi non addebitabili al condannato , ex comma II del citato articolo di legge. Per quanto rappresentasse un rimedio di natura restitutoria , con esso , però , si consentiva al condannato soltanto di impugnare la sentenza di I grado con le limitazioni relative all’accessibilità ai riti speciali ed alla formazione della prova con violazione del principio del doppio grado di giurisdizione di merito.

Con l’entrata in vigore della legge n.° 479 del 16 dicembre 1999 , c.d. legge Carotti , il legislatore ebbe ad introdurre nella disciplina dell’udienza preliminare gli articoli 420 bis , ter , quater e quinquies c.p.p. allo scopo di disciplinare la regolare costituzione delle parti in udienza preliminare , con piena efficacia sulla prosecuzione nella fase dibattimentale tanto da abrogare i corrispondenti articoli  485, 486, 487 e 488 c.p.p. , e rimanendo vigente l’art. 489 c.p.p. il quale prevedeva la possibilità per l’imputato  dichiarato contumace di rendere dichiarazioni a dibattimento oppure di chiedere la definizione con riti alternativi allorquando avesse dimostrato di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali era decaduto.

La stesura dei contenuti degli articoli introdotti prevedeva , illo tempore , ancora il caso della dichiarazione di contumacia , poi espunta dal modello processuale con l’abrogazione avvenuta mediante la legge n.° 67/2014.

Più in particolare , la legge 479/99, aveva previsto all’art. 420 quater c.p.p.[i] la disciplina della contumacia ; l’ordinanza dichiarativa era fondata sulle regolare notifica a mani dell’imputato o di persona a questo incaricata o di familiare con lui convivente , presso il luogo dove svolgeva l’attività lavorativa ed infine mediante affissione presso la casa comunale di residenza con successiva raccomandata a.r. ed in caso di impossibilità ad effettuarla nei modi previsti , presso il difensore  di ufficio o di fiducia ai sensi degli articoli 159 (irreperibilità dell’imputato) , 161 comma 4 (rifiuto , impossibilità o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto per la notificazione) e 169 c.p.p. (notificazione mediante a.r. all’imputato residente-dimorante o lavorante all’estero di invito a dichiarare o eleggere domicilio poi non effettuato).

Dunque la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare , del decreto di citazione diretta a giudizio , del decreto di giudizio immediato , del decreto penale di condanna ed infine del decreto di giudizio direttissimo , effettuata come sopra era ritenuta pienamente legittima ed in quanto tale efficace ai fini sia del prosieguo e che degli effetti ordinari del processo.

Modificando il comma IV dell’art. 429 c.p.p. , il legislatore aveva anche stabilito che il decreto che dispone il giudizio non doveva più essere notificato alla persona offesa o all’imputato dichiarato assente  , ma l’obbligo di notificazione del decreto era mantenuto soltanto nei confronti dell’imputato ritualmente dichiarato contumace , ma , comunque , senza il termine a comparire di venti giorni  , successivamente reintrodotto con la legge n.°144/2000 in virtù di una ritenuta irragionevolezza della modifica apportata.

La disciplina introdotta si mostrava carente nell’effettività della conoscenza dell’esistenza del processo da parte dell’imputato contumace in quanto fatto salvo il caso di notificazione a mani proprie ,  ad un convivente od anche a persona incaricata alla ricezione , le ulteriori modalità notificative non risultavano idonee nei casi di irreperibilità , inidoneità del domicilio dichiarato o eletto e nei casi di imputato residente-lavorante all’estero.

Nei tre casi sopra citati che racchiudevano ciascuno una molteplicità di situazioni di fatto , la conoscenza del processo e della data di celebrazione rimanevano confinate nell’area della presunzione e non della certezza in quanto demandate alla comunicazione del difensore notificato.

E se indubbiamente la notificazione surrogante effettuata presso il difensore di fiducia elevava la percentuale di possibilità che l’imputato ne fosse portato a conoscenza , minori possibilità si riscontravano nei casi di notificazioni effettuate presso difensori di ufficio e nei casi di imputato irreperibile.

Il rimedio esperibile nei casi di definitività della sentenza e di mancata incolpevole conoscenza era sempre costituito dalla restituzione nel termine prevista dall’art. 175 c.p.p. da presentarsi nei dieci giorni dall’avvenuta “conoscenza del processo” con onere della prova a carico del condannato allo scopo di dimostrare le condizioni oggettive di impossibilità a comparire al processo , con le limitazioni sopra segnalate.

La Corte europea dei diritti dell’uomo in più occasioni[ii] aveva censurato la normativa nazionale affermando che l’ordinanza dichiarativa della contumacia se attestava la regolarità della notificazione secondo le regole dettate dal codice di rito penale non dimostrava né garantiva una effettiva e concreta conoscenza del processo per l’imputato come previsto dall’art. 6 par. 3 della CEDU e quindi il suo diritto partecipativo al processo. Inoltre , la ridotta previsione di dieci giorni in uno all’onere della prova incombente sul condannato avevano spinto la Corte EDU a ritenere insufficienti i rimedi riparatori previsti dall’ordinamento italiano.

 

Nel 2014 con la legge n.° 67 del 28 aprile , oltre ad introdurre l’istituto della messa alla prova , il legislatore ha inteso riformare anche la disciplina della presenza-assenza dell’imputato eliminando la dichiarazione di contumacia sostituita dall’ordinanza dichiarativa di assenza , prestando particolare attenzione agli elementi fattuali dai quali poter ritenere la conoscenza del processo da parte dell’imputato , i c.d. elementi sintomatici di conoscenza dell’esistenza del processo.

L’equilibrio ricercato dal legislatore si è articolato tra diritto di presenziare al proprio processo ed abuso di tale diritto che avrebbe ostacolato l’ordinaria amministrazione della giustizia penale.

Fa d’uopo una precisazione : la dichiarazione di assenza preesisteva alla legge n.° 67/2014 (e pertanto non può parlarsi di una introduzione innovativa) in tutti i casi in cui l’imputato fosse stato costituito presente alla celebrazione del processo almeno una volta anche se non per l’integrale durata – così attestandosi la conoscenza effettiva del processo secondo il brocardo semel presens semper presens  – e nei casi di imputato detenuto rinunciante a comparire al processo rispetto all’ordine di traduzione disposto dall’autorità giurisdizionale procedente.

Con la riforma dell’art. 420 bis c.p.p.[iii] il legislatore ha confermato il principio della conoscibilità presunta dell’esistenza del processo sulla scorta di elementi fattuali deducibili dal fascicolo dell’udienza preliminare o del doppio fascicolo , principio criticato dalla Corte EDU e sulla cui sollecitazione era stata approntata proprio la legge di riforma del 2014.

Si vuole intendere che la riforma attuata allo scopo di rendere maggiormente effettiva la conoscenza del processo dell’imputato rispetto alla criticata ed abrogata contumacia , in realtà si è rivelata , come articolata dal legislatore del 2014 , una conferma del precedente istituto della conoscibilità presunta.

Oltre ai palesi casi di espressa rinuncia a presenziare e di notifica a mani proprie dell’imputato o nei casi di cui all’art. 157 c.p.p. , secondo la lettera della norma , infatti , nei casi in cui l’imputato avesse dichiarato o eletto domicilio ovvero fosse stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero avesse nominato un difensore di fiducia , o risultasse da altri elementi fattuali con certezza che lo stesso era a conoscenza del procedimento o si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo , la norma consentiva la dichiarazione di assenza ed il legittimo prosieguo del processo.

In tutti i casi in cui il tentativo di notificare ad personam l’avviso della fase processuale non fosse andato a buon fine , gli elementi sintomatici espressamente previsti o desunti altrimenti dal giudice attestanti la conoscenza della fase procedimentale , consentivano legittimamente la dichiarazione di assenza.

 

A parere dello scrivente la normativa mostrava criticità rilevanti per vari ordini di motivi.

Innanzitutto la ratio legis era totalmente ispirata al principio collaborativo dell’imputato il quale pur in mancanza di una regolare ed ordinaria notificazione dell’esistenza della fase processuale e della data della sua celebrazione , doveva informarsi presso il difensore , d’ufficio o di fiducia , dell’evoluzione dell’iter processuale partendo da una oggettiva conoscenza dell’esistenza del procedimento penale dettata dal verbale di identificazione e dichiarazione-elezione di domicilio oppure dalla restrizione personale ed ancora dalla nomina di un difensore di fiducia , successiva a qualsiasi atto procedimentale notificato all’indagato.

Da un lato , pertanto , con la predetta normativa il ruolo del difensore a qualsiasi titolo diveniva fondamentale ed imprescindibile all’esclusivo fine di realizzare un interesse dell’organo procedente fosse esso autorità giudiziaria o giurisdizionale.

Parimenti dicasi per il dovere collaborativo dell’imputato il quale a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale per effetto dell’elezione di domicilio , del suo arresto o fermo o della sottoposizione ad una misura cautelare ed ancora dalla nomina di difensore di fiducia , aveva il precipuo dovere di informarsi attraverso il suo difensore degli ulteriori sviluppi processuali.

Secondo la norma , la presunta conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato era comunque deducibile anche da altri elementi fattuali risultanti dal fascicolo del Gup o dal doppio fascicolo nella fase dibattimentale , tra tutti primeggiava la regolare notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. a mani dell’indagato.

In definitiva , come risultava dalla lettera della norma gli elementi oggettivi conosciuti dall’indagato circa l’esistenza di un procedimento penale comportavano il dovere collaborativo onde conoscere la successiva esistenza della fase processuale , la data della sua celebrazione e quindi la sua eventuale partecipazione ad esso.

