
TITOLO : L’applicabilità ratione temporis delle norme sulle impugnazioni per i soli interessi civilistici tra ibridismo procedurale e deroga al principio tempus regit actum.
Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 38481/2023 del 25/05/2023.
- La novella legislativa sulle impugnazioni inerenti gli interessi esclusivamente civilistici .
- Le sentenze delle SS.UU. “Sciortino” e “Cremonini” in tema di giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione penale ex art. 622 c.p.p.
- Il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione del principio tempus regit actum in merito alla disciplina sulle impugnazioni introdotta con il Decreto legislativo n.° 150/2022.
- Il dictum risolutivo delle SS.UU. : l’individuazione dell’atto costitutivo di parte civile nel processo penale quale actus dirimente la questione.
– La novella legislativa sulle impugnazioni inerenti gli interessi esclusivamente civilistici .
Una delle innovazioni legislative più significative introdotte dalla riforma Cartabia è stata rappresentata dalla prosecuzione nella sede naturale del giudizio sull’impugnazione di merito e di legittimità presentata a fini esclusivamente civilistici.
Essa costituisce nella prospettiva del legislatore , una importante rottura con il passato finalizzata alla deflazione del carico giudiziario delle Corti di appello e della Corte di cassazione penale ed al contempo una potenziale accelerazione dei tempi di celebrazione dei processi.
Ai fini dell’inquadramento generale della nuova normativa , coinvolgente anche l’istituto della dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale ex art. 344 bis c.p.p. , ci riportiamo integralmente a quanto già trattato su “Il processo digitale” in data 03/07/2023[i].
Riassumendo sinteticamente , possiamo affermare che allorquando sia presentata un’impugnazione a fini esclusivamente civilistici , sia essa di merito o di legittimità , la normativa attualmente vigente prevede che , superato il vaglio di ammissibilità da parte della giurisdizione penale quest’ultima trasmetta gli atti alla giurisdizione civile per la prosecuzione del giudizio civile.
Parimenti , nel caso di superamento dei termini previsti dall’art. 344 bis c.p.p. , eventualmente prorogati , il giudice dell’impugnazione di merito o di legittimità nel dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale dispone la prosecuzione del compendio civilistico dinanzi a pari giudice naturale. Sin da ora , corre l’obbligo di evidenziare come la giurisdizione penale di merito e di legittimità sia rimasta funzionalmente competente a decidere delle statuizioni civili in caso di sentenza dichiarativa della prescrizione o applicative dell’amnistia , ma il margine di operatività dell’art. 578 c.p.p. si è notevolmente ridotto per effetto dell’introduzione dell’art. 344 bis c.p.p. residuando i marginali casi di dichiarazione applicativa di amnistia o di prescrizione per fatti anteriori al 1 gennaio 2020.
In sintesi , se la prescrizione matura esclusivamente sino alla sentenza di I grado – relativamente ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 – salvo poi intervenire la sentenza d’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini anche prorogati ai sensi del IV comma del predetto articolo , allora le ipotesi previste dal I comma dell’art. 578 c.p.p. residuano all’ipotesi della sentenza di amnistia ed ai processi tutt’ora sub iudice relativi a reati commessi ante 1 gennaio 2020.
Nel commento del luglio 2023 segnalavamo , in ogni caso , che le ipotesi previste dall’art. 578 c.p.p. decampavano dal generale caso di impugnazioni per fini esclusivamente civilistici – ordunque non costituendo un’eccezione alla regola generale – in quanto presupponenti un’impugnazione dai contenuti penali.
In questa sede giova evidenziare che già allora avevamo sottolineato come la riforma adottata dal legislatore determinante una translatio iurisdictionis consistente nella prosecuzione nella sede naturale di quel segmento civilistico del processo penale instauratosi con l’atto di costituzione di parte civile , ai sensi dell’art. 573 comma I bis c.p.p.[ii] , presentasse delle criticità riguardanti non solo ma in particolar modo il giudizio di legittimità.
A ciò si aggiunga la mancanza di una norma transitoria ad hoc nel decreto legislativo di riforma , che disciplinasse nella fase di entrata in vigore quale normativa andasse applicata nei giudizi allo stato pendenti , tenendo presente che per effetto dell’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, tutte le innovazioni introdotte dalla cd. “riforma Cartabia” sono entrate in vigore il 30 dicembre 2022.
Infatti secondo quanto disposto dalla riforma l’impugnazione presentata per i soli interessi civilistici doveva in ogni caso seguire i parametri formali e sostanziali fissati dalla legge processualpenalistica in quanto valutata in sede di ammissibilità dalla giurisdizione penale e solo in tal caso trasferita al giudice civile , il quale ben potendo valutare ai fini del giudizio anche le prove assunte nel processo penale avrebbe espletato eventuale istruttoria dibattimentale e decisione finale seguendo , ovviamente , i canoni processualcivilistici.
“Non sfuggirà che la valutazione della responsabilità civile dell’ex imputato dovrà comunque e per ovvi motivi , seguire i criteri di accertamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ; non solo , ma i parametri decisionali della sede naturale sono ancorati ai fini dell’accertamento del nesso di causalità[iii] al principio del più probabile che non , rispetto ad una impugnazione presentata sulla doglianza relativa al principio del al di là di ogni ragionevole dubbio.”[iv]
Ordunque , se in caso di appello questa forma di ibridismo processuale poteva essere superata e risolta positivamente in quanto atto di impugnazione a critica libera , nel caso di impugnazione di legittimità i problemi posti dalla riforma ponevano questioni più difficilmente risolvibili in quanto atto di impugnazione a critica vincolata.
In entrambe i casi impera il principio devolutivo che impone alla giurisdizione civile una sostanziosa duttilità nella decisione che trae origine da un atto di stampo prettamente penalistico ed anche – ed in taluni casi esclusivamente – sulla scorta di prove assunte nel dibattimento penale , ma indubbiamente la problematica che si pone in sede di legittimità appare notevolmente più complessa.
