
TITOLO : La nuova disciplina sul giudizio abbreviato condizionato introdotta dal D. Lgs. n.° 150/2022 e brevi cenni sull’evoluzione storica del procedimento speciale.
Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia – D. Lgs. n.° 150/2022 – il legislatore ha introdotto una nuova disciplina in tema di giudizio abbreviato sia relativa ad una più ampia accessibilità al rito condizionato all’assunzione nel contraddittorio tra le parti di una prova[i] , che finalizzata ad una più preponderante adozione da parte dell’imputato del procedimento speciale – sia semplice che condizionato – onde definire il processo a proprio carico , per effetto della previsione di un ulteriore aspetto premiale[ii].
Lo scopo prepostosi dal legislatore di ridurre il carico processuale del sistema giudiziario penale , dunque , oltre che essere ancorato a più estesi criteri di procedibilità a querela di parte e ad altri istituti , passa anche mediante una auspicata scelta del rito a prova potenzialmente contratta che , in quanto tale , consenta una considerevole riduzione dei tempi di definizione del processo penale.
Il legislatore delegato ha ben individuato in due punti riformatori la soluzione agli atavici problemi della giustizia penale : la riduzione di un sesto della pena comminata in sentenza da parte del giudice dell’esecuzione in caso di mancata impugnazione dell’imputato e il rinnovamento dei presupposti per l’accesso al giudizio abbreviato condizionato strettamente correlato alla rinnovazione dell’istanza dinanzi al giudice del dibattimento.
Se però è facilmente immaginabile che la riduzione di pena prevista ex lege e pertanto garantita al condannato porterà fattualmente e statisticamente alla riduzione delle impugnazioni , il quid novi introdotto in materia di giudizio abbreviato atipico lascia alquanto perplessi in quanto attribuito alla valutazione discrezionale della giurisdizione che storicamente non ha dimostrato una particolare condivisione delle innovazioni legislative protese ad una maggiore praticabilità del rito speciale.
La critica mossa in questa sede alla magistratura monocratica giudicante trae origine dall’iter storico dell’istituto.
Introdotto dal nuovo codice di procedura penale , il giudizio abbreviato era disciplinato con il precipuo scopo di ridurre il carico dibattimentale attribuendo all’imputato la riduzione di un terzo secco della pena comminata in sentenza dal giudice dell’udienza preliminare.
La legge prevedeva , però , non solo il necessario consenso del pubblico ministero – come previsto dall’art. 438 comma I c.p.p. – ma anche un secondo vaglio operato dal giudice in merito alla decidibilità allo stato degli atti – ex art. 440 comma I c.p.p. – .
La valutazione operata dal Gup fondava le sue radici nell’essenza del giudizio abbreviato che , in qualità di processo a prova contratta , non consentiva alcuna ulteriore attività istruttoria , fondandosi esclusivamente sugli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari , di tal che era necessaria una previa delibazione giurisdizionale sulla praticabilità del rito strettamente connessa alla decidibilità sulla colpevolezza dell’imputato e quindi sulla generale definibilità del processo.
Dunque , la richiesta presentata personalmente dall’imputato o dal suo procuratore speciale necessitava di due presupposti indefettibili.
In punto di fatto l’innovazione introdotta trovò una ridottissima adozione , deludendo le aspettative del legislatore di diminuzione del carico dibattimentale e conseguentemente dei tempi di celebrazione del processo penale.
Se , da un lato , il consenso del pubblico ministero era prestato quasi sempre in casi di udienze preliminari a carico di un singolo imputato e per reati di minore rilevanza sociale , dall’altro la valutazione discrezionale lasciata alla giurisdizione di decidibilità allo stato degli atti non si discostava di molto dall’ottica del pubblico accusatore .
Ne derivava una quasi totale elusione degli intenti del legislatore da parte della magistratura , sia essa inquirente o giudicante , che indifferente rispetto alle problematiche sottese alle scelte legislative mostrava una certa rimostranza e produceva un esito fallimentare.
Dopo pochi anni dall’entrata in vigore del procedimento speciale la Corte costituzionale[iii] dichiarò illegittimo l’art. 438 comma I c.p.p. ( e più in generale il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 ) nella parte in cui non prevedeva la necessarietà della motivazione con la quale il pubblico ministero negava il proprio consenso alla richiesta dell’imputato di accesso al rito ed al contempo decise che la riduzione di pena per questo prevista potesse essere concessa dal giudice del dibattimento allorquando considerasse immotivato il dissenso in sentenza , all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
A distanza di un anno , la Consulta[iv] ritenne l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedevano che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo potesse essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice dell’udienza preliminare , a sua volta potesse applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442 II comma c.p.p..
“Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale ha già formato oggetto di scrutinio di costituzionalità con la sentenza n. 81 del 1991, che ne ha dichiarato l’illegittimità nelle parti in cui nella formulazione originaria non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e che il giudice all’esito del dibattimento, quando ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, non potesse applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442, secondo comma, dello stesso codice. Ai fini di tale pronuncia la Corte mosse dalla considerazione che, in caso di disaccordo in ordine alla richiesta di applicazione del rito abbreviato, il cui svolgimento comporta la riduzione della pena come previsto dall’art. 442, secondo comma, del codice, l’organo competente ad applicare tale riduzione – verificandone la sussistenza dei presupposti – dovesse essere il giudice del dibattimento, non potendo “il controllo sulla motivazione del diniego (del pubblico ministero) .. trovare posto all’interno dell’udienza preliminare e, quindi, .. venire affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione del pubblico ministero”. Pur dovendosi considerare la diversità del caso oggetto della questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, perché essa non è stata generata dal dissenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta dell’imputato, bensì dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che il processo non potesse essere deciso allo stato degli atti, tuttavia è da rilevare che nel presente giudizio, alla pari che in quello già deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di carattere sostanziale, perché dall’ammissione al rito abbreviato deriva la possibilità per l’imputato di fruire di una consistente riduzione della pena. È per questa stessa ragione che – come nel caso di conflitto tra imputato e pubblico ministero circa l’ammissibilità del rito abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla pretesa dell’imputato non potesse essere definita “all’interno della udienza preliminare” – deve ritenersi che, qualora nonostante l’adesione del pubblico ministero, la pretesa stessa non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa spettare a questi l’ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena. Ciò soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente consequenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti. E poiché sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze sull’entità della pena, risulta lesiva della relativa posizione sostanziale dell’imputato l’attribuzione, in via esclusiva, al giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo. Dato che “nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all’adozione del rito abbreviato” (vedi ord. n. 101 del 1991), sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell’imputato, nell’ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.”
Con questa decisione , si stabilivano un potere di valutazione e sindacato dell’ordinanza emessa dal Gup e dal Gip ( nel caso di decreto di giudizio immediato e di decreto penale di condanna ) ; ne conseguiva , anche per effetto della sentenza n.° 81/1991 un duplice sindacato in punto di fatto e di legittimità.
E’ facilmente intuibile come le sentenze della Consulta se consentivano all’imputato irragionevolmente danneggiato da decisioni immotivate oppure non fondate nel merito comunque di beneficiare della premialità del rito , non raggiungevano la finalità della deflazione dibattimentale che unitamente alla ragionevole durata del processo ne risultavano assolutamente inevase.
In considerazione di quanto sopra , il legislatore[v] ritenne di intervenire sulla disciplina instaurando un diritto quesito dell’imputato sulla scelta del rito , ampliandone , inoltre , il ventaglio con l’introduzione del giudizio abbreviato condizionato o c.d. atipico.
L’eliminazione del consenso del pubblico ministero e della valutazione della decidibilità allo stato degli atti dalla disciplina dell’ammissibilità del giudizio abbreviato ha determinato l’effetto prepostosi dal legislatore di un intensa deflazione del carico dibattimentale.
Più in particolare , la legge Carotti ha contemperato l’eliminazione della ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato sul presupposto della decidibilità allo stato degli atti con la nuova previsione di cui al V comma dell’art. 441 c.p.p. afferente un potere ex officio di integrazione probatoria secondo le modalità previste dall’art. 422 c.p.p. , nel caso in cui il giudice ritenesse di non poter decidere allo stato degli atti e quindi di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione.
Il quid novi legislativo ha determinato il passaggio da un giudizio a prova contratta ad un giudizio a prova potenzialmente contratta , in quanto non solo ha previsto la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato atipico , subordinato ad un’assunzione probatoria richiesta dall’imputato , ma anche il potere istruttorio d’ufficio attribuito al giudice dell’abbreviato tipico.
L’introduzione del nuovo giudizio abbreviato condizionato da parte della legge Carotti , però , non ha creato l’effetto auspicato dal legislatore.
Ancora una volta , come nell’originaria formulazione legislativa del giudizio abbreviato , l’attribuzione alla giurisdizione monocratica di una valutazione discrezionale ai fini dell’ammissibilità del rito speciale aveva tradito le finalità previste.
Eppure , la Corte costituzionale[vi], poco tempo dopo la nuova introduzione , aveva chiarito che la decisione in merito all’ammissibilità del rito – fondata sui presupposti legislativi della necessarietà ai fini della decisione e compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento – andava obbligatoriamente parametrata esclusivamente con il giudizio dibattimentale e non già con il genetico giudizio abbreviato ante riforma Carotti , assumendo che in ogni caso la celebrazione del rito speciale condizionato avrebbe rappresentato in tema di economia processuale un giudizio in grado di costituire un imponente vantaggio rispetto alla ratio legislativa di riduzione della celebrazione dei processi dibattimentali.
“Al riguardo, e contrariamente a quanto ritengono i rimettenti, ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l’ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina. Movendosi in quest’ottica, non è neppure producente il confronto – anch’esso prospettato dai rimettenti – tra giudizio abbreviato “puro”, accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta ex officio, e giudizio condizionato dalla richiesta dell’imputato di integrazione probatoria……. Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato.”
Se , dunque , il termine di raffronto ai fini della valutazione dell’economia processuale era costituito dai tempi del giudizio dibattimentale e non già del giudizio abbreviato tipico , l’istituto avrebbe dovuto avere nella pratica una estesa percorribilità.
Possiamo affermare che , la previsione del giudizio abbreviato condizionato non ha creato quel canale di deflazione dibattimentale e riduzione dei tempi processuali auspicati , quasi esclusivamente per effetto di una vera e propria refrazione da parte della giurisdizione monocratica dell’ufficio GIP.
Se , cioè , i criteri legislativi previsti ai fini dell’ammissibilità dell’istituto processuale erano da interpretarsi conformemente alla decisione della Corte costituzionale , non v’è motivo di ritenere che il fallimento dell’intento legislativo del 1999 sia rappresentato da altra genesi.
La giurisprudenza di legittimità , al pari di quella di merito , non ha mostrato quell’apertura alla praticabilità del rito che , considerati gli obiettivi , era da attendersi.
