
TITOLO : Brevi cenni di cooperazione giudiziaria euro-unitaria : i recenti provvedimenti nazionali sull’esecuzione della messa alla prova e dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
- Gli atti giuridici euro-unitari e loro efficacia nel diritto nazionale.
- Il principio del mutuo riconoscimento della sentenza euro-unitaria dopo il Decreto legislativo n.°161/2010 .
- La decisione quadro del Consiglio europeo 2008/947/GAI.
- I recenti provvedimenti nazionali e la loro esecuzione in ambito euro-unitario.
ORDINANZA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA
ORDINANZA AMMISSIVA DI MESSA ALLA PROVA ALL’ESTERO GIP TRIBUNALE MODENA
- Gli atti giuridici euro-unitari e loro efficacia nel diritto nazionale.
Nell’ultimo ventennio il sistema penale euro-unitario ha vissuto una fase di notevoli evoluzioni consistite nell’ulteriore rafforzamento ed uniformazione dei principi cardine dell’ordinamento giuridico continentale , ed in particolar modo nell’ambito della esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giurisdizionale di un paese membro , in altro paese membro dell’Unione Europea.
Se le carte costituzionali delle varie nazioni continentali erano sostanzialmente tutte ispirate ai medesimi principi generali e l’adesione alla C.E.E. e poi all’Unione Europea ed ai suoi trattati hanno costituito una importante fase di coesione ma non particolarmente difficoltosa in ragione dei comuni riferimenti ispiratori degli ordinamenti giuridici e sociali , tutt’altra situazione si era verificata in merito all’esecuzione di una sentenza penale in un paese membro diverso da quello di appartenenza dell’autorità giurisdizionale emittente .
Su questo specifico aspetto , in vero , si era registrata una certa flessione e titubanza da parte dei paesi membri , superata soltanto nel primo decennio del 2000 e consolidatasi recentemente.
Decampando dallo specifico tema trattato in questa sede , recente pietra miliare della cooperazione giudiziaria in tema di indagini ed acquisizione delle prove è stata costituita dalle norme della direttiva 2014/41/UE ( c.d. direttiva O.E.I.) ; partendo dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e poi dalla Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000[i] , si è giunti alla direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale , la quale oltre a disciplinare tematiche ed istituti già previsti dalle convenzioni sopra citate , ha introdotto nuovi istituti di cooperazione giudiziaria di acquisizione probatoria in ambito UE.
Tale fonte normativa costituisce attualmente lo strumento generale per l’acquisizione e trasferimento delle prove ma in particolar modo degli elementi di prova in fase di indagini preliminari all’interno degli Stati membri. L’ordine europeo disciplina , tra l’altro, il sequestro probatorio, il trasferimento temporaneo di persone detenute, i controlli dei conti bancari e delle operazioni finanziarie di persone sottoposte a indagini o imputati, le operazioni di infiltrazione e l’intercettazione di telecomunicazioni e le misure di protezione delle prove ; è prevista anche la formazione di squadre investigative euro-unitarie che si occupino di ben determinati crimini.
Oltre alla normativa relativa all’assistenza giudiziaria tra stati membri occorre segnalare l’istituzione di due organismi centrali europei quali l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale c.d. Eurojust[ii] e l’EPPO , rispettivamente organismo di supporto investigativo transnazionale e Procura europea – i quali svolgono attività investigative e giudiziarie del tutto autonome ed indipendenti rispetto alle indagini ed ai processi di rilievo nazionale nei quali emerga un danno per l’UE , fornendo anche cooperazione giudiziaria agli organi nazionali .
Più specificamente , Eurojust contempla gli stessi tipi di reati per i quali è competente l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), tra cui il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la contraffazione, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, i reati contro il patrimonio o i beni pubblici, compresi la frode e la corruzione, i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, i reati ambientali e la partecipazione a un’organizzazione criminale. Su richiesta di uno Stato membro, Eurojust può anche fornire assistenza nelle indagini ed azioni penali relative ad altri tipi di reati.
A seguito del regolamento 2018/1727 la sua funzione riguarda anche la preservazione, l’analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi. Allo stato la normativa europea disciplinante la sua funzione è rappresentata proprio dal regolamento 2022/838.
Può , pertanto , definirsi quale organizzazione di supporto investigativo dell’EPPO , di Europol e su rogatoria ad hoc di un singolo stato membro.
L’EPPO , acronimo della Procura europea , è stata introdotta dal regolamento 2017/1939 del Consiglio, ed è in vigore dal 20 novembre 2017.
L’incipit della sua attività è avvenuto soltanto nel giugno del 2021 con una competenza a svolgere indagini ed esercitare l’azione penale in materia di reati contro il bilancio dell’UE quali la frode, la corruzione o le frodi transfrontaliere in materia di IVA aventi un valore superiore a 10 milioni di euro[iii]. Ovviamente la commissione del reato deve aver riguardato territorialmente almeno due o più stati membri dell’Unione Europea.
La Procura europea è composta da un procuratore capo e da un singolo procuratore per ciascun stato membro ( art. 12 regolamento 2017/1939 ) , responsabile dell’attività inquirente per reati commessi anche in quel dato paese membro (in funzione di procuratore aggiunto , per intenderci) e dai procuratori europei delegati per ciascun distretto giudiziario – c.d. PED per distretti di Corte di appello accorpati[iv] – i quali agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri ed esercitano in via esclusiva gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine ed esercizio dell’azione penale ; in Italia essi sono designati dal C.S.M. – previa interlocuzione con il Ministro della Giustizia – ai fini della nomina da parte del Collegio della Procura europea su proposta del Procuratore capo europeo ai sensi dell’art. 17 reg. 2017/1939.
Scelti e nominati dal corpo della magistratura nazionale e pur agendo con attribuzione dei medesimi poteri dettati dal codice di rito penale , sono protesi alla repressione dei reati transnazionali , con danno dell’Unione superiore a 10 milioni di euro.
Va da sé che nell’esercizio della funzione di PED questi potrà svolgere esclusivamente indagini di competenza dell’EPPO , e null’altro.
Gli strumenti investigativi a disposizione del PED sono quelli previsti dall’ordinamento nazionale e quindi dal codice di rito penale nazionale , supportato nelle indagini dalle agenzie Europol , Eurojust ed infine dalla polizia giudiziaria nazionale.
Ne consegue che l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale verrà celebrato l’eventuale processo sarà quella ordinaria nazionale con rispetto delle regole procedurali nazionali : dunque , l’esito processuale non sarà definito da un organo giurisdizionale europeo creato ad hoc.
Ai sensi dell’art. 43 del regolamento europeo 2017/1939 i PED sono “parte integrante dell’EPPO, rimanendo nel contempo integrati a livello operativo nei loro sistemi giuridici e nelle loro strutture giudiziarie”.
Fermo restando quanto sopra , va comunque segnalato che le decisioni investigative , l’avocazione dell’indagine , la richiesta di archiviazione e l’esercizio dell’azione penale pur seguendo le norme procedurali nazionali devono essere valutate prima dalla Camera permanente ( organo collegiale interinale all’EPPO ) e talvolta -come nel caso dell’avocazione dell’indagine – dal procuratore europeo per quel dato paese.
Assunta una notitia criminis per reati di competenza dell’EPPO , il PED procederà all’iscrizione non già nell’ordinario registro ex art. 335 c.p.p. bensì nei modelli 21 o 44 EPPO[v], comunicando l’iscrizione alle Procure nazionali competenti territorialmente , le quali procederanno ad una iscrizione nel modello 21 attribuendosi la competenza funzionale dell’indagine solo in caso di mancato esercizio dell’azione penale dell’EPPO , non condiviso dal Procuratore nazionale.
Ovviamente nulla osta ad una eventuale istanza di trasmissione del fascicolo da parte dell’uno o dell’altro organo inquirente ma solo in caso di denegata competenza investigativa della procura trasmittente e nulla esclude la trasmissione di specifici atti con spirito collaborativo.
Per quanto concerne il tema della presente trattazione , provvedimenti legislativi decisivi sono stati rappresentati dalle Decisioni quadro-G.A.I. (Giustizia ed Affari Interni) emesse dal Consiglio Europeo e dalla Commissione , che proprio nello specifico settore dell’amministrazione della giustizia civile , penale ed amministrativa hanno contribuito al processo di omogeneizzazione del diritto europeo ed in particolar modo all’esecutività del predetto processo di uniformazione , rendendo l’ordinamento giuridico euro-unitario fattualmente operativo.
Relativamente all’esecuzione della sentenza penale appaiono rilevanti quali fonti : la decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 del Consiglio europeo , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale in tema di sentenze penali definitive comminatorie di pene detentive e misure di sicurezza detentive e la decisione quadro 2008/947/GAI sempre del 27 novembre 2008 del Consiglio , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive , in tema di provvedimenti applicativi di sanzioni sostitutive della pena detentiva ed in materia di misure alternative alla detenzione.
Anche la precedente decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, datata 13 giugno 2002, sul Mandato di arresto europeo appare rilevante in quanto parzialmente sovrapponibile alle due decisioni-quadro sopra citate nel senso che molte norme e principi del MAE sono state quasi pedissequamente riprese da ciascuna decisione quadro e specularmente dai D. Lgs. n.°161/2010 e n.° 38/2016 attuativi della stesse a livello nazionale.
Val la pena accennare anche alle recenti introduzioni in materia di comunicazioni di condanne definitive sul casellario giudiziale europeo , rispetto alle quali è previsto l’obbligo di comunicazione al paese di cittadinanza del condannato della sentenza riportata in un paese dell’UE. e contestualmente l’istituzione del c.d. E.C.R.I.S. , cioè di un casellario giudiziale europeo informatizzato , nel quale inserire tutte le condanne riportate da un cittadino dell’UE.
Occorre premettere che il riconoscimento di una sentenza euro-unitaria in altro paese membro può essere richiesto sia allo scopo di eseguire la pena comminata , che al fine di cui all’art. 12 c.p.[vi] disciplinante gli altri effetti penali della sentenza penale straniera : per una legittima contestazione della recidiva , per l’applicazione di pene accessorie , ai fini della dichiarazione di delinquente qualificato ex art. 109 c.p. ( delinquente abituale , professionale e per tendenza ) ed infine agli effetti civili per la restituzione o risarcimento del danno dichiarato nella sentenza penale o quale presupposto in una causa civile protesa alla reintegrazione del danno.
Procedendo con ordine , in tema di scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario , la decisione quadro 2008/675/GAI veniva attuata con il D. Lgs. n.° 73 del 12 maggio 2016 ( “Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale” ) il quale prevede all’art. 3[vii] la non necessarietà della procedura di riconoscimento della sentenza estera ai fini della contestazione della recidiva e degli altri effetti penali della condanna , ben potendosi ritenere la stessa sulla scorta dello scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari degli stati membri ; inoltre , prevede che la condanna riportata in un paese dell’UE sia presa in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.
Contestualmente al D. Lgs. n.° 73/2016 erano promulgati : il D. Lgs. 74/2016 attuativo della Decisione-quadro 2009/315/GAI , il quale prevedeva l’obbligo di comunicazione al paese di cittadinanza del condannato della sentenza riportata in un paese dell’UE ; il D. Lgs. n.° 75 del 12 maggio 2016 attuativo della Decisione-quadro 2009/316/GAI disciplinante l’istituzione del casellario giudiziale europeo European Criminal Record Information System .
Sintetizzando la intensa produzione legislativa europea sul punto nonché quella nazionale di recepimento , derivava che agli effetti dell’art. 12 c.p. non risultava necessaria alcun procedura di riconoscimento della sentenza estera ben potendosi ritenere il precedente europeo appositamente comunicato oppure risultante dall’ECRIS alla stregua di una precedente condanna nazionale , come sancito anche dalla Corte di cassazione nel 2023[viii]. In via assolutamente incidentale , va precisato che secondo la S.c. , in linea generale , non sarebbe legittimo un riconoscimento finalizzato all’applicazione di una pena accessoria ex art. 12 comma I n.° 2 c.p., e cioè di una pena diversa ed ulteriore rispetto a quella comminata dalla sentenza europea per il medesimo fatto oggetto della sentenza de qua , ai sensi degli artt. 50 della Carta dei diritti fondamentali e 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen :”…. che mira a tutelare l’individuo contro la prospettiva dell’irrogazione di una seconda pena e ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, così da evitare l’ulteriore sofferenza e i costi economici determinati dalla celebrazione di un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata.”. Per cui in ogni caso non sarebbe comminabile una pena accessoria per effetto del riconoscimento (tra l’altro non necessario).
