La Prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.23734 del 13 giugno 2024 (Pres. Rocchi; Rel. Aprile) ha enunciato il seguente principio:
«Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, perché, in mancanza di elementi sufficienti per commisurare la pena alla concreta situazione patrimoniale dell’imputato e per valutare i parametri in base ai quali commisurare la pena pecuniaria richiesta in sostituzione di quella detentiva, il provvedimento non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità”
La vicenda:
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero nei confronti di un soggetto per í reati previsti e puniti dagli artt. 678 e 679 cod. pen. Il rigetto, con restituzione degli atti, fa leva sulla previsione dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nel testo novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 31/12/2022) ed evidenzia la impossibilità di “valutare la congruità della pena pecuniaria richiesta dal P.M. così come prescritto dalla novella … in mancanza di accertamenti patrimoniali”.
Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l’abnormità e la violazione di legge.
Il ricorrente assume che il GIP non ha tenuto conto che l’organo di accusa, nell’indicare la pena detentiva, si è attestato su un parametro molto basso ai fini della conversione e ha proceduto all’ulteriore riduzione per la scelta del rito, mentre il giudice, se avesse ritenuto la somma non congrua, avrebbe potuto concedere la sospensione condizionale della pena o ammettere l’imputato al pagamento rateale ma, comunque non negargli la possibilità di accedere al rito premiale.
L’Ufficio requirente messinese evidenzia come la decisione impugnata opponga la necessità di una ingiustificata indagine patrimoniale, affatto richiesta dalla legge.
Da ciò deriverebbe una “situazione di stallo” che incide sulla libertà del pubblico ministero di scegliere il rito, tra l’altro vantaggioso per l’imputato.
La Corte osserva che Il GIP del Tribunale di Messina:
- ha richiamato l’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dal D.Igs. 150/2022, il quale stabilisce: «Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore non può essere inferiore a 5 euro, e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale».
- ha, dunque, ritenuto necessari gli accertamenti che, secondo l’espressa previsione di legge, consentono di commisurare la pena alla concreta situazione patrimoniale dell’imputato;
pertanto
- ha ritenuto che il pubblico ministero, avendo inteso di fare ricorso al procedimento monitorio, dovesse necessariamente fornire indicazioni circa i parametri in base ai quali commisurare la pena pecuniaria richiesta in sostituzione di quella detentiva, rimanendo in capo al giudice il potere – dovere di valutare la congruità della stessa, sia pure alla luce delle nuove regole di commisurazione stabilite dal novellato art. 459 cod. proc. pen.
Dette regole riguardano:
- in primo luogo, il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria, che risulta modificato nel minimo (5 euro), ed è determinato in misura variabile (da 5 a 250 euro);
- nella commisurazione della entità pena pecuniaria il giudice deve tener conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il riferimento a tale parametro, che sostituisce quello previgente che richiamava la sola «condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare», implica una valutazione più ampia da parte del giudice al quale è rimesso il compito di determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individuando il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato tenendo conto, in termini complessivi, non solo della situazione economica personale e familiare dell’imputato, ma anche delle condizioni patrimoniali e di vita dello stesso e del suo nucleo familiare, intesi quale ulteriore, personalizzante, parametro di valutazione.
Infatti, le Sezioni Unite, in tema di decreto penale di condanna, hanno affermato che deve «qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell’organo dell’accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un’arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall’ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull’utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi» (Sez. U, Ksouri, cit.)
Ed ancora:
- l’ordinanza di rigetto della richiesta costituisce «espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell’istanza».
La Corte richiama anche precedenti giurisprudenziali che affermano: «non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, salvo che il provvedimento interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell’azione penale e di strutturazione dell’imputazione» (Cass.Sesta Sentenza Bini)
“Peraltro, la critica sviluppata dal ricorrente, che ha ritenuto di avere effettuato una “congrua” richiesta di decreto penale di condanna perché attestata sui minimi, non si mostra specifica e si palesa, piuttosto, caratterizzata da censure di merito. Si tratta, cioè, di un argomento che non si confronta specificamente con la decisione impugnata che ha fatto riferimento al difetto di informazioni sulla situazione patrimoniale dell’imputato, carenza che il ricorso non contesta, e che pretende di sindacare il giudizio sulla congruità della pena che spetta al giudice di compiere sulla base dei parametri legali e degli elementi ritenuti necessari per la valutazione, anche secondo il disposto normativo specifico dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.”
A ciò consegue il rigetto del ricorso e l’enunciazione del ricordato principio di diritto.