
Corte europea dei diritti umani, Strasburgo.
TITOLO : Il superamento della revisione europea ad opera della riforma Cartabia : La vigente disciplina della restitutio in integrum nel sistema penale quale effetto di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo .
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.°150/2022 – c.d. riforma Cartabia – e l’introduzione dell’art. 628 bis c.p.p.[i] , il legislatore ha colmato un vuoto normativo che , in vero , oltre ad essere molto rilevante, era piuttosto datato nel tempo.
La norma , difatti , introduce una disciplina relativa alla rimozione degli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti giurisdizionali interni adottati in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei Protocolli addizionali , allorquando accertati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso dell’interessato.
In tal modo si è dettata una regolamentazione in grado di dare il degno risalto e rilievo al più peculiare e caratteristico aspetto di questo importante trattato internazionale ; infatti , oltre ad essere indubitabilmente un testo di imprescindibile riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo , esso è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo.
Questo aspetto assolutamente inedito , rispetto alle altre convenzioni internazionali , è tanto più innovativo se consideriamo l’art. 46 paragrafo 1 della CEDU che sancisce l’obbligo degli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea, rimuovendo ogni effetto contrario.
Da un lato la Convenzione stabilisce il diritto di un condannato – superati tutti i rimedi esperibili previsti dall’ordinamento giuridico interno – di poter adire la Corte EDU , dall’altro l’obbligo degli stati aderenti alla Convenzione tramite le apposite giurisdizioni di conformarsi al decisum della Corte di Strasburgo.
E’ ben noto che una rilevante parte del diritto internazionale pubblico , quello fondato sugli accordi internazionali , abbia sempre incontrato il limite dell’efficacia dei provvedimenti adottati dagli organi sovra-nazionali in caso di violazione di uno stato contraente ; non a caso la Convenzione ha previsto tale importante aspetto disponendo in tali sensi.
Epperò non sfuggirà come , per quanto espressamente previsto , anche questo obbligo di conformazione sia demandato , per effetto del principio di sovranità che connota il potere supremo di ciascuno Stato nei rapporti internazionali e quindi l’indipendenza di un’entità/soggetto statale , al principio di autodeterminazione del singolo stato contraente.
Tali previsioni normative consentono , sul piano teorico , la rimozione di una decisione giurisdizionale adottata in violazione dei principi stabiliti nella Convenzione , in tal modo derogando ad un fondamentale principio caratteristico di ogni ordinamento giuridico , consistente nell’intangibilità del giudicato penale , in considerazione del presupposto previsto dell’avvenuto esperimento di tutti i gradi di giudizio previsti.
Forse proprio la deroga a siffatto principio ispirato alla certezza delle situazioni giuridiche ha determinato il grave e notevole ritardo del legislatore italiano nell’approntare una disciplina in grado di esplicare l’effetto voluto dal legislatore internazionale di modifica di sentenze passate in cosa giudicata ed – non sempre ma quasi – esecutive.
Negli ultimi quindici anni la disciplina dell’eliminazione interna di una violazione del diritto convenzionale era stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità e della Consulta la quale , in ogni suo intervento aveva sempre auspicato il necessario intervento legislativo , poi avvenuto soltanto con la riforma recente.
Tale affermazione non deve sorprendere , in quanto pur avendo il nostro paese aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel 1950 , quindi settant’anni fa – l’entrata in vigore nel nostro paese avvenne il 10 ottobre 1955 per effetto della legge 4 agosto 1955 n. 848 – v’è da sottolineare come l’efficacia sostanziale dell’adesione al trattato era rimasta molto limitata.
Più in particolare l’efficacia limitata a cui si faceva cenno non aveva riguardato tanto la conformità legislativa interna ai principi reggenti la Convenzione ed i riformatori Protocolli addizionali che , assolutamente conformi al dettato costituzionale nazionale , trovavano comunque una omogeneità sistemica , bensì erano rimasti quasi del tutto esclusi gli effetti delle decisioni adottate dalla Corte EDU che avessero accertato una violazione da parte delle autorità giurisdizionali nazionali dei predetti principi.
In ogni caso , la mancanza di una apposita disciplina aveva determinato una confusione applicativa sia relativamente alla individuazione delle autorità giurisdizionali titolari del delicato compito che del percorso da adottarsi in merito.
Allo scopo di individuare il valore della recente introduzione legislativa , occorre una breve rivisitazione del lungo ed articolato iter compiuto dalle istituzioni nazionali onde conformarsi e dare pratica attuazione alla principale peculiarità del trattato : la restitutio in integrum del condannato rispetto alla accertata violazione di una norma convenzionale , in deroga sia al principio di sovranità che al principio di intangibilità del giudicato.
In primiis va evidenziato che prima della riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n.° 3 del 2001 le uniche previsioni di rango costituzionale attinenti alla incidenza di norme internazionali nel territorio italiano erano rappresentate dall’art. 10 Cost.[ii] e dall’art. 11 Cost.[iii].
La prima fa espresso riferimento alle norme consuetudinarie di carattere internazionale e cioè a norme non scritte e decampanti dal diritto positivo ; anch’esse costituiscono fonte giuridica internazionale di primo livello al pari dei trattati internazionali e degli atti unilaterali di riconoscimento di un patto di carattere sovranazionale , ma nulla stabilisce in merito agli effetti dell’adesione dell’Italia ad un accordo internazionale ; ed anzi , proprio l’espresso riferimento alla consuetudine – che si sostanzia nella ripetizione costante ed uniforme di un comportamento nel tempo e la convinzione che quel comportamento sia moralmente obbligatorio (opinio juris) o che sia necessario che lo diventi (ac necessitatis ) – era assolutamente antinomico al concetto di patto o convenzione scritta.
La seconda è attinente al riconoscimento delle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, promuovendo e favorendo “le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Pertanto , oltre a stabilire una limitazione di sovranità ed ad auspicare e favorire la partecipazione ad organizzazioni internazionali pacifiste era comunque limitata a tale specifico fine.
Nelle sue pronunce , la Consulta[iv] ha sempre ritenuto che la diretta ed immediata applicabilità delle norme comunitarie-unitarie nel nostro ordinamento giuridico – quindi non abbisognevoli di una legge di recepimento ad hoc – fosse frutto della previsione di cui all’art. 11 Cost.
Sul piano squisitamente costituzionale la Convenzione non rientrava nella previsione dell’art. 11 Cost. per evidente diversità di contenuti ; dalla omessa contemplazione dei trattati sovranazionali quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo , derivava che l’efficacia nel nostro paese potesse avvenire esclusivamente per effetto di una legge ordinaria – non essendo prevista costituzionalmente la possibilità di renderli esecutivi con atti aventi forza di legge – e conseguentemente si riteneva che assumesse lo stesso rango dell’atto di recepimento .