Va evidenziato come effettuato regolarmente il genetico , primo verbale o  notificazione ad personam tale da portare a conoscenza dell’indagato dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico , tutte le altre successive notifiche erano “personalmente” omissate per effetto del dovere informativo dell’imputato.

L’imputato era rappresentato dal difensore di fiducia o d’ufficio e garantita la difesa tecnica la scelta circa la sua partecipazione era demandata allo stesso senza alcun pregiudizio per la celebrazione della fase processuale.

La legge n.° 67/2014 introdusse anche l’istituto della rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.[iv] –  poi abrogato dalla legge n.° 103 del 23 giugno 2017 c.d. riforma Orlando che provvide all’introduzione dell’art. 629 bis c.p.p. , ulteriormente modificato dalla riforma Cartabia  – secondo cui qualora il condannato , internato o sottoposto a misura di sicurezza avesse provato che l’assenza era stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo poteva adire la Corte di cassazione nei trenta giorni dalla conoscenza del processo , con eventuale conseguente revoca della sentenza e rinvio alla fase processuale di I grado.

Al solo scopo di fare chiarezza ,  la coesistenza della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. e della rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p. si ancorava alla esperibilità e praticabilità del primo istituto nel caso di regolare e legittima dichiarazione di assenza ma fattuale e concreta incolpevole mancata conoscenza della fase processuale ; il secondo , nel caso di vizio nella dichiarazione di assenza applicata fuori dalle regole procedurali , come sancito dalle SS.UU. nel 2014 , nella sentenza Burba[v].

In via del tutto incidentale , la riforma del 2022 lasciando inalterati i primi due commi dell’art. 175 c.p.p. ha introdotto la disposizione secondo cui l’imputato giudicato in assenza è restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo vi abbia volontariamente rinunciato, se nei casi previsti dai commi II e III dell’art 420 bis c.p.p., fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver avuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa .

Come vedremo , la presunzione di conoscenza della fase processuale predisposta dalla legge n.° 67/2014 non soddisfaceva i criteri della CEDU ed in particolare dell’art. 6 par. 3 in tema di equo processo e garanzie partecipative , il che indusse le SS.UU. penali a reinterpretare le norme riformate aderendo alle rationes convenzionali anche e soprattutto di carattere giurisprudenziale.

Prima di affrontare i dicta giurisprudenziali , fa d’uopo un ulteriore approfondimento critico sulla innovazioni del 2014.

 

  • L’equivalenza tra conoscenza del procedimento e della fase processuale nella previgente normativa.

 

E’ opportuno analizzare oggettivamente alcuni aspetti della normativa , per poi confrontarli anche con la disciplina euro-unitaria che , unitamente alle decisioni della Corte di Strasburgo , ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad una nomofilachia piuttosto restrittiva degli elementi sintomatici previsti dall’allora vigente art. 420 bis comma II c.p.p. , legittimanti la dichiarazione di assenza.

In primiis appare evidente come la concreta ed effettiva conoscenza circa l’esistenza di un procedimento penale attestata degli elementi sintomatici sia un concetto ben lungi dalla effettiva conoscenza dell’esistenza di un processo e della data della sua celebrazione.

La restrizione cautelare , la sottoscrizione di un verbale di identificazione , di dichiarazione o elezione di domicilio e la stessa informazione di garanzia intervenute nella fase delle indagini preliminari oppure addirittura nella fase genetica del procedimento prima ancora dell’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro generale delle notizia di reato da parte del PM , erano elementi necessari e sufficienti per attestare l’esistenza di un procedimento penale ma non certo della successiva fase processuale e della data della sua celebrazione.

Non ben si comprende come un atto o verbale nel quale non vi fosse alcuna indicazione né di una norma violata , né della descrizione se pur sommaria di un fatto storico  nella sua dimensione spazio-temporale potesse indurre l’indagato alla conoscenza della celebrazione di una eventuale fase successiva onde esercitare il proprio diritto partecipativo alla medesima.

Ora , se l’esercizio del diritto partecipativo e non già dell’obbligo poteva presupporre un interesse informativo dell’indagato-imputato presso il difensore di ufficio o di fiducia al quale erano notificati tutti gli avvisi di legge , tutt’altra situazione era stata prevista dal legislatore secondo il quale la conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato era fondata essenzialmente sulla sua diligenza  e , pertanto  costituiva un obbligo informativo non adempiendo al quale si attestava la sottrazione volontaria dell’imputato al proprio processo.

A parere dello scrivente la riforma si fondava su una esenzione dal dovere di notificazione dell’esistenza della fase processuale da parte dell’autorità giudiziaria procedente , essendo sufficiente la prima , genetica notificazione di un atto procedimentale in grado di rappresentare la sussistenza di una indagine penale ritenuta dal legislatore del 2014 equivalente alla conoscenza di una successiva fase processuale.

La nomofilachia sviluppatasi sul punto si era orientata nei sensi predetti ritenendo che costituisse onere dell’indagato mantenere contatti con il difensore , anche di ufficio , allo scopo di conoscere poi la celebrazione della fase processuale[vi].

 

Il presupposto appariva illegittimo ed aberrante per una serie molteplice di motivi di natura sistemica e di ordine pratico.

Quanto alla prima , la tutela della posizione dell’imputato si realizza innanzitutto con la conoscenza di un fatto descritto in forma chiara e precisa nella sua dimensione spazio-temporale in relazione al quale questi possa articolare concretamente il proprio esercizio del diritto di difesa.

Possiamo affermare senza timori di smentita che uno degli aspetti salienti ed ineludibili del diritto di difendersi provando quale principio cardine del sistema accusatorio , sia costituito dalle circostanze fattuali inserite nell’imputazione rispetto alle quali è possibile dedurre fatti e circostanze a contrario.

In una parola , non può esservi processo senza specifica accusa e l’ignoranza incolpevole della stessa elide qualsiasi pretesa di legittimo processo penale.

Ebbene se la conoscenza del processo presuppone necessariamente la cognizione dell’imputazione , allora il primo dato da evidenziare consta nel fatto che la cognizione dell’esistenza di un procedimento penale costituisca un concetto giuridico ben diverso dalla non affatto speculare cognizione circa l’esistenza di un processo.

Attraverso la notificazione di un atto d’indagine non si assume scienza da parte dell’indagato circa il fatto storico attribuito , né del titolo di reato iscritto nel registro generale delle notizia di reato , né dell’eventuale concorso di altre persone e nemmeno di circostanze di reato assolutamente importanti nella predetta descrizione del fatto ascritto.

Di tal che è inaccettabile equiparare la consapevolezza dell’esistenza di un procedimento penale con la conoscenza dell’esistenza della fase processuale fondata su un obbligo informativo del cittadino privato.

Anche nel caso di applicazione di misure cautelari , nella cui ordinanza vi è una descrizione fattuale ben più specifica e dettagliata così come anche nel caso di misure pre-cautelari , la conoscenza dell’esistenza procedimentale in relazione alla quale vi è stata restrizione personale non costituisce un elemento sufficiente alla conoscenza dell’imputazione processuale ; indubbiamente presuntivo ma non assorbente rispetto ad una modifica che potrebbe avvenire ben prima dell’esercizio dell’azione penale con contestuale formulazione dell’imputazione diversa dalla descrizione del fatto ascritto all’indagato nella fase delle indagini preliminari nei provvedimenti giurisdizionali cautelari.

Medesime considerazioni di carattere sistemico possono svolgersi in merito alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p..

Anche in questo caso vi è la descrizione del fatto ascritto all’indagato con corrispondente titolo di reato , ma anche in tale caso è lecito parlare di pre-imputazione e non già di imputazione ; pre-imputazione che è suscettibile di modifiche a seguito dell’interrogatorio reso dall’indagato , di documenti prodotti dalla difesa , di assunzione di elementi di prova su indicazione del difesa od anche di memorie difensive prodotte nell’arco temporale di venti giorni dal ricevuto avviso.

Se , dunque , non è equiparabile l’imputazione in itinere  con la descrizione in forma chiara e precisa del fatto contestato in sede di esercizio dell’azione penale , allora non è legittimo identificare la conoscenza del procedimento con la fase processuale ed ancor meno con la data della sua celebrazione.

Se l’atto imprescindibile del processo penale è costituito dall’imputazione formulata dalla pubblica accusa in sede di esercizio dell’azione penale , allora la naturale conseguenza è che in assenza della notificazione diretta ad personam il processo penale è viziato ed invalido in via assoluta.

Conseguentemente , ad avviso non solo dello scrivente , è illegittimo ritenere elementi sintomatici della conoscibilità della fase processuale da parte dell’imputato alcune situazioni indicate dalla riforma nell’art. 420 bis comma II c.p.p. riformulato dalla legge n.° 67/2014 ed in particolare la sottoscrizione del verbale ex art. 161 c.p.p., la sottoposizione a misura cautelare e le nomina di difensore di fiducia.

Proprio in merito a quest’ultima ed affrontando questioni di ordine più prettamente pratico , nulla esclude che la instaurazione di un rapporto professionale fiduciario significhi perduranza del rapporto ed in ogni caso la presunzione di uno scambio di informazioni essenziali , quali notiziare il proprio assistito della data dell’udienza processuale.

Buon senso e ragionevolezza inducono ad ipotizzarlo come espressamente fatto dal legislatore del 2014 , ma non significano in via assoluta che la perduranza del rapporto comporti anche la comunicazione e quindi la conoscenza dell’esistenza della fase processuale.