Come illo tempore segnalato , in caso di ricorso per cassazione nell’ambito processualpenalistico , presentato per fini esclusivamente civilistici ex art. 573 c.p.p. , la delibazione di ammissibilità – presupposto normativamente necessario ai fini della prosecuzione – si ancorerà ai criteri indicati dall’art. 606 c.p.p. , salvo poi proseguire in sede civilistica dove l’art. 360 c.p.c. indica canoni di ammissibilità e di valutazione in sede di legittimità molto differenti da quelli penali , e se l’aspetto relativo all’ammissibilità del ricorso può superarsi facilmente stante la disposizione normativa secondo cui il vaglio spetta solo alla giurisdizione penale e non già a quella civile – che la valuterebbe ex art. 360 bis c.p.c. – , discorso ben diverso deve essere affrontato relativamente all’aspetto contenutistico dell’atto impugnativo.
“Le incertezze applicative della normativa appena indicata nascono, innanzi tutto dal fatto che il giudizio di impugnazione non ha per oggetto l’azione civile, ma la sentenza che ha deciso sull’azione civile. E, il problema, se può non risultare evidente, quanto all’appello, in ragione della natura di giudizio di merito e soprattutto del fatto che viene introdotto da un’impugnazione “a critica libera” (v., ad es., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01, punto 6.1.2 della motivazione), non essendo tipizzate ‹dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati (fermo restando che l’impugnazione «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»: art. 597, comma 1, cod. proc. pen . ), diviene un ostacolo difficilmente superabile nel caso del giudizio di legittimità. In questo caso, infatti, il rimedio è costruito dal legislatore come un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, “attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti” (art 609, comma 1, del codice di rito).”[v]
Ne deriva che , giocoforza , quest’ultimo dovrà presentarsi nella forma ibrida di un atto che da un lato superi preliminarmente il giudizio di ammissibilità operato in sede penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p. , e dall’altro rispetti i canoni contenutistici fissati dall’art. 360 c.p.c. dovendo essere deciso nella sede naturale dalla giurisdizione di legittimità civile. Come vedremo poi , proprio tale aspetto ha indotto parte della giurisprudenza di legittimità a ritenere non applicabile ai processi allo stato pendenti in sede di impugnazione la riforma , seguendo il principio dell’affidamento della parte privata , di una parte , cioè , che aveva redatto l’atto in vigenza della normativa ante riforma ed in caso di vigenza attuale della riforma avrebbe , con alta probabilità , visto dichiarare inammissibile o rigettare il proprio ricorso per carenza o mancanza dei nuovi presupposti legali.
Ovviamente si può ipotizzare che tale criticità non si presenti nel caso in cui il giudice naturale sia tenuto a valutare il ricorso presentato in sede penale con gli speculari parametri e quindi disapplicando , nel caso di specie , l’art. 360 c.p.c..
Ebbene , ci sentiamo di escludere quest’ultima ipotesi ispirati dal buon senso e dalla ragionevolezza ; appare , infatti , fuor d’opera che il legislatore abbia sancito la competenza funzionale in capo alla giurisdizione civile con l’obbligo applicativo delle norme processualpenalistiche , per motivi cha appaiono piuttosto evidenti.
La conclusione è supportata anche dal dato normativo ex art. 573 comma I bis c.p.p. che , nel giudizio civile di merito , stabilisce l’utilizzabilità di prove penali e di quelle che si riterrà assumere in sede civile ex officio oppure su istanza di parte seguendo parametri processualcivilistici di assunzione e di valutazione probatoria.
Di pari tenore la nomofilachia della giurisprudenza di legittimità[vi] secondo cui :” Ora, il comma 1-bis dell’art. 573 suppone ‹che il giudice penale, investito di un’impugnazione circoscritta ai soli effetti civili, possa limitarsi ad una valutazione di non inammissibilità (espressa in modi che restano non chiariti e che parrebbero affidati ad una sintetica enunciazione nell’atto che dispone il “rinvio per la prosecuzione”), per poi affidare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione civile competente. Il fatto che il comma 1-bis dell’art. 573 aggiunga che il giudice ‹civile investito del procedimento decida utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile rivela, sul piano sistematico, che, nelle intenzioni del legislatore delegato, il giudice civile è chiamato ad applicare la normativa processualcivilistica. Se così è, ci si trova di fronte ad un meccanismo secondo il quale il giudice penale dell’impugnazione (di quella impugnazione che scaturisce dal diritto riconosciuto dal comma 1 dell’art. 573 cod. proc. pen.) decide sull’ammissibilità della stessa, secondo le regole proprie del codice di rito penale (anche perché non si capirebbe quali altri parametri valutativi potrebbe essere chiamato a seguire).”
Assodato sia sul piano normativo che interpretativo la vigenza del doppio binario giurisdizionale , ne deriva che l’atto d’impugnazione debba giocoforza essere contraddistinto da pari ibridismo critico ed argomentativo.
In una parola se la duplice valutazione , di carattere preliminare e di carattere decisorio , si àncora ai due codici di rito , allora conseguentemente anche l’atto impugnativo presentato a fini esclusivamente civilistici dovrà presentare caratteristiche in grado di superare il vaglio di ammissibilità ed al contempo di espletare una degna critica argomentativa in grado di ottenere quanto richiesto nella domanda processuale.
Dovendo normativamente affrontare il doppio binario processuale , l’atto difensivo dovrà presentarne caratteristiche e peculiarità sia formali che contenutistiche al fine di poter legittimamente affrontare il duplice vaglio decisorio.
Ciò posto ed in assenza di una norma transitoria andava stabilito se il nuovo regime si potesse applicare ai processi pendenti e secondo quali canoni interpretativi.
Sul tema si sono formati due orientamenti nomofilattici , di seguito succintamente analizzati.
Occorre , però , ai fini di un inquadramento più completo della fattispecie processualpenalistica trattata , prima affrontare come il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità avesse interpretato l’art. 622 c.p.p. ed il successivo giudizio civile .