Di conseguenza il suo contenuto poteva essere passibile di abrogazione e deroghe da parte di leggi nazionali successive ; in ogni caso , nulla escludeva – come avviene nell’ambito legislativo interno tra due norme – un potenziale contrasto tra norma interna e norma convenzionale e , di conseguenza , si poneva il problema della individuazione della ratio risolutiva del contrasto.
Se dunque la sottoscrizione di un trattato sovranazionale era ed è compito dell’esecutivo , l’efficacia sia in ambito internazionale che nazionale restava di competenza del potere legislativo mediante una legge di autorizzazione alla ratifica dell’accordo da parte del Presidente della Repubblica secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 80 e dall’art. 87 Cost.[v]. Per quel che rileva in questa sede , va evidenziato che la forma semplificata di stipula di trattati internazionali da parte dell’esecutivo – non necessitante della legge di autorizzazione alla ratifica ex art. 80 Cost. – non poteva essere adottata in subiecta materia .
Anche per la Convenzione , come visto , era avvenuta l’approvazione mediante legge ordinaria , il che la rendeva meno efficace in ragione del rango subordinato in relazione alla gerarchia delle fonti stabilita dall’art. 1 delle preleggi del nostro ordinamento giuridico[vi].
Il primo decisivo passo verso il rafforzamento della CEDU è avvenuto nel 2001 per effetto della già citata legge costituzionale n.° 3 , riformatrice dell’art. 117 Cost.
L’art. 117 comma I Cost. stabilisce la titolarità del potere legislativo in capo allo Stato ed alle Regioni , specificando al comma II in quali materie la titolarità sia attribuita in via esclusiva allo Stato ed in via residuale alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano , ed al contempo la vincolatività nel territorio nazionale dei trattati internazionali ai quali il nostro paese ha aderito a cui tutti i titolari del potere legislativo nazionale e locale devono dare attuazione nelle rispettive materie di competenza.
Con tale riforma , la ampia fattispecie trattati internazionali aveva per la prima volta riconoscimento di rango costituzionale.
La previsione costituzionale della vincolatività dei trattati internazionali per il legislatore nazionale e locale non risolveva la vexata quaestio sulla natura delle norme convenzionali , e se dovessero essere considerate norme direttamente esecutive ed applicabili oppure oggetto di una legge ordinaria di recepimento interno soggetta alla ordinaria disciplina di approvazione e promulgazione in considerazione dell’impossibilità prevista dalla Costituzione di adottare , in tali casi , atti aventi forza di legge
Il secondo passo decisivo al fine di inquadrare le norme convenzionali è stato rappresentato dalle due sentenze “gemelle” – n.° 348 e n.° 349 del 2007[vii] – della Corte costituzionale.
Sintetizzando i contenuti dei due citati provvedimenti , la Corte delle leggi chiariva che la verifica costituzionale delle questioni sottopostole non poteva essere operata in relazione agli artt. 10 e 11 Cost. bensì in riferimento all’art. 117 Cost. in considerazione del contenuto dei citati articoli , ma soprattutto riteneva le norme convenzionali quali norme interposte , non di rango costituzionale bensì sub-costituzionale , non già direttamente esecutive ed applicabili nel nostro ordinamento giuridico ma solo in quanto recepite da legge ordinaria.
Questa premessa determinava conseguentemente che non era possibile per i giudici ordinari disapplicare le norme interne per dare diretta attuazione e quelle della Convenzione , emergendo così la chiara differenza di regime applicativo tra le norme comunitarie ( da applicarsi sempre e comunque in caso di contrasto con norme interne e dunque dotate di prevalenza interna ) e quelle CEDU.
Per semplificare , le norme convenzionali pur a seguito della riforma dell’art. 117 comma I Cost. , rimanevano norme di rango sub-costituzionale , di carattere ordinario in quanto recepite mediante legge ordinaria , a differenza delle norme comunitarie–unitarie che viceversa godevano di una diretta ed immediata vigenza nel territorio nazionale e di copertura costituzionale ex art. 11 Cost.
Di tal che , in caso di contenuti contrastanti tra norme interne e norme convenzionali l’unica soluzione possibile per il giudice era di tentare un’interpretazione della norma nazionale conforme a Convenzione, seguendo la nomofilachia della giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo. Qualora il conflitto non fosse stato componibile in tali termini, il giudice nazionale avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale, per violazione dell’art. 117 comma 1 cost., in relazione alla norma CEDU contrastante, quale norma interposta.
La soluzione offerta dalla Consulta , dunque , non si discostava dall’ordinarietà del caso di contrasto tra norme interne , con la differenza che essendo quella convenzionale norma interposta il privilegio applicativo doveva propendere verso quest’ultima secondo i canoni interpretativi offerti dalla Corte EDU.
Nella sentenza n.° 311/2009 , la Corte delle leggi confermava l’assunto : “Il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della Cedu, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.. Il giudice nazionale ha il compito di applicare le norme della Cedu, nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, e, laddove profili un contrasto tra la norma interna e quella della Convenzione, deve procedere ad una interpretazione della prima conforme alla seconda. Laddove ciò non sia possibile, egli, non potendo applicare la norma della Cedu in luogo di quella interna, né potendo applicare la norma nazionale che abbia ritenuto in contrasto con quella convenzionale (e, pertanto, con la Costituzione), deve sollevare la questione di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.”.
Nella sentenza n.° 113/2011 , la Consulta ribadiva ancora i predetti principi :” A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011). Prospettiva nella quale, ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all’indicato parametro. A sua volta, la Corte costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione – la quale si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato.”
La riforma costituzionale dell’art. 117 Cost. , pur non modificando la natura gerarchica delle norme convenzionali nel nostro ordinamento giuridico come sancita dall’art. 1 delle preleggi , ne amplificava la vigenza ed attuazione nel diritto interno imponendo l’obbligo del legislatore , nazionale e regionale , di conformarsi ai contenuti sovranazionali ed obbligando l’interprete-giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale di una data norma interna allorquando il tentativo di una interpretazione convenzionalmente orientata non fosse praticabile.
Un terzo decisivo passo è stato rappresentato dal Trattato di Lisbona[viii] entrato in vigore nel 2009, che ha modificato l’art. 6 del Trattato Unione Europea il quale ora sancisce al paragrafo 2 che : “L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali” e al paragrafo 3 che : “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione….. e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione Europea in quanto principi generali”.
In considerazione della diretta vigenza delle norme comunitarie nel nostro ordinamento giuridico , dell’adesione alla Convenzione e del recepimento della Convenzione quale parte del diritto unionista-comunitario , ed infine della previsione costituzionale sancita dagli artt. 11 e 117 comma I Cost. , una siffatta convergenza avrebbe potuto determinare una immediata applicazione nel diritto interno al pari delle norme unitarie ; inoltre , la violazione di una norma interna rispetto ad una convenzionale avrebbe integrato , tanto più rispetto al passato , una palese illegittimità costituzionale .