Si vuole intendere che l’atto di nomina di un difensore di fiducia se attesta inequivocabilmente la consapevolezza dell’esistenza di un procedimento penale , non determina automaticamente e specularmente la consapevolezza dell’esistenza della fase processuale e della data della sua celebrazione.

Aprendo uno scenario incidentale basti considerare l’orientamento giurisprudenziale in tema di revoca o rinuncia del mandato difensivo , seguito ad una precedente elezione di domicilio presso lo studio del legale di fiducia.

Secondo tale nomofilachia l’elezione di domicilio non diverrebbe inefficace sino a nuova comunicazione da parte dell’indagato-imputato ex art. 161 comma I c.p.p. ante Cartabia e conseguentemente sarebbero salve le notifiche effettuate preso il domicilio dell’ex difensore di fiducia : non bisogna spendere molte parole per ritenere aberrante tale interpretazione giurisprudenziale che solleverebbe dall’onere di notifica l’autorità giudiziaria procedente ma senza alcuna certezza di effettiva conoscenza del contenuto dell’atto da parte del diretto interessato in ragione di un rapporto fiduciario venuto meno e nemmeno risulta chiaro in ragione di quale principio generale dell’ordinamento l’ex difensore avrebbe il dovere di notiziare l’ex assistito , atteso che il rapporto professionale attiene a vicende di diritto privato risolte per effetto della rinuncia al mandato ; inoltre , vanno considerate le ipotesi di impossibilità oggettiva alla notificazione di natura privatistica legate anche e non solo all’arco temporale consumato ai fini della celebrazione del processo.

Senza anticipare valutazioni critiche sulle riforma Cartabia in merito al conferimento di procura speciale per la definizione del procedimento penale mediante i riti alternativi , anche il momento del conferimento dell’incarico professionale fiduciario assume la sua importanza : se conferito in sede applicativa di misura cautelare oppure a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p. indubbiamente rappresenta una incisiva e forte supposizione , ma identico conclusione non può oggettivamente trarsi se attribuito in sede di verbale di identificazione e elezione-dichiarazione di domicilio per le notificazioni oppure di avviso di garanzia ed in linea più generale nella fase iniziale del procedimento penale , ed ancor prima dell’iscrizione del nominativo nel registro ex art. 335 c.p.p..

Non a caso la giurisprudenza di legittimità aveva , se pur con indirizzo minoritario[vii] , stabilito che l’effettiva conoscenza del processo non può esservi quando l’elezione o dichiarazione di domicilio sia avvenuta nell’immediatezza del fatto, prima ancora dell’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro degli indagati e dell’invio in Procura della relativa notizia di reato.

E proprio a seguito delle motivazioni poste a base dell’indirizzo citato , il legislatore intervenne con la riforma Orlando prevedendo un necessario assenso del difensore di ufficio domiciliatario ex art. 162 comma IV bis c.p.p., poi riformulato dalla riforma Cartabia.

 

  • La contraddittorietà tra le fonti internazionali in tema di diritto partecipativo dell’imputato e la riforma del 2014 e le sentenze adeguatrici dei contenuti convenzionali.

 

Si accennava sopra alla critica espressa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nei riguardi della normativa italiana disciplinante il diritto partecipativo dell’imputato  in vigenza dell’istituto della contumacia  nonchè degli speculari rimedi riparatori previsti dall’ordinamento processual-penalistico.

In linea generale la Corte di Strasburgo ha sempre interpretato il predetto diritto come tutelato in ragione di una pratica , sostanziale ed effettiva conoscenza dell’esistenza della fase processuale e specularmente dell’efficacia del dovere informativo incombente sull’autorità giudiziaria tenuta alla notiziazione.

Premessa la legittimità della celebrazione del processo in assenza dell’imputato , essa andava verificata mediante dati ed elementi certi in merito alla volontaria sottrazione del diretto interessato alla fase processuale , attestanti un abuso del diritto.

La ratio sottesa a numerose sentenze[viii] è consistita nel ritenere che un’informazione precisa e completa sulle accuse che gravano su un imputato, e dunque sulla qualificazione giuridica , è una condizione essenziale dell’equo processo  e corrispondentemente lo è anche la necessità di provvedere con un’attenzione estrema a notificare l’accusa all’interessato circa il quale si deve avere contezza della sua effettiva conoscenza dell’esistenza della fase processuale onde procedere alla celebrazione del processo.

La Corte europea ha stabilito che se pur non espressamente citato nell’art. 6 della CEDU , il diritto partecipativo è pilastro fondante il diritto di difesa e risulta radicato nella norma , disciplinante il diritto al contraddittorio in virtù dell’espresso e citato diritto dell’imputato ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Se , pertanto , è previsto l’ineludibile e personale diritto ad esaminare le fonti di prova deve essere parimenti garantito il diritto ad essere presente in aula onde esercitare l’assunzione in contraddittorio.

Del resto , la previsione internazionale viene pedissequamente ripresa dalla Costituzione che all’art. 111 commi III e IV comma prevede diritti di autodifesa consistenti nel disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa , nel difendersi personalmente esaminando o facendo esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico come anche di  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Tali contenuti motivazionali sono stati espressi anche nella sentenza Sejdovic contro Italia[ix].

Con essa la Corte di Strasburgo evidenzia la fondamentale importanza non soltanto sui tempi di informazione che devono corrispondere all’opportunità di preparare una difesa ma anche che : “…..informare qualcuno dell’azione penale intentata nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di un’importanza tale da dover rispondere a delle condizioni di forma di merito atte a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’imputato, e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare…la necessità di provvedere con un’attenzione estrema a notificare l’accusa all’interessato. L’atto d’accusa svolge un ruolo determinante nel procedimento penale: a decorrere dalla sua notifica, la persona indagata è ufficialmente informata della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico……In materia penale, un’informazione precisa e completa sulle accuse che gravano su un imputato, e dunque sulla qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe adottare nei suoi confronti, è una condizione essenziale dell’equità del procedimento”

Solo un’informazione adeguata nei tempi di comunicazione , ufficiale e non vaga quindi precisa e dettagliata sulle accuse mosse in punto di fatto e sulla speculare qualificazione giuridica , consentono di identificare la celebrazione del processo quale equo processo fissato dai principi insiti nella Convenzione.

Surrogare gli elementi indicati oppure comunicarli in tempi ristretti o in modalità non ufficiali integra una palese violazione dei principi dell’equo processo.

La sintesi sopra riportata della sentenza Sejdovic è riscontrabile in altri numerosi provvedimenti della Corte EDU relativi a violazioni sullo specifico tema commesse dallo stato italiano[x].

Qualche anno prima , la Corte EDU nel caso Colozza contro Italia aveva espresso medesime considerazioni protese a ritenere elemento indispensabile ai fini di un equo processo la notificazione di una imputazione ufficiale caratterizzata dalla certezza del ricevimento nella persona del destinatario ; analizzeremo tra breve e più precisamente i suoi contenuti come ripresi dal massimo consesso giurisprudenziale nazionale.

Anche la sentenza Somogyi contro Italia[xi] , intervenuta dopo la sentenza Colozza , assume importanza in quanto la Corte , adita per la non conformità della condanna in contumacia ai principi dell’equo processo consacrati nell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , ebbe a stabilire che :”….. vi è un diniego di giustizia quando un individuo condannato in absentia non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averlo sentito, sul merito dell’accusa in fatto e in diritto, ove non sia stabilito in maniera non equivoca che abbia rinunciato alla sua facoltà di comparire e di difendersi, né che abbia avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia……….. avvisare qualcuno delle imputazioni a suo carico costituisce un atto giuridico di importanza tale da dover rispondere a delle condizioni di forma e di sostanza atte a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’imputato…per cui una conoscenza vaga e non ufficiale non è sufficiente”

Con essa , pertanto , si confermava il principio della imprescindibilità della notificazione delle imputazioni in maniera ufficiale , precisa e dettagliata all’imputato , in uno con la necessarietà per l’ordinamento giuridico italiano di predisporre adeguati rimedi riparatori onde permettere l’esercizio di un concreto ed effettivo diritto di difesa che l’allora vigente art. 175 comma II c.p.p. non soddisfaceva.

Queste disposizioni normative ed i citati arresti convenzionali   si pongono in sintonia con la previsione normativa dell’art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966,

 

Sul piano interno , a dirimere la vexata quaestio tra l’indirizzo maggioritario[xii] e quello sopra citato più conforme alla Corte EDU , sono intervenute due sentenze del massimo consesso giurisprudenziale emesse a breve distanza di tempo : la sentenza Innaro e la sentenza Ismail , entrambe del 2019.

Con la prima decisione[xiii] citata la  S.c. stabiliva che l’effettiva conoscenza del processo deve essere riferita all’imputazione contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

Con la sentenza Ismail[xiv] , il massimo consesso era chiamato a risolvere la questione : Se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., integri di per sé presupposto idoneo l’intervenuta elezione da parte dell’indagato di domicilio presso il difensore di ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o di suoi atti”.

Pur essendo investita della sola questione afferente l’intervenuta elezione  di domicilio presso il difensore di ufficio nominato all’indagato , il massimo consesso  affrontava con maggiore profondità l’efficacia di tutti gli elementi sintomatici di cui all’art. 420 bis c.p.p. singolarmente e ritenuti complessivamente ai fini della ritenuta conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato.

Più in particolare , partendo dal presupposto che la dichiarazione di assenza fosse legittima solo allorquando fosse accertata la concreta e non già presunta conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato secondo i dettami normativi e giurisprudenziali convenzionali  , la corte di legittimità escludeva la valenza ed efficacia assoluta degli elementi sintomatici indicati nella norma richiedendo , proprio ai fini della verifica della sostanziale conoscenza , una valutazione della giurisdizione coinvolgente una serie di elementi fattuali in grado di far presumere con certezza la conoscenza e di motivarli adeguatamente.

Quindi non poteva essere sufficiente la verifica da parte dell’autorità giurisdizionale di un singolo elemento sintomatico , ma , viceversa , occorreva una valutazione globale degli elementi a disposizione o molto approfondita del singolo elemento sintomatico onde dedurre una certa ed effettiva conoscenza da parte dell’imputato.

La stessa nomina di difensore di fiducia , indicata quale elemento sintomatico di conoscenza della fase processuale dalla norma , doveva essere verificata quale elemento indicativo di un rapporto professionale concretamente esistente , quindi una nomina accettata dal professionista ed una conseguente instaurazione di una relazione professionale non soltanto formale.

Medesimi principi sono posti a base della sentenza n.° 31/2017[xv] della Corte costituzionale secondo cui l’elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio nella fase procedimentale iniziale , necessita di un accertamento circa l’instaurazione di un reale ed effettivo rapporto di natura professionale ai fini della legittima notificazione presso il domicilio eletto. Conformemente anche la sentenza SS.UU. El Karti[xvi] secondo cui in caso di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e di mancata accettazione ex art. 162 comma IV bis c.p.p. , non può considerarsi legittima la notificazione fatta a quest’ultimo ai sensi dell’art. 161 comma IV c.p.p. per mancanza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall’indagato.

Ai fini della presente trattazione val la pena evidenziare alcuni passaggi motivazionali svolti dal massimo consesso , nella sentenza Ismail.

Nel riassumere i contenuti della sentenza Corte EDU Colozza contro Italia la sentenza Ismail affermava : Valutando il caso di specie, la Corte EDU affermava con argomentazioni di portata generale che un sistema di mera conoscenza legale confligge con i principi del giusto processo delineato nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; alle date condizioni non era affatto possibile determinare se l’imputato avesse potuto decidere volontariamente di non partecipare al processo e che comunque, avendo il Colozza acquisito tardivamente la conoscenza del processo, doveva essergli riconosciuta la possibilità di chiedere una nuova valutazione dei fatti. La regola essenziale individuata nella Convenzione, quindi, è che non può essere posto a carico del richiedente l’onere della prova di non avere egli inteso sottrarsi alla giustizia o di essere stato condizionato da una situazione di forza maggiore.”

Con questa sentenza la Corte di Strasburgo criticava , oltre alla normativa italiana inerente la conoscenza potenziale e non effettiva dell’imputato , la previsione di cui all’art. 175 c.p.p. presupponente l’onere della prova a carico del condannato onde beneficiare dell’istituto della rimessione in termini ed i ristretti termini di proposizione ( dieci giorni dall’avvenuta conoscenza del processo a suo carico ) dell’istituto.

Il tema della volontaria sottrazione al processo da parte dell’imputato viene ulteriormente sviluppato citando la sentenza della Corte EDU Sejdovic contro Italia : Il processo a suo carico si era svolto sulla base di notifiche che certamente erano regolari secondo l’ordinamento interno, ma non tali da dimostrare alcuna sua conoscenza effettiva del procedimento, in presenza del difensore di ufficio che non impugnò la decisione di condanna. Arrestato all’estero, la Repubblica Federale Tedesca negava la sua estradizione in quanto in Italia non gli era garantito un nuovo processo o quantomeno l’appello rispetto alla decisione in primo grado; il giudice competente, difatti, rilevava che il sistema processuale italiano non riconosce in favore del contumace un diritto incondizionato al nuovo processo; invece, l’interessato avrebbe dovuto prima dimostrare che vi era stato un errore nel ritenere la sua latitanza….”

Preso atto della mancanza di rimedi processuali in grado di garantire un nuovo grado di valutazione di merito dell’accusa mossa all’imputato rispetto al quale non vi fosse prova inequivocabile della conoscenza del processo e della sua conseguente volontaria sottrazione “la Corte EDU affermava l’esistenza: innanzitutto, di un obbligo, derivante dalla Convenzione, di procedere solo nei confronti di chi abbia l’effettiva conoscenza del processo; poi, di un obbligo di prevedere un meccanismo riparatorio consistente nell’assicurare al soggetto giudicato in contumacia un nuovo grado di giurisdizione di merito.”

Anche in questa sentenza convenzionale si esprimeva una forte critica rispetto sia alle regole notificative della fase processuale che ai rimedi riparatori previsti dall’ordinamento italiano – a causa dei quali , nel caso affrontato , l’autorità giurisdizionale tedesca aveva opposto un rifiuto all’estradizione del condannato – ritenuti insufficienti rispetto al valore tutelato della conoscenza effettiva dell’esistenza del processo.

Posta la premessa sui dicta espressi dal contesto legislativo e giurisprudenziale convenzionale , le SS.UU. tracciano linee interpretative onde ritenere pacificamente che la legge n.°67/2014 non si possa considerare degnamente sostitutiva in bonam partem della precedente normativa sulla contumacia reiteratamente criticata dalla Corte EDU : Quanto detto già basta ad affermare che non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell’art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu. Nella successiva esposizione si dirà come non si tratti neanche di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo.”

Ne derivava che tra il principio della regolarità della notifica effettuata a persona diversa dal diretto interessato fortemente presuntivo della effettiva conoscenza e quello della effettiva conoscenza poteva anche prevalere il primo ma a condizione che fossero individuate dal giudice procedente situazioni che, per le concrete modalità con cui si sono realizzate, potessero essere considerate indicative dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato pur in presenza di una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie.

Il principio caldeggiato veniva ripreso anche dalla giurisprudenza successiva secondo cui : La sentenza Sez. 6, Cappelli, sottolinea esattamente che “la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall’art. 420 bis c.p.p., con specifico riguardo all’ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato ( dichiarato o eletto ), ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l’atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l’imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l’atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l’onere, a suo carico, di dimostrare il contrario. Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell’art. 161 c.p.p., comma 4, per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d’ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio.”[xvii]

Sulla medesima ratio interpretativa si pone anche la sentenza Corte EDU Huzuneanu contro Italia[xviii] del 2016 , avente ad oggetto una questione di notifica di sentenza contumaciale , ante riforma del 2014 , e relativi rimedi riparatori.

Più in particolare , la rilevanza dell’arresto giurisprudenziale convenzionale si attesta sulla circostanza che il diritto di difendersi personalmente e quindi il diritto di presenziare prescindono dalla difesa tecnica esercitante il  medesmo diritto.

Per tale motivo essa rappresenta un passaggio molto rilevante.

Nel confermare per l’ennesima volta , ai fini del rispetto dell’art. 6 par. 3 CEDU , la legittimità del processo in absentia  a condizione che la volontà non partecipativa fosse inequivocabile , la corte convenzionale stabilisce :”….. si ha diniego di giustizia quando un individuo condannato in absentia non può ottenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell’accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi.”

E dunque non soltanto l’ordinamento dello stato aderente alla Convenzione deve prevedere degna ed efficace procedura notificativa della fase processuale ma deve anche predisporre adeguati mezzi riparatori onde consentire l’esercizio del diritto di difesa allorquando venga fornita prova dell’incolpevole assenza processuale .

Nel caso Huzuneanu , le SS.UU.[xix] avevano stabilito che le impugnazioni presentate dal difensore di ufficio soddisfacevano la garanzia del diritto di difesa e pertanto non doveva essere consentita una rinnovazione dello stesso pur in presenza di una incolpevole assenza , quindi non doveva essere consentito al condannato di essere ammesso alla rinnovazione del processo ed anche di essere ascoltato in merito alla imputazioni mossegli per aver esercitato diritto di difesa mediante la proposizione di impugnazioni di merito e di legittimità da parte del difensore di ufficio.

Nel medesimo arco temporale , in relazione a caso diverso , interveniva la sentenza della Corte costituzionale n.° 371/2009 la quale riteneva costituzionalmente illegittimo l’art. 175 comma II c.p.p. nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine dell’imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento , quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato,

Quindi , secondo la Corte costituzionale , l’intervento autodifensivo dell’imputato doveva essere in ogni caso garantito , pur a fronte dell’esercizio del diritto di difesa da parte del difensore.

Il condannato presentava nuovo procedimento di esecuzione richiedendo la restituzione nel termine alla luce della sentenza della Consulta , il quale veniva dichiarato inammissibile in data 11 febbraio 2010 per presentazione tardiva  oltre il trentesimo giorno essendo venuto a conoscenza della sua condanna contumaciale in data 25 gennaio 2007 ( sic !) , per poi , infine , adire la Corte di Strasburgo la quale concludeva per la accertata violazione dei principi dell’equo processo anche come perpetrata dalla decisione del massimo consesso espressa nella sentenza n.° 6026/2008.

 

La normativa del 2014 prestava il fianco a fondate critiche oltre che relativamente al costante orientamento interpretativo operato dalla Corte EDU sull’art. 6 par. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , anche in virtù della sua contrapposizione alla normativa euro-unitaria.

In premessa va ricordato l’art. 48 della Carta dell’Unione Europea secondo cui il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato ; per consolidata interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale esso corrisponde  all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU e conseguentemente :”… ogni accusato ha diritto di  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico……. difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta…….. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.”

Ancora , secondo la  decisione quadro 2009/299/GAI[xx] sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in absentia  è stabilito che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza emessa da un paese membro in altro paese membro in ambito euro-unitario al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente è legittimo se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato.

