Con l’ordinanza n.30/2023, la Corte costituzionale ha rinviato al giudice a quo, ovvero il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, la questione sull’applicabilità delle misure alternative alla detenzione sulla scorta delle modifiche introdotte con il D.L. del 31 ottobre 2022 n.162, convertito, con modifiche, nella L. del 30 dicembre 2022 n.199.

La decisione è fondata sul mutato regime della disciplina interessata dalla questione di legittimità costituzionale ed, in particolare, da quanto introdotto con l’art.1 comma 1, Lett.a), numero 3) del D.L. che prevede l’ampliamento delle “fonti di conoscenza a disposizione della magistratura di Sorveglianza” in relazione ai reati indicati nel primo comma dell’art. 4 bis O.P.