In considerazione della delicata questione di diritto internazionale pubblico relativa al principio di sovranità statale , della molteplicità degli interventi normativi talvolta parzialmente sovrapponibili e del non sempre immediato recepimento negli ambiti normativi nazionali dei vari paesi membri dell’UE , riteniamo opportuno una premessa chiarificatrice circa le fonti euro-unitarie e la loro efficacia nel diritto nazionale del paese membro.
Il diritto primario dell’UE ( anche definito diritto costituzionale europeo ) è costituito dai trattati istitutivi dell’Unione : il T.U.E. ( trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993 ) , il T.F.U.E. ( Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea anche definito trattato di Lisbona, firmato il 13.12.2007 ed entrato in vigore l’ 1.12.2009 ) ; essi stabiliscono la ripartizione delle funzioni e dei poteri tra l’Unione e gli Stati membri , i poteri delle istituzioni dell’Unione , le loro finalità ed i principi generali sui quali si fonda l’Unione Europea. Ne sono parte integrante i Protocolli allegati agli stessi.
Entrambe i trattati non hanno sostituito il trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea bensì ne hanno costituito il naturale sviluppo già previsto dal medesimo trattato di Roma , in particolare il T.F.U.E..
Ragion per la quale ben poteva sostenersi che i tre pilastri[ix] del trattato di Roma (C.E. , P.E.S.C. e G.A.I. ) fossero stati inglobati nel TUE , con le innovazioni del caso.
Successivamente , con il Trattato di Lisbona , l’UE non può più definirsi fondata sui tre pilastri pertinenti rispettivamente la politica economica , la politica estera e sicurezza comune ed infine la giustizia ed affari interni , bensì su un unico ed omogeneo tema di politica euro-unitaria.
Si vuole intendere che mentre in passato la previsione ben definita delle tre tematiche le rendeva ben distinte tra esse sia sul piano contenutistico che sulla procedura di adozione legislativa , ad oggi invece sono state inglobate in una visione più unitaria quali temi che si intersecano tra di essi tutelando le rispettive esigenze realizzative e creando un ordinamento giuridico e politico che si sviluppi in una visione d’insieme.
L’intento è consistito nel rendere la legislazione euro-unitaria non già distinta in specifici settori ma , come negli ordinamenti giuridici nazionali , generalizzata ed omogenea.
Parimenti , costituiscono diritto primario i principi fondamentali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione e giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona a dicembre 2009, con il medesimo effetto giuridico dei trattati dell’Unione.
Più in particolare , l’art. 6 par. 1 del TUE :” L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.”
Quanto alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[x] essa è espressamente citata dal diritto primario europeo ed in particolare dal TUE sempre all’art. 6 par. 2 e 3 :” 2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.3 I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.”
Ad oggi non si riscontra alcun trattato di adesione alla CEDU da parte dell’Unione Europea , per quanto la bozza ed i relativi dibattiti in sede di Commissione siano risalenti nel tempo , ma soltanto una dichiarazione di intenti piuttosto chiara ed inequivocabile contenuta nel TUE
La mancanza di un trattato ad hoc non ha comportato particolari problemi in virtù della identicità di beni tutelati da entrambe per quanto la Carta sia di più ampio respiro ed anche perché gli stati membri dell’UE sono tutti firmatari della CEDU.
Molto sinteticamente , la maggiore portata della Carta rispetto alla CEDU è legata all’epoca storica di redazione , al mutamento dei costumi sociali e con esso alla previsione di nuovi diritti ed esigenze di tutela della persona nel progressivo cambiamento della società civile : non sfuggirà , per citare qualche lampante esempio , il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (previsto dall’art. 9 Carta ) , senza specifico riferimento all’unione di genere diverso uomo-donna ; ancora , la previsione della protezione dei dati personali ( art. 8 della Carta “Protezione dei dati di carattere personale”) relativo alla informatizzazione delle comunicazioni ben diverso dal diritto al rispetto della vita privata previsto dall’art. 8 CEDU di accezione meno ampia e meno attuale perché non informatizzata e telematica.
Costituiscono diritto primario vivente le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ( CGUE ) , chiamata ad assicurare “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione” dei trattati e dell’ordinamento giuridico euro-unitario , svolgendo anche funzione consultiva richiesta dai giudici nazionali degli stati membri ; pertanto , la sue funzioni possono essere riassunte nel controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione europea, nella vigilanza e sull’osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dai trattati, e nell’interpretazione del diritto dell’Unione anche su domanda dei giudici nazionali.
Il principio di preminenza della legislazione europea su quella nazionale , principio fondamentale nella disciplina integrale e generale dell’UE , è frutto di elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia e non già di fonte normativa , come vedremo poi.
La Corte EDU , in qualità di giudice garante del rispetto della Convenzione da parte degli stati aderenti , svolge pari funzione ermeneutica e le sue decisioni hanno , per espresso richiamo dei trattati , una indiretta incidenza sull’applicazione e sull’elaborazione della legislazione euro-unitaria , non costituendo un’autorità giurisdizionale istituzionale dell’UE in mancanza di un espresso trattato di adesione ; l’efficacia della sue sentenze è vincolante , pertanto , esclusivamente nei confronti degli stati aderenti alla Convenzione ma non per l’UE fermo restando che tutti gli stati membri sono aderenti alla CEDU.
In merito ai rapporti tra le decisioni della Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo , allo stato possiamo affermare che la funzione svolta da entrambe è sempre coincidente , in quanto protesa al riconoscimento e della protezione dei diritti umani quali inviolabili. Se non è esclusa una potenziale divergenza tra decisioni , senza dubbio alcuno non è ipotizzabile , e del resto nemmeno è mai accaduto , un aperto contrasto tale da ingenerare una divergenza decisionale.
A conforto di quanto sostenuto , la pronuncia della Corte EDU del 30 giugno 2005, nel caso Bosphorus airways c. Irlanda che ha affermato il principio di equivalenza tra la protezione dei diritti fondamentali assicurata dalla CEDU e dalla Carta dell’UE , confermando , altresì , che gli atti comunitari direttamente applicabili quali i regolamenti non possono di per sé essere contestati davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dal momento che la Comunità (UE) non è parte della Convenzione europea.
Sul piano formale la Corte EDU non svolge una funzione in grado di incidere sulla legislazione euro-unitaria , ma le circostanze rilevate sopra determinano di fatto un importante effetto anche su di essa.
Infine appare congruo per una maggiore omogeneità di trattazione dell’argomento , evidenziare come le decisioni della Corte di Lussemburgo siano direttamente vincolanti per le giurisdizioni degli stati membri , a differenza delle sentenze della Corte EDU le quali impongono una decisione dei giudici nazionali convenzionalmente orientata disapplicando le norme nazionali in contrasto con i principi CEDU ed in ultima istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale delle medesime in riferimento all’art. 11 ed all’art. 117 Cost. , come costantemente stabilito[xi] dalla Corte costituzionale a seguito delle sentenze pilota n.° 348 e n.° 349 del 24/10/2007.
Quanto alla disciplina degli atti euro-unitari di diritto secondario l’art. 288 TFUE prevede quali fonti europee , i seguenti atti : regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni.
Soltanto i primi tre sono atti giuridici vincolanti , quindi fonti di carattere normativo ; viceversa per quanto concerne i pareri e le raccomandazioni è esclusa la vincolatività del loro contenuto , svolgendo una funzione consultiva oltre che di proposta e stimolo all’adesione agli atti normativi dell’Unione europea da parte di uno stato membro.
Il Trattato di Lisbona , come anticipato , ha semplificato il quadro generale eliminando sia gli atti P.E.S.C. (Politica estera e sicurezza comuni) che gli atti G.A.I. di cooperazione giudiziaria e di polizia (Giustizia ed Affari Interni).
Fermo restando la disposizione in tema di fonti euro-unitarie , va sottolineato che non esiste una classificazione formale che produca automaticamente gli effetti tipici , né una gerarchia tra gli atti ; bensì è il contenuto dell’atto a farne conseguire la sua classificazione ed interpretazione giuridica ; un atto denominato regolamento , in assenza di contenuto vincolante e non direttamente applicabile negli stati membri , produrrebbe gli effetti di una direttiva e come tale andrebbe interpretata e disciplinata[xii].
Ciò che rileva , quindi , è l’aspetto contenutistico dell’atto giuridico e non già la sua denominazione.
Per quel che rileva in questa sede , i regolamenti sono atti giuridici che hanno un’applicazione generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’art. 288 TFUE (ex art. 249 Trattato CEE ) ; costituiscono parte del diritto secondario dell’Unione, emessi allo scopo di dare pratica attuazione ai principi ed agli obiettivi stabiliti nei trattati dell’Unione , quindi dal diritto primario.
La loro efficacia non è subordinata al recepimento legislativo interno di ciascuno stato membro , particolarità che li differenzia sia dalle direttive che dalle decisioni .
Pertanto , la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea ne determina l’applicabilità , nei termini previsti dal regolamento oppure in generale nei venti giorni dalla pubblicazione.
La direttiva europea consta in un atto normativo che prevede esclusivamente principi generali ispiratori delle normative interne dei paesi membri , i quali , a loro volta , sono tenuti ad adeguarsi con provvedimenti legislativi nazionali come statuito dall’art 288 TFUE ( Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ) secondo cui “La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e i mezzi”; di tal che ciascuno di essi adeguandosi a siffatti principi è (relativamente) libero di approntare una normativa ad hoc tutelando principi di diritto interno ad al contempo quelli indicati nel provvedimento euro-unitario ; ne consegue che sino alla promulgazione e pubblicazione su Gazzetta ufficiale nazionale non si possa ritenere la norma europea parte fattuale e sostanziale dell’ordinamento giuridico interno.
Se , dunque , i suoi effetti non si producono per la sola approvazione europea, ma necessita comunque di un intervento mediato degli Stati membri si è posto sin dagli albori , la soluzione di una problematica di efficacia nell’arco temporale previsto per la conformazione legislativa interna così come nel caso di omissione da parte dello stato membro.
La soluzione offerta è che la si possa ritenere efficace in quanto applicabile ed interpretabile quale norma prevalente dagli organi giurisdizionali nazionali , in un apposito caso.
Non . dunque , parte dell’ordinamento giuridico interno (tanto da non essere legittima un’applicazione nei rapporti orizzontali tra privati) ma in ogni caso efficace nel medesimo , e specificatamente nei rapporti verticali tra stato , enti pubblici , enti locali e privato cittadino.
E’ questa la conclusione cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sin dal remoto 1974[xiii] ritenendo che : “: “nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, obbligato gli Stati membri a adottare un determinato comportamento, la portata dell’atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario”. La premessa posta dalla Corte sull’efficacia della norma comunitaria non recepita : “…..implica il fatto che singoli possano far valere tali atti dinanzi a detti giudici.”
In tutti i casi di direttiva comunitaria chiara , incondizionata e scaduta , per ciò intendendo la circostanza che lo stato membro non avesse adeguato l’ordinamento interno nei termini posti dalla direttiva , la stessa era applicabile in ogni caso concreto posto alla valutazione della giurisdizione nazionale.
Nel suo primo intervento , la Corte europea poneva le tre suesposte condizioni necessarie per ritenere in ogni caso applicabile sul piano nazionale la direttiva emessa.
Appena qualche anno dopo[xiv] , la Corte sanciva due principi correlati con il concetto di responsabilità statuale nei confronti del singolo cittadino che uti singuli si fosse conformato alla direttiva europea pur in assenza di una legge nazionale che la recepisse.
