TITOLO : “Doppia conforme” ed inammissibilità del ricorso eccepente vizio motivazionale per travisamento della prova : una discutibile rivisitazione di principi costituzionali e legislativi.

Corte di cassazione penale II sezione  sentenza n°. 46288 del 28 giugno – 3 novembre 2016      Presidente Prestipino     Relatore Beltrani       ricorrenti  M.O.H. e T.M..

CASSAZIONE PENALE II SEZIONE SENTENZA N° 46288 2016

 

A Sebastiano Fusco , fraterno amico , eccellenza forense , insuperabile esempio di spessore etico umano e professionale…..ad un uomo che è andato nella direzione diametralmente opposta a quella del mondo attuale , con il sorriso nel cuore……….

 

 

Un tema molto delicato e dibattuto negli ultimi tempi è stato rappresentato dal regime delle impugnazioni penali.

L’elevato numero di processi pendenti presso i distretti di corte di appello del nostro paese oltre che  presso la Corte di cassazione ha generato un complesso ed articolato dibattito che possiamo sintetizzare nella contrapposizione intercorsa tra magistratura giudicante politicamente protesa alla  limitazione normativa oltre che ermeneutica delle impugnazioni ed avvocatura e dottrina che in ragione dei principi reggenti l’ordinamento giuridico hanno manifestato una legittima resistenza alle argomentazioni sottese a questo orientamento di politica giudiziaria e legislativa .

All’alba dell’entrata in vigore della riforma Cartabia tendente alla limitazione della partecipazione processuale delle parti , alla intensificazione della procedura cartolare e camerale non partecipata ed al rafforzamento dei profili di inammissibilità delle impugnazioni in generale , appare legittimo chiedersi se i problemi logistici radicati nella struttura giustizia e dei quali si disserta da decenni possano consentire una linea interpretativa oltre che legislativa surrogatoria di problematiche di carattere materialistico alle quali non si sia posta mai risoluzione istituzionale non ostante l’ampio decorso temporale.

L’intento di questo succinto e sintetico scritto – che presupporrebbe ben più ampia trattazione soprattutto in tema di principi costituzionali – alberga nella proposizione di qualche spunto di riflessione sull’argomento , ricalcando i pilastri reggenti del processo penale allo scopo di verificare se le problematiche d’inflazione giudiziaria pendenti presso i giudici delle impugnazioni possano legittimare le riforme poste in atto e quelle ancora da farsi  e delle quali si discute da tempo , commentando una sentenza dei giudici di legittimità la quale  affronta il sensibile argomento della ammissibilità del ricorso per cassazione in tema di vizio concernente l’apparato motivazionale della sentenza di appello in un caso di c.d. doppia conforme.

Appare , pertanto , congruo inquadrare il sistema delle impugnazioni penali nel fondamentale aspetto relativo alla funzione svolta da tale segmento processuale ed in particolare provare ad individuare se sia finalizzato alla tutela delle parti private coinvolte nel processo o , viceversa , predisposto per assolvere ad un interesse statuale , nel qual caso questo citato orientamento politico risulterebbe ancor più incongruo ed incomprensibile.

In una fase storica dove il dibattito dell’opinione pubblica sul proponimento dell’impugnazione penale si fonda anche e non soltanto su considerazioni basate su finalità di  natura pretestuosa , per cui ancora si discute animatamente della esecutività della sentenza penale di I grado , è necessario un inquadramento di carattere costituzionale e sistemico tendenti a verificare la fondatezza  delle opinioni contrapposte.

 

L’art. 111[i] comma VII Cost. stabilisce la ricorribilità in cassazione avverso le sentenze ed i provvedimenti de libertate , per violazione di legge ; in tal modo ha sancito da un lato il diritto delle parti al controllo di legalità del processo a tutela dei diritti e degli interessi  delle stesse , dall’altro la disposizione costituzionale inerisce intensamente al corretto esercizio della funzione giurisdizionale secondo le regole processuali stabilite dal legislatore ordinario ispirato dai principi costituzionali e sovra-nazionali ai quali il nostro paese ha aderito.

E’ fuor di dubbio che il controllo della legalità del processo affidato al giudice di legittimità , quindi , costituisca non solo un imprescindibile strumento di tutela delle parti processuali quindi finalizzato alla tutela dell’individuo , ma sia anche e soprattutto  servente l’esercizio della funzione giurisdizionale , l’interesse della Stato ad una corretta amministrazione della giustizia in nome e per l’interesse del popolo.

Possiamo pacificamente sostenere che  la ricorribilità al giudice di legittimità costituisca un presidio ineludibile a tutela della legalità del processo penale e sia strettamente connesso al principio della giurisdizione che si attua mediante il giusto processo di cui al I comma dell’art 111 Cost. ed al contempo ai principi di garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo previsto dall’art. 2 Cost. e del principio di  uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. .

Quel che si vuol sottolineare è che  l’intero arco costituzionale è improntato alla tutela dell’individuo e dei suoi primari diritti ed interessi senza alcuna distinzione di sorta e la scelta naturalmente orientata sul piano giudiziario penale non poteva che  propendere verso un sistema processuale di stampo accusatorio ; se ciò è , allora i presidi di legalità a tutela dell’individuo nel processo penale devono trovare la più ampia dimensione di analisi , controllo e verifica .

Solo il rispetto del principio di legalità del processo penale garantisce una amministrazione della giustizia corretta e fondata sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini , inteso nella più ampia accezione di tutti gli individui-esseri umani , dinanzi alla legge ; parimenti soltanto un processo fondato sul pieno rispetto delle regole procedurali può assurgere ad una funzione statuale di amministrazione della giustizia.

Posta in questa duplice accezione , allora , la funzione di controllo di legalità del processo penale si rivela fondamentale ed imprescindibile , quale controllo della giurisdizione per il corretto esercizio della  giurisdizione.

Se tale assunto è incontestabile , è parimenti indiscutibile che il dibattito pubblico ha volutamente lasciato intendere che la proponibilità del controllo di legalità del processo penale tendesse ad assolvere esclusivamente ad interessi di parte con il disarmante effetto di ingolfamento e cattivo funzionamento dell’apparato giustizia penale.