Difatti , in numerose pronunce[vii] il dictum è consistito nella legittimità dell’ordinanza di rigetto fondata su una richiesta probatoria di accesso al rito speciale che non presentasse l’elemento di novità rispetto agli atti acquisiti in fase di indagini preliminari ; la prova richiesta , pertanto , doveva essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale delle indagini preliminari, e poteva considerarsi “necessaria” quando risultava indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto decisionale sulla colpevolezza dell’imputato.[viii]
Il filo conduttore di carattere motivazionale insito nell’orientamento giurisprudenziale è stato costituito dal concetto che la rinuncia alle forme dibattimentali per la selezione e l’assunzione delle prove costituisse l’unica giustificazione per una diminuzione di pena che prescinde dalla valutazione dei profili soggettivi ed oggettivi del reato.
Ciò posto , allora la prova aggiuntiva richiesta dall’imputato ricopriva un carattere di eccezionalità, ed in quanto tale doveva presentare un rigoroso requisito di vera e propria decisività.
Dunque , novità e decisività della prova richiesta – oltre al rispetto dell’economia processuale – costituivano presupposti indefettibili ai fini della legittimità ed ammissibilità della richiesta dell’imputato.
Senz’altro maggiormente condivisibile appare quell’orientamento giurisprudenziale[ix] secondo cui le richieste subordinate all’audizione di persone già sentite nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare erano ammissibili alla sola condizione che venissero specificati i fatti da accertare, non già posti ad oggetto dell’esame precedente.
Ma anche questa nomofilachia dimostrava una certa resistenza alla praticabilità del rito , evidenziando la peculiarità di un giudizio allo stato degli atti d’indagine e di rinunzia volontaria dell’imputato all’assunzione della prova nel contraddittorio tra le parti , in ragione della quale , e soltanto in ragione della quale , era prevista la premialità del rito.
Ciò che si intende dire è che tra i binomi rinuncia al contraddittorio-premialità del rito e deflazione del carico dibattimentale-ragionevole durata del processo la S.c. ha privilegiato il primo a discapito del secondo che pur rappresentava il principale obiettivo legislativo.
Forse una interpretazione mediana , tendente a tutelare premialità del rito e deflazione dibattimentale avrebbe costituito una soluzione più opportuna.
Ritiene lo scrivente , infatti , che la nomofilachia sullo specifico punto sia stata frutto di un’errata interpretazione della ratio sottesa all’introduzione dell’istituto ed , al contempo , del dato letterale della norma.
Difatti , non si riscontra nell’art. 438 comma V c.p.p. alcun riferimento alla novità della prova richiesta dall’imputato , ma più semplicemente un generico ed inevitabile riferimento all’utilizzabilità degli atti d’indagine assunti dal pubblico ministero.
A ciò si aggiunga che il principio afferente le indagini preliminari , tra i tanti , non constava più nella completezza bensì , e viceversa , nella completabilità come dimostrato del V comma dell’art. 441 c.p.p..
Si vuole significare che con l’introduzione – da parte della L. n.° 479/99 – del potere integrativo attribuito al giudice del giudizio abbreviato il legislatore abbia contemplato la possibilità di una incompletezza dell’attività istruttoria condotta dal pubblico ministero e , conseguentemente , partendo dal principio di completabilità e non già di completezza delle indagini preliminari non fosse necessaria la novità della prova richiesta , ben potendo essere necessario un approfondimento istruttorio su un elemento di prova già assunto , allo scopo di evidenziare aspetti della vicenda processuale non valutati in un’ottica accusatoria.
Ciò posto , sul tema ebbe ad intervenire la Corte costituzionale con una importante decisione dettata indubbiamente da ragioni di conformità costituzionale , ma anche , riteniamo , per motivi di politica giudiziaria in ragione della minima pratica esperita mediante il rito condizionato.
Per maggiore chiarezza espositiva , va detto che la sentenza de qua oltre a riguardare la richiesta di abbreviato atipico in seno all’udienza preliminare ebbe a coinvolgere anche la medesima richiesta a seguito di decreto di giudizio immediato , che sarà poi meglio approfondita.
L’intervento della Corte costituzionale[x] aveva stabilito la possibilità – sia in caso di rigetto avvenuto in sede di udienza preliminare che in caso di rigetto a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato e , in via incidentale , in caso di rigetto a seguito di richiesta post decreto penale di condanna – di reiterare la richiesta nella fase degli atti preliminari al giudizio dibattimentale e , conseguentemente , poter accedere al rito speciale atipico dinanzi al giudice del dibattimento.
Così disponendo veniva sancita in capo al giudice del dibattimento il potere di riesaminare la richiesta presentata nei termini di legge e discostarsi dalla stessa in caso di mancata condivisione nel merito.
In tal modo , secondo la Consulta , sarebbe stato tutelato anche il principio della ragionevole durata del processo e del risparmio di risorse che le sentenze n.° 115/2001 e n.°54/2002 , in vero , avevano correttamente segnalato rispetto a quanto stabilito nelle sentenze n.°81/1991 e n.° 23 /1992 in tema di beneficio premiale concesso all’esito , e soltanto all’esito , del dibattimento ordinario.