Con la promulgazione della successiva direttiva UE 2016/343[xxi]  , poi , la politica europeista ha stabilito la piena titolarità ed effettività del diritto partecipativo dell’imputato al proprio processo.

L’art. 8 della direttiva , al primo comma, riconosce il diritto di indagati ed imputati di presenziare la proprio processo e, al secondo comma, ammette che il processo possa essere svolto in absentia , a condizione che l’indagato sia informato in tempo adeguato del processo , informazione che deve essere interpretata nel senso che non sia sempre imposta una notifica a mani, essendo ammessa anche una informazione ufficiale con altri mezzi tali da garantirgli di venire a conoscenza della data e del luogo del processo con l’ordinaria diligenza.

Ciò che si intende sottolineare consta nella necessarietà di una conoscenza effettiva del processo a suo carico da parte dell’imputato e conseguentemente di un dovere informativo da parte dell’autorità giudiziaria a ciò finalizzato.

Secondo i criteri euro-unitari pur non essendo indispensabile una notificazione della data della fase processuale a mani proprie resta comunque un dato imprescindibile la verifica da parte dell’autorità giudiziaria o giurisdizionale della concreta e reale conoscenza dell’esistenza del processo e della data della sua celebrazione.

Conseguentemente , sia delle imputazioni mosse all’accusato con corrispondente titolo di reato che della garanzia del diritto di difesa presupponente la conoscenza della celebrazione processuale onde praticamente esercitarlo.

Del resto dalla lettura dei Considerando n.° 36 , 38 e 39 della citata direttiva euro-unitaria il concetto quivi indicato appare inequivocabile.

“In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio.”

Nel sopra indicato considerando nr. 36 si afferma espressamente che è possibile “in determinate circostanze” procedere in assenza ma a condizione che l’imputato “sia stato informato in tempo utile del processo….nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo da garantirgli di venire a conoscenza del processo”.

Ancora , nel considerando n.° 38 è dato leggersi : “nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova l’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate”[xxii].

Le legislazioni interne , pertanto , devono adeguarsi sia al fine di attuare una diligenza prestata dall’autorità giudiziaria nel portare a conoscenza dell’imputato la vicenda processuale così come criteri di valutazione della diligenza dell’imputato al fine di ricevere le informazioni processuali a lui destinate.

Infine anche nel considerando n.° 39[xxiii] relativo agli irreperibili o latitanti si  legittima la celebrazione del processo in assenza dell’imputato purché però siano informati, una volta presa conoscenza della decisione, “soprattutto in caso di arresto (…), anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale”.

Dunque , nei predetti casi la legislazione euro-unitaria ha dato valore preminente alla esperibilità dei rimedi riparatori del processo celebrato in absentia.

Dall’esame della direttiva dell’Unione Europea 2016/343 appare evidente che la ratio fosse insita nell’esigenza del legislatore europeo di garantire una effettiva , concreta e reale conoscenza della fase processuale onde ritenere rispettato l’inviolabile diritto di difesa dell’imputato che si realizza in primiis con la tutela del diritto partecipativo secondo un assioma dovere informativo-conoscenza del processo-garanzia del diritto partecipativo-esercizio del diritto di difesa.

Con buon senso e ragionevolezza la direttiva ammette una conoscenza del processo anche se non notiziata direttamente all’imputato ma a condizione che la conoscenza sia effettiva e concretamente realizzata ; inoltre , nei casi di irreperibilità e latitanza , casi , cioè , in cui è elevata la probabilità di una celebrazione processuale inconsapevole , che l’ordinamento interno dello stato membro preveda adeguati rimedi riparatori.

Ordunque , preso atto dei contenuti della legislazione euro-unitaria la riforma attuata con la legge n.°67/2014 risultava parzialmente illegittima in riferimento all’art. 117 Cost. in quanto ammetteva legittimamente la notificazione della fase processuale al difensore di ufficio o di fiducia a seguito di effettiva conoscenza di un mero atto procedimentale e della relativa fase da parte dell’indagato.

Inoltre , legittimava una dichiarazione di assenza a fronte di elementi presuntivi di conoscenza che valutati singolarmente – come consentito dalle legge processuale – non assicuravano una concreta conoscenza della fase processuale in aperta violazione dei principi euro-unitari e convenzionali.

 

  • La riforma ad opera del Decreto legislativo n.° 150/2022.

 

Il principio della effettiva conoscenza del processo come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo ha imposto al legislatore italiano di adeguarsi introducendo norme di nuovo conio ed al contempo modificando articoli di legge già esistenti , mediante il decreto legislativo n.° 150/2022.

L’aspetto maggiormente rilevante della riforma è consistito nell’introduzione degli artt. 157 bis[xxiv] e ter c.p.p. disciplinanti rispettivamente le notificazioni all’indagato-imputato nella fase delle indagini preliminari e quella relativa all’introduzione della fase processuale , al precipuo scopo di riordinare la disciplina sul tema.

Ripercorrendo l’iter logico ante riforma , nella fase delle indagini il legislatore ha previsto che dopo la prima notificazione della fase procedimentale a mani dell’indagato , di tal che egli abbia conoscenza certa circa l’esistenza del procedimento penale , tutte le successive notificazioni possano essere disposte al suo difensore sia esso di fiducia oppure d’ufficio.

In tutti i casi in cui l’indagato sia assistito da difensore di ufficio e la prima notificazione non sia avvenuta a mani dell’indagato o di persona convivente , o di persona delegata alla ricezione , al portiere o a chi ne fa le veci , sarà in ogni caso necessaria la notificazione ai sensi dell’art. 157 c.p.p. “sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede” e cioè che anche la successiva notificazione venga fatta all’indagato ,  alla persona convivente , o di persona delegata alla ricezione , al portiere o a chi ne fa le veci.

Ciò allo scopo di meglio garantire la conoscenza della fase procedimentale attraverso una seconda notificazione a mani dell’indagato oppure a persone più strettamente legate sul piano personale all’indagato , estraniando il difensore d’ufficio che potrebbe non aver avuto contatti con l’interessato ed escludendo , altresì , le altre ipotesi previste dallo stesso art. 157 c.p.p. e più in particolare la consegna presso il luogo dove esercita abitualmente l’attività lavorativa nella persona del datore di lavoro, di persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Inoltre , al legislatore è apparsa rilevante la circostanza che all’indagato non notificato personalmente non fossero stati letti gli avvertimenti e obblighi di cui all’art. 161 comma 01 c.p.p. e cioè che le successive notificazioni , diverse da quelle riguardanti l’avviso della fase processuale , “saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.”

Di conseguenza ha previsto una seconda notificazione ad personam oppure a persone strettamente legate all’indagato proprio a tale scopo : avvisarlo espressamente  che le notificazioni procedimentali successive alla prima verranno indirizzate al difensore di fiducia o d’ufficio.

Ciò allo scopo di ufficializzare in capo all’indagato un dovere informativo presso il difensore e meglio certificare una eventuale sottrazione agli atti del procedimento , ma soprattutto del successivo eventuale processo. A tal uopo va segnalato l’avvertimento inserito nel verbale che l’indagato ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito (anche telefonico) o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità affinché il difensore possa effettuare le comunicazioni. Inoltre, l’indagato è anche avvertito che dovrà informare il difensore di ogni successivo mutamento del recapito o dell’email indicata.

Anche se “l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.” è inserito nel comma I dell’art. 161 c.p.p. e non nel comma 01, il solo espressamente richiamato dall’art. 157 bis c.p.p. , riteniamo che il motivo della seconda notificazione procedimentale a mani dell’indagato , di persona con esso convivente , di persona delegata ad hoc e del portiere o facente funzioni , sia legato anche alla mancata notificazione di questi ulteriori avvisi direttamente all’indagato.

Ne consegue che tutte le notificazioni di atti procedimentali successive alla prima ad personam verranno effettuate presso il difensore di fiducia oppure d’ufficio ed in caso in cui la genetica notificazione non sia stata fatta ad personam la successiva sarà effettuata al diretto interessato oppure alle persone più strettamente legate all’indagato di cui alla prima parte dell’art. 157 comma I c.p.p.

La conseguenza della vigente normativa relativa alla fase delle indagini preliminari consta nell’intensificazione del dovere collaborativo dell’indagato e speculare dovere informativo in capo al difensore con totale deresponsabilizzazione e defaticamento degli organi investigativi esentati dopo la prima notificazione diretta.

 

L’art. 157 ter c.p.p.[xxv] ha introdotto una inequivocabile disciplina circa gli avvisi dell’inizio della fase processuale da farsi all’imputato , stabilendo al comma I che “La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.”

Premessa l’esclusione della notificazione con modalità telematica ai sensi dell’art. 148 comma I c.p.p. , l’atto di notiziazione della fase processuale sarà notificato presso il domicilio dichiarato o eletto ed in difetto dello stesso presso il difensore ai sensi del IV comma dell’art. 161 c.p.p. ; infine in caso di mancanza del verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio perché mai effettuato , la procedura notificativa seguirà il dictum integrale dell’art. 157 c.p.p. , con eventuali notificazioni presso il luogo dove si svolge l’attività lavorativa ed infine presso la casa comunale.

Per cui oltre alle modalità sopra esaminate , in linea subordinata sarà possibile notificare il decreto di fissazione della data processuale presso il luogo dove abitualmente si svolge l’attività lavorativa ed infine “l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.” ai sensi dell’art. 157 comma VIII c.p.p..