Avvertiamo la forte necessità di sgomberare il campo da equivoci , asserendo che la previsione costituzionale della ricorribilità in cassazione avverso i provvedimenti incidenti sulla responsabilità penale e sulla libertà personale costituisce un imprescindibile baluardo e presidio del corretto esercizio della funzione giurisdizionale nell’interesse dello Stato proteso anche a garanzia dei principi di tutela dell’individuo e di uguaglianza  a cui risulta ispirato il nostro ordinamento giuridico.

Solo un corretto esercizio della funzione giurisdizionale , rispettoso delle regole poste dal legislatore ordinario è in grado di garantire una giusta pena finalizzata alla rieducazione del condannato come prevista dall’art. 27 comma III Cost.

Senza addentrarci in più approfonditi discorsi relativi al principio di separazione dei poteri dello Stato ed alla relativa autonomia di ciascuno di essi – l’unico secondo l’Assemblea costituente in grado di assicurare la democrazia rispetto a derive dittatoriali – v’è da dire che l’espressa previsione della ricorribilità in cassazione funge anche da controllo e verifica del rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 101 comma II Cost. , secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge , pilastro cardine del predetto principio di separazione.

Se , cioè , l’arco costituzionale garantisce l’autonomia della magistratura – principio imprescindibile di uno stato democratico – resta fermo lo speculare principio che le regole per l’esercizio della funzione giurisdizionale siano stabilite dall’organo legislativo e vadano obbligatoriamente applicate secondo la ratio sottesa alla legge ed al dato letterale della stessa.

Violare tale principio sottintenderebbe disequilibrare il principio di separazione ad indebito vantaggio del potere giudiziario tradendo il profondo dibattito svolto dall’Assemblea costituente e la decisione finale di sancire un equilibrio istituzionale.

Compito del giudice di legittimità è , pertanto , verificare la legalità del processo finalizzata ad assicurare la concreta applicazione del principio idealizzato da Montesquieu[ii] mediante un attento e scrupoloso esame del processo e delle regole in esso applicate , in tal modo tutelando il principio della sottoposizione della magistratura alla legge.

Decampare dal controllo di legalità del processo o comunque limitarlo significherebbe violare anche , e non solo , il principio di separazione dei poteri dello stato.

Posta questa premessa , allora la ricorribilità in cassazione , non a caso costituzionalmente prevista , è predisposta con il primario obiettivo di garantire il rispetto delle regole processuali da parte della magistratura giudicante al fine di assicurare un giusto processo ed una corretta amministrazione della giustizia rispetto ai quali uno Stato democratico non può prescindere ed inoltre , il rispetto di principi costituzionali , pilastri del nostro ordinamento giuridico , primo tra tutti il principio di separazione dei poteri dello stato.

Preso atto della previsione costituzionale del ricorso per cassazione , relativamente all’appello v’è da dire  che il legislatore costituzionale non lo ha reso espresso oggetto di alcuna norma ; pur avendo costituito un nodo centrale del dibattito  in sede di assemblea costituente fu deciso di non contemplarlo , determinando proprio per tale motivo numerosi successivi interventi della Consulta.

Se è pur vero che solo l’impugnazione di legittimità , e per i motivi appena considerati , è oggetto di una contemplazione di rango costituzionale è parimenti vero che il sistema delle impugnazioni , ivi compreso quello di natura cautelare reale e personale , è predisposto dal legislatore per il raggiungimento concreto e pratico di un giusto processo , inteso quale giusto iter proteso alla definizione di una decisione finale giusta  , la sola in grado di superare il principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 comma II Cost.

Premessa la titolarità all’impugnazione di tutte le parti processuali , ciascuna in base ai poteri attribuitigli dal codice di rito e quindi alle funzioni esercitabili , se il sistema delle impugnazioni è finalizzato non solo alla tutela della singola parte processuale bensì al fine di una sentenza giusta frutto di un giusto processo è necessario che la responsabilità penale sia valutata sul piano del merito e della legittimità dal doppio grado di giurisdizione di merito ed infine dal controllo di legalità in capo alla corte di cassazione.

Pertanto , anche in relazione all’appello vi è un sostanziale riferimento costituzionale previsto dall’art. 111 comma I Cost. .

Ad abundantiam , ed in via del tutto incidentale rispetto all’argomento trattato , le impugnazioni cautelari sono predisposte anch’esse allo scopo di tutelare , mediante vagli di merito e di legittimità in più gradi cautelari, beni di rango costituzionale previsti dagli artt. 13 e 42  Cost.

Ne consegue che pur sprovvisto formalmente di copertura costituzionale – e fatta salva la riserva di cui poi – non è azzardato sostenere che in realtà tale copertura e previsione vi sia in ragione della scelta operata dal legislatore ordinario di un sistema processuale di stampo accusatorio in funzione del complesso delle garanzie predisposte a tutela dell’individuo dalla Carta costituzionale.

Non sfugge che una peculiarità dei sistemi processuali accusatori puri consti proprio nell’esecutività della sentenza di I grado , ma non sfugge nemmeno che il nostro ordinamento processuale penalistico deroghi in punti essenziali ai principi cardine del sistema processuale accusatorio del common law il quale , dotato di maggiori garanzie per l’imputato , consente di ritenere la sentenza di I grado dotata di maggiore certezza sulla colpevolezza dello stesso e , conseguentemente , di essere esecutiva senza necessitare di una duplice valutazione di merito.

In una parola l’equazione che si propone al lettore dotata di coerenza costituzionale-sistemica consta in : assetto democratico- principio di separazione dei poteri dello stato -garanzie costituzionali dell’individuo-sistema processuale accusatorio-giusto processo-impugnazioni (appello e ricorso per cassazione )-giusta sentenza .