Ciò non ostante la Corte costituzionale , nelle sentenze n.° 80 , 113 e 236 del 2011 , ha ribadito la classificazione delle norme convenzionali quali norme interposte , ritenendole di rango superiore a quelle ordinarie ma non esattamente di rango costituzionale bensì sub-costituzionale così confermando una scala gerarchica composta da norme costituzionali , norme convenzionali ( sub-costituzionali ) e , infine , leggi ordinarie.
Dunque , il trattato di Lisbona pur avendo reso la Convenzione parte integrante del diritto unitario , non modificava la classificazione gerarchica interna secondo questa interpretazione offerta dalla Corte costituzionale.
Posta questa doverosa premessa protesa alla collocazione delle norme convenzionali nella scala gerarchica delle fonti interne , nei primi decenni seguenti alla vigenza della Convenzione ( entrata in vigore nel 1953 ) va sottolineato come non era previsto l’accesso diretto dei cittadini alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (istituita solo nel 1959[ix] ) , ma era necessario che l’istanza venisse presentata presso la Commissione per i diritti umani del Consiglio d’Europa , che poteva a sua volta decidere se sollevare la questione presso la Corte di Strasburgo . Dal 1998[x], riformato il procedimento, è previsto che i privati possano adire direttamente la predetta Corte , sebbene in via sussidiaria: come sopra riferito , devono infatti aver prima tentato tutte le forme di tutele interne e, solo quando il diritto non trovi la dovuta tutela, possono rivolgersi ai giudici di Strasburgo.
Un altro aspetto che val la pena evidenziare , soprattutto considerata la presente trattazione , consta nell’efficacia delle decisioni adottate dalla Corte EDU negli stati contraenti.
Sino al 2010 – anno di introduzione del XIV Protocollo addizionale riformatore dell’art. 46 CEDU[xi] – le sentenze erano vincolanti per le Alte parti contraenti, le quali si impegnavano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie in cui sono stati parti.
L’obbligo di conformazione , come in qualsiasi vicenda di diritto internazionale pubblico , era demandato alla pura auto-determinazione dello stato contraente ; pertanto sia nel caso di un principio generale dell’ordinamento giuridico o normativo contrastante con la Convenzione , che nel caso di una sentenza definitiva emessa in violazione dei principi CEDU , la riparazione da porsi in atto era frutto esclusivamente delle scelte delle istituzioni interne.
In caso di inadempimento accertato dal Comitato dei ministri della Convenzione europea – organo accertatore della conformazione – l’art. 41 CEDU prevedeva un’equa indennità in favore del danneggiato , ma null’altro.
Il principale obiettivo preposto dall’art. 46 CEDU , la restitutio in integrum del danneggiato dalla violazione della norma convenzionale rimaneva un mero auspicio senza alcuna certezza di evasione positiva .
La stessa riforma attuata con il XIV Protocollo addizionale prevedeva un iter in grado di esercitare maggiore pressione con una procedura di messa in mora dello stato inadempiente[xii] , ma fondamentalmente come per il passato era demandata all’autodeterminazione dello stesso.
Proprio per tali motivazioni la Corte di Strasburgo aveva stimolato in numerosi provvedimenti , anche precedentemente all’introduzione del citato Protocollo addizionale , tutti gli stati contraenti a predisporre nel proprio ambito gli opportuni e necessari accorgimenti in grado di garantire ed assicurare la predetta restitutio in integrum.
Nella sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2000 ( Grande Camera proc. Scozzari e Giunta contro Italia ) si era affermato il principio – ormai consolidato – in forza del quale : “….quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione previste dall’articolo 41, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessari “ Il principio affermato era reiterato con vigore in altri provvedimenti (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). Ciò in quanto, in base all’art. 41 della CEDU, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni caso essere cancellata , quindi con carattere surrogatorio.
Con la sentenza emessa sul caso Salduz contro Turchia del 27 novembre 2008 , i giudici di Strasburgo stabilivano :”…. la Corte riafferma che la forma più appropriata di riparazione per una violazione dell’art. 6 par. 1 consiste nel far si che il ricorrente si ritrovi per quanto possibile nella situazione che vi sarebbe stata se tale disposizione non fosse stata violata (…). Essa ritiene di conseguenza che la forma più appropriata di riparazione sarebbe, ammesso che il ricorrente lo domandi, un nuovo processo, conforme alle esigenze dell’art. 6 par. 1 della Convenzione.”
E’ quasi superfluo sottolineare come secondo la Corte europea il principale strumento di rispetto ed attuazione della Convenzione consistesse nell’elisione operata da giudici interni della accertata violazione CEDU e , conseguentemente , la previsione di un equo indennizzo a favore del condannato , a seguito di procedura di messa in mora da parte della Commissione dei ministri della Convenzione , dovesse rappresentare la extrema ratio attuabile.
Appare chiaro che l’eliminazione della violazione CEDU potesse realizzarsi nella maggior parte dei casi con la riapertura del processo , nella fase nella quale la violazione si era perpetrata , ed anche in considerazione del presupposto in base al quale si poteva adire la Corte Europea dei diritti dell’uomo – aver espletato tutti i rimedi giurisdizionali previsti da quel dato ordinamento interno – il principale fine andava a scontrarsi frontalmente con l’intangibilità del giudicato.
A tal uopo occorre precisare che le violazioni della Convenzione eccepibili erano ai sensi degli artt. 6[xiii] e 7[xiv] del trattato , contemplanti rispettivamente principi di carattere processuale e di carattere sostanziale , per cui in caso di accertata violazione da parte della Corte di Strasburgo non sempre sarebbe stata necessitata una riapertura del processo ma , soprattutto in caso di violazioni ex art. 7 CEDU , la restitutio in integrum poteva avvenire solo derogando al principio di intangibilità del giudicato penale senza riapertura del processo.
Come sopra accennato , prima dell’introduzione avvenuta con la riforma Cartabia , la individuazione dei rimedi interni onde conformarsi alle sentenze della Corte EDU è stata frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e della corte di legittimità.
Ante sentenza n.° 113/2011 della Consulta , la giurisprudenza di legittimità aveva individuato tre istituti mediante i quali si potesse rimediare alla accertata violazione del trattato internazionale : il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625bis c.p.p. ; la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.; l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p..
Con la sentenza n.°113 la Consulta individua nell’istituto della revisione ex art. 629 e ss. c.p.p. lo strumento per l’elisione del vizio determinante un iniquo processo come sancito dai giudici di Strasburgo dichiarando costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117 comma I Cost e 46 CEDU l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva di poter ricorrere alla revisione per dare attuazione all’obbligo ex art. 46 CEDU[xv].
Pur prendendo atto della necessità di un intervento legislativo che disciplinasse in maniera organica la materia sino ad allora manchevole , ma avvertendo , al contempo , la urgenza di individuare uno strumento processuale adeguato , lo focalizza nella c.d. revisione europea.