- Le sentenze delle SS.UU. “Sciortino” e “Cremonini” in tema di giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione penale ex art. 622 c.p.p.
Prima dell’intervento riformatore attuato nel 2022 , la giurisdizione penale era competente nei giudizi di impugnazione di merito e di legittimità presentati per fini esclusivamente civilistici.
La legge processuale prevedeva all’art. 576 c.p.p.[vii] la possibilità per la parte civile sia in caso di proscioglimento che in caso di condanna dell’imputato di impugnare la sentenza ritenuta sfavorevole per la parte rappresentata prescindendo da pari atto presentato dagli organi della pubblica accusa – rispetto alla sentenza di I grado – o dal Procuratore generale presso la Corte di appello rispetto alla sentenza di II grado.
Ovviamente l’impugnazione per fini esclusivamente civilistici era presentabile anche dalle altre parti necessarie o eventuali del processo penale , rispettivamente ai sensi dell’art. 574 c.p.p. e 575 c.p.p. , ma presupponendo la responsabilità civile quella di carattere penale queste parti raramente presentavano impugnazioni per fini esclusivamente civilistici , di contro era più frequente la presentazione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento dell’appello della parte civile.
Poste le disposizioni sulle impugnazioni in generale , il legislatore processuale aveva stabilito la competenza funzionale del giudice penale di II grado nella risoluzione delle doglianze di carattere esclusivamente civilistico presentate in sede di appello mentre , viceversa , ai sensi dell’art. 622 c.p.p.[viii] in caso di ricorso della parte civile oppure di ricorso inerente questioni penali e civili , la risoluzione definitiva della vicenda penale e di ulteriore pendenza di una questione di carattere civilistico , il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
La ratio era riscontrabile nella circostanza che il carattere accessorio e complementare della pretesa risarcitoria o restitutoria in sede penale , nel caso di definitiva risoluzione di carattere penalistico non avesse senso proseguirla nella predetta sede bensì in quella naturale ; ragion per la quale , fermo restando gli effetti penali della sentenza , oramai definitiva in considerazione della mancata impugnazione penalistica da parte degli organi della pubblica accusa , il giudizio civilistico andasse risolto dinanzi al giudice civile.
Del resto l’inequivocabile dato normativo non lasciava particolari perplessità al riguardo.
L’art. 538 comma I c.p.p. stabilisce che il giudice penale statuisce in merito alle istanze risarcitorie o restitutorie esclusivamente in caso di condanna dell’imputato.[ix]
La competenza funzionale sul segmento decisorio civilistico sussiste solo allorquando il giudice penale emetta sentenza di condanna .
Eccezioni alla regola generale sono costituite dagli artt. 541 comma II[x] , 576 e 578 c.p.p. ; la prima norma prevede la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali – a richiesta di parte – sostenuta dall’imputato e dal responsabile civile in caso di assoluzione e di rigetto delle richieste risarcitorie presentate oltre al ristoro dei danni in caso di colpa grave ; la seconda prevede lo ius impugnationis della parte civile in caso di soccombenza delle proprie pretese vantate in primo grado di giudizio ; la seconda la competenza decisoria del giudice di II grado sulle pretese civilistiche in caso di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione o in caso di amnistia. Tali possono essere considerate perché in tutti i casi il giudice penale dispone sulle statuizioni civilistiche non contestualmente ad una sentenza di condanna bensì ad una sentenza di proscioglimento.
Ovviamente , considerato il tema trattato la prima ipotesi analizzata non rileva granchè , mentre costituiscono argomenti pertinenti quelli affrontati dalle due successive norme.
Riprendendo il tema relativo all’art. 622 c.p.p. , nei sensi sopra indicati si erano espresse le SS.UU. nella sentenza “Sciortino”[xi] nel 2013 , ricalcata e condivisa in più punti motivazionali dalla sentenza “Cremonini”[xii] del 2021.
Chiamate a dirimere la questione in merito al giudice di rinvio in caso di annullamento a seguito di ricorso per cassazione presentato dall’imputato per vicende esclusivamente di carattere civilistico , e cioè se andasse applicato l’art. 622 c.p.p. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello oppure ordinariamente alla giurisdizione penale , nel 2013 le SS.UU. avevano stabilito che in ogni caso in cui la vicenda penale fosse definita il rinvio dovesse essere disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p.
Secondo il massimo consesso era il carattere accessorio e complementare della pretesa civilistica nell’ambito penale a determinare legittimamente il passaggio alla giurisdizione naturale ex art. 622 c.p.p. nel caso di avvenuta definizione del carattere penale , come , del resto , già stabilito , anche incidentalmente , nelle pronunce della Corte costituzionale – sentenze n. 443 del 26 settembre 1990, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994 ed ancora sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999 – ; il diverso rilievo degli interessi di cui sono portatori l’imputato e la parte civile ha fatto ritenere costituzionalmente legittime le differenze di trattamento nel processo penale, non potendosi scorgere alcun profilo di irrazionalità, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alle risoluzioni delle liti civili. Del resto il principio di separazione ed autonomia dei due processi – tanto da potersi verificare anche un contrasto tra giudicati sul medesimo fatto – e la prevista possibilità di agire geneticamente oppure di trasferire l’azione civile instaurata nel processo penale in quello civile , giustificava in ogni caso la menomazione di dover celebrare il processo civile in un solo grado di giudizio dinanzi la giurisdizione competente per valore in grado di appello.
