Intervento al dibattito Camera Penale di Napoli
Napoli, 4 novembre 2024 – Avv. Annalisa Senese
Le ragioni dell’astensione nazionale: incostituzionalità del pacchetto sicurezza
Il disegno di legge n.1660 di cui discutiamo oggi è impostato su una logica che le Camere Penali Italiane non possono assolutamente condividere, ovvero una logica repressiva e securitaria che individua alcune categorie da valorizzare, talvolta in maniera esasperata, tanto che qualcuno ha parlato di “diritto penale dell’amico”; ed altre da colpire, ovvero i dissenzienti, gli autori di lotte sociali, i manifestanti, ancorchè pacifici, anche nelle strutture penitenziarie ed in quelle che accolgono i migranti, tanto è vero che simbolicamente si è parlato di norme <<anti Gandhi>>.
Da avvocati non possiamo che esprimere un profondo disappunto per la miopia di una classe dirigente che guida le sue scelte solo in base a ragionamenti di contrapposizione ideologica, senza sviluppare riflessioni di contenuto.
Peraltro, oltre alla forte matrice ideologica delle norme proposte, va ancora una volta denunziata la esasperata tendenza panpenalistica, ovvero l’ idea che si possano risolvere i problemi economico- sociali del paese solo attraverso la creazione di nuove ipotesi di reato!
Oggi il populismo penale sembra lanciato in una corsa quasi sfrenata. Con una modalità per certi aspetti alluvionale, si sono introdotte nel nostro ordinamento numerose fattispecie parcellizzate e casistiche contraddistinte da disvalori meramente simbolici, se non ideologici, accompagnati però da incrementi di pena significativi, nonché nuovi reati che più che dai fatti muovono dalle tipologie di autore identificati con i dissenzienti, gli stranieri, i minori devianti, gli emarginati sociali.
Una idea con evidenti conseguenze carcerocentriche e che si scontra con la realtà penitenziaria italiana, notoriamente al collasso per il sovraffollamento carcerario che i penalisti denunciano da anni.
Questa scelta va in direzione contraria alla tendenza del precedente Governo, che aveva spinto sulle sanzioni sostitutive e sulla giustizia riparativa in una logica ispirata ad una idea personalistica costituzionalmente orientata.
L’impressione di fondo suscitata dal DDl 1660 è che si sia aperta una nuova fase che va ben oltre la “mera” tensione fisiologica tra politica e limiti costituzionali, caratterizzandosi piuttosto per la messa in discussione della stessa idea fondante sulla quale si regge il nostro costituzionalismo, e cioè che i poteri dello Stato devono essere limitati dal rispetto dei diritti della persona: in sintesi, a una visione costituzionalmente orientata che pone prima la persona e poi lo Stato.
Questa riforma predilige in definitiva una concezione autoritaria dei rapporti tra cittadini e Stato e questo noi penalisti non possiamo accettarlo.
Ulteriore elemento di criticità va individuato nella sospetta incostituzionalità di alcune delle previsioni approvate alla Camera, per lesione del principio di legalità; del principio di proporzione e del principio di offensività.
Un esempio eclatante della violazione del principio di proporzione va individuato nella pena prevista per il delitto di occupazione di immobili introdotto ex art. 634 bis c.p. (pena massima edittale sino a 7 anni di reclusione); oppure l’esclusione del bilanciamento delle circostanze attenuanti con l’aggravante dell’aver commesso il fatto ai danni di un appartenente alle forze dell’ordine.
Pecca invece di determinatezza, tra le altre, l’aggravante comune ex art. 61 n. 11 decies cp laddove si prevede l’aggravamento di pena per il solo fatto di aver commesso un delitto all’interno o “nelle vicinanze”(?) delle stazioni ferroviarie e/o metropolitane.
Guardando poi al principio di offensività, come non avere dubbi sulla condotta di rivolta in carcere quando ciò si traduca anche in mere proteste passive e con modalità non violente dei detenuti, previsione contenuta nell’art. 26, che introduce nel codice penale un nuovo articolo, l’art. 415- bis (rubricato «Rivolta all’interno di un istituto penitenziario»), prevedendo per la condotta di resistenza pure passiva all’esecuzione degli ordini impartiti la reclusione da 1 a 5 anni (analoga previsione, con un massimo edittale di 4 anni, è inserita dall’art. 27 con riguardo a episodi di rivolta o resistenza nei CPR).
La Corte Costituzionale ha recentemente evidenziato che nel rispetto dei principi di eguaglianza e di proporzionalità della pena, va valutata la concreta gravità dei fatti perpetrati (sent. n. 46 del 2024).
Tale pronuncia si inserisce nel contesto di un indirizzo ormai univoco nella direzione dell’illegittimità costituzionale sia di trattamenti sanzionatori intrinsecamente sproporzionati, sia di pene troppo elevate se poste in comparazione con quelle previste per fattispecie di illecito di uguale o minore gravità (sent. n. 222 del 2018).
Dunque, molte delle norme contenute nel DDL non si sottraggono a fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Ritengo che l’avvocatura debba altresì prestare attenzione alle modifiche sul Daspo urbano, ovvero a quelle misure di prevenzione atipiche applicabili indipendentemente dalla commissione di un reato e che consistono in una interdizione da uno spazio urbano, di cui si sono ampliati presupposti applicazione.
Questi sono solo alcuni degli esempi che stamattina possiamo fare di un disegno di legge che andrebbe interamente rivisto.
L’Unione delle Camere penali italiane con l’astensione proclamata per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024 ha tracciato una strada che a mio giudizio non possiamo non percorrere fino in fondo.
Propongo che, ove non si riesca in sede di dibattito parlamentare a scongiurare l’approvazione definitiva del testo, la Camera Penale di Napoli predisponga una serie di questioni di costituzionalità di queste norme da diffondere tra gli iscritti.
Non solo. Deve essere obiettivo di noi tutti proporre iniziative nelle università, nelle scuole, nelle associazioni per sensibilizzare la collettività su principi non negoziabili della convivenza civile e partecipare in maniera attiva al processo di tutela delle garanzie di tutti, indistintamente, i cittadini italiani.
L’avvocatura sarà sempre in prima fila nel difendere questi principi.