Con successiva sentenza , la n.° 210/2013 , anticipata da orientamenti giurisprudenziali che sancivano una sostanziale differenza tra violazioni processuali necessitanti la riapertura del processo e violazioni rispetto alle quali era possibile rimediare al vizio solo con un intervento incidente sul titolo esecutivo , la Corte costituzionale stabiliva la praticabilità dell’istituto della revisione europea solo nei casi di violazioni di carattere processuale presupponenti un nuovo intervento del giudice di cognizione , individuando , viceversa , nel procedimento di esecuzione e nel competente giudice lo strumento processuale onde rimediare alla violazione CEDU.
Indubbiamente sia la sentenza n.° 113/2011 che la n.° 210/2013 , ed in particolar modo quest’ultima , hanno contribuito alla individuazione e definizione di un istituto in grado di ottemperare alla decisioni europee creando e poi specificando le competenze in tema di revisione europea.
La rilevanza della decisione , che tracciava linee più definite rispetto all’esperibilità del rimedio interno ad un iniquo processo , comporta un maggiore approfondimento determinato anche e non soltanto dai criteri fissati per dirimere la delicata questione attinente la possibilità di chiedere ed ottenere una revisione del giudicato pur non avendo adito direttamente la Corte di Strasburgo , ma semplicemente perché nella medesima situazione affrontata dalla Corte EDU.
Dunque la Corte costituzionale , con la predetta decisione , ha stabilito : la competenza funzionale alla restitutio in integrum del giudice interno ; la estensibilità della sentenza della Corte EDU a condannati versanti nella medesima situazione processuale pur non ricorrenti alla Corte europea ; ed infine il principio di retroattività della legge processuale – e non già sostanziale – più favorevole al reo , in deroga al principio tempus regit actum.
Allo scopo di maggiore chiarezza e linearità espositiva appaiono necessarie delle premesse.
La prima consta nella disamina del notorio caso Scoppola contro Italia affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data 17 settembre 2009 , ed invocato dal condannato nel ricorso per cassazione assegnato alle SS.UU. poi rimettenti la questione di legittimità costituzionale risolta dalla sentenza n.° 210/2013.
Scoppola Franco , imputato di omicidio , tentato omicidio ed altro , era stato condannato alla pena di anni trenta a seguito di giudizio abbreviato , allorquando era vigente la legge Carotti – legge n.° 479/1999 – che stabiliva in caso di reati puniti astrattamente con la pena dell’ergastolo la condanna ad anni trenta di reclusione.
La norma applicata , nelle more del processo di appello e più in particolare il giorno stesso dell’emissione della sentenza di I grado , era stata poi riformata dal decreto legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, intervenendo sulla disciplina del giudizio abbreviato, modificava l’art. 442 del c.p.p., prevedendo che la pena dell’ergastolo con isolamento diurno fosse sostituita dall’ergastolo semplice nelle ipotesi di concorso di reati o di reato continuato.
A seguito di appello presentato dalla Procura generale , i giudici di secondo grado condannavano l’imputato alla pena dell’ergastolo applicando il principio tempus regit actum , sottolineando , peraltro, che ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la sua richiesta di giudizio abbreviato e farsi giudicare secondo la procedura ordinaria , circostanza non esercitata dall’imputato ed a questi addebitata.
Il ricorso per cassazione ed il seguente ricorso straordinario alla corte di cassazione ex art. 625 bis c.p.p. , non sortivano effetti favorevoli allo Scoppola , per cui il condannato adiva la Corte di Strasburgo.
La Corte di Strasburgo sanciva che l’art. 7 par. 1 della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7, par. 1, CEDU l’applicazione della pena più sfavorevole al reo.
Costituisce altresì violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l’applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal D. L. n°. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l’imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale ; in conclusione la Corte europea aveva rilevato la violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, cagionata dall’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e aveva dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad assicurare che la pena dell’ergastolo, inflitta al ricorrente, fosse sostituita con una pena non superiore a quella della reclusione di anni trenta[xvi].
La premessa consente di comprendere meglio l’articolata vicenda riguardante il caso Ercolano , nella quale sia le SS.UU. nell’ordinanza di rimessione , che poi la Consulta nella risoluzione della quaestio stabilivano il diritto del condannato di ottenere la rimozione della violazione CEDU per effetto di un precedente giurisprudenziale della Corte di Strasburgo non stimolato da apposito ricorso dell’interessato.
Il condannato Ercolano , in situazione processuale identica a quella dello Scoppola , aveva adito il giudice dell’esecuzione chiedendo la conversione della pena dell’ergastolo in quella temporanea sulla scorta della decisione della Corte di Strasburgo nel caso Scoppola contro Italia. Rigettata la sua richiesta sul rilievo che nessuna violazione dell’art. 7 della CEDU era stata accertata dalla Corte EDU nel caso del richiedente , il condannato aveva presentato ricorso per cassazione.
La corte di cassazione , SS.UU. , aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. quest’ultimo in riferimento all’art. 7 CEDU , degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n°. 341 del 2000 ( convertito, con modificazioni, dalla legge n°. 4 del 2001 ) , affrontando due aspetti molto rilevanti : la legittimità costituzionale di una legge processuale che comunque va ad incidere sulla pena comminabile e quindi su un aspetto penale sostanziale e la estensibilità di una accertata violazione convenzionale a coloro che non avessero proposto ricorso alla Corte di Strasburgo pur vivendo identica situazione processuale.
In particolare, il giudice rimettente – muovendo dal presupposto che alla sentenza della Corte EDU emessa nei confronti di Scoppola debba darsi applicazione anche nei casi, come quello in questione, che presentano le medesime caratteristiche, senza che occorra per gli stessi una specifica pronuncia della Corte EDU – ha sottolineato come il ricorrente si trovasse in una situazione identica a quella che ha connotato il caso Scoppola e perciò riteneva che anche nei suoi confronti la pena dell’ergastolo, applicata in forza della norma processuale convenzionalmente illegittima, doveva essere sostituita con la pena di trenta anni di reclusione.
“Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in sede europea il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una tale situazione.”[xvii]
Premesso che il giudizio di illegittimità costituzionale riguarderà il solo comma I dell’art. 7 del decreto legge n.° 341/2000 , come sopra accennato , a parere dello scrivente , i punti decisivi della decisione della Corte delle leggi sono tre.
In tema di competenza funzionale alla rimozione di accertate violazioni dei principi della Convenzione , la Corte stabiliva : “Bisogna ora chiedersi quale sia il procedimento da seguire per conformarsi alla sentenza della Corte EDU e, in particolare, se il giudice dell’esecuzione abbia “competenza” al riguardo. In proposito va rilevato che il procedimento di revisione previsto dall’art. 630 cod. proc. pen., quale risulta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 2011 di questa Corte, non è adeguato al caso di specie, nel quale non è necessaria una “riapertura del processo” di cognizione ma occorre più semplicemente incidere sul titolo esecutivo, in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla CEDU e già precisamente determinata nella misura dalla legge. Per una simile attività processuale è sufficiente un intervento del giudice dell’esecuzione (che infatti è stato attivato nel caso oggetto del giudizio principale), specie se si considera l’ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall’ordinamento processuale a tale giudice, che non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen.).”