“Entrata in vigore la nuova disciplina del giudizio abbreviato, che non presuppone più alcuna valutazione circa la possibilità di definire il processo allo stato degli atti, né il consenso del pubblico ministero, la Corte ha ritenuto con la sentenza n. 54 del 2002 che una soluzione che ricalchi pedissequamente quella indicata dalla sentenza n. 23 del 1992 appare incongrua rispetto all’attuale assetto normativo, rilevando, in particolare, che l’eventuale riesame del provvedimento che nega l’accesso al rito non deve più essere necessariamente collocato in esito al dibattimento. Restano peraltro valide le ragioni che avevano indotto la Corte, con la sentenza n. 23 del 1992 (e con le precedenti sentenze n. 66 e n. 183 del 1990, n. 81 del 1991, relative a situazioni nelle quali l’accesso al giudizio abbreviato era precluso dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero), a dichiarare illegittima la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato. Anche nell’attuale sistema, infatti, la decisione negativa del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria è sottratta a qualsiasi forma di sindacato e preclude in via definitiva l’ammissione dell’imputato al rito alternativo. Alla luce del nuovo quadro normativo non vi è d’altro canto alcun ostacolo a che, qualora l’imputato riproponga prima dell’apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, sia lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento. Non vi è infatti dubbio che, rispetto al dibattimento, la definizione del processo con il rito abbreviato consente comunque un sensibile risparmio di tempo e di risorse (sentenza n. 115 del 2001), in coerenza con il principio enunciato dall’art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost.”.
Dalla lettura della sentenza , appare chiaro come la Corte sottolineasse ed evidenziasse che l’accesso al rito condizionato costituisse un validissimo strumento deflattivo ed in quanto tale da estendersi finanche al giudice della fase dibattimentale , evitando – paradossalmente – il dispendio di energie e di tempo tipici proprio del dibattimento.
Con il D. Lgs. n.° 150/2022 , il legislatore ha reso norma la decisione della Corte costituzionale n.°169/2003 , introducendo il comma VI ter – seconda parte – nell’art. 438 c.p.p.
Con esso è stabilito che :” In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.”
Viene confermato sul piano normativo il diritto dell’imputato ad una reiterata richiesta di rito speciale atipico e specularmente una competenza funzionale in capo al giudice del dibattimento di valutare la legittimità e congruità della genetica ordinanza di rigetto diventando , in caso di mancata condivisione , egli stesso giudice del giudizio abbreviato condizionato.
Occorre fare qualche riflessione relativamente al caso di processo per reati puniti astrattamente con la pena dell’ergastolo , esclusi dalla L. n.° 33 del 12/04/2019 con l’introduzione all’art. 438 c.p.p. del comma I bis , anch’esso interessato dalla recente riforma.
Secondo la lettera della norma – art. 438 comma VI ter c.p.p. – : “Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2.”.
Dunque se richiesto in udienza preliminare e dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 438 comma I bis c.p.p. , il giudice del dibattimento non potrà ammettere con ordinanza il giudizio abbreviato e celebrarlo , ma solo concedere la premialità del rito in sentenza , all’esito del processo.
La norma presenta evidenti punti di contatto con le decisioni della Corte costituzionale del ’91 e del ’92 , presupponendo la celebrazione del dibattimento , evidentemente ritenuto necessario dal legislatore allo scopo di esaminare l’intera vicenda processuale onde poi concedere la premialità del rito.
Tanto premesso occorre un’analisi critica più approfondita dell’operato del legislatore , che deve essere letto in funzione della ratio sottesa ed in particolar modo dello snellimento degli iter procedurali e della speculare riduzione dei tempi celebrativi del processo penale.
I dati fattuali presi in considerazione dal legislatore sono : la celebrazione di un’udienza preliminare per un reato punito astrattamente con la pena dell’ergastolo ; una istanza dell’imputato tesa alla celebrazione del giudizio abbreviato dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 438 comma I bis c.p.p. ; un rinvio a giudizio dinanzi al giudice del dibattimento che , celebrata l’integrale istruttoria dibattimentale , riconosca l’ammissibilità dell’istanza difensiva presentata illo tempore e conseguentemente conceda la riduzione premiale in funzione della richiesta.
In merito al riconoscimento dell’ammissibilità dell’istanza di rito speciale da parte del giudice del dibattimento possiamo prendere in considerazione due ipotesi : che all’esito del dibattimento il giudice escluda una circostanza aggravante oppure in un giudizio di equivalenza tra circostanze escluda la comminabilità dell’ergastolo tanto da ritenere ammissibile l’istanza di giudizio abbreviato o , ancora , che ritenga una derubricazione del reato ; che geneticamente il reato non fosse punito astrattamente con la pena dell’ergastolo e che presentata una legittima richiesta di giudizio abbreviato , tipico o atipico , il Gup l’abbia erroneamente dichiarata inammissibile ex art. 438 comma I bis c.p.p..
Se nella prima ipotesi prospettata riteniamo corretto l’espletamento dell’istruttoria dibattimentale al fine di valutare compiutamente la vicenda processuale onde poi escludere o contemperare le circostanze in gioco o derubricare il reato , nella seconda ipotesi l’erronea valutazione del Gup sarebbe evincibile ictu oculi e conseguentemente potrebbe rientrare nella contemplazione della seconda parte del comma VI ter secondo cui : “In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.”, in tal modo si eviterebbe una superflua istruttoria dibattimentale , salvaguardando anche la ratio legislativa della riforma.
Vi era , poi , una terza ipotesi realizzabile già prevista dal legislatore ( L. n.° 33 del 2019 ) all’art. 429 comma II bis c.p.p. e che , consideratone il tenore , avrebbe dovuto essere confermata e non abrogata come fatto dalla riforma Cartabia : che dal capo d’imputazione come contestato ex artt. 405 e 416 c.p.p. nella richiesta di rinvio a giudizio emergesse astrattamente la comminabilità della pena dell’ergastolo poi esclusa dal decreto che dispone il giudizio.