I predetti principi sono stati confermati nella sentenza “Cremonini”:“ Le Sezioni unite Sciortino chiariscono che la via dell’annullamento con rinvio al giudice penale non può essere considerata percorribile nell’ipotesi in cui il ricorso dell’imputato, come nel caso sottoposto al suo esame, investa solo il capo relativo all’affermazione della responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione .La sentenza Sciortino – più nello specifico – ha ritenuto irrilevante che la parte civile possa essere “pregiudicata” dall’applicazione, nel giudizio di rinvio, delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall’azione pubblica di cui può beneficiare indirettamente il danneggiato stesso. Ciò in quanto tale soggetto, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest’ultimo può concludersi senza un accertamento delle responsabilità penale dell’imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale .Ad analoghe conclusioni la sentenza Sciortino ritiene debba giungersi anche sul versante delle aspettative dell’imputato, giacché il perseguimento dell’interesse ad un pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall’opzione di rinuncia alla prescrizione (art. 157, settimo comma, c.p.) o all’amnistia (cfr. Corte cost., sent. n. 175 del 1971).”
Secondo il provvedimento citato l’orientamento minoritario secondo cui in caso di ricorso dell’imputato su vicende di carattere civilistico e conseguente annullamento della sentenza la competenza funzionale appartenesse alla giurisdizione penale per effetto di un “….un diritto, costituzionalmente presidiato, dell’accusato, a ottenere una decisione che, anche in caso di assoluzione irrevocabile, esamini tutti gli aspetti della vicenda anche ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda civile, secondo i canoni interpretativi e le regole processuali propri del diritto penale, prima fra tutte le regole, di rango costituzionale, del giusto processo nelle sue diverse declinazioni.” non era legittima perché partiva da un presupposto errato consistente nella concezione che i parametri del giusto processo ex art. 111 Cost. fossero garantiti e rispettati nel processo penale e non già in quello civile mentre la regola costituzionale , ovviamente , aveva carattere generale.
Nemmeno rilevavano le aspettative della parte civile che scegliendo la strada giudiziaria penale ne accettava le possibili conseguenze negli esiti di proscioglimento tecnico con conseguente decorso del tempo inutiliter.
La sentenza “Cremonini” concludeva :” Tirando le fila del ragionamento, la Corte ritiene che la definitività e l’intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l’azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell’imputato, provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell’azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Con l’esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l’assetto normativo interdisciplinare sopra descritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima. L’annullamento e il conseguente rinvio al giudice civile competente comporta, in caso di riassunzione, l’assunzione della veste di attore-danneggiato della parte civile e di convenuto-danneggiante da parte di colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato.”
La S.c. chiariva anche altri aspetti rilevanti della disposizione normativa in questione : la natura del giudizio civile susseguente , l’efficacia in tale giudizio della sentenza penale di annullamento , la necessità di una riassunzione in tale sede oppure di una semplice prosecuzione del giudizio sulla vicenda civilistica , oltre che l’utilizzabilità di prove assunte nel processo penale e la possibilità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale civilistica con nuove richieste probatorie.
Preso atto di un cambiamento di nomofilachia da parte della giurisprudenza di legittimità civile – ed in particolare della III sezione civile – che in un primo orientamento riteneva che la fase successiva all’annullamento ex art. 622 c.p.p. era ritenuta la prosecuzione di quello svolto in sede penale , con conseguente efficacia della sentenza penale di annullamento tanto che i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio erano fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione in sede penale[xiii] e successivamente fosse , invece , una fase del tutto svincolata ed autonoma dalla precedente in cui la translatio judicii e la diversa regiudicanda comporterebbero un accertamento dei fatti rilevanti ai soli fini risarcitori regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile[xiv] in via definitiva riteneva che :” Alla luce di quanto sopra esposto va affermato che il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 c.p.p. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di riassunzione dopo l’annullamento della Corte di cassazione ai soli effetti civili…….. Dall’affermata natura del giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento come giudizio riconducibile alla disciplina del giudizio ex art. 392 c.p.c. consegue che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi……… La configurazione del giudizio conseguente all’annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall’art. 392 c.p.c. nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale………La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all’individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità………. il nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell’evidenza “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”……. Le questioni attinenti al diritto di difesa delle parti possono essere risolte alla luce dei principi che governano l’istruzione probatoria nel processo civile e, cioè, il principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) e quello del libero convincimento (art. 116 c.p.c.) che giustificano il potere del giudice civile di apprezzare le prove, anche c.d. atipiche, ovvero tutti quegli strumenti probatori che, seppure non tipizzati nell’elencazione codicistica, siano astrattamente idonei a concorrere all’accertamento dei fatti di causa.”
- Il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione del principio tempus regit actum in merito alla disciplina sulle impugnazioni introdotta con il Decreto legislativo n.° 150/2022.
I contenuti delle sentenze sopra affrontate sono stati superati dalla riforma Cartabia che di fatto ha mantenuto la vigenza dell’art. 622 c.p.p. nei soli casi in cui il ricorso per cassazione mantenga ancora sub iudice esclusivamente le vicende di carattere civilistico per effetto di ricorso inerente vicende anche di stampo prettamente penalistico ; quindi contempla i casi di ricorso per cassazione presentati dall’imputato o dalle parti eventuali del processo su punti penali e civili allorquando solo circa questi ultimi vi sia stato un annullamento con relativa definitività degli aspetti penali della sentenza ( fatte salve le interpretazioni giurisprudenziali di seguito trattate ).
Difatti nel caso di impugnazione esclusivamente relativa ad interessi di carattere civilistico si adotterebbe il comma I bis dell’art. 573 c.p.p. , senza alcun potere decisionale da parte del giudice di legittimità.
La mancanza di una norma transitoria disciplinante il novellato articolo di rito penale ha ingenerato problemi interpretativi sull’applicabilità ai processi in corso.
Come noto , l’art. 11[xv] delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le norme processuali sono , di regola , applicate nel momento della loro entrata in vigore all’atto processuale oggetto della disposizione normativa.
Se è indiscusso che tale principio si applichi alle regole processuali , viceversa , non si applica a quelle sostanziali per le quali invece la modifica della normativa non inciderebbe sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa.