A corredo dell’impostazione secondo cui il principio del doppio grado di giurisdizione di merito abbia una previsione di rango costituzionale ,  v’è da dire che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed in particolare l’art. 2 del VII Protocollo[iii] stabilisce che ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

Inoltre il diritto ad un doppio grado di giurisdizione di merito è previsto dall’art. 14 comma V del  Patto internazionale sui diritti civili e politici[iv] , secondo cui ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

Fa d’uopo un rilievo ; a differenza della norma costituzionale protesa a garantire il rispetto della  legalità del processo penale , le norme sovranazionali investono un concetto indubbiamente affine ma diverso , consistente nel diritto ad una doppia valutazione di merito della colpevolezza che garantisca l’imputato , ma  , in definitiva ,  assicuri un giudizio obiettivamente più certo ed assoluto valutato da ben due autorità giurisdizionali , maggiormente scevro da difetti valutativi . Indubbiamente un doppio grado di giurisdizione di merito costituisce anche un efficace presidio di rispetto della legalità del processo e dunque svolge anche tale determinante funzione , ma l’accezione prevalente si individua nella duplice valutazione sulla responsabilità penale dell’imputato più che sulla legalità del processo.

Non ostante questi dati normativi sovranazionali , in vero , la Corte costituzionale non ha mai ritenuto una previsione di rango costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito ; in numerosi interventi[v] , difatti , è stata negata salvo poi recuperare – in relazione agli artt. 3 e 24 comma II Cost. – ritenendo il diritto all’appello dell’imputato in tutti i casi in cui era previsto per l’organo della pubblica accusa in virtù dei diritti costituzionali citati[vi].

Parte della dottrina processualpenalistica[vii] ha ritenuto di individuare il corollario  costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito nell’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali previsto dal II comma dell’art. 111 Cost. ante riforma[viii] del ’99 , argomentando che il caposaldo obbligo di motivazione  non potesse essere soddisfatto esclusivamente con il previsto controllo di legittimità ma presupponesse un ulteriore controllo di merito da parte del giudice dell’appello. In vero , la pur pregevole argomentazione logico-giuridica , a parere dello scrivente , risulta meno intensa delle previsioni internazionali recepite costituzionalmente dal nostro ordinamento giuridico.

Il diritto ad un doppio grado di giurisdizione di merito è , pertanto , espressamente previsto da trattati internazionali a cui ha aderito il nostro paese ; in adesione alla norma costituzionale di cui all’art. 117 comma I e non ostante non sia contemplata da alcuna norma di carattere costituzionale possiamo pacificamente affermare che il principio abbia una copertura di rango costituzionale.

Del resto , la recentissima introduzione dell’art. 628 bis c.p.p.[ix] da parte della riforma Cartabia , quale rimedio straordinario derogante al principio di intangibilità del giudicato penale , che ha inteso garantire l’uniformità delle decisioni giurisdizionali nazionali rispetto a quelle adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo attestanti una violazione di norme convenzionali ovvero di quelle contenute nei protocolli addizionali, sostanziali o processuali , conferma a pieno quanto sopra sostenuto.

Riprendendo il discorso sull’esperibilità del ricorso per cassazione , v’è da dire che la esplicita previsione costituzionale non deve significare che l’esercizio del diritto ad impugnandum  debba trascendere in un abuso del diritto e , pertanto , il legislatore ordinario ha precisato i limiti ed i confini della funzione rispetto alle parti potenziali ricorrenti.

Epperò , gli interventi legislativi dell’ultimo periodo ma soprattutto l’interpretazione normativa della corte nomofilattica hanno , a parere dello scrivente , determinato l’effetto diametralmente opposto e cioè la limitazione dell’esercizio del diritto costituzionale.

Basti prestare attenzione alla recente normativa della c.d. riforma Cartabia in tema di impugnazioni penali con la quale si è resa norma ordinaria una norma straordinaria coniata per una situazione emergenziale di carattere planetario ; prevista originariamente con la finalità di evitare ravvicinati contatti tra essere umani in ragione dell’aerobicità del virus pur a fronte dello scemare dell’emergenza è , paradossalmente , divenuta regola .

E così un impianto processuale fondato , nei due gradi di merito oltre che in quello di legittimità , sulla discussione finale  delle parti in forma orale è stato trasformato , o meglio è trasceso , in giudizio cartolare , in aperta violazione della direttiva n.° 95[x] dell’art. 2 della legge delega alla redazione del nuovo codice di procedura penale (L. 16 febbraio 1987, n. 81 ) .

Il  diritto delle parti di svolgere le conclusioni  davanti  alla Corte di cassazione espressamente previsto dalla direttiva  , difatti , è divenuto regola straordinaria subordinata ad una specifica richiesta in tali sensi a dispetto del principio previsto dalla direttiva e rispettato a pieno dal legislatore redigente il nuovo codice di rito penale ; al contempo , l’imprescindibile principio dell’oralità del processo penale – che comprende anche e non solo il diritto alla discussione finale orale nel giudizio di appello – è stato limitato divenendo eccezione più che regola.

Ciò che ha destato maggiore perplessità , però , consta nella interpretazione offerta dalla S.c. , negli ultimi anni , dei canoni stabiliti dal legislatore ordinario ai fini dell’esperibilità del controllo di legalità del processo penale , di cui la sentenza in commento rappresenta un emblematico esempio di circoscrizione e delimitazione del controllo della giurisdizione per la giurisdizione.

Non possono sfuggire le problematiche pratiche sottese all’esercizio della funzione di controllo di legittimità , spesso denunciate ed individuabili nel numero di ricorsi o appelli presentati , nella carenza di organici giudiziari ed amministrativi del personale di cancelleria nella fondamentale funzione da essi svolta , ma non è ammissibile né giustificabile l’affievolimento di un principio di rango costituzionale , o meglio di numerosi principi attinenti il processo penale , in ragione della problematiche pratiche sottese a tale esercizio giurisdizionale.

 

La sentenza in commento , oltre a tracciare linee interpretative sulla ricorrente distinzione tra reato di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone , analizza i criteri generali di ammissibilità del  ricorso per cassazione in relazione alla fattispecie della doppia conforme ed al denunciato vizio di motivazione di cui all’art. 606 comma I lett. E) c.p.p. individuando , altresì , il nucleo centrale del concetto di specificità dei motivi di impugnazione.