Confermava il principio che la direttiva fosse direttamente applicabile con l’attribuzione ai singoli di diritti soggettivi tutelabili dinanzi ai giudici nazionali fin dalla data di notifica della direttiva medesima agli Stati membri mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Europea (con vigenza dalla data prevista dalla direttiva o in ogni caso dal ventesimo giorno dalla pubblicazione ex art. 297 par. II Trattato Funzionamento Unione Europea) e stabiliva in relazione all’ipotesi che il singolo, fondandosi su un legittimo affidamento, si fosse conformato alle disposizioni della direttiva stessa prima della scadenza del termine di adeguamento previsto per lo Stato membro , contrastando con una norma nazionale ancora vigente , l’inapplicabilità della stessa secondo il principio dell’interpretazione conforme del diritto interno a quello comunitario. Quindi sulla base del principio dell’affidamento del singolo cittadino comunitario , anche se non ancora scaduta , la direttiva poteva trovare pratica attuazione da parte dei giudici nazionali nei rapporti tra istituzioni pubbliche e cittadino privato ( c.d. rapporti verticali ). Nella sentenza Ratti contro Repubblica Italiana , le tre condizioni poste dalla sentenza von Duyn divenivano due eliminando la necessarietà della scadenza del termine posto dalla direttiva.
Confermando la ratio della sentenza Von Duyn , nel 1984[xv] la Corte aveva stabilito l’obbligo interpretativo delle norme nazionali da parte dei giudici interni conforme ai principi contenuti in una direttiva comunitaria.
Successivamente la Corte europea è intervenuta ancora sul tema della direttiva europea non recepita sul piano nazionale confermandone l’applicabilità solo nel rapporto verticale cittadino-Stato ; non estendendola ai casi di natura privatistica , nella sentenza M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority emessa in data 26/02/1986[xvi] , si afferma il principio : “ In tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiono , dal punto di vista sostanziale , incondizionate e sufficientemente precise , i singoli possono farle valere nei confronti dello stato , tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale , quanto se esso l ‘ ha trasposta in modo inadeguato . Sarebbe infatti incompatibile con la natura cogente che l ‘ art . 189 del trattato attribuisce alla direttiva l ‘ escludere , in linea di principio , che l ‘ obbligo che essa impone possa essere fatto valere dagli interessati . di conseguenza lo stato membro che non abbia tempestivamente adottato i provvedimenti d ‘esecuzione prescritti dalla direttiva non può opporre ai singoli l ‘inadempimento , da parte sua , degli obblighi ch’essa implica . in proposito , e irrilevante la qualità in cui lo stato agisce , come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi e infatti opportuno evitare che lo stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario.”
Definendo ulteriormente lo status quo ante , nel 1991[xvii] la Corte di Giustizia rafforzava il principio della responsabilità statuale per inadempienza , sancendo il diritto al risarcimento del danno patito dal singolo cittadino per effetto del mancato adeguamento normativo nei termini previsti dalla direttiva , inquadrandolo nella responsabilità per fatto illecito.
Sempre sul tema dell’applicabilità soggettiva la sentenza Faccini Dori[xviii] secondo cui :” In assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva 85/577 entro i termini prescritti, i consumatori non possono fondare sulla direttiva stessa un diritto di recesso nei confronti dei commercianti con i quali essi hanno stipulato un contratto, né possono far valere tale diritto dinanzi a un giudice nazionale. Tuttavia quest’ultimo, quando applica disposizioni di diritto nazionale tanto precedenti quanto successive alla direttiva, ha l’obbligo di interpretarle quanto più è possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva.”
La sentenza confermava inequivocabilmente che l’efficacia della direttiva si determinava quindi soltanto nei c.d. rapporti verticali e non già di natura privatistica definiti orizzontali.
Nel caso citato , la Corte era compulsata da un giudice italiano che sollevava questione pregiudiziale ex art. 234 del Trattato CEE presso la giurisdizione europea ( attualmente previsto dall’art. 267 TFUE[xix] ) ponendo la questione interpretativa se la direttiva comunitaria del 20 dicembre 1985, n. 577, fosse da considerarsi sufficientemente precisa e dettagliata e se essa, nel periodo fra la scadenza del termine ed il giorno in cui lo Stato italiano si era ad essa conformato , fosse stata in grado di produrre effetti nei rapporti fra i singoli e lo Stato italiano e nei rapporti di natura privatistica.
Come già statuito nel caso Marshall contro Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority , la giurisdizione europea riteneva inefficace la direttiva non recepita nel diritto nazionale nei confronti del singolo cittadino nei rapporti privatistici pur ribadendo la possibilità di esercitare successivamente un’azione risarcitoria nei confronti dello stato di appartenenza per il danno subito per effetto dell’inadempimento o comunque del ritardo rispetto al contenuto della direttiva. Inoltre , quale premessa , ribadiva il principio dell’interpretazione conforme al diritto comunitario quale principio sempre applicabile sul piano ermeneutico.
In ogni caso , pertanto , l’interpretazione conforme alla direttiva poteva esercitare effetti esclusivamente nei confronti dello stato oppure di enti pubblici , come sancito dalla sentenza Foster ed altri contro British gas plc.[xx] appena qualche anno prima.
Alla luce delle interpretazioni operate , possiamo sostenere che sia pacifico che la direttiva necessiti di un adeguamento legislativo interno , che ne attui i principi espressi nei termini da essa previsti e che nei casi di defezione dello stato membro debba sempre essere interpretata dai giudici nazionali quale pacificamente applicabile se pur esclusivamente nei rapporti giuridici verticali e mai orizzontali , prevendendosi , in questi ultimi casi , la titolarità di un diritto risarcitorio in capo al cittadino che abbia subito un danno in un rapporto orizzontale-privatistico , per effetto dell’inadempimento legislativo statale.
Tale assunto riguarda sia il caso di una direttiva non recepita nei termini previsti dalla medesima ( c.d. direttiva tardiva ) che il caso relativo ad una direttiva non ancora recepita prima dell’espiare del termine previsto.
La decisione prevista e disciplinata dall’art. 288 comma IV TFUE è un atto vincolante per il destinatario che può essere sia una persona fisica che giuridica, sia un singolo Stato membro. Pertanto si differenzia – talvolta – dalla direttiva proprio in relazione al destinatario , ben potendo avere una portata ed un’efficacia uti singuli e non generale ; ma , in special modo , si differenzia per la vincolatività del contenuto non essendo possibile per il destinatario la libera adozione di forme e strumenti per la sua realizzazione , come invece per la direttiva.
Il suo contenuto non è finalizzato alla contemplazione di principi generali da applicarsi da parte degli stati membri , ma , viceversa , da un contenuto ben più dettagliato e specifico rispetto al quale gli stati membri devono uniformarsi con legislazione interna.
La prassi ha visto l’adozione di decisione di portata generale , per cui il quid distintivo è rappresentato dalla obbligatorietà di adozione del suo contenuto da parte del destinatario.
Come la direttiva non ha un’efficacia diretta , necessitando di un provvedimento interno per la sua disciplina in mancanza del quale nei rapporti tra stato ed enti statali come locali con il singolo cittadino ( c.d. rapporti verticali ) avrà una sua efficacia di natura giurisprudenziale.
In rapporto di specie a genere si collocava la decisione-quadro ; essa costituiva (in quanto eliminata successivamente dal trattato di Lisbona) un atto giuridico proprio del Consiglio europeo o della Commissione specificamente e tipicamente disciplinante la materia della giustizia e della sicurezza euro-unitaria.
Come si accennava sopra il Trattato di Lisbona ha eliminato tale tipologia di atto giuridico euro-unitario , surrogandola con la decisione generale necessitante un provvedimento legislativo nazionale di recepimento.
- Il mutuo riconoscimento della sentenza penale euro-unitaria dopo il Decreto legislativo n.°161/2010.
In relazione all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali penali definitivi in ambito euro-unitario , faro illuminante è stato rappresentato dalla decisione-quadro 2002/584/GAI sul Mandato di arresto europeo , che per prima ha disciplinato l’estradizione in ambito euro-unitario a seguito di sentenza definitiva , seguita dalla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 del Consiglio europeo , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ; infine , la decisione quadro 2008/947/GAI sempre del 27 novembre 2008 del Consiglio , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Si accennava alla normativa disciplinante il MAE ; il recepimento interno è avvenuto mediante la promulgazione della legge n.° 69 del 22 aprile 2005 ; in linea generale le norme previste dalla predetta legge sono state riprese quasi integralmente dal più recente decreto n.°161/2010.
Riferendoci al nostro ordinamento , la prima decisione-quadro ha riguardato l’esecuzione di sentenze definitive ed ordinanze cautelari restrittive in corso di giudizio o indagini preliminari ; la seconda , sentenze ed ordinanze applicative di pene e misure di sicurezza detentive disposte con sentenze passate in cosa giudicata ; la terza sopra citata , ordinanze relative all’affidamento in prova ai servizi sociali , alla messa alla prova ed alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ex art. 20 bis c.p..
Ad oggi , per effetto del D. Lgs. n.° 161 del 7 settembre 2010 , adottato in forza della legge delega n.°88 del 7 luglio 2009 intitolata Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2008. (09G0100) , si è stata data attuazione della decisione-quadro 2008/909/GAI , riformulando l’art. 696 c.p.p. ed introducendo ex novo il Titolo XI bis del codice di rito penale ( art. 696 bis – art. 696 decies c.p.p. ).
A scanso di equivoci , la disciplina dell’esecuzione di una sentenza penale in ambito euro-unitario è prevista negli articoli del codice di rito introdotti con il decreto legislativo n.°161/2010 e dalle norme in esso contenute.
Tanto premesso, le ipotesi contemplate sono due : la richiesta di esecuzione di sentenza emessa in Italia in altro stato membro ( c.d. procedura attiva ) e di esecuzione di sentenza euro-unitaria nello stato italiano ( c.d. procedura passiva ) .
In entrambe i casi il presupposto imprescindibile è costituito dalla presenza del condannato nel paese richiedente od in quello richiesto ; proprio perché trattasi di esecuzione di sentenza penale l’assenza ne pregiudicherebbe l’esito e quindi la procedura.
La ratio della disciplina si riscontra nella presenza del condannato nello stato richiesto di riconoscere la sentenza di condanna al fine di eseguire ivi , la condanna comminata ; ma la disciplina prevede , altresì , l’ipotesi che contestualmente all’istanza di riconoscimento sia presentata anche richiesta di trasferimento del condannato nello stato richiesto ; trattasi solitamente di casi in cui il condannato sia di nazionalità estera ed al suo paese si chieda il consenso per la sua consegna onde scontare ivi la condanna.
L’aspetto saliente ma non certo sorprendente del novum legis è , senza dubbio , rappresentato dal principio di sussidiarietà del diritto interno rispetto al diritto euro-unitario ed alle convenzioni internazionali stipulate dal nostro paese sul tema della cooperazione giudiziaria , come espressamente previsto dall’art. 696[xxi] comma I c.p.p. in merito alla cooperazione giudiziaria tra stati membri dell’UE e dal II comma circa i rapporti con stati extra-UE secondo i quali , rispettivamente , la disciplina applicabile sia da individuarsi nelle norme euro-unitarie ed in caso di vacatio nelle convenzioni internazionali stipulate dall’Italia le quali , ovviamente , rappresenteranno la principale fonte normativa nei casi di cooperazione giudiziaria con nazioni extra-comunitarie.
Considerato che il decreto n.°161/2010 ha ad oggetto esclusivamente l’esecuzione di sentenze penali che comportano la privazione della libertà personale in ambito euro-unitario , questa sussidiarietà null’altro rappresenta che una specificazione del principio di sovranità dell’ordinamento giuridico europeo su quello nazionale.
Va precisato che il predetto fondamentale principio non è espressamente citato in alcun trattato , nemmeno in quelli costitutivi della CEE o dell’Unione Europea , ma è frutto della costante interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sin dal suo primo arresto nella causa n.° 6/64 Costa contro ENEL , sentenza del 15 luglio 1964 , secondo la quale :”…… discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.”.