 

In merito  alla regolarità della notificazione al difensore di fiducia domiciliatario eletto  ai sensi dell’art. 161 comma I e III c.p.p. , il decreto legislativo ha riformato il comma IV bis (introdotto dalla riforma Orlando) secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso” ; pertanto in ogni caso di elezione di domicilio presso lo studio del legale in sede di verbale , questi sarà avvisato con facoltà di rinunciare alla domiciliazione delle notificazioni che priveranno di efficacia sin dal primo momento l’elezione presso di lui e priveranno di efficacia una notificazione presso di lui ai sensi dell’art. 161 comma IV c.p.p. , come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità[xxvi] in provvedimenti antecedenti alla recente introduzione dell’avviso al difensore domiciliatario. Come esamineremo tra breve , identica disposizione vale per il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 162 comma IV bis c.p.p.

Negli altri casi di elezione di domicilio presso il difensore resta ferma anche nel caso di rinuncia al mandato difensivo notificata all’A.G. procedente , la necessarietà della ulteriore rinuncia espressa alla domiciliazione e della comunicazione all’A.G. procedente ; in caso contrario , l’elezione presso il difensore continuerà ad espletare i suoi effetti non ostante la rinuncia al mandato.

Valutando complessivamente l’orientamento giurisprudenziale esaminato e la vigente normativa in tema di notificazione ex art. 161 comma IV c.p.p. , il legislatore ha privilegiato la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto ed in difetto dello stesso , la notifica seguendo i criteri dettati dall’art. 157 c.p.p. ritenuta una garanzia di conoscenza della fase processuale più efficace rispetto alla comunicazione al difensore sia esso di ufficio o di fiducia che presupporrebbe un accertamento circa la effettività del rapporto professionale da parte dell’autorità giurisdizionale.

In via del tutto incidentale , resta da chiedersi se la novella previsione della sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p. mediante la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato adottata dal legislatore onde non contravvenire alle decisioni della Corte EDU  , non resterà quasi del tutto inattuata in virtù della legittima notificazione disposta a persona diversa dall’imputato che non ne garantisce affatto la reale ed effettiva conoscenza.

Per intenderci , se l’assunto cardine delle decisioni convenzionali è consistito nell’esigenza di garantire ai fini di un equo processo la notiziazione dell’esistenza del processo penale al diretto interessato , in maniera effettiva e concreta , allora il principio di presunzione insito nella normativa italiana attraverso la regolarità della notificazione della fase processuale a persona in ogni caso diversa ai sensi dell’art. 157 c.p.p. , rappresenta in definitiva una decisiva deroga ai principi convenzionali.

Dalla disamina della novella riforma appare evidente che siano previste molteplici modalità notificative non effettuate direttamente  all’interessato e ciò non ostante ritenute efficaci e legittime , in maniera non molto differente rispetto alla precedente disciplina che peccava di notiziare in maniera diretta e concreta l’interessato ancorandosi a surrogati e sostituti che soltanto in linea potenziale facevano auspicare o presumere una effettiva notiziazione della fase processuale , della contestazione del fatto storico e del corrispondente titolo di reato del luogo e del tempo della commissione , delle eventuali circostanze corollari del fatto , in una parola di tutti gli elementi necessari onde comprendere il fatto storico di cui si veniva accusati e predisporre una degna difesa.

E’ demandato al giudice procedente scegliere se accontentarsi della regolarità formale delle notifiche come sopra esaminate oppure spingersi oltre e , nel dubbio di una non effettiva conoscenza da parte dell’imputato , disporre una notifica attraverso la polizia giudiziaria.

A parere dello scrivente , come del resto già accaduto in passato in vigenza della superata normativa , molto raramente si assisterà sia alla sospensione del processo ex art. 420 quater e quinquies c.p.p. che alla notificazione ad personam mediante polizia giudiziaria , rimanendo onere dell’imputato dimostrare poi una effettiva mancata conoscenza della fase processuale attraverso un’impugnazione oppure la rescissione del giudicato.

Se è vero che la giurisprudenza convenzionale non abbia imposto l’obbligo della notifica a mani della vocatio in iudicium  ma la necessità che gli Stati membri predisponessero regole alla cui stregua si possa stabilire con certezza  che l’assenza dell’imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinunzia a parteciparvi , riteniamo che il legislatore italiano non si sia discostato molto dalla precedente normativa fondandosi essenzialmente sull’equivalenza tra principio della effettività della conoscenza della fase processuale e regolarità procedurale della notifica , già stigmatizzata in passato nelle sopra citate sentenze della Corte di Strasburgo.

Ci chiediamo retoricamente se la notifica a mani dell’interessato ad opera della polizia giudiziaria oppure di un ufficiale giudiziario non fosse l’espediente migliore onde certificare la conoscenza effettiva , come , del resto , previsto nel caso di cui agli artt. 420 quater e quinquies c.p.p. e conseguentemente non dovesse prevedere tale modalità notificativa quale regola ordinaria e non eccezionale.

 

 

All’art. 420 c.p.p.[xxvii] sono state apportate innovazioni che ritengono la presenza dell’imputato in caso di versamento in atti del conferimento di procura speciale al difensore di fiducia ; parimenti all’art. 420 bis comma II c.p.p.[xxviii] è espressamente prevista la legittimità della dichiarazione di assenza allorquando sia in atti la nomina di un difensore di fiducia , che da sola attesterebbe la effettiva conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato e la relativa data di celebrazione.

Coma evidente , si tratta di due elementi sintomatici della conoscibilità della fase processuale da parte dell’imputato che il legislatore ha inteso prevedere espressamente senza alcuna necessità di verificare la presenza di ulteriori elementi attestanti la conoscenza , quindi efficaci considerati singolarmente.

La disamina critica sulla legittimità della dichiarazione di assenza e della dichiarazione di presenza dell’imputato prevista dalle due norme , esige una trattazione congiunta delle due situazioni.

Confermando le statuizioni relative al principio semel presens semper presens sia relativamente ad una integrale presenza ad una sola udienza del processo che ad una meramente parziale presenza , alias ad un allontanamento dopo la costituzione delle parti , l’introduzione del comma II ter ha destato decisive perplessità.

Secondo la dizione della novella introdotta nella seconda parte del citato comma : È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.”

Nulla quaestio in merito alla presentata richiesta di definizione del processo mediante riti alternativi al giudizio ordinario.

La norma stabilisce con ragionevolezza che una tale istanza dimostri inequivocabilmente non soltanto la conoscenza dell’esistenza processo , ma anche dei titoli di reato e dei futuri potenziali esiti processuali tanto da nominare un difensore di fiducia conferendogli procura speciale ad hoc.

Sia ben chiaro che non sosteniamo che l’istanza di definizione con rito alternativo attesti la conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato ma che la faccia ragionevolmente e legittimamente presumere in quanto la procura speciale , come noto , costituendo un atto con il quale si conferisce un  diritto personalissimo non altrimenti esercitabile , attesta giuridicamente la conoscenza processuale per effetto della richiesta presentata da un suo alter ego.

Del resto è assolutamente ragionevole presumere che una scelta in tali sensi presupponga una decisione presa congiuntamente da difensore ed imputato e pertanto sulla effettiva conoscenza da parte di quest’ultimo.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità[xxix] si è espressa univocamente nei sensi di una legittima dichiarazione di presenza dell’imputato richiedente la definizione alternativa del processo attraverso il difensore di fiducia , procuratore speciale ad hoc.

 

Tutt’altro discorso v’è da farsi nel caso di procura speciale non seguita da conforme richiesta rispetto alla quale , a parere dello scrivente , il legislatore avrebbe dovuto distinguere due ipotesi in base al momento di conferimento : antecedentemente alla notifica dell’avviso della fase processuale al difensore e successivamente alla stessa.

Al solo scopo di chiarezza , va evidenziato che nel caso di notificazione a mani dell’imputato il problema sarebbe in sé superato e pertanto la norma riguarda l’ipotesi di notificazione fatta non direttamente all’imputato non presente all’udienza  e speculare versamento in atti di nomina a difensore di fiducia con procura speciale per l’espletamento dei riti alternativi al giudizio ordinario.

Se è pur vero che il conferimento di procura speciale al fine di definire il procedimento a proprio carico mediante riti alternativi attesta la conoscenza dell’esistenza del processo e la volontà di scelta se conferito a seguito della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare , identico ragionamento non può oggettivamente porsi nell’ipotesi che l’atto di nomina contestuale a procura speciale oppure la sola procura speciale sia stata conferita a seguito della notificazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. oppure in sede di verbale di identificazione dell’imputato e cioè a seguito della notifica di un generico atto procedimentale.

In siffatte ipotesi il conferimento attesta e dimostra la possibilità che l’imputato scelga la definizione mediante riti alternativi ma non la scelta definitiva presupponente la conoscenza della fase processuale ed in particolare dell’imputazione mossa contro di lui tale da determinarlo alla scelta oppure alla semplice supposizione ragionevole di una scelta in tali sensi , che sino alla notificazione non può ritenersi sussistente ; ed un’interpretazione difforme costituisce una forte inibizione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Infatti , nella predetta ipotesi non vi è ancora la formulazione dell’imputazione e conseguentemente non può assolutamente ritenersi una contestazione in fatto e diritto sulla scorta della quale si possa dedurre che il conferimento di procura speciale attesti inequivocabilmente una scelta definitoria del processo.

In una parola , in mancanza di una contestazione ufficiale all’imputato manca l’oggetto della decisione sulla scelta del rito e conseguentemente la presunzione di conoscenza della fase processuale è integralmente destituita di qualsiasi fondamento giuridico e logico.

Inoltre , ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa appare imprescindibile la conoscenza degli atti procedimentali sui quali il PM si determina ai fini dell’esercizio dell’azione penale ; solo la discovery consente una valutazione degna di questo nome e quindi una scelta circa la definibilità con rito alternativo oppure ordinario.