Allo scopo di rendere il discorso critico argomentato in questa sede più dettagliato e specifico tratteremo i segmenti salienti del corpo motivazionale scindendoli tra di essi.

La sentenza stabilisce canoni interpretativi in merito alla specificità dei motivi di ricorso ritenendo che :”…. non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata……… Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “duplice specificità”: “Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando attacca le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente” (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).”

La sentenza , in parte qua , è senza dubbio condivisibile in quanto individua quale elemento necessario ai fini della specificità del ricorso la espressa indicazione del vizio che si ritiene esistente , senza poter adoperare generiche formule alternative come previste dalla norma , individuando , altresì , il segmento motivazionale che si ritenga viziato e contestualmente specificando le ragioni poste a sostegno della doglianza.

Parimenti condivisibile anche la ritenuta inammissibilità del motivo di ricorso che ,  nel denunciare il vizio di omessa motivazione sulla specifica doglianza , si limiti a riportare il motivo di appello non affrontato dalla corte territoriale oppure affrontato solo parzialmente , senza corredarlo dei motivi in punto di legittimità.

“Né tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d’appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d’appello in ordine a quanto devolutogli nell’atto di impugnazione. Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalla  necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza grafica, pretende la dimostrazione della sua mera apparenza rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso”.

 

Le ulteriori considerazioni motivazionali poste a base della sentenza non paiono condivisibili per evidenti violazioni di principi di rango costituzionale e , conseguentemente , sistemico.

Essa , difatti , è permeata da principi processuali di creazione giurisprudenziale quali la c.d. “doppia conforme” che consentirebbe al giudice di II grado di ridurre al minimo indispensabile la valutazione e motivazione della conferma della sentenza impugnata , potendo pacificamente prescindere da doglianze difensive allorquando queste siano in aperto contrasto con la decisione finale ed il contestuale apparato motivazionale redatto dai giudici di seconde cure , per finire all’inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di mancata decisività della doglianza rispetto al corpo  motivazionale della sentenza ricorsa.

Appare , quindi , necessario evidenziare alcuni aspetti per poi affrontare i punti specifici come redatti dall’estensore della sentenza commentata.

In premessa occorre evidenziare come il legislatore costituzionale abbia espressamente contemplato il principio di obbligatorietà della motivazione delle sentenze e delle ordinanze de libertate all’art. 111 comma VI Cost.

In estrema sintesi possiamo affermare che questa previsione oltre ad essere sorretta da ragioni di logica e ragionevolezza processuale , si lega a doppia maglia anche ad altri principi quali la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 comma II , alla previsione della finalità rieducativa della pena ex comma III ed ancora al principio dell’habeas corpus previsto dall’art. 13 Cost..

Ciò posto , occorre rilevare che il ragionamento operato dalla S.c, assuma e dia per presupposto una situazione in deroga al principio costituzionale ed in aperta violazione di legge ed in particolare dell’art. 546 comma I lett. E) c.p.p. , nel cui contenuto è translato per effetto della riserva di legge contenuta nel I comma dell’art. 111 Cost. secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ad una corretta e sistemicamente orientata lettura della norma  risulta pacificamente assodato che in sentenza il giudice debba tenere conto di tutte le risultanze probatorie assunte nel dibattimento , nessuna esclusa .

Sostengono questa interpretazione sia i dati letterali normativi assolutamente inequivocabili che una interpretazione sistemicamente orientata degli stessi .

Nell’indicazione contenutistica della sentenza , difatti , la norma prevede la concisa esposizione  dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie[xi] .

Inoltre dalla lettura dell’art. 192 comma I c.p.p. si evince che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Il legislatore non ha posto alcun distinguo di alcun genere in merito alle prove assunte ritenendo quale requisito indispensabile del provvedimento  una indicazione integrale dei risultati acquisiti ed al contempo l’enunciazione delle ragioni per le quali si ritengano non attendibili prove contrarie alla decisione .

Al di là del dato letterale , che in vero non sembra circostanza di poco momento , proprio tale ultimo inciso dimostra che nel caso di prove che sulla medesima circostanza si contrappongano sul piano contenutistico il giudice possa , in virtù del principio del libero convincimento , selezionare quali prove prevalenti soltanto alcune  di esse con l’obbligo di motivarne le ragioni.

L’unica conclusione che si può trarre è che , in ogni caso , l’integrale compendio probatorio deve necessariamente essere posto a base della decisione con obblighi motivazionali sulla ritenuta prevalenza di determinate prove su altre di contenuto opposto.

Del resto a conferma di tale tesi , ed in vero non se ne ravviserebbe  la necessità , la lettura degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento dichiarati utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell’art 511 c.p.p. comma I  – come del resto la più risolutiva ed instaurata nella prassi giudiziaria  mera  indicazione degli atti utilizzabili ex art. 511 comma V c.p.p. – dimostra ineludibilmente che tutte le prove assunte e dichiarate utilizzabili ai fini della decisione al termine della fase dell’istruttoria dibattimentale da parte dell’organo giurisdizionale debbano formare oggetto della delicata decisione in ordine alla responsabilità penale dell’imputato e conseguentemente della motivazione della sentenza.

E’ proprio la lettura delle prove acquisite al fascicolo per il dibattimento che sgombera il campo da qualsiasi equivoco in merito alla integrale utilizzazione del compendio probatorio , ma la prassi giudiziaria instauratasi ai sensi del V comma dell’art. 511 c.p.p. ha , in un certo modo , privato il fondamentale istituto della lettura delle prove della sua rilevanza consentendo anche di non considerare in sede valutativa e quindi motivazionale l’intero compendio probatorio.

Tale assunto ha valore anche rispetto a prove assunte al processo e che si siano rivelate irrilevanti rispetto ai fatti oggetto dell’imputazione.

Partendo , dunque , dal presupposto che possa essere stata assunta una prova irrilevante ai fini del decidere a causa dei contenuti non attinenti l’oggetto dell’imputazione ( ma solo potenzialmente attinenti) è obbligo dell’estensore indicarla con adeguata motivazione di irrilevanza , salvo che , in violazione alla disposizione normativa , non la si voglia indicare anche e soltanto al fine di ritenerla non decisiva.