Secondo la citata disposizione in caso di reati puniti astrattamente con la pena dell’ergastolo per effetto dell’imputazione formulata dalla pubblica accusa seguiti da un decreto che dispone il giudizio in cui la giurisdizione avesse derubricato il titolo di reato escludendo la comminabilità della pena perpetua , la redazione del decreto che dispone il giudizio imponeva anche l’indicazione della possibilità nei quindici giorni di chiedere la definizione del procedimento a proprio carico mediante il giudizio abbreviato.
Il termine perentorio previsto vedeva il suo dies a quo nella lettura del decreto in udienza preliminare oppure notificato alla parti , notifica attualmente non più prevista per effetto della riforma.
Il legislatore aveva fatto espresso richiamo alla disciplina di cui all’art. 458 c.p.p. in tema di richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato.
Conseguentemente a seguito del tipo di richiesta presentata dall’imputato – giudizio abbreviato tipico oppure atipico – era fissata una camera di consiglio per lo svolgimento del giudizio allo stato degli atti o in alternativa per la valutazione dell’ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato atipico.
La riforma Cartabia ha espressamente abrogato questa norma creando un paradosso normativo molto rilevante.
Infatti l’ipotesi precedentemente prevista non la si può considerare assorbita dalla prima parte dell’art. 438 comma VI ter c.p.p..
E’ intuibile che sia stata prevista dalla seconda parte del sopra citato comma la quale recita in ogni altro caso , ma senza ombra di dubbio la previgente norma disciplinava il caso in maniera più puntuale e corretta.
In ragione della astratta comminabilità dell’ergastolo , ben difficilmente la difesa dell’imputato avanzerebbe un’istanza di rito abbreviato destinata ad un’evasione negativa perché inammissibile ex lege , ed , al contempo , la vigente legge presuppone indefettibilmente una istanza avanzata in udienza preliminare dichiarata inammissibile o rigettata salvo poi reiterarla al giudice del dibattimento.
Il presupposto della richiesta difensiva , a fronte di una sicura dichiarazione di inammissibilità , da reiterarsi al giudice del dibattimento costituisce un elemento normativamente necessario , epperò nella pratica difficilmente esperibile. Considerazione , quest’ultima , che riguarda inevitabilmente anche il caso sopra esaminato del riconoscimento da parte del giudice del dibattimento della premialità del rito richiesto in seno all’udienza preliminare , ai sensi della prima parte del comma VI ter.
Proprio per queste motivazioni , riteniamo che il legislatore avrebbe dovuto confermare la norma di cui all’art. 429 comma II bis c.p.p. , o quanto meno sostituirla con un’espressa norma aprendo la possibilità per l’imputato di chiedere al giudice del dibattimento , per la prima volta senza necessità di reiterazione dell’istanza , l’accesso al giudizio abbreviato tipico o condizionato nel caso in cui la astratta punibilità con l’ergastolo prevista dalla formulazione dell’imputazione del pubblico ministero sia stata esclusa dal titolo di reato ritenuto nel decreto che dispone il giudizio.
Si pensi al caso in cui venga esclusa una circostanza aggravante prevista dall’art. 61 dal n.° 1 al n.° 4 c.p. oppure al caso di esclusione della circostanza prevista dall’art. 61 n.° 2 tali da configurare astrattamente la pena dell’ergastolo , nel decreto che dispone il giudizio.
In tal modo non solo l’imputato sarebbe stato garantito nell’accesso al rito speciale a seguito di un provvedimento giurisdizionale che , per quanto non motivato quale è il decreto che dispone il giudizio , avrebbe cristallizzato il titolo di reato e quindi anche l’astratta non comminabilità dell’ergastolo non più demandata alla pubblica accusa – titolare dell’imputazione e dello speculare titolo di reato . ma , viceversa , all’organo giurisdizionale , titolare esclusivo della configurabilità giuridica del fatto storico.
Garanzia del diritto dell’imputato ed allo stesso tempo garanzia della rapida definizione del processo , quanto meno di una più celere definizione rispetto ai tempi dibattimentali , integrando perfettamente la ratio della riforma Cartabia.
In conclusione , sullo specifico punto , riteniamo corretta la previsione della concessione in sentenza della riduzione premiale del giudizio abbreviato dopo l’espletamento dell’istruttoria dibattimentale allorquando applicata per effetto di esclusione di circostanza aggravante o giudizio di contemperamento tra circostanze od anche per una diversità del titolo di reato come contestato , sottolineando la aberrante circostanza del presupposto legislativo che la difesa abbia chiesto – ancorchè ex lege inammissibile – in udienza preliminare l’accesso al rito speciale , senza il quale la norma non troverebbe applicazione.
Partendo dal medesimo presupposto aberrante , costituisce una grave pecca legislativa l’abrogazione dell’art. 429 comma II bis c.p.p. in merito alla derubricazione del reato contestato nel decreto che dispone il giudizio – tale da consentire la esclusione dell’ergastolo e quindi l’accessibilità al rito speciale – .
A parere dello scrivente , andava confermata o comunque sostituita nei sensi del diritto dell’imputato di chiedere per la prima volta al giudice del dibattimento l’esperibilità del giudizio abbreviato tipico o atipico , senza alcuna necessità di reiterare la richiesta già presentata in udienza preliminare.
Fermo restando che la norma abrogata consentiva la celebrazione dinanzi al giudice per le indagini preliminari e non già dinanzi al giudice del dibattimento così deflazionando il carico dibattimentale in maniera più conforme ed omogenea alla ratio della riforma Cartabia.