Discovery che si realizza al termine della fase inquirente prima dell’esercizio dell’azione penale ; pertanto , solo dopo questa è giuridicamente esperibile una valutazione , una eventuale potenziale scelta e conseguentemente ritenere la presenza dell’imputato per il semplice versamento in atti della predetta procura speciale conferita a seguito della concordata potenziale scelta definitoria.

In sintesi , il versamento in atti della procura speciale potrebbe attestare la conoscenza del processo esclusivamente se rilasciata dall’imputato dopo la notificazione della fase processuale al suo difensore di fiducia , perché solo dopo la conoscenza dell’imputazione , del titolo di reato , e degli atti posti a base della ipotesi accusatoria è possibile effettuare una valutazione ed una strategia difensiva anche in merito alla scelta del rito alternativo , se pur non concretamente effettuata ; conseguentemente è legittimo presumere la conoscenza del processo da parte dell’imputato per effetto del semplice conferimento non seguito da speculare istanza definitoria.

 

Quanto al primo aspetto la possibilità di accedere a riti alternativi previsti dal codice di rito penale costituisce un diritto dell’imputato così come la possibilità di farlo mediante il proprio difensore di fiducia munito di procura speciale.

Non è discutibile che il conferimento della procura soprattutto se inserita in un atto di nomina a difensore di fiducia non è interpretabile come una scelta di fatto effettuata ma , viceversa , come una mera possibilità di esercizio di un diritto previsto dalla legge.

E’ aberrante , quindi , ritenere che un difensore munito di procura speciale per effetto di un conferimento defensionale dato prima della fissazione dell’udienza preliminare e della fase processuale in genere possa costituire ed essere interpretato come piena ed effettiva conoscenza dell’esistenza della stessa e quindi della possibilità di esercitare il diritto a presenziare alla stessa.

Non solo , ma è illegittimo ritenere che il mero conferimento costituisca elemento inequivocabile al fine di supporre un effettivo esercizio di tale diritto di accesso.

L’atto di nomina , difatti , può essere sottoscritto dall’indagato in qualsiasi momento successivo alla conoscenza di un procedimento penale a proprio carico e la legge non esclude affatto la possibilità di conferimento di procura speciale contestuale al predetto atto di nomina.

Ma la predetta situazione attesta esclusivamente che tra le varie possibilità previste dalla legge processuale penale si possa scegliere di accedere ad una di queste rispetto alle quali sia necessaria la presenza dell’imputato oppure in alternativa la richiesta effettuata da un procuratore speciale , quasi sempre il difensore di fiducia ma per espresso dettato normativo ben potendo essere persona diversa.

In secondo luogo dimostra l’effettiva conoscenza di un procedimento penale da parte dell’indagato ma non certo la data dell’udienza preliminare a cui si avrebbe diritto di presenziare.

E nemmeno è logicamente desumibile che tale data sia stata notificata da parte del difensore perché dopo il conferimento avvenuto nella fase iniziale del procedimento potrebbe non esserci stato più alcun contatto.

L’esistenza di un rapporto fiduciario instauratosi tra difensore ed indagato-imputato che rappresenta un diritto di rango costituzionale , invece , secondo il redattore della riforma Cartabia implicherebbe un dovere di notiziare il proprio assistito per effetto dell’azione processuale dello stato.

Ora se è indiscutibile che il professionista abbia l’onere di avvisare il proprio assistito non è del pari certo che riesca nella notificazione della data della fase processuale inficiando il principio della concreta ed effettiva conoscenza sancito dalla Convenzione europea.

Non solo , ma il dovere deontologico verso il proprio assistito è esclusivamente attinente al rapporto di diritto privato tra cliente ed avvocato ed alle regole civilistiche che devono disciplinarlo ; non può e soprattutto non deve costituire un obbligo surrogante un dovere pubblicistico dello stato che vuole processare un cittadino privato.

E , del resto , dimostrare anche un tentativo di aver notiziato il proprio assistito è indiscutibilmente una probatio diabolica , soprattutto in virtù del termine minimo di notificazione dell’avviso di udienza preliminare pari a dieci giorni prima del giorno fissato per l’udienza camerale , mentre termine più ampio vi sarebbe nel caso di altre notificazioni della fase processuale ,a in ogni caso non amplissimo.

Prova di tale assunto è riscontrabile nella medesima ratio legislativa che ha previsto in capo all’indagato l’obbligo della reperibilità ai sensi dell’art. 161 comma 01 c.p.p. ultima parte secondo cui “la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento”.

La previsione normativa costituisce un auspicio ma non dimostra null’altro.

Eppure il legislatore ha previsto quale compito incombente sul difensore la comunicazione , prevedendo espressamente all’art. 157 comma VIII quater c.p.p. “L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale”.

Per intenderci , solo nel caso di omessa o ritardata comunicazione addebitabile all’indagato-imputato  resta escluso un inadempimento degli obblighi scaturenti dal mandato defensionale e la espressa previsione appare estremamente significativa allo scopo di allertare e responsabilizzare il difensore in merito agli obblighi notificativi.

Tale aspetto che vede il difensore quale messo notificatore al posto dello Stato ,  contrasta con tutti i crismi e parametri dell’ordinamento giuridico nazionale e sovra-nazionale.

Negli altri rami del processo italiano , quello civile ed amministrativo , è espressamente previsto un dovere di notifica dell’atto di citazione alla controparte , con espressa indicazione  delle istanze circostanziate in fatto e diritto ma soprattutto con la indicazione di una data di udienza nella quale poter esercitare il diritto di controdeduzione e resistenza alle richieste della parte propulsiva se non anche agire in sede riconvenzionale.

E’ preciso obbligo di chi assume l’iniziativa giudiziaria seguire il predetto iter , salvo non inficiare la legittimità del processo civile o amministrativo.

A ciò si aggiunga come il conferimento della procura speciale ad litem attribuito al difensore ,  se generale , come quasi sempre avviene , legittima di ritenere il procuratore rappresentante processuale e sostanziale della parte , ma nel caso previsto dall’art. 420 comma II ter c.p.p. la procura speciale non è ad litem generalem bensì speciale ed inerente all’espletamento dei riti alternativi del giudizio abbreviato e dell’applicazione pena su richiesta delle parti e conseguentemente il mancato esercizio di tale facoltà e diritto non può attestare la rappresentanza sostanziale ma esclusivamente quella processuale e pertanto non è efficace ai fini di una conoscenza dell’esistenza né della fase processuale né della relativa data di celebrazione da parte dell’assistito.

Non bisogna spendere molte considerazioni per concludere che un pilastro del processo penale sia stato fortemente minato e con esso un diritto di rango costituzionale.

Secondo questa riforma si è realizzata un’inversione dell’onere ed anzi dell’obbligo notificativo che oltre a dimostrare una grave carenza di mezzi da parte del Ministero concretizza una grave violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico come sopra già evidenziati.

Le perplessità quivi esposte sono ulteriormente amplificate dall’introduzione riformatrice all’art. 162 comma IV bis c.p.p.[xxx] , geneticamente introdotto dalla riforma Orlando e poi recentemente integrato dalla riforma Cartabia.

Oltre ad inserire , conformemente alla ratio legislativa favorevole alla notificazioni telematiche , la possibilità di comunicare l’elezione o dichiarazione di domicilio all’autorità giudiziaria procedente con le modalità previste dall’articolo 111-bis c.p.p. , la norma prevede ora che l’efficacia dell’elezione presso il difensore di ufficio sia subordinata all’accettazione da parte di quest’ultimo ed in caso di dissenso egli debba onerarsi di comunicarlo al proprio assistito ed ulteriormente comunicare prova dell’avvenuta notiziazione della mancata accettazione all’autorità giudiziaria procedente oppure le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Ancora in questo caso la legge prevede un duplice onere a carico del difensore , quando sarebbe stato sufficiente attivarsi per chiedere conferma brevi manu al difensore di ufficio in sede verbale di elezione ed in caso di dissenso invitare l’indagato ad elezione diversa.

Invece spetterà all’ignaro difensore poi attivarsi allo scopo di consentire all’A.G. procedente una regolare ed efficace notifica presso il nuovo domicilio eletto a seguito di dissenso alla domiciliazione.

 

La previsione normativa ha avuto importanti ricadute in tema di termini ad impugnandum , come novellati proprio dalla riforma Cartabia.

A seguito dell’introduzione del comma II ter , difatti , il legislatore ha introdotto anche all’art. 585 c.p.p. il comma I bis secondo il quale “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.”

I legittimi dubbi interpretativi sulla novella legislativa hanno prodotto numerose dichiarazioni di inammissibilità delle impugnazioni per effetto della decadenza determinata dal superamento dei termini previsti.

Decisiva si è rivelata la nomofilachia della giurisprudenza di legittimità , la quale ha manifestato un orientamento molto restrittivo sullo specifico punto.