In merito all’applicabilità delle nuova disciplina introdotta con la riforma Cartabia , preso atto del vuoto normativo sul piano delle disposizioni transitorie , la giurisprudenza di legittimità chiamata a dirimere la vexata quaestio se e come attuarla ai processi pendenti allo stato , si è orientata in due direzioni diametralmente opposte tra loro.
Secondo un orientamento[xvi] , la novella non deve essere applicata ai processi in corso ; si tratta di una nomofilachia che tiene nella massima considerazione l’aspettativa nutrita dalla parte privata impugnante che l’assetto normativo come modificato dalla novella legislativa non vada ad eludere o deludere gli obiettivi prepostisi sulla base del precedente status sulla scorta del quale sia sul piano formale che sostanziale sia stata presentata l’impugnazione . Trattasi del c.d. principio dell’affidamento della parte privata.
Proprio questa rilevante circostanza relativa al corretto esercizio del diritto di difesa della parte privata induce la S.c. a ritenere applicabile i criteri ermeneutici fissati nella sentenza Lista[xvii] , in tema di applicabilità di norme processuali disciplinanti l’ impugnazione in assenza di norma transitoria.
Più in particolare :” AI riguardo, occorre prendere le mosse, come si diceva in principio, da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, secondo le quali, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni ad hoc, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione.
La sentenza Lista, infatti, chiarisce il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all’art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all’atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla. Le Sezioni Unite, al riguardo, sottolineano l’importanza della tutela dell’affidamento maturato dalla parte “in relazione alla fissità del quadro normativo”„ poiché il potere d’impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell’atto che si sono già prodotti prima dell’entrata in vigore della medesima legge.”[xviii]
Secondo il massimo consesso – nella sentenza Lista – e la successiva sentenza citata , allora , la legge applicabile al regime delle impugnazioni è sempre rappresentata da quella vigente al momento non già della presentazione dell’atto impugnativo o della successiva conseguente decisione in sede d’impugnazione e della relativa procedura bensì al momento dell’emissione della sentenza impugnata e , circostanza maggiormente rilevante in questa sede , della data di emissione della sentenza intendendosi la data di emissione del dispositivo e non la successiva di deposito del corpo motivazionale ai sensi dell’art. 544 c.p.p..
Questa linea interpretativa è adottabile in tutti i casi di successioni di leggi processuali nel tempo incidenti sul regime delle impugnazioni in generale in assenza di norma transitoria disciplinante il relativo regime.
Dunque , secondo una lettura costituzionalmente orientata tutelante il fondamentale diritto di difesa ex art. 24 Cost. , il principio tempus regit actum deve essere interpretato non già nei sensi di un’applicazione della regola processuale vigente al momento ma , viceversa, vigente al momento in cui l’actus che origina il relativo diritto ad impugnandum viene in essere. Solo adottando tale criterio è possibile garantire un effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa espletato nella redazione dell’atto impugnativo secondo le regole vigenti in tale momento , così rispettando la legittima aspettativa della parte privata impugnante che l’assetto normativo generale resti immutato di tal che i contenuti dell’atto possano rispettarlo e raggiungere gli obiettivi difensivi.
Nel caso che occupava la S.c. , difatti , il ricorso per cassazione era antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n.° 150/2022 e non aveva rispettato sul piano strettamente contenutistico quella forma di ibridismo concentrata in un atto che preliminarmente doveva superare il vaglio di ammissibilità ex art. 606 c.p.p. e successivamente – e contestualmente alla mancata presentazione di ricorso da parte del PG presso la Corte di appello territoriale – la valutazione in punto di legittimità della corrispondente Sezione civile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , ex art. 573 comma I bis c.p.p..
Quindi la regola processuale doveva essere individuata in quella vigente al momento dell’emissione della sentenza in essa identificandosi l’actus di cui al principio , con conseguente deroga alla disposizione contenuta nell’art. 11 delle preleggi.
Il tenore interpretativo adottato non è rimasto isolato , in quanto ben dopo la sentenza Lista e quella in commento , la Corte costituzionale[xix] ha ritenuto che in ogni caso in cui la norma processuale va ad incidere su aspetti penali sostanziali quali le modalità esecutive della pena e quindi sullo status libertatis dell’imputato , la regola processuale deve seguire il principio fissato dall’art. 25 Cost. e dell’art. 2 c.p. e cioè non già dell’applicazione della regola vigente al momento ex art. 11 preleggi bensì quella più favorevole al condannato , retrodatando al momento della commissione del fatto-reato , anche in questo caso , la vigenza della regola processuale se ritenuta ed oggettivamente più favorevole al reo[xx].
Di contro , secondo altro orientamento[xxi] , la disciplina introdotta nel 2022 deve trovare pacifica adozione senza distinzioni di sorta.
Nell’analisi del principio tempus regit actum , in considerazione della nuova disposizione normativa che fa riferimento al concetto di previa ammissibilità , risulterebbe quest’ultimo l’actus di cui al principio con conseguente applicazione della novella.
Inoltre , con siffatta interpretazione non soltanto si riscontrerebbe la ratio legislativa preposta di snellimento e deflazione del carico giudiziario delle impugnazioni penali in generale ma , in ogni caso , nulla cambierebbe aderendo all’orientamento opposto in quanto i criteri di decisione sarebbero identici , pur cambiando la giurisdizione identificata in quella penale , identificati nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. , come pacificamente stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.° 182/2021.
La possibilità di instaurare ex novo un processo civile con la riassunzione ex art. 392 c.p.c.[xxii] sulla scorta dei principi fissati nella sentenza Cremonini , con il rispetto dei canoni processuali e decisionali del processo civile , garantirebbe i diritti e le aspettative delle parti in gioco forse addirittura meglio di una eventuale decisione presa dalla giurisdizione penale.
Il mutato quadro normativo in grado di ledere o comunque pregiudicare gli effetti preposti dalla parte privata con l’atto impugnativo sarebbe , in realtà , una mera fictio iuris in ragione della riassunzione del processo civile attraverso la vocatio in ius e della possibilità di difendersi provando con un notevole ampliamento rispetto al medesimo diritto esercitato nella sede penale , determinato proprio dalla riassunzione ex art. 392 c.p.c. e dalla possibilità di una emendatio libelli .