Ovviamente volendo individuare un aspetto patologico della sentenza sprovvista della omnicomprensiva valutazione probatoria , v’è da dire che l’art. 546 non prevede alcuna nullità del provvedimento , pertanto in virtù del principio di tassatività delle nullità sancito dall’art. 177 c.p.p. ne risulterebbe sprovvista.

Dalla lettura del  combinato disposto degli artt. 125 III comma e 546 comma I lett. E) c.p.p. si può affermare che , viceversa , questa particolare patologia della sentenza sia sanzionata proprio dalla nullità.

Se la sentenza deve essere motivata ai sensi del III comma dell’art. 125 c.p.p. ed i contenuti sono stabiliti espressamente dall’art. 546 comma I lett. E) , allora laddove manchevoli la renderebbero affetta da nullità .

Possiamo , dunque , tracciare una linea normativa composta dall’art. 111 comma VI cost. – art. 125 III comma c.p.p. – art. 546 comma I lett. E) c.p.p. , di per sé esaustiva dell’assunto sostenuto in questa sede.

A sostegno di questa interpretazione anche ulteriori ragioni di carattere sistemico e costituzionale.

Il processo penale è attualmente fondato su un sistema di carattere accusatorio cha trae ispirazione di rango costituzionale anche dalla presunzione di non colpevolezza.

Corollari di questa fonte ispiratrice del sistema processuale sono costituiti dal principio costituzionale del diritto di difesa e dalla previsione dell’assunzione della prova nel contraddittorio tra le parti , che indubbiamente costituisce una regola di giudizio servente la giurisdizione ma anche e soprattutto una concreta manifestazione a tutela dell’imputato.

Come tutti i sistemi processuali di carattere accusatorio , in ragione della presunzione di non colpevolezza , anche il vigente è caratterizzato dal principio dell’onere della prova incombente sull’organo della pubblica accusa , prova di colpevolezza che deve contraddistinguersi per assolutezza e certezza ; viceversa , la soluzione assolutoria può essere caratterizzata dalla formula dubitativa .

La previsione dell’assoluzione per insufficienza di  prove già contemplata dal codice di rito penale Rocco all’art. 479 [xii] III comma c.p.p. , è stata parimenti prevista nella redazione del nuovo codice di procedura penale inserendola nel II comma dell’art. 530 c.p.p.

Inoltre il legislatore è intervenuto riformando l’art. 533 c.p.p.[xiii] con l’inserimento del principio del superamento del ragionevole dubbio che , senza ombra di dubbio , è andato a rafforzare la regola di giudizio dell’assolutezza e certezza della prova di accusa.

In tali sensi si è espresso il massimo consesso giurisprudenziale in diversi interventi, finalizzati a dirimere la delicata questione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a seguito di sentenza assolutoria[xiv] , emessa anche in sede di giudizio abbreviato[xv]principio poi riformato dal decreto legislativo Cartabia – , oltre che nel caso di sentenza di condanna emessa in I grado[xvi].

Ordunque , se la legge stabilisce che è possibile ritenere la colpevolezza solo con un giudizio che superi qualsiasi ragionevole dubbio scaturito dall’istruttoria dibattimentale , ne deriva che soltanto l’integrale analisi del compendio probatorio può consentire un legittimo giudizio di accertata responsabilità che deve , in ogni caso , essere motivato mediante lo scrutinio di tutte le prove assunte nel dibattimento.

Ovviamente il principio è assoluto ed attinente a tutte le parti processuali che abbiano chiesto e partecipato all’assunzione di prove , ma tanto più all’imputato.

Possiamo , pertanto , trarre una prima conclusione : la sentenza di I grado che non affronti l’analisi di tutte le prove assunte nel processo è affetta da un vizio di violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità e costituisce una insuperabile distonìa del sistema processuale oltre che essere  affetta da palese incostituzionalità.

Medesimo criterio di valutazione e giudizio deve investire anche la sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 598 c.p.p.[xvii] cheo del contenuto della prova documentale estende le regole disciplinanti il I grado di giudizio anche al secondo grado.

Le impugnazioni penali sono sorrette dal principio del tantum devolutum quantum appellatum previsto dall’art. 597 comma I c.p.p. secondo cui , eccezion fatta per quanto stabilito nel medesimo articolo al V comma , il giudice dell’impugnazione deve affrontare tutte le richieste e le eccezioni come motivate in sede di atto d’impugnazione , residuandogli poteri d’intervento ex officio[xviii].

Se la decisione di appello può e deve riguardare esclusivamente quanto devoluto dall’appellante , creando in ogni caso un confine decisionale detrattivo della posizione dell’impugnante , di contro tutte le questioni oggetto della decisione di II grado devono essere affrontate e risolte , come si ricava dalla  lettura del combinato disposto degli artt. 546 e 597 c.p.p. ,  con adeguata motivazione in sentenza.

Nulla esclude la condivisione sia del decisum che delle medesime argomentazioni poste a base dello stesso da parte del giudice di I grado ma non si può ritenere esentato il giudice del gravame dall’indicazione in sede motivazionale della espressa condivisione e dalla esplicita indicazione delle motivazioni.

Nulla esclude una succinta motivazione , ma è necessario che tale sia per effetto di quanto stabilito nell’art. 546 comma I lett. E) c.p.p.

Tanto si ricava dal connubio tra il principio del doppio grado di giurisdizione di merito e del libero convincimento del giudice , che consente sui medesimi presupposti probatori decisioni diametralmente opposte che devono essere sorrette dalla c.d.  motivazione rafforzata.

Così come è necessario che una riforma si fondi non solo su un’autonoma valutazione probatoria che porti a decisioni difformi sorretta da ragionevole motivazione ma anche su una adeguata spiegazione dell’infondatezza od anche dell’incongruità della decisione riformata , parimenti deve avvenire nel caso di conferma.

E’ proprio la vigenza del principio del libero convincimento del giudice di cui all’art. 192 comma I c.p.p. ad obbligare alla adeguata e congrua motivazione di conferma della sentenza di I grado.