Più in particolare , si è data rilevanza ad aspetti che appaiono in netto contrasto con la ratio della Convenzione Europea , arrivando a ritenere una formale dichiarazione di assenza non revocata nel verbale di udienza , irrilevante ai fini dei termini ad impugnandum : “È, poi, del tutto irrilevante che l’intestazione della sentenza riporti la dicitura «assente», poiché l’imputato ed il suo difensore erano consapevoli che il giudizio abbreviato fu chiesto dal procuratore speciale al quale l’imputato conferì il potere di chiedere il rito alternativo conferendo la procura speciale. Dunque, la decisione della Corte di appello è corretta perché il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti: il testo dell’art. 420, comma 2-ter, c.p.p. indica chiaramente che il conferimento della procura speciale per richiedere i riti alternativi fa considerare presente l’imputato perché rappresentato in giudizio. Come già indicato, il conferimento della procura speciale conferisce il potere di rappresentanza e di esercitare il diritto oggetto del rilascio della procura.”[xxxi]

Il ragionamento sviluppato , se non desta perplessità in ordine alla presentata richiesta di giudizio abbreviato ed alla rappresentanza sostanziale dell’imputato da parte del procuratore speciale , palesa notevoli contraddittorietà sulla fondamentale circostanza della dichiarazione di assenza dell’imputato che non è stata mai revocata o comunque modificata ex art. 420 comma II ter c.p.p. rimanendo ufficialmente tale (sic !!) anche a seguito dell’avvenuta conoscenza da parte del giudice del deposito di procura speciale ed ancor più della presentata istanza.

Anche nel caso di giudizio in appello non partecipato l’orientamento si è mostrato piuttosto restrittivo ritenendo l’inapplicabilità dell’ulteriore termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 comma I bis c.p.p.

Secondo la S.c.[xxxii] nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2 c.p.p. , l’imputato appellante non può considerarsi  giudicato in assenza, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare per effetto di volontaria rinuncia alla presenza.

Preso atto dei citati orientamenti , ci sia consentito affermare che non è in discussione l’opinabilità del diritto e conseguentemente non lo è un orientamento restrittivo sostenuto da logica , ragionevolezza e buon senso convenzionale in punto di fatto e di diritto , ma secondo lo scrivente sembra difetti proprio tale aspetto.

Se la empirica assenza dell’imputato all’udienza può destare dubbi in merito alla regolare e concreta notiziazione della fase processuale ; se il conferimento di mandato defensionale di fiducia ben prima della notificazione del decreto di fissazione della fase processuale non dimostra inequivocabilmente la comunicazione della data processuale al proprio assistito ; se , infine , il conferimento di procura speciale potrebbe essere avvenuto ben prima della conoscenza dell’imputazione minando la presunzione di conoscenza della fase processuale da parte dell’imputato , ci si chiede se tali elementi presuntivi corrispondano all’esigenza ineludibile affermata dalla CEDU e dalla sua interpretazione giurisprudenziale.

La sensazione che si ricava dalle recenti riforme legislative e dalle corrispondenti nomofilachie nazionali consta nella volontà di risolvere problemi pratici e sistemici del pianeta giustizia , tra i quali l’esigenza di ridurre il carico dibattimentale delle impugnazioni , attraverso uno deresponsabilizzazione di compiti  spettanti agli organi statali ed istituzionali verso la parte privata onerata di compiti di notiziazione della fase processuale e della fase procedimentale dopo il primo atto notificato ad personam.

 

avv. Antonio Fusco

Foro di Napoli

 

 

 

 

[i] ART. 420-quater.  Contumacia dell’imputato.

  1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
  2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
  3. Se l’imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 424, il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
  4. L’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso a norma dell’articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
  5. Se la prova dell’assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma l, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell’articolo 424, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, rinvia anche d’ufficio l’udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 424.
  6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
  7. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l’imputato è contumace o assente.

 

[ii] Corte Europea dei diritti dell’uomo sentenza del 12.02.1985 caso Colozza c. Italia ; Corte Europea dei diritti dell’uomo  sentenza nel caso n.° 67972/01 del 18.05.2004  Somogyi c. Italia; Corte Europea dei diritti dell’uomo  sentenza nel caso n.° 56581/00 del 10.11.2004 Sejdovic c. Italia.

 

[iii] Art. 420 bis c.p.p.   Assenza dell’imputato.

  1. Se l’imputato, libero o detenuto, non e’ presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 420-ter, il giudice procede altresi’ in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche’ nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e’ a conoscenza del procedimento o si e’ volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’imputato e’ rappresentato dal difensore. E’ altresi’ rappresentato dal difensore ed e’ considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
  4. L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato e’ revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza e’ stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato puo’ chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita’ degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato puo’ altresi’ chiedere la rinnovazione di prove gia’ assunte. Nello stesso modo si procede se l’imputato dimostra che versava nell’assoluta impossibilita’ di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedimento e’ pervenuta con ritardo senza sua colpa.
  5. Il giudice revoca altresi’ l’ordinanza e procede a norma dell’articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l’assenza dell’imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

 

[iv] Art. 625 ter c.p.p.  Rescissione del giudicato.

  1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2.

 

 

[v] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 36848 del 17 luglio 2014 , dep. 3 settembre 2014 , ric. Burba.

 

[vi] Corte di cassazione sezione V sentenza n.° 36855 del 7 luglio 2016 , ric. Baron ; Corte di cassazione sezione V sentenza n.° 12445 del 13 novembre 2015 , ric. Degasperi.

 

[vii] Cassazione penale sentenza n.° 9441 del 24 gennaio 2017 , rv. 269221 ; in senso analogo cfr. anche Cassazione penale sentenza n.° 16416 del 02.03.2017, rv. 269843 .

 

[viii] Corte Europea dei diritti dell’uomo sentenza del 25 marzo 1999  nel caso n.° 25444/94 Pélissier e Sassi contro Francia ; Corte EDU sentenza del 19 dicembre 1989 nel caso n.° 9783/82  Kamasinski contro Austria. In riferimento a casi italiani vedi anche la nota X.

 

[ix] Corte Europea dei diritti dell’uomo  sentenza nel caso n.° 56581/00 del 10.11.2004 Sejdovic c. Italia.

 

[x] Corte Europea dei diritti dell’uomo sentenza del Goddi (1984), Colozza (1985), F.C.B. (1991),T. (1992), Somogyi  2004), Hermi (2006), Sejdovic (2004 e GC 2006), Battisti (2006), Zaratin (2006), Boheim (2007), Cat Berro  2008), oltre a Huzuneanu (2016).

 

[xi] Corte Europea dei diritti dell’uomo  sentenza nel caso n.° 67972/01 del 18.05.2004  Somogyi c. Italia.

 

[xii] Cassazione penale sentenza n.° 40848 del 13.07.2017, rv. 271015 e , sia pur con riferimento all’istituto collegato della rescissione del giudicato, Cassazione penale sentenza n.° 36855 del 07.07.2016  rv. 268322 ; Cassazione penale sentenza n.° 25996 del 23.05.2018 , rv. 272987 ; Cassazione penale sentenza n.° 57899 del  18.09.2018  ; Cassazione penale sentenza n.° 49916 del 16.10.2018 , rv. 273999 .

 

[xiii] Corte di cassazione SS.UU. sentenza n.° 28912 del 28/02/2019 , ric. Innaro, Rv. 275716 – 01 .

 

[xiv] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 23948 del 28/11/2019  ,  dep. 17/08/2020 , ric. Ismail .

 

[xv] Corte costituzionale sentenza n.° 31 del 5 ottobre 2016 , dep. Il 9 febbraio 2017 , nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Asti, nel procedimento penale a carico di T.B. ed altro, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

[xvi] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 42603 del 13 luglio 2023 , dep. 18 ottobre 2023 , ric. El Karti.

 

[xvii] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 43392 del 11 ottobre 2022 , dep. 15 novembre 2022 , ric. D.S.M.W..

 

[xviii] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza del 1°settembre 2016  Ricorso n.° 36043/08  Causa Huzuneanu c. Italia.

 

[xix] Corte di cassazione SS.UU. sentenza n.° 6026 del 31 gennaio 2008 , dep. In data 07/02/2008 , ric. Huzuneanu.

 

[xx] Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 , pubblicata in Gazzetta Unione Europea in data 27 marzo 2009 , che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo .

 

[xxi] Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. E più in particolare sulla presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

 

[xxii] Considerando n.° 38 della Direttiva UE 2016/343 : “Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.”

 

[xxiii]Considerando n.° 39 della Direttiva UE 2016/343 :  “Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale.”

 

[xxiv] Art. 157 bis c.p.p. Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima.

  1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.
  2. Se l’imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell’atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

 

[xxv] Art. 157 ter c.p.p. Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto.

  1. La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.
  2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344 bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
  3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

 

[xxvi] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 44156 del 3/11/2021 ,  Rv. 282265; Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 13236 del 23/03/2022, Rv.283019 – 02 ; Cassazione penale sezione III sentenza n.° 4370 del 6 dicembre 2022 , dep. 02/02/2023.

 

[xxvii] Art. 420  c.p.p. Costituzione delle parti .

  1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
  2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420 ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420 bis.

2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

  1. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.
  2. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

 

[xxviii] Art. 420 bis c.p.p. Assenza dell’imputato.

  1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:
  2. a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto(3);
  3. b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
  4. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
  5. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
  6. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.
  7. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420 quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
  8. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
  9. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.

 

[xxix] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 698 del 24/10/2019, ric. Sinito, Rv. 277470; Cassazione penale sezione I sentenza  n.° 31049 del 22/05/2018, ric. Careri, Rv.273485; Cassazione penale sezione II sentenza n.° 57918 del 25/09/2018, Rv. 27447301 ; Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 237 del 3 gennaio 2024 .

 

[xxx] Art. 162 c.p.p.   Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

  1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con le modalità previste dall’articolo 111 bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore [39 disp. att.].
  2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.
  3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
  4. Finché l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

 

[xxxi] Cassazione penale sezione III sentenza n.° 43835 del 12 ottobre 2023 , ric. C.F..

 

[xxxii] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 49315 del 24 ottobre 2023 , dep.  23 dicembre 2023.