Infine , riteniamo che nella prospettata ipotesi di una richiesta di rito alternativo erroneamente dichiarata inammissibile dal Gip/Gup – nelle diverse situazioni sopra viste – possa ritenersi applicabile la seconda parte del comma VI ter dell’art. 438 c.p.p. , in grado di assolvere più compiutamente alla ratio legislativa rispetto alla prima parte del medesimo comma.
Esclusa la configurabilità astratta della pena dell’ergastolo , si applicherà , in ogni caso , la diminuente di un ulteriore sesto della pena comminata in sentenza verificata la mancata impugnazione ai sensi dell’art. 442 comma II bis c.p.p.
Poste queste premesse allora l’innovazione legislativa introdotta con la riforma Cartabia non sembra in grado di rendere maggiormente praticabile il giudizio abbreviato condizionato conformemente agli intenti legislativi.
O , quanto meno , sulla scorta delle esperienze del passato sorge il dubbio sull’accettazione da parte della magistratura giudicante e sulla conseguente maggiore esperibilità.
Forse una riforma omogenea a quanto previsto dalla legge Carotti per il giudizio abbreviato semplice o c.d. tipico , intesa come accesso al giudizio abbreviato condizionato quale diritto quesito dell’imputato avrebbe garantito quanto prepostosi dal legislatore.
In termini di concretezza si sarebbe potuto prevedere il diritto dell’imputato al giudizio abbreviato condizionato subordinato esclusivamente all’assunzione di una sola prova dichiarativa e senza alcun limite in tema di prove documentali , che in quanto prove preformate ed in fase extra-procedimentale non avrebbero sottratto alcunchè in tema di economia processuale.
In tal caso processi destinati alla sede dibattimentale avrebbero potuto istruirsi con una limitata istruttoria , anche considerando il già previsto diritto delle controparti di assumere controprove della medesima natura sullo specifico tema , pur sempre in grado di ridurre i tempi di celebrazione dei processi.
Solo il tempo unitamente a quanto si verificherà nella aule giudiziarie potrà farci concludere se il pessimismo espresso in questa sede era fondato.
Il novum legislativo in tema di giudizio abbreviato condizionato , ha riguardato anche altro procedimento speciale ad esso strettamente connesso – l’unico nel novero a non presentare aspetti premiali – , il giudizio immediato.
Nella nuova formulazione normativa riguardante il decreto di giudizio immediato , sono stati ripresi principi di carattere giurisprudenziale , in particolare espressi dalla Corte costituzionale , come sopra anticipato.
Oltre alla obbligatoria indicazione nel decreto della possibilità per l’imputato di richiedere l’istituto della messa alla prova – art. 456 comma II c.p.p. – frutto delle censure mosse dalla Consulta nella pronuncia n.° 19/2020 , attualmente è stata prevista la fissazione di un’udienza camerale a seguito di richiesta di giudizio abbreviato condizionato[xi].
In passato non era prevista alcuna udienza partecipata allo scopo di valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, pertanto la decisione era adottata de plano , senza alcuna interlocuzione tra le parti in un ambito camerale ; ciò poneva dubbi interpretativi circa la necessità – proprio per effetto di questa distorta prassi – di presentare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anche contestuali e subordinate istanze di definizione del processo mediante il giudizio abbreviato tipico o in alternativa istanze di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. , aspetto , quest’ultimo , preso in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.° 169/2003 per effetto dell’ordinanza di rimessione :” La difesa rileva inoltre che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata avanzata dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, l’imputato non può più formulare neppure richiesta di giudizio abbreviato “semplice” una volta che siano decorsi i termini di decadenza previsti dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen…….”
Con la vigente normativa , il giudice investito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato deve in ogni caso fissare una udienza camerale – art. 458 comma II c.p.p. – , ed in caso di rigetto della richiesta rimette in termini l’imputato ai fini di una nuova richiesta di rito alternativo o comunque di messa alla prova – come previsto dal comma II bis dell’art. 458 c.p.p. – .
Pertanto , per effetto di questa nuova disposizione risultano superati i problemi di vacatio legis affrontati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.° 169/2003 e n.° 127/2021.
Con questo secondo provvedimento[xii] la Consulta ha confermato i principi espressi nel primo , ritenendoli non superati dalle leggi successive alla sentenza n.° 169/2003 – L. n.° 103/2017 c.d. riforma Orlando e L. n.° 33/2019 – in quanto hanno introdotto soltanto “modificazioni aggiuntive” alle norme previgenti e dunque non possono essere interpretate come espressive di una volontà del legislatore di derogare al decisum della sentenza medesima. La pronuncia costituzionale del 2003 – ha ribadito la Corte – continua a spiegare i propri effetti anche dopo le modifiche apportate agli artt. 438, co. 6, e 458, co. 2, c.p.p. dalle leggi ordinarie sopra indicate.
Per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 438 comma VI ter e 458 commi II e II bis c.p.p. , allo stato l’imputato potrà chiedere l’ammissione al giudizio abbreviato condizionato ed in caso di rigetto reiterare pari richiesta al giudice del dibattimento che potrebbe disporre con ordinanza nei sensi richiesti ; tale possibilità è prevista sia nel corso della celebrazione dell’udienza preliminare che in sede di udienza camerale fissata dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e la seguente istanza dell’imputato ( per effetto del richiamo inserito nel II comma dell’art. 458 c.p.p. all’art. 438 comma VI ter ).
