La Prima Sezione penale, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., ha affermato che il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti.