
Buone nuove sul fronte delle liquidazioni al difensore d’ufficio:
L’Ordinanza 7275/2023 della Corte di Cassazione, depositata il 13 marzo u.s. stabilisce che: “il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedura di recupero del credito non andate a buon fine”.

di seguito il principio:

Viene quindi ricordato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la Suprema corte ha, da tempo(!), chiarito che: “il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio” (Cass. n. 8359/2020).”:
Si ricorda a tutti i colleghi, infine che: “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all’art. 15 del Dlgs 150/2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione ‘può’, contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova” (Cass n. 23133/2021).”
Di seguito si allega il testo dell’ordinanza 7275/2023:
Cassazione-civile-ordinanza-7275-2023 (13 marzo 2023) su liquidazi. Dif. Ufficio
Buon lavoro a tutti!