I contenuti della sentenza n.° 113/2011 istitutiva della revisione europea erano , pertanto , rimodellati e conseguentemente ridotti nell’attribuzione di competenza funzionale alla Corte di appello e , viceversa , ampliati in capo al giudice dell’esecuzione.
Confermando i principi caldeggiati nelle precedenti pronunce n.° 348 e 349 del 2007 , la Corte costituzionale riteneva legittimo il modus operandi delle SS.UU. che preso atto di una decisione della CEDU contrastante con una norma interna avevano sollevato questione di costituzionalità della stessa :” Se la sentenza della Corte EDU cui occorre conformarsi implica l’illegittimità costituzionale di una norma nazionale ci si deve anche chiedere se la sua esecuzione da parte del giudice nazionale debba passare o meno attraverso la pronuncia di tale illegittimità. Nei confronti di Scoppola si è data, da parte della Corte di cassazione, direttamente esecuzione alla sentenza della Corte europea con la procedura del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma nel caso in esame, in cui rispetto al ricorrente manca una pronuncia specifica della Corte EDU, è da ritenere che occorra sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma convenzionalmente illegittima, come appunto hanno fatto le sezioni unite della Corte di cassazione. Una volta considerato anche questo profilo, è chiara la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle sezioni unite della Corte di cassazione rispetto all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, che impedisce di definire la vicenda processuale in osservanza dell’obbligo costituzionale di adeguamento alla sentenza della Corte EDU, che di quella norma ha rilevato il contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, della CEDU.”
Per ciò che concerne l’estensibilità di una pronuncia della Corte europea a coloro che non abbiano ricorso alla stessa e che , comunque , vertano nella medesima situazione processuale in cui è stata rilevata una violazione CEDU , la Corte costituzionale differenzia le sentenze pilota da un’ordinaria sentenza accertativa di violazione individuando nelle prime tutte le sentenze della CEDU che evidenzino comunque l’esistenza, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla CEDU .
Premesso che il primario obiettivo degli accertamenti in sede Corte europea è rilevare una violazione sulla scorta della quale avvenga nel diritto interno , una reintegrazione della posizione del ricorrente conforme al contenuto della decisione europea , deve essere compito del giudice interno verificare la diretta applicabilità di un decisum europeo oppure sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna incompatibile con la sentenza CEDU avente ad oggetto una questione identica a quella decidenda : “Al giudice comune, e in particolar modo al giudice rimettente, quale massimo organo di nomofilachia compete, invece, di determinare l’esatto campo di applicazione in sede esecutiva di tali sopravvenienze, ovvero della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e, nell’ipotesi in cui tale determinazione rilevi ai fini della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, spiegarne le ragioni in termini non implausibili.
Nel caso in esame le sezioni unite rimettenti, con motivazione che soddisfa tale ultimo requisito, hanno argomentato che, in base all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato penale non impedisce al giudice di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta l’illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio altamente probabile di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”
In tal modo sarebbe soddisfatto anche il principio di intangibilità del giudicato penale che , già limitato da disposizioni interne in ragione di preminenti valori di rango costituzionale quali la libertà personale , ben potrebbe cedere il passo per la prevalenza del valore individuato nell’art. 117 comma I Cost. : “A questa Corte compete perciò di rilevare che, nell’ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l’ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato……. Nell’ambito dell’odierno incidente di legittimità costituzionale, tale rilievo è sufficiente per concludere che, con riferimento al procedimento di adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU, originato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola, il giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che, come invece accade di regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice. Nella prospettiva adottata dalle sezioni unite rimettenti, non vi sono perciò ostacoli che si frappongano alla estensione degli effetti della Convenzione in fattispecie uguali a quella relativa a Scoppola, sulle quali si sia già formato il giudicato.”
Infine , va valutato l’aspetto retroattività della norma processuale penale più favorevole al reo.
La premessa posta dalla Corte sgombera il campo da equivoci sul tema generale relativo alla classificazione di una norma , quale sostanziale o processuale sottoposte a regimi applicativi ben differenti : “La sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia ha affermato che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. costituisce «una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato»………. La natura sostanziale della disposizione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. era stata già chiaramente affermata dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 6 marzo 1992, n. 2977. Allora era venuta in questione una situazione opposta a quella attuale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1991 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del secondo periodo dell’art. 442 cod. proc. pen., uguale a quello attualmente vigente, e occorreva decidere come trattare le condanne già intervenute in applicazione della norma di cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale. Le sezioni unite hanno ritenuto che non importasse «stabilire la natura della diminuzione o della sostituzione della pena», ma importasse «piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore», e hanno affermato che la pronuncia della Corte costituzionale «non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che hanno richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale», i cui atti di conseguenza non possono essere annullati.”
Secondo il dictum della Consulta , in ogni caso di modifica di legge processuale incidente su aspetti sostanziali , quali la pena da comminarsi in sentenza , deve essere applicata la norma processuale più favorevole conformemente a quanto avviene ai sensi dell’art. 2 c.p. ed in deroga al principio tempus regit actum.
All’esito di questo articolato percorso la Corte di cassazione , applicava i principi sanciti dalla Consulta , annullando l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione.
I criteri indicati nella sentenza 210/2013 sono stati attuati per un decennio , sino all’entrata in vigore dell’art. 628 bis c.p.p. , introdotto con la riforma Cartabia.
Con essa il legislatore italiano ha attribuito la competenza funzionale a dirimere questioni di accertate violazioni della Convenzione , da parte della Corte di Strasburgo.
Più in particolare la norma prevede che l’autorità giurisdizionale titolare della decisione sulla praticabilità della restitutio in integrum sia la Corte di cassazione la quale , a seconda della particolarità della vicenda e del decisum della Corte europea , provvederà essa stessa alla rimozione della violazione oppure attribuirà tale delicato compito al giudice di cognizione – nello stato e grado in cui la violazione è stata perpetrata – od anche al giudice dell’esecuzione.
Possiamo , pertanto , ritenere che la competenza funzionale sia stata determinata normativamente in capo alla Corte di cassazione , al giudice della cognizione ed infine al giudice dell’esecuzione riprendendo criteri di creazione giurisprudenziale , ante introduzione dell’art. 628 bis c.p.p.
Oltre alla titolarità nella risoluzione della vicenda , la Corte di cassazione ha il compito di verificare la regolarità della richiesta , pena l’inammissibilità della stessa .
Stabilisce la norma che la richiesta debba essere presentata dal condannato o sottoposto a misura di sicurezza personalmente o tramite procuratore speciale , essendo previsto il diritto , in caso di decesso dell’interessato , di presentare la richiesta da parte di un congiunto.
