La Corte costituzionale è intervenuta sul termine entro il quale, nei giudizi innanzi il giudice di pace, l’imputato possa dimostrare di aver posto in essere condotte riparatorie che determinino l’estinzione del reato.
L’art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, ai commi 1) e 2), prevede che :
- Il Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
- 2. Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Nel dicembre del 2022, il Giudice di pace di Forlì ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale in riferimento alla norma de qua, nella parte in cui prevede, per i reati rientranti nella competenza del giudice di pace, chel’imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell’udienza di comparizione, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Con la sentenza 45/2024 la Corte costituzionale osserva che :
“In punto di non manifesta infondatezza, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto, stante l’affinità tra l’istituto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (rubricato «Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie») e l’art. 162-ter cod. pen. («Estinzione del reato per condotte riparatorie») determinerebbe una disparità di trattamento tra l’imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per la commissione di un reato rientrante nella competenza del giudice di pace e l’imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per effetto di un reato attribuito alla competenza del tribunale, in relazione al quale è stabilito che vi possa adempiere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.”
“Secondo il rimettente, inoltre, sussisterebbe la violazione del medesimo parametro costituzionale anche in riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, in quanto l’anteriorità della riparazione del danno rispetto all’udienza di comparizione si porrebbe in contrasto con la ratio del processo innanzi al giudice di pace che risponde, in via prioritaria, a logiche conciliative per la minore gravità dei reati trattati.
Sul piano della rilevanza, il rimettente evidenzia che l’imputato aveva formulato «l’offerta risarcitoria astrattamente idonea ad eliminare il danno conseguente al reato contestato dopo la prima udienza, ma comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento», con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale si pone come preliminare per la prosecuzione del giudizio, in rapporto alla disciplina di cui all’art. 162-ter cod. pen. concernente un caso sostanzialmente identico.”
“La peculiarità del processo penale innanzi al giudice di pace, avente ad oggetto fatti di minore gravità, risiede in un approccio duttile che non è quello della necessaria applicazione della pena come inesorabile conseguenza del reato: i comportamenti illeciti addebitati all’imputato chiamano in gioco l’attività di mediazione del giudice e, ancor prima, possono essere valutati alla luce degli specifici istituti di mitigazione della risposta sanzionatoria: quello della esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) e quello dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35, in esame).
Costituisce, poi, prescrizione generale quella che richiede che il giudice di pace favorisca, nel corso del procedimento e per quanto possibile, la conciliazione tra le parti (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000).
Questa Corte, in numerose occasioni, ha evidenziato tali peculiari connotazioni del processo penale innanzi al giudice di pace.”
Ed ancora:
“Questa marcata esigenza di favorire, per il tramite dell’attività di mediazione del giudice, la conciliazione tra le parti, anche e soprattutto mediante le condotte riparatorie dell’imputato, mostra la incoerenza del termine finale, previsto dalla disposizione censurata, per porre in essere e perfezionare tali condotte; termine che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice stesso.”
Pertanto:
“La preclusione, che discende dalla rigida applicazione del termine recato dalla disposizione censurata, costituisce un fattore di irragionevolezza in una sequenza procedimentale che dovrebbe, invece, favorire, proprio nell’udienza di comparizione, «ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice» (ordinanza n.11 del 2004), la conciliazione, della quale la condotta riparatoria rappresenta una modalità di attuazione. L’attività conciliativa e di mediazione del giudice di pace è irragionevolmente pregiudicata dalla previsione di un termine perentorio scaduto «prima dell’udienza di comparizione». Lo sbarramento temporale censurato finisce, altresì, per determinare ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo.”
Infatti:
“Nel processo davanti al giudice di pace, l’imputato, che prima dell’udienza di comparizione non sia riuscito ad ottenere l’accettazione della persona offesa della sua offerta di riparazione, non può contare sull’attività di mediazione del giudice nell’udienza di comparizione, perché è ormai già spirato il termine in esame. In mancanza di un contatto con il giudice, tanto più necessario perché deve egli comunque valutare il
soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di quelle di prevenzione, pur in presenza di accettazione della persona offesa, la prospettiva di condotte riparatorie, perfezionate già prima dell’udienza di comparizione, finisce per essere, quanto meno, non incoraggiata ed anzi resa incerta, frustrando così l’esigenza di deflazionare questi processi per reati minori.
Invece, l’imputato nel processo ordinario ha un termine più ampio che comprende quello che lo vede comparire innanzi al giudice, il quale può contestualmente valutare la congruità dell’offerta di riparazione. Il contatto e l’interlocuzione con il giudice, nell’udienza di comparizione, ma prima dell’apertura del dibattimento, non può che favorire il perfezionamento delle condotte riparatorie, senza che ne sia pregiudicata la spontaneità nella misura in cui si tratta pur sempre di una libera scelta dell’imputato per evitare il processo.
La mancanza di giustificazione di questo disallineamento dei termini tra processo innanzi al giudice di pace e processo ordinario è anche indirettamente mostrata dalla convergenza della disciplina, che vi è invece in caso di prova da parte dell’imputato di non aver potuto porre in essere in precedenza la condotta riparatoria.
La previsione – in entrambe le ipotesi (sia art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, sia ex ex art. 162-ter, secondo comma, cod. pen.) – della sospensione del processo per consentire la condotta riparatoria mostra in realtà la compatibilità di uno stesso termine per perfezionare la condotta riparatoria e da ciò si rinviene un argomento ulteriore della irragionevolezza della differenziazione recata dalla disposizione censurata.”
“In conclusione, la previsione della inderogabile anteriorità delle condotte riparatorie, previste dalla disposizione censurata, rispetto all’udienza di comparizione non risponde ad alcuna logica giustificazione, tenendo conto delle peculiarità che connotano la giurisdizione penale del giudice di pace.
La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata va individuata, nel verso prospettato dal rimettente, collocando al momento dell’apertura del dibattimento il termine finale perché l’imputato possa porre in essere le condotte riparatorie idonee alla dichiarazione di estinzione del reato.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000,nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essererealizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento», di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.”
La sentenza è consultabile al seguente link: