
Ottime notizie per i difensori d’ufficio costretti, una volta concluso il processo e/o la fase, a richiedere l’accertamento del diritto al compenso al giudice civile, per poi proseguire nei vari tentativi di recupero forzato del proprio credito nei confronti del soggetto precedente assisito in sede penale.
A 5 anni dall’introduzone del ricorso genetico iscritto dall’avvocato, la Superma Corte affronta in maniera risolutiva la questione della liquidazione delle spettanze “civili” al difensore d’ufficio che ha dovuto accertare il proprio diritto e quantificare il proprio credito per l’assistenza professionale prestata in sede penale, in uno ai compensi dovuti alle fasi di merito, ingunzione ed esecuzione coatta del debitore, precedentementene assistito in sede penale.
Con l’ordinanza citata, (consultabile e scaricabile qui: CASS CIVILE SEZ 2 – ORDINANZA 3606 -2024 SU QUANTUM DA PAGARE PER REC CRED. NEGATIVO DEL DIF UFF E OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE); la S.C. specifica e introduce due importanti chiarimenti; più precisamente:
- In caso di applicazione dell’art. 116 del PDR N. 115/2002, la decurtazione di 1/3 del compenso ex art. 106bis stessa norma, non si applica ai compensi realtivi alle fasi di meirro e esecuzione riferite alla sede civile;
- in caso di opposizione alla liquidazione da parte del Giudice della vicenda penale, anche a tale compenso professionale non si applica l’art. 106bis che il 130 del D.P.R. N. 115/2002 riferito alle opposizioni al rigetto di liquidazioni relative a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato).
Il terzo di motivo del ricorso a monte dell’ordinanza oggi esaminata è stato, quindi, ritenuto inammissibile, in quanto, al netto dell’esenzione TOTALE da spese, bollli e diritti per come prevista dall’art. 32 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. in tema di difesa d’ufficio, viene precisato che risulta vigente il principio di scoccombenza, in relazione al quale, ove ritenuta condanna, nella stessa vanno ricomprese le spese di lite, e, in caso di omessa espressa indicazione di quelle di contributo unificato e registrazione, che le stesse debbano SEMPRE RITENERSI PER INCLUSE nella rifusione delle spese della parte soccombente, mentre l’errore da parte del giudice consisente nella mancata indicazione della condanna alla fefusione ANCHE delle spese vive, può sempre essere fatta valere attraverso un procedimento di correzione d’errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. ; ovvero con il procedimento di revocazione, ma mai con ricorso per Cassazione.
Questi principi aprono una nuova visione delle incombenze successive all’esecuzione del mandato difensivo in sede penale per i difensori d’ufficio, con evidenti ripercussioni nelle liquidazioni da effettuare da parte dei giudici in sede civile, di merito ed esecutiva, come per quelle, in caso di vari tentativi di recupero del credito risultati vani per verificata incapienza, da parte del giudice penale, che, in ultima analisi, dovrà liquidare molto di più per la fase civile che per quella penale.
Altro corollario evidente, è l’applicazione di quanto enunciato dalla S.C. nella predetta ordinanza, ai protocolli vigenti nei vari Uffici Giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali e Corti d’Appello).
Alla luce del dato normativo ed ermeneutico citato, infatti, è evidente che i protocolli sottoscritti prima dell’ordinanza dovranno portare a quantificazioni diverse e ben maggiori quanto concordato e vigente tra le Istituzioni sottoscriventi l’accordo.