L’art. 111 Cost. al comma VI stabilisce il principio della obbligatoria motivazione della sentenza ; il legislatore ordinario ha scelto quale criterio di giudizio il principio del libero convincimento del giudice , demandando a questi ed al suo prudente e ragionevole apprezzamento il potere di scelta e selezione dei dati probatori ritenuti rilevanti al fine di decidere e dunque attribuendo all’organo giurisdizionale la discrezionalità di valutazione del compendio probatorio onerandolo ed anzi obbligandolo a dar conto dei criteri adottati nel ritenere soccombenti taluni dati probatori.

Tale potere discrezionale è soggetto all’obbligatorietà motivazionale sancita da principio costituzionale e rispetto al quale il giudice non può esentarsi.

Anche in virtù di quanto stabilito nell’art. 546 comma I lettera E) , il giudice di appello che condividesse la ragioni poste a base della prima decisione è obbligato a darne conto con espressa indicazione , anche se ripetitiva.

La giurisprudenza di legittimità derogando al pacifico dato normativo ha istituito questo principio non previsto dalla legge della c.d. doppia conforme autorizzando men che sintetiche motivazioni  per relationem .

Non si obietta sulla creazione di principi di genesi giurisprudenziale nei casi di mancata previsione legislativa , tutt’altro , ma nel caso de quo siamo di fronte ad una contemplazione normativa sia costituzionale che ordinaria che  non pongono distinzioni , onerando anzi obbligando il giudice uti singuli all’adempimento.

Partendo da questi dati normativi , viceversa la S.c. ritiene : Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 – 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).”

L’assunto sposato dalla S.c. , inoltre , induce a creare situazioni illogiche ed equivoche , costringendo ad una interpretazione deduttiva , una sorta di mosaico ricostruttivo tra le due sentenze conformi anche al fine di impugnare il provvedimento.

Nel caso esaminato dalla S.c. , in un caso , cioè , di c.d. doppia conforme parimenti è necessario una adeguata motivazione che spieghi assecondando il principio del libero convincimento i motivi della condivisione non potendosi poggiare sulla motivazione per relationem rispetto alle doglianze presentate nell’impugnazione che necessitano di una risposta , se anche omogenea a quella di I grado , frutto del libero convincimento.

Costituisce violazione di fondamentale regola processuale ritenere che i giudici di seconde cure possano glissare su una specifica doglianza per implicito od anche per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata ; la valutazione della doglianza ed in ogni caso della prova  incombe sul secondo giudice di merito come lo speculare obbligo motivazionale per effetto del principio previsto dal I comma dell’art. 192 c.p.p.

 

Passando ad altro aspetto motivazionale , secondo la S.C. : Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (“Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice”).

Un obiettivo sindacato di questo principio porta a conclusioni diametralmente opposte.

Innanzitutto la premessa posta dai giudici di legittimità si fonda su un’ipotesi di conclamata violazione di legge consistente nell’omissione della valutazione di una prova – come visto –  non ammessa dalla legge processuale , per i motivi sopra esposti e su questo punto richiamati.

In secondo luogo , la ricorribilità in cassazione per c.d. travisamento della prova è prevista sia nel caso di ricorso immediato avverso la sentenza di I grado che avverso la sentenza emessa dalla corte territoriale.

Pertanto , se il legislatore l’ha prevista in tutti i casi è evidente che abbia preso in considerazione l’ipotesi che il giudice di appello investito della questione l’abbia risolta uniformemente alla prima decisione commettendo pari errore di valutazione del giudice di prime cure , oppure errore diverso ma comunque in difformità del contenuto della prova.

La disposizione prevista dall’art. 606 comma III c.p.p. pur prevedendo la inammissibilità per i casi di violazione di legge non dedotti con l’appello , quindi solo per violazione di legge  e non per il caso di vizio motivazionale , è pacificamente applicabile anche a tale citato caso.

In tale ipotesi è assolutamente legittimo il motivo di ricorso avente ad oggetto il travisamento della prova per effetto di un secondo errore commesso dal giudice di appello.

Appare quasi scontato segnalare che in tale ipotesi il vizio di legittimità possa verificarsi in residuali casi , visto e considerato la doppia valutazione effettuata , ma non è sostenibile che in tal caso il motivo denunciato sia affetto da inammissibilità.

Così decidendo la S.c. ha posto uno sbarramento all’eccezione di un vizio di rilevante importanza che decampa dalle previsioni normative.

Nemmeno è prospettabile una inammissibilità in quanto il vizio sarebbe fondato su una necessaria e previa valutazione di merito da parte del giudice di legittimità.

Nella previsione normativa di cui alla lettera E) del I comma dell’art. 606 c.p.p. è assodato e scontato che la verifica del denunciato vizio debba preliminarmente passare per una lettura del verbale di dibattimento o della prova documentale e presupporre una valutazione di merito.

Del resto , numerosi sono i casi di vizi di legittimità denunciabili alla S.c. che presuppongono necessariamente una valutazione in punto di fatto.

Basti pensare alla violazione dell’art. 192 III comma c.p.p. che presuppone una valutazione in punto di fatto tra i contenuti dichiarativi e l’assenza di riscontri da parte di altri elementi di prova ; ma l’elenco sarebbe piuttosto corposo e basterà quello citato.

A riscontro dell’assunto quivi esposto la stessa sentenza commentata offre particolare rilievo alla decisività della prova travisata rispetto all’impianto motivazionale , ritenendo la inammissibilità del motivo di ricorso laddove manchevole di tale caratteristica ; decisività valutabile da parte del giudice di legittimità esclusivamente mediante un vaglio di merito della prova de qua non solo rispetto ai contenuti della stessa ma anche e soprattutto rispetto all’integrale compendio probatorio utilizzato in sentenza onde coglierne la rilevanza.

Dunque , non deve essere pretestuosamente confusa la legittima denuncia di un vizio previsto dall’art. 606 c.p.p. presupponente una imprescindibile dimostrazione e valutazione di merito da parte del giudice ad quem , con una impugnazione avente ad oggetto un motivo di merito , ed in quanto tale inammissibile.