Di esso v’è espressa menzione esclusivamente nelle Dichiarazioni allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 , ed in particolare nella n.° 17 , cioè nella Dichiarazione relativa al primato :” La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza. Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):
Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007
“Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata [Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.”
Posto quanto previsto dal novellato art. 696 c.p.p. che individua nel Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi la primaria fonte normativa , il principio reggente la materia della cooperazione giudiziaria consta nel mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali previsto dall’art. 696 bis c.p.p.[xxii] come introdotto dal decreto n.° 161/2010 .
La ratio del principio è insita nell’oramai radicato processo di consolidamento dei principi generali dell’ordinamento euro-comunitario di tutela e rispetto dei diritti fondamentali della persona e specularmente degli apparati costituzionali dei paesi membri : l’eliminazione della pena di morte e della tortura , il consolidamento del diritto di difesa , della terzietà ed imparzialità del giudice autonomo ed indipendente nel sistema processuale di un giusto processo , la stigmatizzazione costituzionale delle discriminazioni razziali , religiose e di genere hanno reso maturi i tempi per l’affermazione del reciproco riconoscimento delle sentenze euro-unitarie ; con l’unica eccezione rappresentata proprio del sospetto di violazione dei diritti fondamentali personali e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Il reciproco riconoscimento delle sentenze euro-unitarie si fonda , quindi , sull’affidamento reciproco tra gli stati membri ed in particolare dei loro ordinamenti giuridici.
Corollario del predetto principio è rappresentato dall’esclusione del sindacato di merito del provvedimento giurisdizionale oggetto dell’istanza di cooperazione giudiziaria.
Ulteriore quid novi è costituito dalla diretta interrelazione tra autorità giudiziarie euro-unitarie .
L’autorità giudiziaria competente riceverà direttamente le sentenze da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato corredate dal certificato allegato debitamente tradotti così come trasmetterà direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire con i certificati allegati , dandone comunicazione al Ministro della giustizia.
Medesima disposizione riguarda tutti i documenti e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento.
Sarà , ad esempio , nella procedura attiva l’ufficio esecuzione della Procura della Repubblica ad investire di un’istanza di esecuzione della pena i colleghi euro-unitari , senza alcuna forma di intermediazione politico-istituzionale.
All’A.G. procedente , ex art. 696 quinquies c.p.p. , spetta anche il controllo sul rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico di quello euro-unitario e dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , che non possono difettare nella richiesta di esecuzione della sentenza o dell’ordinanza applicativa di una misura di sicurezza detentiva , oltre che nel provvedimento giurisdizionale eseguendo. In tutte le procedure passive , quindi , spetterà alla Corte di appello funzionalmente competente questa imprescindibile verifica in grado di non consentire il riconoscimento della sentenza richiesta.
Un atto determinante nella procedura è rappresentato dal certificato allegato all’istanza di riconoscimento , nel quale sono riportati i dati relativi alla sentenza ed una serie di notizie importanti quali il rispetto del diritto partecipativo del condannato al processo con dovizia di particolari relativi agli avvisi , alle modalità degli avvisi ed alla rinnovazione degli stessi , come , del resto , per il suo difensore.
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.° 161/2010 costituisce legittimo rifiuto al riconoscimento della sentenza euro-unitaria la mancanza o l’incompletezza del predetto certificato allegato.
Questo rilevante aspetto era stato già oggetto della decisione-quadro 2002/584/GAI istitutiva del M.A.E. , precisandosi che la procedura del mandato d’arresto poteva essere sospesa in caso di violazione grave e persistente da parte degli Stati membri dei principi sanciti nell’art. 6, par. 1 TUE , che fa espresso rinvio ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
Tra tutti emergono il rispetto del diritto di difesa , con particolare attenzione al rispetto del diritto partecipativo , dell’attuazione del giusto processo e della finalità rieducativa della pena.
Nella vigente disciplina euro-unitaria , la funzione politica svolta dal Ministero della Giustizia consta esclusivamente in attività di controllo e garanzia dell’osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall’autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Identica funzione è svolta nella verifica dell’osservanza delle condizioni poste dall’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.
L’istituzione recente presso il Ministero della giustizia dell’Ufficio di Cooperazione internazionale ha non soltanto questo specifico scopo , ma anche quello di coadiuvare la magistratura nella sua attività di diretta corrispondenza , invio atti nonché delle richieste di riconoscimento con i colleghi comunitari.
Inoltre , nulla esclude che le rogatorie euro-unitarie siano inviate al Ministro della giustizia e da questi al PG presso la Corte di appello.
Dunque , a differenza di quanto accade nella cooperazione giudiziaria con nazioni extra-UE , la funzione del Ministro della giustizia è limitata al controllo e all’ ausilio della diretta corrispondenza tra A.G. euro-unitarie , pur svolgendo tramite l’Ufficio di cooperazione internazionale una fondamentale funzione di ausilio e supporto.
La procedura di riconoscimento attiva non comporta particolari criticità sul piano normativo : il pubblico ministero presso il giudice indicato all’art. 665 c.p.p. per quanto attiene all’esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell’art. 658 c.p.p. per l’esecuzione di misure di sicurezza personali detentive , anche tramite Ministero , inoltra l’istanza di riconoscimento della sentenza o dell’ordinanza definitiva allegando tutte le informazioni necessarie ed in particolare il certificato allegato redatto integralmente e debitamente tradotto e rimanendo in attesa della decisione al riguardo.
La legge prevede quali legittimati alla richiesta anche il diretto interessato e lo stato di esecuzione.
Il decreto riconosce legittima l’istanza di riconoscimento all’estero a condizione che : non essendovi cause di sospensione dell’esecuzione della pena comminata , il reato per cui vi è stata condanna è punito con una pena non inferiore a tre anni . Inoltre , la richiesta di riconoscimento è sempre revocabile al sopravvenire di cause ostative a condizione che non sia iniziata l’esecuzione , quali la sospensione condizionale della pena , la sottoposizione ad altro procedimento penale in Italia o il condannato stia scontando un’altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza sul territorio nazionale , salvo diverso parere dell’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione.
Il riconoscimento viene richiesto allo stato in cui il condannato si trovi al momento della definitività della sentenza per gli ovvi motivi legati all’esecuzione seguita al riconoscimento ; la norma ( art. 7 D. Lgs. 161/2010 ) , come si accennava sopra , contempla anche il caso che l’istanza di riconoscimento possa essere corredata anche da contestuale istanza di consegna-trasferimento nello stato di esecuzione , allorquando presente il condannato in Italia , l’autorità giudiziaria italiana opti a che il condannato sconti le pena nel suo stato di nazionalità.
Sia ben chiaro che la normativa consente un’istanza di riconoscimento e consegna del condannato di nazionalità diversa rispetto allo stato membro investito , ma andrebbe corredata di adeguate motivazioni perché altrimenti sfuggirebbe il senso di questa richiesta di trasferimento.
Nel caso di riconoscimento e consenso al trasferimento del condannato da parte dello stato richiesto , questo deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero della definitività della sentenza di riconoscimento effettuata dallo stato membro . Sarà cura del Ministero della giustizia avvisare l’A.G. richiedente ; in ogni caso , Ministero della giustizia ed autorità competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine più breve. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione è necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro , la richiesta di transito è formulata dal Ministero della giustizia.
Nei casi di procedura di esecuzione passiva , con la quale la magistratura italiana è richiesta di eseguire una sentenza , la competenza funzionale appartiene alla Corte di appello del luogo di residenza , domicilio o dimora del condannato in alternativa a quella di Roma nei casi di dubbio al riguardo , su istanza del Procuratore generale presso la suddetta Corte , il quale potrebbe essere investito della richiesta anche dal Ministero della giustizia a cui sia stata trasmessa l’istanza di riconoscimento della sentenza.
In alternativa è prevista la competenza funzionale della Corte di appello competente per territorio del luogo in cui il condannato è stato tratto in arresto per effetto di misure urgenti pre-cautelari o di misure coercitive emessa da altra Corte di appello su istanza dell’A.G. straniera , caldeggiata dal PG italiano ( art. 9 D. Lgs. n.° 161/2010 ).
La direttiva europea prevede la necessaria presenza del condannato nello stato richiedente oppure in quello richiesto , circostanza , quest’ultima che appare decisamente più rilevante giacchè la rogatoria riguarda l’esecuzione di una sentenza di condanna , come sopra anticipato . A differenza dell’estradizione o consegna del condannato non presuppone lo status detentivo dell’interessato.
Su specifica richiesta dell’autorità euro-unitaria è prevista la possibilità di emissione di misura coercitiva richiesta per effetto della rogatoria , dal PG ( art. 14 D. Lgs. 161/2010 ) o di arresto/fermo su iniziativa di polizia giudiziaria nei casi di particolare urgenza ( art. 15 D. Lgs. 161/2010 ) ; nel primo caso il presidente curerà l’interrogatorio nei cinque giorni dall’esecuzione , rispettando le norme codicistiche ad eccezione degli artt. 273, 274, comma 1, lett. a) e c), e 280 c.p.p. ; nel secondo caso con apposita procedura d’interrogatorio da parte del presidente della Corte di appello ( nelle 24 ore messa a disposizione dell’A.G. e convalida nelle 48 ore dalla trasmissione del verbale di arresto/fermo ) allo scopo di verificare la legittimità del provvedimento adottato con urgenza ed anche il pericolo di fuga del condannato ai fini dell’emissione di una misura coercitiva adeguata.
Come previsto dall’art. 696 novies c.p.p. , avverso le sentenze sul riconoscimento della sentenza straniera ed i provvedimenti sulla libertà personale ( ai quali non si applica l’art. 273 , 274 comma I lett. a) e c) e 280 c.p.p. per ovvi motivi ) è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge e salvo apposita disposizione contraria non ha effetto sospensivo.
Oltre a svolgere funzioni di giudice della cautela , la Corte svolge anche rilevanti funzioni di giudice dell’esecuzione.
Premessa la insindacabilità di merito del provvedimento eseguendo la Corte può ed anzi deve modellare la pena eseguenda ai criteri dell’ordinamento processualpenalistico nazionale.
Nei casi in cui la norma nazionale preveda una pena inferiore a quella comminata in sentenza è prevista la c.d. rideterminazione della pena , per cui il quantum comminato verrà adattato alla normativa nazionale con l’unico limite della impossibilità di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Questa specifica disposizione apre il varco a problemi interpretativi soprattutto alla luce della riforma Cartabia in tema di applicabilità di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dal novellato art. 53 L. n.°689/1981 ed in particolare della pena pecuniaria sostitutiva applicabile sino al massimo di un anno di reclusione.
Considerata la ratio legis consistente nell’ampliare i trattamenti penali non carcerari sia in quanto finalizzati ad effettiva rieducazione e reinserimento sociale sia in quanto misure meno incisive sulla libertà personale , riteniamo che la Corte di appello possa , in sede di rideterminazione della pena , pacificamente applicarla seguendo tutti i crismi di ragguaglio , come indicati nella sentenza Corte costituzionale n.° 28/2022[xxiii] .
In senso conforme anche il dato normativo che consente alla Corte di applicare conformemente all’ordinamento processualpenalistico nazionale le sanzioni sostitutive.
Ovviamente è legittima una modifica della sentenza applicando i criteri generali dell’ordinamento penalistico ivi compresa l’applicazione della sospensione condizionale della pena ed eventuali istituti di estinzione del reato e della pena , in particolare quest’ultima.
Si applica il principio della doppia incriminazione , già prevista dalla legislazione sul MAE.
In siffatta valutazione non è necessaria una esatta pedissequa corrispondenza tra la fattispecie astratte previste dai due ordinamenti giuridici bensì una corrispondenza di natura sostanziale anche caratterizzata da elementi diversi purchè la condotta ed il bene giuridico tutelato siano identici.