Non solo , ma la riconosciuta autonomia del processo civile porterebbe anche ad una maggiore probabilità per la parte attrice di ottenere soddisfazione giuridica in virtù della possibilità di far riconoscere la responsabilità aquiliana anche di natura colposa , oppure una forma di responsabilità per fatto altrui (o indiretta) , in considerazione dell’esistenza di un rapporto assistenziale, familiare od anche di lavoro ( c.d. culpa in vigilando ) .
Il tutto lasciando assolutamente impregiudicati gli effetti penali della sentenza con un notevole recupero di ragionevoli tempi processuali dettato dall’accertamento sull’an e sul quantum debeatur in un unico ambito processuale , allorquando in passato il ricorso alla giustizia civile era quasi sempre necessario ai fini della definizione del quantum debeatur , ma solo dopo la definitività della sentenza penale di condanna generica al ristoro del danno.
Nei medesimi sensi di immediata applicabilità delle novelle norme processuali in mancanza di norme transitorie ad hoc anche alcune sentenze del massimo consesso[xxiii] , poste a sostegno della predetta tesi giuridica.
Rientra in questo filone interpretativo di pacifica applicabilità della novella legislativa ai processi in corso un orientamento giurisprudenziale[xxiv] secondo cui l’impugnazione presentata dalla parte civile contestante errores in procedendo non sarebbe da considerarsi presentata a fini esclusivamente civilistici ma vera e propria impugnazione di carattere penale radicante la competenza funzionale della giurisdizione penale.
“…..A fronte di motivi di ricorso che, denunciando preliminarmente e fondatamente, come già visto, la violazione di norme del codice di rito preposte al corretto svolgimento del giudizio penale, appaiono idonei a determinare il “regresso” del processo al giudice (civile) di merito, a seguito del diretto annullamento da parte della sezione penale di questa Corte del provvedimento impugnato, in quanto emesso palesemente al di fuori dei casi consentiti dalla legge processuale penale…..” ( sentenza n.° 11516 IV sezione penale ) così la S.c. ha ritenuto di non dare corso all’art. 573 comma I bis c.p.p. – ritenuto in ogni caso vigente – con conseguente prosecuzione in sede civile bensì di trattenere il ricorso decidendolo e poi sulla scorta della propria decisione rinviare il processo ex art. 622 c.p.p. al giudice di appello civile competente per valore.
Le fondate ragioni a sostegno dell’una e dell’altra tesi giuridica hanno , inevitabilmente , portato in tempi molto ristretti alla soluzione adottata dalle SS.UU. penali ai sensi dell’art. 618 c.p.p.
- Il dictum risolutivo delle SS.UU. : l’individuazione dell’atto costitutivo di parte civile nel processo penale quale actus dirimente la questione.
Come visto , la difformità interpretativa dei due opposti orientamenti giurisprudenziali era fondata su una diversa individuazione dell’actus rispetto al quale ritenere la vigenza della norma introdotta.
Va sottolineato che entrambe i filoni giurisprudenziali avevano tenuto nella massima considerazione la legittima aspettativa della parte privata impugnante di una immutatio dell’assetto normativo disciplinante le impugnazioni per l’appunto , sulla scorta del quale avevano presentato l’atto , mutatio che avrebbe potuto pregiudicare obiettivi e scopi del soggetto privato , tanto che in molte sentenze anche dal contenuto contrastante l’estensore aveva dissertato del principio dell’affidamento dell’impugnante alla conservazione dell’assetto giuridico ante riforma come principale aspetto da tutelarsi nella risoluzione della quaestio.
In buona sostanza e come già segnalato nel precedente commento , l’aspetto maggiormente critico era rappresentato proprio da quell’ibridismo processuale in cui si sostanziava la riforma che investiva l’atto della parte privata in ragione della duplice valutazione giurisdizionale preliminare e decisoria fondata su canoni processuali differenti e ciò , tanto più nelle impugnazioni di legittimità in quanto atti a critica vincolata.
Canoni processuali che dovevano essere rispettati sul piano contenutistico dall’atto ingenerante la procedura conseguente e che , proprio in ragione della riforma , la parte impugnante non aveva potuto rispettare e prevedere in quanto illo tempore non vigente.
Le SS.UU. sono state investite della rilevante questione giuridica riguardante l’applicabilità della riforma Cartabia – in assenza di una norma transitoria apposita – nella novella disciplina delle impugnazioni presentate esclusivamente per interessi civilistici , risoluzione implicante indubbiamente una interpretazione del principio tempus regit actum , ma – circostanza poco valutata dagli orientamenti predetti ed invece ritenuta rilevantissima dalle SS.UU.– più in generale la ratio e gli scopi della riforma unitamente ad una più globale considerazione anche di altre norme innovate e strettamente connesse all’impugnazione per interessi civilistici.
“La Relazione ha aggiunto che «con ii rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile e già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale», concludendo poi che «non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile» e che «ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano ‘la domanda agli effetti civili’, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d)» (v. pag. 164 della Relazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Genera le n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5).”
Nella sua analisi , il punto di partenza assunto dalla S.c. è costituito dalla Relazione illustrativa del Decreto legislativo n.° 150/2022 , nella quale aspetti centrali e decisivi sono costituiti dal restringimento della domanda risarcitoria nella translatio iudicii , implicante non più il presupposto della provata responsabilità penale e quindi civile bensì esclusivamente quella civile di natura extracontrattuale ; specularmente la modifica apportata all’art. 78 comma I lett. D) c.p.p.[xxv] nella redazione dell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale il quale dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”.
Inoltre , secondo il massimo consesso , non deve essere sottovalutata la terminologia adoperata dal legislatore che nell’ipotesi prevista dall’art. 622 c.p.p. aveva disposto il rinvio , mentre nel novellato art. 573 c.p.p. al comma I bis dispone la prosecuzione.