Premessa la obbligatoria fissazione di udienza camerale , in alternativa , l’imputato potrebbe optare per una diversa istanza di giudizio abbreviato tipico , applicazione pena o messa alla prova senza insistere nell’istanza di rito condizionato dinanzi al giudice del dibattimento , in ragione del comma II bis dell’art. 458 c.p.p. che rimette l’imputato in termini per una tale richiesta anche decorsi i quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
In considerazione delle sentenze della Corte costituzionale n.° 169/2003 e n.° 127/2021 , e che la riforma non ha interessato il giudizio abbreviato condizionato richiesto in sede di opposizione al decreto penale di condanna , riteniamo che allo stato , in caso di rigetto dell’istanza di rito alternativo da parte del Gip sia possibile reiterare l’istanza al giudice del dibattimento che ai sensi dell’art. 438 comma VI ter c.p.p. potrebbe ammettere e celebrare il rito speciale.
Quanto alla previsione di cui all’art. 442 comma II bis c.p.p. , in tema di ulteriore riduzione di carattere premiale in caso di omessa presentazione di impugnazione , riteniamo che potrebbe rappresentare un valido strumento deflattivo della impugnazioni .
La riflessione poggia non tanto su un dato statistico rappresentato dalle conferme delle sentenza di condanna di I grado a cui sistematicamente si assiste in sede di appello e nel giudizio di legittimità ( dove secondo i dati forniti dal massimario solo il 5 % dei ricorsi è accolto ) bensì sulla formulazione normativa che ne prevede l’automatica applicazione sottratta a qualsivoglia discrezionale giudizio di merito in sede di esecuzione.
Sul punto sono sorti interrogativi circa la procedura da adottarsi.
Stando al dato letterale delle norme sembra , in vero , che queste lascino pochi dubbi applicativi.
In primiis va evidenziato che la riduzione operabile dal giudice dell’esecuzione è un aspetto premiale della scelta dell’imputato previsto ex lege e , conseguentemente , la sentenza eseguibile deve essere ulteriormente decurtata di un sesto , salvo non ritenersi l’illegalità della pena applicata nel provvedimento.
L’art. 676 c.p.p.[xiii] comma I , ultima parte , dispone che la competenza funzionale alla riduzione ulteriore della pena , prevista dall’art. 442 comma II bis c.p.p. , appartenga al giudice dell’esecuzione , il quale , preso atto della mancata presentazione di una impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa , applichi l’ulteriore decurtazione prevista , ai sensi dell’art. 667 comma IV c.p.p.[xiv].
L’espresso richiamo alle formalità procedurali indica , inequivocabilmente , che il giudice dell’esecuzione debba agire in sede di procedimento di esecuzione non partecipato , quindi , ex officio senza stimolo alcuno delle parti interessate ed in ogni caso senza formalità.
Quindi , non sarà necessaria né un’istanza del condannato che stimoli una procedura non partecipata , né una richiesta da parte dell’ufficio esecuzione della Procura della Repubblica , al quale , tra l’altro , dovrebbe essere inviata sentenza – come modificata in sede esecutiva – e fascicolo solo dopo la procedura de plano.
Nulla esclude che il condannato possa presentare apposita istanza in tali sensi , ma a ben vedere la disciplina non lo ritiene necessario.
La ratio legislativa appare piuttosto chiara non solo in considerazione dell’inserimento della disposizione di carattere premiale nell’art. 676 c.p.p. che si richiama espressamente alla procedura de plano di cui al IV comma dell’art. 667 c.p.p., ma anche e soprattutto in ragione dello spirito generale della riforma Cartabia protesa alla ragionevole durata del processo , allo snellimento delle procedure e dei tempi di attuazione delle norme previste.
Non v’è dubbio , infatti , che la omessa previsione del procedimento di esecuzione ex art. 666 c.p.p. renderà molto più celere la procedura , che allo stato non prevede la fissazione di una camera di consiglio e quindi notificazioni per le parti , rispetto dei termini di dieci giorni ex art. 127 comma I c.p.p. ed infine la predisposizione di un collegamento a distanza in caso di condannato detenuto fuori circoscrizione del giudice che chieda di essere sentito o , in alternativa , la procedura di ascolto da parte del magistrato di sorveglianza ex art. 127 comma III c.p.p.
Come previsto dalla norma , resta fermo il diritto delle parti di presentare opposizione al medesimo giudice , nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione dell’ordinanza premiale oltre che di ricorso per cassazione per violazione di legge come previsto per le procedure camerali non partecipate.
Solo a seguito di opposizione , difatti , si instaurerà una procedura camerale partecipata ex art. 666 c.p.p. e nel contraddittorio tra le parti si valuterà la quaestio come prospettata nell’atto di opposizione.
In favore della tesi di applicazione ex officio da parte del giudice dell’esecuzione , oltre ai dati normativi , anche ragioni di carattere pratico.
La trasmissione dell’estratto esecutivo di sentenza , difatti , da parte della cancelleria del giudice emittente la sentenza definitiva ed esecutiva presuppone la conformità del titolo esecutivo alla legge ; se questa prevede quale ulteriore aspetto premiale la diminuzione di un sesto della pena comminata in sentenza , allora non resta che concludere per un obbligo da parte del giudice dell’esecuzione di ridurre ulteriormente la pena senza alcuno stimolo di parte , salvo poi trasmettere l’estratto esecutivo[xv] con la indicazione della pena da eseguirsi conforme al dettato normativo di cui all’art. 676 c.p.p. e 442 comma II bis c.p.p. all’ufficio esecuzione della Procura della Repubblica.