E’ esclusa l’applicabilità del principio della doppia incriminazione ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. n.°161/2010 per una serie di reati gravi ( già previsti dall’ articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, recettiva del direttiva europea sul MAE )[xxiv] per i quali si richiede esclusivamente che il reato sia punito nello Stato di emissione con misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni.
Come si dissertava sopra , la Corte verificherà anche il rispetto del diritto di difesa ed in particolare del diritto partecipativo del condannato al processo di cognizione oltre alla garanzia del principio dell’autonomia ed imparzialità del giudice e alla totale assenza di motivi discriminatori anche di natura politica lesini dei principi reggenti il nostro ordinamento costituzionale.
In una parola , principi costituzionali e regole del giusto processo devono essere state rispettate nei segmenti imprescindibili. L’art. 13 del decreto n.°161/2010 prevede espressamente alla lettera i) del I comma : “se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d’ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l’assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.”
Ulteriori presupposti oggetto della verifica ai fini del riconoscimento sono l’accertamento che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile dall’autorità giurisdizionale italiana per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona e che non sia pendente un procedimento penale, anche se non definito, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona sul territorio nazionale.
Queste ipotesi vedono una reviviscenza del principio della supremazia statale , secondo il quale è sempre preferita la decisione giurisdizionale nazionale emessa e quindi anche emettenda , con rigetto dell’istanza di riconoscimento.
Ulteriori motivi di rigetto del riconoscimento ex art. 13 D. Lgs. 161/2010 sono rappresentati dalla prescrizione della pena , dallo stato di immunità prevista dal nostro ordinamento giuridico o diplomatica del condannato , nei casi di pena che comprende misure sanitarie o psichiatriche incompatibili con l’ordinamento italiano e sentenza che si riferisce a reati commessi anche in parte sul territorio italiano.
Tra i principi generali reggenti il tema del trasferimento-consegna in o da altro stato , si riscontra il principio di specialità disciplinato dall’art. 18[xxv] del decreto n.°161/2010 , secondo il quale è illegittimo processare , condannare e privare della libertà personale un cittadino dell’UE per fatti diversi e commessi anteriormente al trasferimento..
Premessa la eguale previsione nel codice penale (art. 721 c.p.p.) in relazione ai rapporti con stati extra-UE , il principio di specialità era contemplato anche nella normativa MAE la quale prevedeva lo stato di giudicato o giudicabile , non prevista nel decreto n.° 161/2010 per ovvi motivi.
I due elementi fondanti il principio di specialità sono costituiti dalla diversità del fatto e dall’anteriorità della commissione.
In virtù della frequenza dei casi va sottolineato come sia efficace la garanzia di specialità nel caso in cui, estradato il soggetto soltanto per un delitto associativo, si intenda estendere la contestazione a delitti-scopo consumati in epoca anteriore alla consegna. In tali casi la diversità dei fatti-reati scopo rispetto alla contestazione associativa non legittimerà un processo o una restrizione personale per tali imputazioni.
Relativamente al tempus commissi delicti , va verificata la commissione del fatto ulteriore , sul quale si intende procedere , rispetto alla consegna ; in tema di reati permanenti se indubbiamente vige il principio di specialità circa la commissione anteriore alla consegna , non potrà ritenersi anteriore e conseguentemente essere esclusa la commissione del reato permanente successiva alla consegna sulla quale si potrà procedere con eventuale privazione della libertà personale.
Posta la regola , al III comma dell’art. 18 è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere il consenso dello stato operante il trasferimento all’instaurazione di un nuovo processo oppure della privazione della libertà personale per fatti diversi ed anteriori da parte dell’A.G. italiana.
I criteri della richiesta e della concessione sono identici a quelli previsti per il riconoscimento della sentenza euro-unitaria che ha ricalcato quelli previsti dalla norma disciplinante il MAE , ex art. all’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Ottenuto il consenso dallo stato estero comunicato al Ministero sarà legittima la instaurazione della nuova situazione processuale.
Nel caso inverso di trasferimento dall’Italia all‘estero continentale per derogare al principio di specialità sarà necessaria la decisione della Corte di appello nella c.d. procedura di estensione , come investita dall’A.G. euro-unitaria ; l’estensione sarà adottata in base ai criteri che si applicano nella procedura passiva di trasferimento-consegna allo stato estero : dà il consenso se il reato per cui lo Stato estero vorrebbe procedere permette il riconoscimento della sentenza di condanna straniera; nega il consenso in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’art. 13 D. Lgs. 161/2010 in tema di riconoscimento della sentenza estera.
Oltre al consenso dato dallo stato operante il trasferimento si deroga all’applicazione del principio di specialità nei casi di consenso dato dall’interessato al trasferimento in altro stato , dalla rinuncia ad avvalersi del predetto principio (rinuncia che è di regola irrevocabile) oppure nei casi di mancato allontanamento nei 45 giorni dalla liberazione o di volontario rientro ; a queste ipotesi si aggiungono quelle relative alla mancanza dei presupposti giuridici come previsto dal II comma dell’art. 18 D. Lgs. 161/2010.
Le nuove coordinate reggenti la cooperazione giudiziaria hanno eliso problemi procedurali anche connessi con una ragionevole esecutività in ordine di tempo delle istanze ; del resto , anche il codice di rito ( art. 696 octies c.p.p ) ha espressamente previsto che le rogatorie comunitarie siano compiute senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l’efficacia.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 14 del decreto legislativo , la sentenza di riconoscimento deve intervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta , prorogabili di ulteriori 30 giorni , con l’effetto di rendere inefficaci eventuali misure restrittive in atto in caso di superamento dei predetti termini ; proprio per tali motivi , nei casi di arresto o sottoposizione a misure coercitive l’udienza camerale ai fini del riconoscimento della sentenza euro-unitaria deve esse fissata entro 20 giorni dall’inizio di esecuzione della misura restrittiva ; inoltre in caso di ricorso per cassazione avverso il riconoscimento la durata delle misure non può superare i tre mesi dall’emissione della predetta sentenza. Pertanto in tali casi è necessaria la decisione della Corte di legittimità entro tre mesi dalla sentenza impugnata.
La sentenza di riconoscimento o di rigetto sono in ogni caso comunicate al Ministero della giustizia ai fini dell’inoltro all’A.G. euro-unitaria ed in caso di riconoscimento al PG per l’esecuzione del provvedimento.
Se la Corte d’appello ritiene, invece, che l’esecuzione debba avvenire in altro Stato membro e non in Italia , la sentenza di condanna riconoscenda è trasmessa a quest’ultimo unitamente all’integrale documentazione ed alla sentenza di rigetto tradotta .
All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità entro dieci giorni dalla pervenuta richiesta in Corte di appello , nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Il consenso al riconoscimento da parte del condannato può essere dato in qualsiasi momento sia in sede di interrogatorio disposto dal PG richiedente prima della instaurazione della procedura camerale di riconoscimento , che poi dalla stessa Corte di appello.
A parere dello scrivente il mutuo riconoscimento delle sentenze penali emesse in ambito UE avrebbe necessitato di una procedura diversa nei casi di procedura passiva in cui l’Italia è richiesta di eseguire una sentenza.
Se , difatti , è innegabile che vi siano peculiarità normative in grado di velocizzare la procedura di riconoscimento soprattutto mediante il diretto rapporto tra le autorità giudiziarie richiedente e richiesta con una funzione meramente ausiliaria e di controllo riservata al Ministro della giustizia , oltre alla espressa previsione di termini di 60 giorni entro i quali deve pervenire il riconoscimento ( pena anche la decadenza di eventuali misure restrittive ) , resta ferma la necessarietà di una procedura di riconoscimento da parte della Corte di appello che , viceversa , avrebbe potuto essere prevista solo incidentalmente.
E’ innegabile che nella innovata disciplina manchi la previa delibazione favorevole della Corte di appello che viceversa caratterizza la procedura attiva con paesi extra-UE di cui è titolare il Ministro della Giustizia , ma è pur sempre necessaria la procedura di riconoscimento nei casi di procedura passiva.
Allo stato attuale , in cui vi è stato un consolidamento dei principi generali reggenti l’Unione europea anche e soprattutto in virtù delle solide basi costituzionali dei paesi membri ispirate alla tutela della personalità umana come principio base e dei suoi annessi corollari in tema di uguaglianza e discriminazioni , di rieducazione della pena ed avversione alla pena di morte ed alla tortura , appare inopportuna la sussistenza di una procedura di riconoscimento che , viceversa , avrebbe potuto essere prevista solo quale eventualità in caso di sospetto di una violazione dei principi reggenti l’ordinamento euro-unitario da parte dell’autorità giudiziaria italiana.
Ciò avrebbe reso il principio del mutuo riconoscimento euro-unitario effettivo e palpabile concretamente instaurando un rapporto diretto tra A.G. competenti per l’esecuzione e prevedendo solo in via residuale un eventuale intervento della Corte di appello.
In una parola il mutuo riconoscimento in ambito euro-unitario appare debole e necessitante di una apposita procedura di verifica che la rende poco diversa dalla procedura di riconoscimento prevista dagli artt. 730 e ss. c.p.p. coi i paesi extra-UE non contraddistinti da unitarietà di principi costituzionali , omogeneità ermeneutica e condivisione applicativa degli stessi rispetto all’Unione Europea.
Riteniamo , inoltre , che la procedura di estensione onde derogare al principio di specialità fosse in ogni caso necessaria , per cui il legislatore ne abbia ben previsto la disciplina.
Quanto alla rogatoria attiva e passiva di riconoscimento di una sentenza definitiva emessa da uno stato extra-UE o verso esso , la fonte principale è costituita dal trattato intervenuto tra gli stati in questione con funzione imprescindibile svolta dal Ministero della giustizia destinatario o mittente delle richieste , delle sentenze e del certificato allegato , della documentazione tradotta a supporto dell’istanza attraverso l’Ufficio di cooperazione estera.
Dunque nei casi di procedura attiva l’autorità richiedente deve essere sempre l’istituzione politica per il tramite del Procuratore generale e necessita di una previa sentenza emessa dalla Corte di appello nel cui distretto sia stata emessa la sentenza di condanna definitiva , nella quale verificati la mancanza di pregiudiziali ex art. 740 c.p.p. ed il rispetto dei principi generali dell’ordinamento si deliberi favorevolmente alla richiesta dell’autorità politica.
Questo aspetto differenzia , come si accennava poc’anzi , la procedura con gli stati membri dell’UE , nella quale non è prevista una previa delibazione da parte dell’autorità giurisdizionale dello stato richiedente.
Alla medesima preliminare verifica è sottoposta non solo la istanza di riconoscimento ma anche la richiesta di emissione di misure coercitive onde evitare la fuga del condannato presente nel paese estero richiesto ; valutate le condizioni sarà la Corte di appello ad emettere l’ordinanza restrittiva con successiva consegna al PG e poi al Ministro della giustizia per l’inoltro allo stato estero.
In linea generale e fatte salve deroghe espressamente previste dal trattato internazionale che impera sovrano , vige il principio della doppia incriminazione ex art. 733[xxvi] comma I lett. e) c.p.p. ed il principio della supremazia statale in caso di sentenza definitiva emessa in Italia o giudicabilità dinanzi alla giurisdizione italiana per gli stessi fatti ; è applicabile il principio di specialità[xxvii] nei casi di estradizione da e per l’estero.
In relazione a quest’ultimo e senza dilungarci ulteriormente , va evidenziato il divieto , salvo consenso dell’interessato o il verificarsi delle ulteriori condizioni di cui all’art. 721 comma V c.p.p. , di privazione della libertà personale per fatti diversi ed anteriori all’estradizione dell’interessato rispetto a quello oggetto della imputazione provvisoria o dell’imputazione della sentenza per cui sia stata richiesta e concessa l’estradizione.
Ne consegue che nelle predette ipotesi l’esecuzione della sentenza estera possa avvenire senza soluzione di continuità esclusivamente allorquando il condannato sia oggetto di un’apposita , successiva procedura di riconoscimento della sentenza che sommandosi alla prima consenta legittimamente l’esecuzione del secondo titolo esecutivo.