La richiesta deve essere presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti definitivi , entro novanta giorni dalla definitività della sentenza della Corte europea oppure entro novanta giorni dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.
Tale ultimo inciso si riferisce , ovviamente , ad ogni caso di cancellazione[xviii] anche quella frutto di composizione amichevole dinanzi la Corte europea , ma in particolar modo al caso in cui lo Stato a seguito di ricorso presentato alla Corte di Strasburgo abbia ammesso la violazione alla Commissione dei ministri europea e conseguentemente la causa sia stata cancellata dal ruolo per evidente venir meno dell’oggetto del contendere.
Pertanto , il perentorio termine di novanta giorni decorre dalla data di definitività della sentenza accertativa della violazione CEDU come stabilito dall’art. 44[xix] della Convenzione o dall’equivalente data di cancellazione dal ruolo della Corte europea ( anche per effetto dell’ammissione unilaterale della violazione operata dallo stato cui appartiene la giurisdizione fallace ) , ai sensi dell’art. 37 CEDU[xx] , o di composizione amichevole ex art 39 CEDU.
Al fine di individuare precisamente il dies a quo , occorre precisare che le decisioni adottate dalla Corte di Strasburgo possono essere promananti da una Camera oppure dalla Gran Camera ( se il ricorso sollevi una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, oppure nel caso in cui la soluzione di un caso possa portare ad una sentenza in contraddizione con una decisione precedentemente emessa interviene direttamente quest’ultima ) ; le sentenze della Gran Camera non sono soggette ad impugnazione e pertanto sono tutte definitive , quelle adottate dalla Camera possono essere ricorse mediante una istanza motivata di rinvio entro tre mesi dalla prima decisione dinanzi la Gran Camera da una delle parti del primo giudizio in casi eccezionali ( quelli sopra indicati ) la quale ha facoltà di respingere preliminarmente l’istanza oppure decidere sulla quaestio.
In definitiva il termine previsto dall’art. 628 bis II comma c.p.p. decorre dalla decisione della Gran Camera , decorsi tre mesi dalla decisione della Camera oppure dalla dichiarazione delle parti di non voler adire la Gran Camera ai sensi dell’art. 43 paragrafo I CEDU ed , infine , dalla preliminare decisione del collegio della Gran Camera che valuti da respingersi , ai sensi art. 44 paragrafo II lett. C) CEDU , la richiesta di rinvio alla Gran Camera effettuata dalle parti ex art. 43 paragrafo I sopra citato.
In via incidentale la norma transitoria stabilisce che lo stesso termine di novanta giorni va rispettato, sempre a pena di inammissibilità, da parte di quei soggetti che abbiano ottenuto un provvedimento della Corte di Strasburgo anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 150/2022 e il dies a quo decorre proprio da questo momento.
La richiesta deve essere presentata per iscritto indicandone le motivazioni in maniera specifica ed allegando non solo il provvedimento interno fallace ma anche la sentenza europea ed ogni altro documento o atto utile e prodromico alla richiesta.
La norma stabilisce che le modalità di presentazione della richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli di un provvedimento adottato in violazione dei principi e delle norme CEDU debba avvenire ex art. 582 c.p.p. , quindi o mediante modalità telematiche ex art. 111 bis c.p.p. oppure personalmente o mediante incaricato.
Per quanto non espressamente previsto , ma dovendosi comunque rispettare i criteri del nuovo art. 581 c.p.p. in tema di impugnazioni in generale sarà necessaria anche la elezione o dichiarazione di domicilio della parte interessata ; sullo specifico punto resta un dubbio dettato dalla circostanza che la procedura ex art. 628 bis c.p.p. sia in ogni caso un’impugnazione straordinaria .
Superati i profili di inammissibilità della richiesta , alla S.c. la norma attribuisce un ampio ventaglio di risoluzione.
Se , difatti , non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.
Diversamente ritenuto dalla Corte di legittimità , allora questa disporrà il rinvio della richiesta : al giudice dell’esecuzione , nel caso concreto di non necessarietà di riapertura del processo onde espletare attività istruttoria ; al giudice di cognizione nei predetti casi disponendo la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
In linea di principio possiamo ritenere che la rimozione degli effetti pregiudizievoli direttamente da parte della S.c. , così come da parte del giudice dell’esecuzione avverrà nei casi di accertata violazione dell’art. 7 CEDU , dovendosi , viceversa , disporre il rinvio al giudice della cognizione nei casi di violazione dell’art. 6 CEDU attinente a principi procedurali ; ma non è affatto escluso che in base al caso concreto affrontato dalla Corte europea questa linea di principio venga derogata.
In considerazione della competenza in punto di legittimità della Corte di cassazione , se non si pongono molti dubbi al riguardo della riapertura del processo , resta da verificare secondo quali parametri la S.c. riterrà la propria competenza funzionale rispetto a quella del giudice dell’esecuzione.
Va evidenziato come , rispetto ai criteri indicati dalla Corte delle leggi nelle sentenze n.° 113/2011 e 210/2013 rispettivamente istitutiva e confermativa del giudizio di revisione europea , non sia normativamente stabilita la competenza funzionale della Corte di appello , ma solo eventuale in base alla risoluzione del caso concreto e cioè nel caso di violazione perpetrata in sede di II grado.
Nel caso di rinvio della richiesta tanto al giudice dell’esecuzione quanto a quello di cognizione la S.c. disporrà la eventuale sospensione dell’esecuzione della pena .
Il legislatore ha previsto , esclusivamente nei casi di restitutio in integrum con riapertura del processo , anche una disciplina relativa al decorso della prescrizione ovviamente conforme alle innovazioni legislative introdotte con il decreto legislativo n.° 150/2022.
Va chiarito che in assenza di una apposita disposizione transitoria ed in considerazione della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione , la riforma Cartabia andando a sostituire la riforma Bonafede[xxi] è applicabile solo ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020.
Inoltre fa d’uopo specificare che a differenza della riforma Bonafede che stabiliva a seguito della sentenza di I grado la sospensione della prescrizione ( sospensione sine die e pertanto non classificabile come tale ) , la nuova disciplina comporta non già la sospensione ma la definitiva cessazione della stessa con applicabilità nei successivi gradi di giudizio dell’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344 bis c.p.p. ; , al fine di garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione dei giudizi di impugnazione , in particolare dell’appello , il legislatore ha introdotto tale istituto che , a parere dello scrivente , resta incomprensibile in quanto determinante i medesimi effetti della prescrizione e come tale rinunciabile da parte dell’imputato , oltre che non applicabile con riferimento ai reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
Tanto valeva , allora , abrogare la riforma Bonafede ripristinando il regime prescrizionale della riforma Orlando.
Tutto quanto premesso , relativamente a fatti commessi dopo il 1 gennaio 2020 , in caso di riapertura disposta dalla S.c. con contestuale rinvio al giudice di I grado , il decorso del termine prescrizionale si riattiverà dalla data della sentenza della Corte di legittimità e sino alla lettura del dispositivo di I grado , considerata la vigenza dell’istituto prescrizionale sino alla decisione di I grado ; nel diverso caso di invio al giudice di II grado si applicheranno le disposizioni ex art. 344 bis c.p.p. , in tema di improcedibilità dell’azione penale , il cui dies a quo è individuabile dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 128 c.p.p. , e cioè dalla data di deposito della decisione della S.c. ex art. 628 bis comma V c.p.p..
Questa differenza , a parere dello scrivente , è dettata dal parallelismo scelto dal legislatore nel sancire la disciplina prescrizionale della riapertura del processo per la rimozione di violazioni CEDU , con la ordinaria disciplina dettata in subiecta materia che prevede la decorrenza dei due anni entro i quali deve essere emesso il dispositivo di II grado a partire dal novantesimo giorno successivo al termine legale di deposito delle motivazioni ex art. 544 comma II c.p.p. oppure quello determinato dal giudice ex art. 544 comma III c.p.p.
Nella specifica disciplina della prescrizione-improcedibilità dell’azione penale in tema di rinvio per riapertura del processo viziato da violazioni della CEDU , il legislatore ha adottato i medesimi criteri della disciplina generale prevista in caso di appello , individuando il dies a quo ed il dies ad quem : il primo nel novantesimo giorno successivo al termine , legale o stabilito dal giudice , di deposito della sentenza , ed il termine finale nell’emissione del dispositivo e non già del deposito della motivazione nei casi ordinari ; specularmente nel caso ex art. 628 bis c.p.p. nel novantesimo giorno successivo all’avviso di deposito della decisione sino alla dispositivo assunto dal giudice di II grado .
Relativamente ai fatti commessi anteriormente al 1 gennaio 2020 , riteniamo che sia applicabile la disciplina prevista dalla riforma Orlando.
Per cui in caso di rinvio da parte della S.c. al giudice di I grado la prescrizione decorrerà dal deposito della decisione della Corte di legittimità sino alla sentenza di I grado , ed in caso di conseguente appello con sospensione della prescrizione dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi ; in caso di rinvio al giudice di II grado il termine prescrizionale resterà sospeso dal deposito della decisione di rinvio della S.c. al dispositivo emesso nel secondo grado di giudizio per un anno e sei mesi , superato il quale riprenderà il suo decorso.
Un punto di rottura con la disciplina di formazione giurisprudenziale pregressa è , senza dubbio , riscontrabile nel I comma dell’art. 628 bis c.p.p. il quale stabilisce che la procedura de qua è esperibile esclusivamente da parte dei condannati che abbiano proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo denunciante una violazione poi acclarata.
La rimozione dell’effetto pregiudizievole ed ancor prima la richiesta in tali sensi è presentabile alla S.c. solo dai ricorrenti europei , senza alcuna possibilità che la decisione europea possa fungere da precedente giurisprudenziale da adottarsi anche nel caso identico ma non proposto direttamente alla Corte EDU.
Non ostante la forza motivazionale dell’ordinanza di rimessione delle SS.UU. , della decisione n.° 210/2013 e della sentenza con cui le SS.UU. risolvevano il caso Ercolano[xxii] , posta a base della ritenuta estensibilità del precedente europeo , il legislatore ha operato una scelta di natura politica , la quale si basa principalmente sul fatto che la Corte EDU è prima di tutto un giudice del caso concreto, le cui valutazioni non possono sempre e comunque essere estese alle vicende di altri soggetti.
Riteniamo , ad ogni buon conto , che la principale ragione di tale scelta di politica legislativa sia da ricercarsi nell’intento di evitare la proposizione di un elevato numero di procedure ad hoc tale da appesantire il già oberato ruolo del giudice di legittimità.
Se , infatti , lo spirito della riforma Cartabia è , in generale , riscontrabile nello snellimento sia del numero che delle relative procedure impugnative – divenute a partecipazione cartolare e con intensificati profili di inammissibilità – allora è ipotizzabile che il diritto convenzionale di rimozione di una violazione sia stato bilanciato con una ridotta estensione dello stesso.
A tal uopo va , comunque , segnalato quanto previsto dalla Relazione finale della legge delega – L. n.° 134/2021 – al governo ai fini della successiva emissione del D.Lgs. n.°150/2022 :”…. non va sottaciuto che la Cassazione potrebbe sollevare immediatamente questione di legittimità costituzionale della norma interna interessata dalla decisione di Strasburgo nel caso in cui quest’ultima individui un problema di portata generale dell’ordinamento nazionale: in tal modo, si potrebbe risolvere a monte la delicata questione dei cc.dd. fratelli minori, i quali, non legittimati a proporre il nuovo rimedio, si potrebbero poi rivolgere al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 673 c.p.p.”
Il legislatore delegante , dunque , nel contemperare la finalità segnalata e l’esigenza di ottemperare ad una grave omissione perdurante nei decenni ha correttamente indicato la via maestra al fine di evitare una generalizzata ingiustizia sostanziale consistente nel lasciare privi di tutela persone condannate per effetto di una violazione di principi redatti per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Ad opera dell’art. 36 del Decreto Legislativo n.° 150/2022 , attuativo dell’art.1 comma 13, lett. o) della legge delega n.° 134/2021 .
Art. 628 bis c.p.p. Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.
Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando hanno proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
- La richiesta di cui al comma 1 contiene l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall’interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall’articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
- Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.
- Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 635.
- Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
- La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
- Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 344 bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 128.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell’imputato di partecipare al processo.
[ii] Art. 10 Costituzione.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici .
[iii] Art. 11 Costituzione
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [60 2, 78, 87 9, 103 3, 111 7; 310 c.p.]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
[iv] Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale n. 183 del 1973 e n. 232 del 1975 . Successivamente, Corte Cost., n. 170 del 1984 , la corte delle leggi ha stabilito la diretta prevalenza del diritto comunitario sulla legge interna.
[v] Sono soggetti costituzionalmente a legge di autorizzazione alla ratifica cinque particolari categorie di trattati per i quali , pertanto , la ratifica del Presidente della Repubblica, prevista ex. art. 87, sia autorizzata dal Parlamento al fine di consentire a quest’ultimo un controllo sulla politica estera esercitata dal Governo. In particolare, sono soggetti a tale autorizzazione, concessa solo con legge formale (e non con decreto legge etc.), i trattati:
di natura politica (di alleanza, di non aggressione, di garanzia, di protezione, di neutralità etc.);
di regolamento giudiziario: cioè relativi ai modi di risoluzione delle controversie internazionali;
che importano variazioni del territorio italiano;
che importano oneri alle finanze;
che implicano modificazioni di leggi.
[vi] Sono attualmente fonti di diritto (secondo un’elencazione non tassativa): la Costituzione; le leggi costituzionali di revisione ed integrazione della Costituzione nonché, in genere, le leggi di rango costituzionale (es.: gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale); le leggi ordinarie dello Stato; gli atti normativi del governo (decreti legge e decreti legislativi); il referendum popolare abrogativo; gli Statuti Regionali ordinari, le leggi regionali; le fonti comunitarie; i contratti collettivi di lavoro; i regolamenti governativi, regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici; la consuetudine etc. Nel secondo senso, il principio di gerarchia delle fonti (le fonti di grado superiore possono abrogare quelle inferiori ma non possono essere modificate da queste ultime) si è specificato nel senso imposto dalla rigidità della Costituzione attuale: la modificazione o l’abrogazione delle norme costituzionali non può più attuarsi a mezzo della legge ordinaria, ma soltanto secondo la procedura, aggravata da maggioranze qualificate, dettata dalla stessa Costituzione.
[vii] Nella sentenza n.° 348/ 2007 la Consulta era stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto legge 11 giungo 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 359/1992) per violazione dell’art. 111 Cost., primo e secondo comma, in relazione all’art. 6 della CEDU nonché all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU ed all’art. 1 del primo protocollo della stessa ; nella sentenza n.° 349/2007 , dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 333/1992 per violazione dell’art. 117 della Cost. In relazione all’art. 6 CEDU e all’ art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché dell’art 111 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU.
[viii] del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
[ix] La Corte europea dei diritti dell’uomo fu istituita il 21 gennaio 1959 furono eletti i componenti, il 23 febbraio 1959 si tenne la prima seduta che si protrasse per 5 giorni, mentre il 20 aprile 1959 si tenne il discorso inaugurale. La prima sentenza fu emessa il 14 novembre 1960 nel caso Lawless contro Irlanda. Sebbene abbia sede a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non fa parte dell’Unione europea; non deve nemmeno essere confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un’istituzione effettiva dell’Unione europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt’altra natura, vertendo sull’applicazione del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione.
[x] Ad opera del XI Protocollo addizionale della Convenzione che ha riformato l’art. 34 CEDU.
Art. 34 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ricorsi individuali .
La Corte può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto.
[xi] L’art. 16 del XIV Protocollo addizionale alla Convenzione recita : L’articolo 46 della Convenzione è modificato come segue: “Articolo 46 – Forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze : 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. 3. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza sull’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato. 4. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato, deferire alla Corte la questione del rispetto di tale Parte del suo obbligo in base al paragrafo 1. 5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esso esamini le misure da prendere. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, essa rinvia al Comitato dei Ministri che decide di chiudere il suo esame”
[xii] Come previsto nella nota precedente , il nuovo art. 46 CEDU, a partire dal 1° giugno 2010, ha introdotto una peculiare procedura di infrazione degli Stati, rimessa alla proposizione del Comitato dei Ministri. Procedura che ricorda quella ex art. 226 Tr CE, spettante alla Corte di giustizia delle comunità europee, con l’input della Commissione europea, anche se, nel caso di specie, i poteri della Corte sono più ridotti in favore del Comitato dei Ministri. Se il Comitato dei Ministri – recita il par. 4 art. 46 CEDU – ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del par. 1. Se la Corte – prosegue il par. 5 – constata una violazione del par. 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del par. 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.
[xiii] Art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali. Diritto ad un processo equo.
- Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.
- Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- In particolare, ogni accusato ha diritto a :
- essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
- disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.
[xiv] Art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nessuna pena senza legge.
- Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
[xv] La sentenza n.° 113/2011 era stata anticipata da un suo provvedimento . Più in particolare la Corte Costituzionale era stata investita della questione, con ordinanza del 22 marzo 2006, dalla Corte d’Appello di Bologna. Il giudice a quo sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 comma 1 lett. a) per violazione degli artt. 3,10 e 27 Cost.. ravvisando una violazione dell’art. 3 Cost., perché, nell’ammettere la revisione per l’ipotesi di contrasto tra i fatti stabiliti nella pronuncia di condanna del giudice penale e quelli posti a fondamento di altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale, non prevede anche l’ipotesi in cui il contrasto si verifichi rispetto alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 6 par. 1,CEDU; per “fatto” non avrebbe dovuto intendersi non solo il fatto storico all’origine della vicenda processuale, ma anche l’accertamento della invalidità di una prova del precedente giudizio, essendo questo un fatto “dal quale dipende l’applicazione di norme processuali”, che determina il venir meno della legittimità delle prove assunte e, dunque, dei fatti sui quali la sentenza interna di condanna si è fondata». La Corte delle leggi rigettava la questione ritenendo che come posta , e cioè quale contrasto tra giudicati come prospettata dal giudice remittente non poteva ritenersi sussistente in quanto altro è il contrasto tra fatti storici acclarati e tutt’altro era il contrasto logico intercorso tra sentenza della Corte EDU e sentenza interna.
[xvi] Successivamente alla sentenza della Corte EDU caso Scoppola contro Italia , la pena era convertita in anni trenta di reclusione da parte del giudice dell’esecuzione – Corte di appello di Roma – su richiesta del Procuratore generale presso la predetta corte . Di poi era effettuata comunicazione al Comitato dei ministri presso la CEDU dell’avvenuta risoluzione del caso conformemente alla decisione giurisdizionale europea ed il Comitato , nella risoluzione adottata l’8 giugno 2011, dopo avere esaminato le misure individuali e generali, prese dallo Stato italiano ha dichiarato che questo aveva adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 46, paragrafo 2, della Convenzione e ha deciso di chiudere il caso.
[xvii] Tratto dall’ordinanza di rimessione del 10 settembre 2012 delle SS.UU. nel caso Ercolano , iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2012 .
[xviii] Articolo 15 XIV Protocollo addizionale alla CEDU.
L’articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 39. Composizione amichevole.
- In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
- La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.
- In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
- Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.
[xix] Art 44 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sentenze definitive.
- La sentenza della grande Camera è definitiva.
- La sentenza di una Camera diviene definitiva:
- a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art. 43.
- La sentenza definitiva è pubblicata.
Art. 43 Convenzione europea dei diritti dell’uomo . Rinvio dinanzi la Grande Camera.
- Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla grande Camera.
- Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale.
- Quando il Collegio ha accolto la domanda, la grande Camera si pronuncia sul caso mediante una sentenza.
[xx] Art. 37 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Cancellazione.
- In ogni momento della procedura la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
- a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
- b) che la controversia è stata risolta; oppure
- c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, proseguire l’esame del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell’Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
- La Corte può decidere di riscrivere il ricorso sul ruolo quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.
[xxi] Attuata con la Legge n.° 3 del 03/01/2019 c.d. legge Spazzacorrotti
[xxii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 18821 del 7 maggio 2014, ricorrente Ercolano, in Giurisprudenza italiana, 2014, p. 1752.