La violazione di legge , sia essa sostanziale o processuale , presuppone necessariamente una dimostrazione della veridicità dell’assunto che deve passare per una previa valutazione del merito della questione da parte del giudice di legittimità ; identico discorso vale per la mancata assunzione di prova decisiva o relativamente al vizio motivazionale che presuppone un confronto meritorio tra verbali di dibattimento , prove documentali e sentenza impugnata.

E’ illegittimo , a parere dello scrivente , sostenere che in caso di doppia conforme è inammissibile il motivo di ricorso che denunci un travisamento della prova già risolto dai giudici di appello salvo il caso di utilizzazione da parte di costoro di una prova non utilizzata dal giudice di prime cure , perché a parte la conclamazione di una violazione di legge consistente nella omessa valutazione di un dato probatorio esclude in linea di principio la possibilità di un secondo errore valutativo.

Il che è senza dubbio improbabile ma non escludibile.

Ciò che si contesta non è già la risoluzione in tali sensi adottata dalla corte nel caso che la occupava , ma , viceversa , l’aver sancito un principio generale valevole in tutti i casi di conferma di condanna dell’imputato.

 

Altro aspetto critico della decisione in commento è rappresentato dall’assunto secondo il quale sarebbe affetto da inammissibilità un motivo di doglianza di carattere motivazionale inadeguato ad assurgere al carattere della decisività , sopra accennato.

“….(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074).”

Nel passo motivazionale che precede la S.c. insiste , ancora una volta , nell’irrilevanza della omissione motivazionale relativa alle deduzioni difensive allorquando siano logicamente incompatibili con la decisione adottata ; senza ripeterci e riportandoci alle considerazioni di cui sopra , in vero , sfugge l’essenza ed il significato logico della motivazione.

La natura dell’impugnazione consta nella critica argomentata e motivata della decisione giudiziale , ovviamente , non condivisa .

Ed è , pacificamente , un atto a critica libera potendo investire sia il merito che la legittimità della sentenza senza vincoli  come , viceversa ,  posti dall’art. 606 c.p.p. nel caso di ricorso per cassazione.

Consentire di glissare sulla critica in quanto logicamente incompatibile con le argomentazioni della prima sentenza condivisa , significa svuotare integralmente il significato dell’impugnazione ; significa , cioè , che la ricostruzione logica effettuata dal giudice di prime cure resterà immune da ulteriori disamine critiche , laddove condivisa.

Ed anzi , la finalità del doppio grado di merito è individuabile proprio nella avvertita esigenza – in particolare dal legislatore sovra-nazionale – di accertare la responsabilità penale dell’imputato mediante lo strumento di un duplice valutazione e duplice motivazione che , in termini di maggiore certezza , possa sgomberare il campo dal ragionevole dubbio .

Ne deriva che la  necessarietà di una duplice valutazione di merito debba giocoforza passare per una concreta e fattiva analisi della sentenza di I grado e della doglianza proposta ed una conseguente motivazione sullo specifico punto.

L’obbligatorietà della motivazione unitamente al libero convincimento , in sede di appello , non consentono di caldeggiare l’assunto della S.c. , ed anzi , in caso di condivisione della decisione di I grado tanto più è richiesta dalla legge -per effetto del superamento del ragionevole dubbio ai fini di una condanna  – una conferma motivazionale , assunta anche sulla scorta delle medesime considerazioni seppur succintamente riportate , da parte del giudice dell’impugnazione.

Del tutto contra legem , poi , risulta ritenere l’inammissibilità da parte del giudice ad quem nel caso di mancata decisività del vizio denunciato e verificato.

Considerato che l’inammissibilità rappresenta la patologia della domanda di parte , per violazione di regole formali e sostanziali , e talvolta frutto della decadenza , la conclusione raggiunta non è condivisibile.

Secondo la corte di legittimità , difatti , pur prendendo atto della esistenza del vizio oggetto del ricorso , in mancanza dei criteri della rilevabilità ictu oculi e della decisività rispetto al generale apparato argomentativo l’impugnazione integrerebbe un aspetto patologico della domanda tale da non consentire una disamina della questione proposta.

Il principio deroga integralmente ai criteri legislativi.

Quel che si vuole intendere è che  se la proposta questione non sia condivisibile , tanto più per effetto di un  orientamento giurisprudenziale , ma in ogni caso esistente , provata ed eccepita , allora l’unica conclusione giuridica possibile potrà essere il rigetto.

In una parola ritenere la domanda processuale inammissibile allorquando eccepisca un vizio ritenuto comunque esistente costituisce un’aberrazione giuridica di rilevante entità.

Difatti solo l’aspecificità del motivo di impugnazione o la accertata inesistenza del vizio denunciato possono consentire di dichiarare il difetto genetico della domanda processuale con una pronuncia di inammissibilità.

 

Identica conclusione è da trarsi su altro principio fissato dalla corte di legittimità.

“. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l’omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell’8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).”

Innanzitutto riteniamo che la tesi non abbia fondamento in punto di legittimità ; abbiamo già argomentato sul tema , pertanto basterà richiamarci a quanto sopra scritto sull’obbligatorietà costituzionale e legislativa in tema di utilizzazione di tutti gli elementi di prova assunti nel dibattimento che , in caso contrario , non consentono una dichiarazione di inammissibilità ma , al più , di rigetto allorquando si prenda atto dell’omissione motivazionale perpetrata.

Se è pur vero che l’assunto della sentenza discorre di prospettiva atomistica  , non ben si comprende il motivo che renderebbe inammissibile un motivo di ricorso fondato su una richiesta violazione di legge processuale prevista a pena di nullità e non già sulla scorta della previsione di cui alla lettera E) dell’art. 606 comma I c.p.p. , atteso che , per le medesime ragioni di cui sopra e quivi richiamate , dal combinato disposto ex art. 125 comma III  e 546 comma I lett. E) non è consentito omettere la valutazione di una prova .

Il vero problema poteva essere rappresentato dal principio di  tassatività delle nullità e dalla mancata previsione di tale patologia nel caso di cui all’art. 546 comma I lett. E) c.p.p. , comunque , superato dal combinato disposto di cui sopra.