Il codice di rito ha espressamente previsto il principio internazionale del ne bis in idem all’art. 739 c.p.p. stabilendo : “Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [649]”.
Ovviamente l’esistenza di un trattato bilaterale e multilaterale appare condizione decisiva ma non necessaria , ben potendosi richiedere l’esecuzione di una sentenza estera o viceversa italiana in assenza di un accordo internazionale , disciplinata in via sussidiaria dai principi del diritto internazionale pubblico , dalla prassi ed anche dal diritto dell’UE in quanto applicabile e riconosciuto dagli stati attori della singola vicenda.
In conclusione , anche nei casi di riconoscimento di sentenza extra-UE la Corte di appello funge da giudice dell’esecuzione , applicando i principi generali dell’ordinamento processualpenalistico , e da giudice della cautela[xxviii] nonché da giudice di valutazione preliminare rispetto all’inoltro della richiesta da parte del Ministro della giustizia nella procedura attiva.
Questo particolare aspetto rende le due procedure attive di riconoscimento molto diverse soprattutto in merito ai tempi ed alla celerità procedurale.
- La decisione quadro del Consiglio europeo 2008/947/GAI.
Stante il quadro normativo sull’esecuzione di sentenze penali emesse in ambito UE , il Consiglio europeo ha inteso approntare , con il rispetto dei medesimi principi e finalità , un’apposita disciplina sull’esecuzione della pena nelle forme alternative al carcere e sui provvedimenti di sospensione condizionale della pena, quelli cioè in grado di evitare una effettiva carcerazione del condannato con la decisione quadro 2008/947/GAI , recepita in Italia con il decreto legislativo n.° 38/2016.
In considerazione del dato letterale e della ratio legislativa euro-unitaria , si può affermare che la normativa coinvolga qualsiasi esecuzione di pena non carceraria , che si svolga in ambito esterno con imposizioni di prescrizioni onde evitare una ricaduta nel reato.
Va da sé , pertanto , che come espressamente previsto dall’art. 1 par. 2 lett. a) della decisione-quadro , l’euro-disciplina sia protesa al riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale della pena ; b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro ; così demandando ad altre decisioni-quadro la disciplina di altri aspetti esecutivi quali il riconoscimento e l’esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca che rientrano nell’ambito della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005 , e della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.
E’ importante precisare che per effetto del variegato panorama di pene comminabili in ambito euro-unitario come risultante dal Report on criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers redatto dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali nel 2016[xxix], il riconoscimento e l’esecuzione di misure alternative alla detenzione ha comportato qualche pratica difficoltà. Forse , in tal modo si spiega anche il notevole ritardo (circa cinque anni ) con cui il legislatore italiano ha recepito la decisione-quadro.
Effetto diretto dell’eterogeneità continentale e della speculare difficoltà nell’esecuzione transfrontaliera della pena alternativa al carcere è stata costituito dal necessario adeguamento adottato dalla giurisdizione estera in base agli istituti previsti dall’ordinamento legislativo interno.
Posta la premessa , occorre , pertanto , precisare l’ambito applicativo della decisione-quadro sul piano nazionale : essa non soltanto riguarda , come stabilito dall’art. 2 , tutti i provvedimenti definitivi ed esecutivi che concedano al condannato di scontare la pena comminata con l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P. ma concerne l’esecuzione di provvedimenti sospensivi non solo l’esecuzione della pena ma anche la fase prodromica ad essa quali la stessa emissione della sentenza di condanna , risultando pacificamente applicabile all’istituto della messa alla prova di cui agli art. 168 bis-168 quater c.p. , eseguita in ambito euro-unitario , per le motivazioni che seguiranno.
Il D. Lgs. n.° 150/2022 , c.d. riforma Cartabia , ha previsto la comminabilità in sede di sentenza di cognizione , su specifica richiesta dell’imputato o di un suo procuratore speciale , delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi : la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.
Per effetto dal dato letterale della norma euro-unitaria , queste innovative sentenze rientrerebbero nella disciplina dettata per le sentenze applicative di misure di sospensione condizionale della pena di cui all’art. 1 par. 2 lett. a) della decisione-quadro.
Non risulta , però , pacifica la possibilità di eseguire le pene comminate in ambito euro-unitario come previsto dalla decisione-quadro 2008/947/GAI in riferimento alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare : la prima perché comporta un certo numero di ore quotidiane in ambito carcerario ; la seconda perché del tutto equiparabile ad una restrizione carceraria per quanto scontata in ambiente ben diverso.
Quanto alla detenzione domiciliare , la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito , qualche anno addietro , una congrua spiegazione dell’ammissibilità della sua esecuzione in ambito euro-unitario ,, nella sentenza n.° C-294/16[xxx] specificando che in caso di arresti domiciliari con braccialetto elettronico , congiuntamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e alla privazione del diritto a chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio , la misura coercitiva e le relative prescrizioni non erano “talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come “custodia” ai sensi della citata disposizione” In ogni caso , secondo la Corte Europea , era demandato alla giurisdizione competente per il riconoscimento verificare la natura della misura adottata dalla giurisdizione dello stato estero e riconoscerla come seguibile ex decisone-quadro 2008/947/GAI.
Ne consegue che il decreto attuativo sia applicabile non solo alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ma anche alla messa alla prova ed , infine , alle predette sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ex art. 20 bis c.p., con dubbi relativi alla semilibertà che implica una restrizione carceraria ed al contempo una attività lavorativa svolta in ambito esterno con relative prescrizioni.
Sarà compito della giurisdizione competente per il riconoscimento e quindi per la effettiva esecuzione a verificare la equiparabilità o meno della semilibertà ex art. 20 bis c.p. ad una pena detentiva.
La legislazione euro-unitaria ha stabilito che non sia possibile l’esecuzione in forma alternativa all’estero per tutti provvedimenti relativi a condanne sino a sei mesi di arresto o reclusione. Pertanto in relazione a questi casi non sarà espletabile una istanza di affidamento in prova da eseguirsi in un altro paese membro , come , del resto , non era esperibile una richiesta di cooperazione giudiziaria per l’esecuzione pena di sentenza definitiva inferiore a sei mesi di reclusione , come analizzata nel precedente paragrafo. Considerata la motivazione posta a base della predetta disposizione limitativa , resta da vedere come si regolerà l’autorità giurisdizionale euro-unitaria su richieste di riconoscimento ed esecuzione di sentenze ed ordinanze relative a pene sino a sei mesi convertite in pene
Non ostante le definizioni offerte dal legislatore europeo prima e da quello nazionale poi nella legge di recepimento non comportassero particolari problemi ermeneutici anche e soprattutto in ragione di quanto previsto dalla ratio legis , in una prima fase la S.c. ha interpretato restrittivamente l’applicabilità all’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P.[xxxi] salvo successivamente ritenerla oggetto della disciplina europea e di quella nazionale[xxxii] e quindi praticabile.
Nel secondo e più favorevole orientamento giurisprudenziale , difatti , la S.C ha superato quel dato meramente formale e letterale rappresentato dall’applicabilità delle predette normative alle sole sanzioni sostitutive , nelle quali non sarebbero ricomprese le misure alternative alla detenzione in carcere in quanto : “….l’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una “sanzione sostitutiva” come descritta dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall’altro lato, a neutralizzare i fattori di recidiva ……”[xxxiii]
Anche la ritenuta impossibilità di svolgimento del fondamentale ed imprescindibile ruolo dell’UEPE in casi di esecuzione all’estero , nella prima fase interpretativa ritenuto ostacolo insormontabile , successivamente è risultato privo di contenuti ben potendo il condannato avere contatti istituzionali con gli assistenti sociali nazionali pur vivendo all’estero ; e ciò sia mediante contatti diretti con gli assistenti sociali che mediante contatti telematici. Pertanto , il necessario contatto con il servizio sociale è strettamente legato alla diligenza e buona volontà del condannato.
Sentenza recente sul tema è stata rappresentata dalla decisone della S.c. Mancinelli[xxxiv] , con la quale si è stabilito che non può costituire elemento ostativo alla concessione dell’affidamento in prova la residenza di fatto all’estero che non impedisce i contatti e le informazioni sulla vita del condannato che inducano l’UEPE a formulare proprie considerazioni e valutazioni al riguardo.
Dalla lettura , emerge ictu oculi come questa decisione-quadro rappresenti forse quella che maggiormente crea una reale commistione di funzioni e cooperazione giudiziaria : sia ben chiaro che anche nell’esecuzione detentiva di una sentenza emessa da uno stato membro UE vi è piena attività cooperativa , ma in questi casi il coinvolgimento delle istituzioni penali è di più ampio spettro coinvolgendo polizia giudiziaria , servizi sociali , istituti per lo svolgimento di attività socialmente utile , magistratura di sorveglianza e , per quanto sia previsto la trasmissione diretta ai fini del riconoscimento o del rigetto dell’esecuzione tra autorità giudiziarie , del Ministero a sostegno della procedura.
Ulteriore elemento indicativo di una cooperazione più intensa è costituito dalla prevista possibilità che riconosciuto il provvedimento di sospensione condizionale della pena tutte le ulteriori decisioni spettino alla stato e quindi all’autorità giudiziaria funzionalmente competente per l’ esecuzione del provvedimento , con eccezioni che analizzeremo.
L’art. 14[xxxv] della decisione-quadro , infatti , prevede che le ulteriori decisioni in fase di esecuzione , ivi compresa la revoca della misura adottata da altro stato membro , sia di competenza dell’A.G. esecutiva e non già dell’emittente.
Sullo specifico punto , l’art. 8 del D. Lgs. n.° 38 del 15 febbraio 2016 attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI , conformemente alla decisione , stabilisce : “Quando l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa dell’avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l’autorità giudiziaria italiana non è più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all’allegato I al presente decreto ai sensi dell’articolo 7, comma 3.[xxxvi]”
A contrario , al comma II dell’art. 8 : “L’autorità giudiziaria italiana riassume l’esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l’esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si è sottratta all’esecuzione o non ha più in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Può, inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all’estero.”
La circostanza non appare di poco momento , considerato che vi è una incidenza sostanziale sulla vigenza ed efficacia stessa del provvedimento di sospensione della pena carceraria da parte di un’autorità che non lo ha emesso ed appartenente ad un ordinamento giuridico diverso.
Per quanto riguarda l’esecuzione all’estero dell’affidamento in prova ex art. 47 O.P. disposto in Italia , traendo alcune conclusioni , possiamo affermare che le decisioni italiane sul tema sono trasmesse direttamente all’A.G. euro-unitaria oppure tramite il Ministero il quale sarà competente a coordinare l’esecuzione dello stesso con le autorità straniere competenti ( che in ogni caso deve essere avvisato con adeguata informazione ex art. 3 del decreto attuativo[xxxvii] ) ; con il provvedimento , è trasmessa qualsiasi informazione utile per l’esecuzione ed in particolare con il compilato certificato esecutivo allegato , disciplinato dal decreto legislativo , tutti debitamente muniti di traduzione ; è necessario un riconoscimento del provvedimento da parte dell’A.G. estera solo a seguito del quale ed in particolare della notificazione al condannato comincia a decorrere la esecuzione ; le prescrizioni inerenti l’esecuzione della pena in misura alternativa sono disposte dal Tribunale di sorveglianza italiano ; il rispetto delle stesse , eventuali modifiche , autorizzazioni o permessi e la stessa revoca della misura è disposta dall’A.G. dello stato di esecuzione che abbia riconosciuto il provvedimento e non lo abbia rifiutato per i motivi indicati nell’art. 11 della decisione quadro 2008/947/GAI. Nulla esclude che ad esse l’autorità giudiziaria di esecuzione possa aggiungerne altre , anche sin dalla fase iniziale comunicandole all’A.G. emittente.