La differenza di terminologia implica , come effetto inevitabile , un differente giudizio civile.
“E’ significativa infatti, sul punto, onde distinguere nettamente le due ipotesi, la ben diversa portata del “rinvio” come emergente dalla stessa concatenazione dei passaggi delle due norme : mentre ii rinvio dell’art. 622 cit. segue a pronuncia di “annullamento”, ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull’impugnazione ad opera della Corte penale (giustificandosi ii rinvio al giudice civile d’appello essenzialmente allorquando la decisione impugnata sia priva di motivazione ovvero debbano essere svolti accertamenti e valutazioni in fatto non esperibili nel giudizio di legittimità), ii rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. e funzionale alla “prosecuzione” in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità (cesure date invece, nell’art. 622 cit., proprio dalla pronuncia di annullamento e che impediscono, tra l’altro, secondo la costante giurisprudenza civile, l’enunciazione di un principio di diritto cui ii giudice civile del rinvio sia tenuto ad uniformarsi).”
Se il rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. determinava un giudizio civile ex novo , e quindi una cesura tra la decisione penale e quella futura assunta in sede civile come stabilito nella sentenza SS.UU. “Cremonini “ alle cui considerazioni ci riportiamo senza ripeterci , la prosecuzione prevista dall’art. 573 comma I bis c.p.p. implica necessariamente che il giudizio iniziato in sede penale prosegua senza soluzione di continuità in sede civile.
Né potrebbe sostenersi un pregiudizio per la costituita parte civile in sede di prosecuzione del giudizio in quanto la novellata previsione di cui all’art. 78 comma I lett. D) c.p.p. già prevede una descrizione della causa petendi molto precisa ed articolata , con indicazione delle prove a sostegno dell’istanza risarcitoria e delle relative motivazioni , quindi senza alcuna necessità di integrare l’istanza – ovviamente più scarna – presentata in sede penale.
“Se, dunque, in altri termini, ii giudizio e sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, ii possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cit. , dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.”
Non è , pertanto , ipotizzabile una emendatio libelli come viceversa ritenuto nelle precedenti ipotesi disciplinate ex art. 622 c.p.p.
L’assunto trova conferma nella norma che stabilisce l’utilizzabilità delle prove assunte in sede penale e l’eventualità di una nuova assunzione in sede civile se necessaria ai fini del giudizio finale.
L’interpretazione sostenuta dalla S.c. determina in capo alla parte privata un onere senza dubbio maggiore , dotato di puntualità e precisione nell’atto di insediamento nel processo penale allo scopo di non conseguire pregiudizio nell’eventuale seguito previsto dall’art. 573 comma I bis c.p.p. , ma anche e soprattutto al fine di insediarsi legittimamente evitando una eventuale ordinanza di inammissibilità dell’atto costitutivo secondo quanto previsto dal I comma dell’art. 78 c.p.p..
“Ciò significa, allora, che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d) cit., ii mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv.279490-01; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325-01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500-01), ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente «alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile»,…… cosicchè , ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente «fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonchè ii titolo che legittima a far valere la pretesa» (Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01). In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l’esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell’art. 35, comma 1, di detto decreto, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si e inserito appunto l’inciso «in modo chiaro e specifico» ).”
L’unico risultato ermeneutico ricavabile dalle premesse poste dalla S.c. e di seguito sinteticamente indicate consta nella assoluta rilevanza dell’atto di costituzione di parte civile : la modifica dell’art. 78 comma I lett. D) c.p.p. nell’atto di costituzione di parte civile comportante una indicazione chiara e precisa della causa petendi ; la prosecuzione prevista dall’art. 573 comma I bis e art. 578 comma I bis c.p.p. in luogo del rinvio ex art. 622 c.p.p. ; l’impossibilità di una emendatio libelli nel giudizio civile in prosecuzione non considerabile quale giudizio autonomo bensì quale prosieguo di quanto iniziato in sede penale ; ed , infine , il principio dell’affidamento della parte privata quale specifico aspetto del più generale diritto di difesa , comportano quale conseguenza fondamentale ai fini del giudizio di legittimità al quale era chiamata la S.c. che l’actus rilevante ai fini dell’interpretazione del principio tempus regit actum deve giocoforza individuarsi nell’atto di costituzione di parte civile.
Se per actus non può intendersi l’integrale processo , viceversa , caratterizzato da una molteplicità di atti spesso l’uno conseguente all’altro costituendo il primo la premessa del successivo , allora una assolutizzazione della regola contenuta nell’art. 11 delle preleggi comporterebbe che la disciplina attualmente vigente debba in ogni caso applicarsi all’atto da eseguirsi e porre in essere , con pregiudizio del principio di affidabilità e ragionevolezza come consacrato nelle sentenze della Corte costituzionale n.° 560/2000 e n.° 394/2002 .
“Né , più in generale, possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla “accessibilità” ed alla “prevedibilità” come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo ius scriptum, ma altresì al “diritto vivente” espresso dalla giurisprudenza (ex plurimis , Corte EDU, 14/04/2015, Contrada c. Italia).”
L’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo , e quella speculare dell’ordinamento giuridico di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regale processuali e dei diritti eventualmente senza ii rischio che tali diritti siano poi vanificati pone la necessità di una interpretazione del principio tempus regit actum legata alla particolarità della situazione giuridica affrontata.
“II necessario rispetto delle ragioni di affidamento dell’impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell’impugnazione, ragioni evidentemente dirimenti anche nel caso di specie, deve dunque indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell’atto di costituzione di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa.”