Per cui , a parere dello scrivente , accertata la omessa valutazione di una prova , se pur in una prospettiva atomistica , la corte di legittimità potrebbe optare per una soluzione di rigetto ma non già di inammissibilità ; ben diverso sarebbe stato nel caso di prova irrilevante rispetto ai fatti oggetto dell’imputazione e di doglianza sullo specifico punto , ma la motivazione stabilisce un principio generale prescindente da tale ultima considerazione.

Dunque , appare incomprensibile il dispositivo adottato dalla S.c. che limiterebbe l’eccezione sollevabile solo ai sensi della sola lettera E) dell’art. 606 comma I c.p.p. essendo pacificamente prevista la sanzione della nullità da apposita norma processuale e conseguentemente impugnabile anche ai sensi di una violazione di norma processuale sanzionata a pena di nullità , inutilizzabilità , inammissibilità o decadenza ex art. 606 comma I lett. C).

 

avv. Antonio Fusco

Foro di Napoli

 

[i] Art. 111 Costituzione

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 

[ii] Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di Montesquieu (La Brède, Bordeaux, 1689 – Parigi 1755) dal 1734 attese alla sua opera maggiore, De l’esprit des lois, che apparve a Ginevra nel 1748. Quest’opera può considerarsi il punto d’approdo di tutte le sue precedenti ricerche ed esperienze. Esponente della filosofia illuministica , sostiene nelle sua opera i motivi dell’illuminismo politico: repubblicanesimo, pacifismo, autonomia del cittadino di fronte allo stato (e quindi antidispotismo), anglofilia, tolleranza religiosa, egualitarismo.

 

[iii] Articolo 2. Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale.

  1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
  2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

 

[iv] La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (meglio noto come Patto internazionale sui diritti civili e politici), è un trattato delle Nazioni Unite , nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976. Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarla.

Articolo 14.

  1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un’accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l’interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l’interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
  2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
  3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie:
  4. a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta;
  5. b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
  6. c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
  7. d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
  8. e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
  9. f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
  10. g) a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole.
  11. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione.
  12. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
  13. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l’individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
  14. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

 

[v] Corte costituzionale sentenza n.° 110 del 22 giugno 1963 , Corte costituzionale sentenza n.° 41 del 31 maggio1965 , Corte costituzionale sentenza n.° 117 del 10 luglio 1973 , Corte costituzionale sentenza n.° 186 del 16 dicembre 1980 , Corte costituzionale sentenza n.° 62 del 15 aprile 1981 , Corte costituzionale sentenza n.° 80 del 26 gennaio 1988.

 

[vi] Corte costituzionale sentenza n.° 62 del 15 aprile 1981.

 

[vii] Vedi “Commento all’art. 111 Cost.” Denti , in La Magistratura tomo IV  in Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca 1987. Vedi anche “Principi costituzionali e riforma della procedura penale una rilettura della giurisprudenza costituzionale 1956-1988” G Riccio , A. De Caro , S. Marotta edizioni scientifiche italiane .

 

[viii] Il riferimento è alla legga costituzionale n.° 2 del 23 novembre 1999.

 

[ix] Art. 628 bis c.p.p. Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.

  1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando hanno proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
  2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall’interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall’articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
  3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.
  4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 635.
  5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
  6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
  7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 344 bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 128.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell’imputato di partecipare al processo.

 

[x] Art. 2 legge n.° 81 del 1987 : 95) diritto delle parti di svolgere le conclusioni  davanti  alla Corte di cassazione;”

 

[xi] Il nuovo testo è stato riformato dalla c.d. riforma Orlando intervenuta con la legge n.° 103/2017.

 

[xii] Art. 479 c.p.p. ( codice di Procedura penale 1930 )  Proscioglimento per altri motivi.

Fuori del caso preveduto dall’articolo precedente, se il fatto  non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se si tratta  di  persona non imputabile, o di  persona  non  punibile  perche’  il  fatto  non costituisce reato  o  per  un’altra  ragione,  il  giudice  pronuncia sentenza di assoluzione, enunciandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perche’ il  fatto  non sussiste o perche’ l’imputato non lo ha commesso, tanto nel  caso  in cui vi e’ la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non  lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova  che  il fatto sussiste o che l’imputato lo ha commesso.

Se non risultano  sufficienti  prove  per  condannare,  il  giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Se il reato e’ estinto,  se  l’azione  penale  non  avrebbe  potuto essere iniziata, se l’azione penale non puo’  essere  proseguita,  il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara  non  doversi  procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Quando occorre, il giudice ordina la liberazione del  prosciolto  e la cessazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate.

Con la sentenza e’ ordinata la cessazione delle misure di sicurezza gia’ provvisoriamente applicate e  che  debbono  essere  revocate  in conseguenza del proscioglimento,  e  sono  applicate  quelle  che  il giudice ritiene di dover ordinare a norma del codice penale.

 

[xiii] Con l’art. 5 della legge n.° 46 del 20 febbraio 2006 .

 

[xiv] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 .

 

[xv] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785. A tal uopo occorre segnalare come il D. Lgs. N.° 150/2022 – c.d. Riforma Cartabia – abbia normativamente superato il principio sposato dalle SS.UU. , stabilendo all’art 603 comma III bis c.p.p.  l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova  dichiarativa, solo nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito dell’integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p. , così escludendo l’obbligo di rinnovazione in caso di appello avverso una sentenza assolutoria all’esito di giudizio abbreviato ordinario non integrato probatoriamente ex officio dal giudice.

 

[xvi] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 14800 del 2018 udienza del 21/07/2017 ricorrente Troise.  Vedi anche il Processo digitale in data 21/04/2021 :  Le SS.UU. sulla non necessarietà della rinnovazione dibattimentale in Appello ai fini di una sentenza assolutoria dell’avv. Antonio Fusco del Foro di Napoli.

 

[xvii] Art. 598 c.p.p. Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.

In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

 

[xviii] Per un più completo approfondimento sul tema vedi anche Il processo digitale in data 5 maggio 2021 :  Il principio devolutivo ed i poteri officiosi del giudicante.