Relativamente all’esecuzione in Italia di pari provvedimento , anche in questo caso è previsto il riconoscimento da parte della Corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all’autorità giudiziaria o lì ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale ( ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decreto ) , la quale oltre a garantire il rispetto dei principi generali del nostro ordinamento processualpenalistico verifica la presenza delle condizioni previste dall’art. 10 quali la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato del condannato o la manifestazione di volontà di ivi recarsi per stabilire la residenza legale e abituale ; che il fatto per cui la persona è stata condannata è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall’articolo 11 che esclude l’applicabilità del principio della doppia incriminazione per i reati più gravi ; ed infine , la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi II e III dell’art. 10.
Qualsiasi divergenza sui predetti punti consente , di concerto con l’A.G. estera , di adeguarne i contenuti conformemente alla legislazione italiana “con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l’adeguamento non può comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l’adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.” (art. 10 commi II e III d. lgs. n.° 38/2016 ) .
Come previsto per il riconoscimento della sentenza ordinaria , anche in questo caso il legislatore ha previsto un adattamento del provvedimento estero alla legislazione italiana che incida nella minima misura ed esclusivamente onde garantire i principi base del nostro ordinamento processualpenalistico , anche per effetto della denunciata eterogeneità continentale di misure alternative al carcere.
I motivi del mancato riconoscimento del provvedimento sospensivo della pena o concessivo di misura alternativa al carcere sono previsti dall’art. 13[xxxviii] del D. Lgs. n.° 38/2016.
Va precisato che in difetto della residenza o domicilio di fatto abituale nel nostro paese ed in difetto della doppia incriminazione ( per i reati non rientranti nell’art. 11 ai quali , viceversa , non si applica il principio ) la Corte di appello potrebbe in ogni caso riconoscere il provvedimento e renderlo esecutivo senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali ipotesi la Corte di appello è tenuta ad informare l’autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l’adozione di uno o più decisioni di cui all’articolo 14, comma 3 , cioè di decisioni atte a modificare la status quo .
Fa d’uopo rilevare come anche nell’esecuzione di sentenze (rectius provvedimenti , nel caso italiano) di sospensione condizionale della pena , la Corte di appello può riconoscerle solo nei casi in cui il reato per cui vi è condanna e quindi procedura di sorveglianza sia punito con una pena non inferiore ad anni tre nel massimo.
Le previsioni del decreto legislativo dimostrano come la ratio legislativa sia improntata e finalizzata al potenziale massimo riconoscimento e comunque all’esecuzione del provvedimento estero , pur in difetto di presupposti legislativi fattuali , approntando le opportune modifiche di contenuto conformi all’ordinamento italiano o alla successiva fase di modifica dello stesso , demandata all’A.G. di emissione opportunamente informata.
Non è necessario spendere molte parole per ritenere che sia la disciplina euro-unitaria che quella di recepimento si pongano nell’ottica di un concreto ed effettivo diritto processualpenalistico transnazionale , operativo anche nei casi non perfettamente conformi alla legislazione interna , frutto di una cooperazione giudiziaria europeista nella massima estensione possibile.
- I recenti provvedimenti nazionali e loro esecuzione in ambito euro-unitario.
Passando all’analisi dei recentissimi provvedimenti di stampo euro-unitario emessi dall’autorità giurisdizionale italiana , ed in particolare applicativi della decisione quadro 2008/947/GAI , occorre premettere che , senza dubbio alcuno , quello emesso dal Gip presso il Tribunale di Modena rappresenta un’innovazione nel diritto processualpenalistico italiano.
L’autorità giurisdizionale , ha , difatti , ritenuto l’applicabilità della decisione-quadro anche all’istituto della messa alla prova disciplinato dagli art. 168 bis-168 quater c.p. e dagli art. 464 bis- 464 novies c.p.p.
Riteniamo che la lettera della norma euro-unitaria non ponesse particolari difficoltà interpretative in merito alla sua estensione all’istituto della messa alla prova sia per quanto si dirà , che per la ratio legislativa euro-unitaria che era protesa a favorire l’esecuzione di misure alternative al carcere onde consentire una fattiva e pragmatica finalità rieducativa della pena evitando non necessari ingressi in istituti penitenziari.
Se ciò è , allora non solo non si riscontra alcuna incompatibilità dell’istituto con gli scopi legislativi ma , anzi , aspetti vantaggiosi legati ad una riabilitazione sociale pregressa ad una sentenza di condanna con un recupero di tempo e costi di amministrazione della giustizia.
Rispetto ai contenuti normativi , riteniamo che la decisione presa sia legittima e conforme alla normativa comunitaria ed a quella nazionale rispettando i criteri generali dell’ordinamento processualpenalistico.
Più in particolare , quanto alla previsione legislativa euro-unitaria la messa alla prova rientra a pieno nella definizione di provvedimento equivalente ad una sanzione sostitutiva definita come una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un’istruzione ( ex art. 2 par. 4 della decisione-quadro 2008/947/GAI ) .
Infatti , in punto di fatto non si riscontra alcuna differenza rispetto ad un provvedimento giurisdizionale proteso all’esecuzione di una pena nella forma alternativa alla detenzione in carcere mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed attività di volontariato a vantaggio della comunità , per quanto caratterizzata da prescrizioni comportamentali assenti nel caso della messa alla prova.
Nemmeno è sostenibile che si fondino su situazioni fattuali differenti per quanto l’una presupponga una sentenza di condanna definitiva , mentre la semplice pendenza giudiziaria l’altra. Ed anzi la circostanza che la messa alla prova si possa concludere con una dichiarazione di estinzione del reato nel giudizio di I grado , soddisfarrebbe non solo la ragionevole durata del processo penale ma anche la deflazione dei giudizi d’impugnazione che tanto affligge il legislatore , tanto da aver recentemente emesso una legge che non favorisce questo strumento processuale ad anzi ne auspica la non presentazione , quale il D. Lgs. n.° 150/2022.
Se è pur vero che la finalità della pena consta nella rieducazione del condannato allo scopo di evitare una recidivanza di comportamenti lesivi dell’ordine sociale , medesima finalità si riscontra nella messa alla prova che si fonda innanzitutto sulla valutazione di astensione dalla futura commissione di reati della stessa specie e si radica in comportamenti attestativi di una riabilitazione nei confronti dei propri consociati in favore dei quali è svolta una determinata attività e di un ristoro del danno causato .
In entrambe gli istituti l’intervento dei servizi sociali appare fondamentale ai fini di una valutazione della personalità , del contesto familiare e sociale in cui vive l’interessato tale da consentire valutazioni sul potenziale effetto di entrambe gli istituti.
Ed anzi , ben si potrebbe sostenere che rientri nel concetto di rieducazione e riabilitazione nonché di rafforzamento della possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l’altro i legami familiari, linguistici e culturali ( come previsto dalla premessa n.° 8 della decisione-quadro ) un provvedimento quale l’ammissione alla messa alla prova che fondato sui principi di solidarietà sociale prevenga una sentenza di condanna.
Riteniamo che le finalità dell’istituto nazionale coincidano perfettamente con gli scopi della normative euro-unitaria , con notevole risparmio di costi e tempo.
Va evidenziato che in relazione a quest’istituto la funzione svolta dal Ministero della giustizia ed in particolare dall’ufficio di Cooperazione Giudiziaria Internazionale si rivela imprescindibile e fondamentale.
Difatti , a differenza di quanto previsto ed auspicato dalla normativa euro-unitaria sui rapporti diretti tra A.G. degli stati membri e di mera informazione al Ministero , nei casi di messa alla prova non essendovi un interlocutore estero espletante funzione giudiziaria ma semplicemente amministrativa quali i servizi di assistenza sociale a supporto dell’attività svolta dall’imputato , la funzione esercitata dal Ministero della giustizia appare determinante e decisiva.
La sentenza dichiarativa di estinzione del reato emessa dal GIP presso il Tribunale di Modena , fondata sulla relazione degli assistenti sociali irlandesi dimostra , tra l’altro , che la distanza territoriale non implica difficoltà per gli uffici dei servizi sociali , ben potendosi concertare , con l’indispensabile ausilio dell’Ufficio di cooperazione giudiziaria internazionale destinatario delle relazioni estere , un’attività in grado di produrre risultati.
Ciò che rileva in merito all’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sezione distaccata di Verona concessiva dell’affidamento in prova da eseguirsi nello stato di Malta si riscontra esattamente quanto si affermava sopra in merito al dualismo giudiziario tra organo emittente ed organo di controllo e di revoca del provvedimento stesso.
Più in particolare secondo il Tribunale di sorveglianza :” Dette premesse consentono di ipotizzare l’esecuzione della pena di cui alla condanna riportata in Italia nelle forme dell’affidamento in prova nel Paese di attuale, stabile residenza del condannato, stante l’applicabilità del Decreto legislativo n. 38/2016 che ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27 novembre 2008 “ relativa all’applicazione del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive .
La norma è applicabile al caso dl specie, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità , poiché la misura alternativa richiesta e concessa dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 0. P. può essere assimilata alle sanzioni sostitutive indicate nella decisione quadro, In quanto analoga quanto ad apparato prescrizionale (cfr. Cass. n. 20977 del 15 giugno 2020). Consta inoltre che Malta abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo in data 7 dicembre 2012.”
L’ordinanza si conforma adeguatamente alla normativa europea ed a quella di recepimento stabilendo , anche nel caso affrontato , il principio del doppio binario tra organo emittente ed organo estero di controllo e riforma del provvedimento emesso : “Quanto alle prescrizioni o alle modalità di esecuzione della misura si indicano quelle previste dalla normativa italiana in quanto compatibili con quelle previste dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo, demandando l’eventuale imposizione dl ulteriori limitazioni a la modifica di quelle imposte all’Autorità giudiziaria competente che verrà individuata dallo Stato di esecuzione.”
Analizzando con maggiore dovizia di particolari la parte finale dell’ordinanza si coglie ancor più l’incidenza , anche decisoria , dell’autorità giudiziaria euro-unitaria delegata non soltanto al controllo ma anche ad interventi di modifica della genetica ordinanza o di autorizzazioni contingenti rispetto alle prescrizioni imposte ; a tal uopo va segnalata la possibilità per l’autorità dello stato di esecuzione dell’ordinanza di prevedere nuove ed ulteriori prescrizioni in base al comportamento tenuto dal condannato.
Anche in siffatte fattispecie di esecuzione all’estero risulta quale documento necessario ai fini del riconoscimento il certificato allegato di cui all’art. 5 e ss. del D. Lgs. n.° 38/2016 , redatto dall’ufficio di Procura competente per l’esecuzione del provvedimento.
Questi recentissimi provvedimenti giurisdizionali nazionali attestano come anche la giurisdizione italiana , non ostante iniziali resistenze , si stia adeguando ad un rafforzamento di un diritto processualpenalistico transfrontaliero.
Avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] La convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e’ stata pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 4 agosto 2016, n. 181.
[ii]La decisione 2002/187/GAI istituisce l’Eurojust , oggetto poi della Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008 finalizzata al rafforzamento dei suoi poteri di supporto investigativo. Il 12 dicembre 2019 ha iniziato ad applicarsi il regolamento 2018/1727 , successivamente integrato dal regolamento 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l’analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi. Allo stato la normativa europea disciplinante la sua funzione è rappresentata proprio dal regolamento 2022/838.
[iii] L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l’EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR.
L’EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1.
E’ altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3.
In ogni caso, l’EPPO NON è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell’amministrazione fiscale degli Stati membri.
Per quanto concerne i titoli di reato rispetto ai quali la Procura europea può procedere : Fattispecie di competenza “EPPO” ove le condotte ledano gli interessi finanziari dell’UE:
Reati contro la pubblica amministrazione (da 314 a 322 bis c.p.)