Ne consegue che la normativa introdotta il 30/12/2022 inerente la presentazione di impugnazione di merito o di legittimità su questioni esclusivamente civilistiche sarà applicata solo nei processi nei quali l’atto di costituzione di parte civile sia stato presentato in udienza preliminare o nell’udienza predibattimentale dopo la data del 30 dicembre 2022 , rispettando i canoni della domanda civilistica come ora previsto dalla lettera D) I comma dell’art. 78 c.p.p. , specifici e puntuali e non già più limitati alla descrizione del fatto riportato nel capo d’imputazione come , invece , accadeva in passato , pena non solo un futuro pregiudizio in caso di presentazione d’impugnazione – e contestuale assenza di impugnazioni di carattere penalistico – ma in particolar modo pena l’inammissibilità della costituzione stessa.
Avv. Antonio Fusco
[i] Vedi “Il processo digitale” , “La procura speciale conferita dalle parti eventuali del processo penale con particolare riferimento alla parte civile ed al terzo interessato : brevi riflessioni anche su criticità e soluzioni ad opera del decreto legislativo n.° 150/2022.” Pubblicato in data 3 luglio 2023 , ed in particolare il secondo paragrafo : “ Il potere defensionale attribuito dal danneggiato dal reato : legittimazione alla costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale , profili di inammissibilità dell’impugnazione presentata nel suo interesse e considerazioni sulle recenti introduzioni legislative ad opera della riforma Cartabia.”.
[ii] Art. 573 c.p.p. Impugnazione per i soli interessi civili.
- L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
- L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato .
[iii] Cassazione civile sentenza n.° 26304 del 29/09/2021, con la quale si è asserito il seguente principio : “In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”. Conformi Cassazione civile SS.UU. sentenza del 11.1.2008, n. 582, in Foro It., 2008, 2, 1, 453 e Cassazione civile Sez. III, 11/02/2014, n. 3010, in QuotidianoGiuridico.it, 2014.
[iv] Cfr. nota I .
[v] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 3990/2023 del 20/01/2023.
[vi] Vedi nota precedente .
[vii] Art. 576 c.p.p. Impugnazione della parte civile.
- La parte civile può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero](1) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile [538-541, 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529-532]. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
- Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.
[viii] Art. 622 c.p.p. Annullamento della sentenza ai soli effetti civili.
- Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato [576], rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
[ix] La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio – 12 luglio 2022, n. 173, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.”.
[x] Art. 541 c.p.p. Condanna alle spese sostenute per l’a<ione civile.
- Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
- Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave [96], può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile.
[xi] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 40109 del 18 luglio 2013, ric. Sciortino, Rv. 256087.
[xii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 22065 2021 ric Cremonini.
[xiii] Cassazione civile sezione III sentenza n.° 32929/18, nella quale sono richiamate in tal senso, Cassazione civile sezione III sentenza n.° 17457/2007, e n.° 5800 del 28 giugno 1997, Rv. 505545.
[xiv] Cassazione civile sezione III sentenza n.° 9358 del 12 aprile 2017, Rv. 644002 , nonché sentenza n.° 15859 del 12 giugno 2019, Rv. 654290 .
[xv] Art. 11 disposizioni sulla legge in generale. Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo .
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
[xvi] Nei sensi della inapplicabilità della riforma Cartabia la già citata – alla nota V – Cassazione penale sezione V sentenza n.° 3990/2023 del 20/01/2023 , Cassazione penale sezione V sentenza n.° 4902 del 16 gennaio 2023, Isgrò, Rv. 284121-01, Cassazione penale sezione V sentenza n.° 8128 del 24 gennaio 2023 , Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 12072 del 22 marzo 2023.
[xvii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 27614 del 29/03/2007 ric Lista.
[xviii] Vedi nota V.
[xix] Corte costituzionale sentenza n.° 32 del 26/02/2020 Pres. Cartabia, Red. Viganò.
[xx] Più in particolare , la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva della legge n. 3/2019 (cosiddetta Spazzacorrotti) là dove estende alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario in tal modo operando una deroga al principio secondo cui le regole di esecuzione della pena che sono indiscutibilmente regole di carattere procedimentale e sottoposte al principio previsto dall’art. 11 delle preleggi , vadano applicate al momento .
[xxi] Cassazione penale II sezione , ordinanza n.° 6690 del 2 febbraio 2023, Seno ; Cassazione penale II sezione ordinanza n.° 11279 del 3 febbraio 2023 ; Cassazione penale III sezione ordinanza n.° 7625 dell’11 gennaio 2023 ; Cassazione penale IV sezione ordinanza n.° 2854 dell’11 gennaio 2023; Cassazione penale IV sezione ordinanza n.° 8483 del 17 gennaio 2023; Cassazione penale IV sezione ordinanza n.° 10392 del 25 gennaio 2023.
[xxii] La riassunzione prevista dall’art. 392 c.p.c. disciplina il caso di sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione in sede civile . La norma stabilisce che entra tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di legittimità la parte che vi ha interesse riassuma con un nuovo atto di citazione la causa dinanzi all’autorità giurisdizionale individuata dalla S.c. – senza alcuna possibilità di porre questioni preliminari al riguardo – ; esso costituisce un atto d’impulso processuale che deve aderire ai dicta fissati nella sentenza rescindente con effetti nel giudizio rescissorio dianzi al giudice di merito. Altri di riassunzione della causa civile sono rappresentati dai casi di morte del patrocinatore della parte o di sospensione o radiazione dall’albo , morte della stessa parte processuale , la perdita della capacità di stare in giudizio previsti dagli artt. 299 e ss. C..p.c..
[xxiii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 11586 del 30 settembre 2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01 , Cassazione penale SS-UU- sentenza n.° 13539 del 30 gennaio 2020, Perroni, Rv. 270270-01, e Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 275201-01 le quali hanno tutte affermato l’immediata applicabilità di nuove norme concernenti le impugnazioni in assenza di disposizioni transitorie.
[xxiv] Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 11516 del 26 gennaio 2023 e Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 29940 del 16 maggio 2023 .
[xxv] Art. 78 c.p.p. Formalità della costituzione di parte civile.
- La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.];
- c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura [100 c.p.p.];
- d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili [163 n. 4 c.p.c.];
- e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.
- Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85 c.p.p.].
- Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.