Ovviamente , resta fermo il diritto delle parti , in ogni caso , di presentare nei quindici giorni dalla notificazione del provvedimento opposizione motivata , che nel caso de quo potrebbe essere rappresentata da un errato calcolo della diminuzione anche per effetto di comminazione di ulteriori aggravanti o attenuanti , ma prescindendo dall’esempio pratico la proponibilità dell’opposizione è ad ampio raggio.
Abbiamo accennato , all’inizio della presente trattazione , una critica al legislatore per la redazione di una legge che , anche in considerazione dell’atteggiamento ostruzionistico dimostrato storicamente dalla magistratura verso questo istituto in ragione della contestualità dell’effetto premiale e dell’espletamento di una – seppur minimale – istruttoria dibattimentale , forse avrebbe dovuto prevedere un diritto quesito dell’imputato a fronte di ben precisate e determinate condizioni.
Solo il decorso del tempo potrà dire se la preoccupazione mostrata in questa sede si sia rivelata legittima o meno ma certo è che negli anni la Corte EDU non ha mancato di esprimere ben argomentate critiche verso i tempi di celebrazione della giustizia italiana.
Critiche mosse dalla violazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU in merito alla ragionevole durata del processo.
Ricorsi alla Corte di Strasburgo che si sono reiterati nel tempo , non ostante la redazione della legge Pinto[xvi] che non si è dimostrata normativamente efficace per le condizioni in essa previste ai fini della presentabilità ed ammissibilità di un ricorso alla Corte di appello italiana spingendo , conseguentemente , al ricorso europeista[xvii].
L’auspicio resta , pertanto , che gli operatori del diritto processuale penale possano recepire questo rimodellato istituto con una forma mentis diversa da quella sinora dimostrata anche e soprattutto allo scopo di rimediare ai non celeri tempi di celebrazione dei processi penali.
Avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Art. 438 c.p.p. Presupposti del giudizio abbreviato.
- L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti , salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
- La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 .
- La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore(.
- Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato(6). Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
- L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.
[ii] Art. 442 c.p.p. Decisione.
- Terminata la discussione [421], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.
- In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.] – Gli ultimi due periodi del comma 2 sono stati abrogati dall’art. 3 comma 1 della L. 12 aprile 2019 n. 33- .
2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
- [La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso] – Comma soppresso dal d.lgs. n. 150 del 2022 – .
- Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.
[iii] Corte costituzionale sentenza n.° 81 del 15 febbraio 1991.
[iv] Corte costituzionale sentenza n.° 23 del 31 gennaio 1992 . Va segnalato che nella sentenza la Corte ritenne , in via incidentale , anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442, secondo comma, dello stesso codice estendendo la decisione anche all’art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
[v] Legge n.° 479 del 16 dicembre 1999 c.d. Legge Carotti.
[vi] Corte Costituzionale sentenza n.° 115 del 07.05.2001 .
[vii] Cassazione penale II sezione sentenza n. 11768 del 23/01/2003 , sezione IV sentenza n. 19733 del 8/05/2009 , sezione VI sentenza n. 44634 del 31/10/2013) , sezione II sezione sentenza n.° 10235 del 10 novembre 2020.
[viii] Corte di cassazione SS.UU. , sentenza n.° 44711 del 27/10/2004 .
[ix] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 25713 del 8/04/2003 , sezione V sentenza n.° 11954 dell’8/02/ 2005; sezione II sentenza n.° 19645 del 8 aprile 2008, sezione I sentenza n.° 29669 del 25/03/2010 .
[x] Corte costituzionale sentenza n.° 169 del 19 maggio 2003 , con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato e dell’art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;
in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
[xi] Art. 458 c.p.p. Richiesta di giudizio abbreviato.
- L’imputato, a pena di decadenza [173], può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato . Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.
- Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato .
2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.
2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate .
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5 .
[xii] Corte costituzionale sentenza n.° 127/2021 , con la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, co. 6, e 458, co. 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, nel caso in cui il G.i.p. rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del G.i.p. e ammettere il rito chiesto dall’imputato , in quanto già risolte dalla sentenza n.° 169/2003 e non superate dalle riforme legislative succedutesi .
[xiii] Art. 676 c.p.p. Altre competenze .
- Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.
- Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.
- Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
[xiv] Art. 667 c.p.p. Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta.
- Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna(1), il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [66, 68].
- Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
- Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi [672 3].
- Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.
- Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.
[xv] Art. 28. D.M. 30 settembre 1989, n. 334.
Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.
- La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l’estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall’art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l’esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.
- L’estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l’imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l’attestazione che non è stata proposta impugnazione od apposizione. All’estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.
- Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l’impugnazione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
- Il pubblico ministero promuove senza ritardo l’esecuzione del provvedimento.
[xvi] Legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile».
[xvii] Con la sentenza Petrella c. Italia del 18 marzo 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata nuovamente per la violazione, da parte dell’Italia, delle garanzie convenzionali previste dall’art. 6 CEDU (nella duplice dimensione della ragionevole durata del processo e del diritto di accesso a un tribunale) e dall’art.13 CEDU (diritto ad un rimedio effettivo).
La sentenza appare particolarmente rilevante perché riprende e in un certo senso estende la portata della pronuncia Arnoldi c. Italia (Corte EDU, Arnoldi c. Italia, 7 dicembre 2017) con cui la Corte, accogliendo una nozione sostanziale di parte processuale, ha ritenuto che tale qualifica sia riferibile anche alla parte danneggiata che non si costituisca parte civile nel processo penale, purché abbia esercitato uno dei diritti o delle facoltà previste dall’ordinamento interno .