Reati di truffa e frode (316 ter c.p.; 640, comma 2, 640 bis, 640 ter c.p.; 353, 353 bis, 356 c.p.; 2 legge 898 del 1986)
Reati tributari in materia di IVA (2, 3, 4,5, 8, 10 quater, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000), solo qualora l’azione o l’omissione intenzionale sia connessa al territorio di due o più Stati membri e comporti un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro
Reati di contrabbando (dpr 23 gennaio 1973 n. 43) [i dazi doganali sono interamente una risorsa della Unione Europea]
Reati di criminalità organizzata (416, 416 bis c.p.; 291 quater del dpr n. 43 del 1973) [se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati suddetti] [cfr. articolo 22 citato, paragrafo 2]
Reati di favoreggiamento reale, ricettazione, riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio, favoreggiamento, interposizione fittizia (379, 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1, 512 bis c.p)[ ove si tratti di condotte lesive degli interessi finanziari dell’UE o abbiano ad oggetto denaro o cose provento dei delitti sopra indicati].
[iv] Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.° 9/2021 sono previste nove sedi di servizio, aggregando due o più distretti di Corte d’appello:
- Roma (tre Ped), per i distretti di Roma, Perugia, Cagliari e L’Aquila;
- Milano (tre Ped), per i distretti di Milano e Brescia;
- Napoli (due Ped), per i distretti di Napoli e Salerno;
- Bologna (due Ped) per i distretti di Bologna, Ancona e Firenze;
- Palermo (due Ped) per i distretti di Palermo Catania, Caltanissetta e Messina;
- Venezia (due Ped), per i distretti di Venezia, Trieste e Trento;
- Torino (due Ped), per i distretti di Torino e Genova;
- Bari (due Ped), per i distretti di Bari, Lecce e Campobasso;
- Catanzaro (due Ped), per i distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza.
Si registra la mancata copertura di alcuni distretti di Corte di appello (Bari e Catanzaro) e conseguenti determinazioni in punto di distribuzione dei distretti:
– distretti di Reggio Calabria e Catanzaro: PED di Palermo
– distretti di Lecce e Potenza: PED di Napoli
– distretti di Bari e Campobasso: PED di Roma
[v] Negli uffici dei PED sono istituiti i registri delle notizie di reato attribuite a persone note (con denominazione “Modello 21 – EPPO”), ovvero ignote (con denominazione “modello 44 – EPPO) , con decreto ministeriale 7.6.2021.
[vi] Art. 12 c.p. Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [730c.p.p. ]:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria ;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [185-198; c.p.p. 741].
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4.
[vii] Art. 3 D. Lgs. n.° 73 del 12/05/2016. Rilevanza delle decisioni di condanna.
- Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l’autorita’ giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell’ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purche’ non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualita’ o la professionalita’ nel reato o la tendenza a delinquere.
- Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell’esecuzione della pena.
- La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutivita’ e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.
[viii] Corte di cassazione sezione VI sentenza n.° 3389 del 12/12/2022 , dep. 26/1/2023 , ric. PG C. A. Catania. Rispetto alla citata sentenza deve essere evidenziato come secondo l’ermeneutica della S.c. non solo agli effetti di cui all’art. 12 c.p. non risulta necessaria alcuna procedura di riconoscimento ex art. 730 e ss. c.p.p. bensì la mera risultanza dall’ECRIS , ma , cosa molto rilevante a parere dello scrivente , la conferma del principio del ne bis in idem europeo secondo il quale la commissione di un reato in ambito euro-unitario non può comportare per lo stesso fatto ulteriori pene diverse da quelle comminate dalla sentenza estera , ma soltanto effetti in processi per fatti diversi .
[ix] Il primo pilastro era composto dalle Comunità europee ( CEE ) , la Comunità europea del carbone e dell’acciaio ( CECA ) fino al 2002 e l’Euratom
Il secondo pilastro consisteva nella cooperazione fra i paesi dell’UE nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.
Il terzo pilastro riguardava la cooperazione fra paesi dell’UE nel campo della giustizia e degli affari interni.
[x] Firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. La convenzione ha diversi protocolli, che modificano il suo quadro e disciplinano l’attuazione della Convenzione. Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all’UE di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013.
[xi] Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale n.° 311 del 26.11.2009 , n.° 93 del 8.3.2010, n. 93 , n.° 227 del 21.6.2010 , n.° 80 del 10.3.2011, n. 80 , ed infine n.° 113 del 7.4.2011 .
[xii] Corte di Giustizia sentenza del 13.5.1971 , cause riunite 41-44/70, International Fruit Company .
[xiii] Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza 4 dicembre 1974 causa n.° 41/1974 intercorsa tra Yvonne Von Duyn c. Home Office .
[xiv] Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 5 aprile 1979 nella causa 148/78 Ratti contro Repubblica italiana.
[xv] Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 10 aprile 1984 causa 14/83 , nel caso Von Kolson e Kamann c. Land Renania del Nord-westfalia .
[xvi] Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 26 febbraio 1986, caso 152/84 M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority.
[xvii] Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 19 novembre 1991 nei casi riuniti C-6/90 e C-9/90 , Andrea Francovich e altri c. Repubblica Italiana .
[xviii] Corte di Giustizia Europea sentenza del 14 luglio 1994 caso 91/92 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Giudice conciliatore di Firenze nella causa dinanzi ad esso pendente tra Faccini Dori contro Recreb Srl.
[xix] Art. 267 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ( ex art. 234 TCE ).
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
- a) sull’interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli
organismi dell’Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.
[xx] Corte di Giustizia Europea sentenza del 12 luglio 1990 caso 188/89 , A. Foster e altri c. British Gas plc.
[xxi] Art. 696 c.p.p. Prevalenza del diritto dell’Unione Europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.
- Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
- Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
- Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
- Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
[xxii] Art. 696 bis c.p.p. Principio del mutuo riconoscimento.
- Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.
- Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
[xxiii] Corte costituzionale sentenza n.° 28 del 12/01/2022 , dep. 01/02/2022 , con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale» , ritenendo che il tasso minimo di 250 euro al giorno previsto dalla legge trasformava di fatto la possibilità di sostituire il carcere con la pena pecuniaria in un privilegio per i condannati abbienti.
[xxiv] Art. 11 Decreto Legislativo n.° 161/2010 Deroghe alla doppia punibilità :
Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
Note all’art. 11:
– L’articolo 8, comma 1, della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, così recita:
«Art. 8 (Consegna obbligatoria). – 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:
- a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;
- b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
- c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
- d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;
- e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
- f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
- g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;
- h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
- i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita;
- l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore;
- m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
- n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;
- o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale;
- q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
- r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
- s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanità;
- t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell’attività di un gruppo organizzato;
- u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte;
- v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza;
- aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
- bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
- cc) falsificare mezzi di pagamento;
- dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
- ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
- hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica;
- ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
- mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.».
[xxv] Art. 18 D. Lgs. n.° 161/2010.33 Principio di specialità.
- Salvo quanto previsto dal comma 2, la persona trasferita in Italia per l’esecuzione della condanna non può essere sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
- a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
- b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
- c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
- d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
- e) la persona ha acconsentito al trasferimento;
- f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione;
- g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al comma 3.
- Successivamente al trasferimento, l’autorità giudiziaria competente può richiedere allo Stato di emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all’inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita. La richiesta è corredata delle informazioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
[xxvi] Art. 733 c.p.p. Presupposti del riconoscimento.
- La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
- a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata ;
- b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi ;
- c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore ;
- d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo ;
- e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
- f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile [649];
- g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.
1-bis. Salvo quanto previsto nell’articolo 735 bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato .
[xxvii] Art. 721 c.p.p. Principio di specialità.
- La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.
- Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
- Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l’assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
- Il principio di specialità non opera quando:
- a) lo Stato estero ha consentito all’estensione;
- b) l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis;
- c) l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
[xxviii] Art. 736 c.p.p. Misure coercitive.
- Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
- Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell’articolo 273 .
- Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all’audizione della persona. Si applica la disposizione dell’articolo 717 comma 2.
- La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione [606] contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
- La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
- Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
[xxix] Solo per citare qualche tattile esempio di differenze ravvisabili tra le legislazioni degli Stati membri in materia di misure alternative alla detenzione: il divieto di frequentare determinati luoghi non è contemplato dalla normativa danese, greca, ungherese, maltese, olandese, svedese e slovena; i lavori di pubblica utilità non sono previsti in Austria, a Cipro, in Spagna, in Italia e in Svezia; solo dodici Stati membri prevedono trattamenti sanitari; solo undici Stati membri hanno introdotto almeno una misura consistente nella frequentazione di corsi di formazione o di istruzione; solo in nove si individua una misura diretta a risarcire il danno procurato alla vittima quale alternativa alla detenzione.
[xxx] Corte di Giustizia dell’UE sentenza del 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, JZ , nella quale è stato deciso che :” Misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente restrittive da determinare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare.”
[xxxi] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 45585 del 24/11/2010, ric. Scozzari, Rv. 249172 ; Cassazione penale sezione VII , sentenza n.° 34747 dell’11/12/2014, dep. 2015, ric. Calanna, Rv. 264445; Cassazione penale sezione I , sentenza n.° 18862 del 27/3/2007, ric. Magnani, Rv. 237363; Cassazione penale sezione I sentenza n.° 46022 del 29/10/2004, ric. Bravo, Rv. 230160; Cassazione penale sezione I sentenza n.° 3278 del 28/4/1999, ric. Di Taranto, Rv. 213724; Cassazione penale sezione I sentenza n.° 5895 del 26/10/1999, ric. Ceruti, Rv. 215027 .
[xxxii] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Rv. 275807 ; Cassazione penale sezione I sentenza n.° 16942 del 25/05/2020 ric. Mancinelli ; Cassazione penale sezione I sentenza n.° 5469 del 11/01/2022 , ric. Calabrò .
[xxxiii] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 5469/2022 cit.
[xxxiv] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 16942 del 25 maggio 2020.
[xxxv] Articolo 14 decisione quadro 2008/947/GAI Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile.
- L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.
Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:
- a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale; b) la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale; c) l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.
- La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l’esecuzione e, se necessario, l’adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.
- Ciascuno Stato membro ha facoltà, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, di dichiarare che in qualità di Stato di esecuzione rifiuterà di assumere la competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in casi o categorie di casi da esso specificati, in particolare:
- a) nei casi relativi a una sanzione sostitutiva se la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione;
- b) nei casi relativi a una condanna condizionale;
- c) nei casi in cui la sentenza riguardi fatti che non costituiscono
reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato.
- Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle facoltà di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce la competenza all’autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva se ritiene che occorra adottare una decisione ulteriore di cui al paragrafo 1, lettere b) o c).
- Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimangono impregiudicati l’obbligo di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, nonché l’obbligo di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
- Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate mediante notifica al segretariato generale del Consiglio. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o i ritiri di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[xxxvi] Art. 7 D. Lgs. n.° 38/2016 . Procedimento ( Capo II Trasmissione all’estero).
- Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all’estero è inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all’allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all’inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all’autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.
- Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l’autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.
- Il pubblico ministero ritira il certificato, purché non abbia avuto inizio l’esecuzione all’estero, quando l’autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna.
Allo stesso modo, e sempre che l’esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l’autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.
- Del ritiro del certificato è data comunicazione all’interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all’autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l’hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.
[xxxvii] Art. 3 D. Lgs. n.° 38/2016 . Autorità competenti.
- Le autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l’autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
- Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all’allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall’autorità giudiziaria competente.
- Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l’autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale.
[xxxviii] Art. 13 Decreto legislativo n.° 38/2016 Motivi di rifiuto del riconoscimento.
- La corte di appello può rifiutare, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno dei seguenti casi:
- a) se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, e per i reati non elencati all’articolo 11, se i fatti oggetto della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
- b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla decisione da riconoscere è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 2;
- c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive viola il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti;
- d) se la pena è prescritta secondo la legge italiana e per il fatto per il quale è intervenuta condanna sussiste la giurisdizione italiana;
- e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano che rende impossibile l’esecuzione;
- f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l’età, secondo la legge italiana;
- g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 12, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi;
- h) se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero;
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d’ufficio, da cui è stato assistito in giudizio; ovvero;
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
- i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3;
- l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all’interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
- Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
- Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello può decidere, d’accordo con l’autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali ipotesi la corte di appello è tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all’allegato II al presente decreto, l’autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l’adozione di uno o più decisioni di cui all’articolo 14, comma 3.