Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 14194 del 18/03/21 Presidente : P. Piccialli Relatore : V. Pezzella ricorrente : Sisti A.
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Uno dei temi più delicati del processo penale è quello relativo alle impugnazioni ed alla loro ammissibilità ed uno dei rapporti giuridico-processuali più frequenti esistenti nel nostro ordinamento è costituito dal rapporto tra processo penale e civile , come ampiamente testimoniato dal testo dell’art. 185 c.p.(1).
La sentenza in commento affronta ed interpreta il concetto di interesse ad impugnare della parte civile strettamente correlato alla efficacia della sentenza penale definitiva nel giudizio civile.
Più precisamente se ed entro quali limiti la parte civile abbia un concreto interesse a ricorrere in cassazione ai sensi dell’art. 568 comma IV c.p.p. avverso una sentenza che , allorquando definitiva , non esplichi alcuna efficacia in un eventuale giudizio civile teso alle restituzioni o riparazioni provocate dal fatto-reato ex art. 652 c.p.p (2) .
Appare , dunque , necessario affrontare il tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione in sede di giudizio extrapenale , allo scopo di poter individuare il concreto interesse che la costituita parte civile possa vantare , ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione , nella presentazione di un ricorso per cassazione avverso sentenza che non produrrà effetti nel futuro ed eventuale giudizio civile teso alle restituzioni oppure al risarcimento dei danni.
Per assolvere a tale compito è indispensabile , in premessa , dissertare sul rapporto tra processo penale e civile-amministrativo ; non v’è chi non colga la rilevanza della questione e cioè l’esigenza di prevedere se e come un determinato fatto che violi una norma penale ed al contempo generi il diritto alle restituzioni o al risarcimento del danno subito debba essere normativamente disciplinato in ragione dell’instaurando doppio binario processuale .
In linea generale possiamo affermare che la tendenza del legislatore italiano , a partire dal codice del 1865 (3) . sia sempre stata quella di consentire l’esperibilità in sede penale della pretesa risarcitoria e/o restitutoria del danneggiato dal reato.
Tale possibilità . storicamente riconosciuta al danneggiato dal reato , ha implicato la necessità di regolamentare il rapporto esistente tra interesse pubblico alla perseguibilità dell’autore del fatto-reato ed interesse privato al ripristino dello status quo ante , sin da tempi molto remoti.
I punti sensibili della disciplina sono sempre stati costituiti non solo dalla strutturale diversità tra i due processi ed alle conseguenti difficoltà di disciplinare la pretesa civilistica in un modello processuale proteso ad appurare altro , ma anche e soprattutto dalla regolamentazione della trasferibilità dell’accertamento processuale della pretesa risarcitoria dalla sede penale a quella naturale e viceversa , oltre alla sospensione dell’uno o dell’altro processo allo scopo di evitare un potenziale contrasto di giudicati.
Da ultimo , ma certo non in ordine di rilevanza , la avvertita necessità di disciplinare l’efficacia della sentenza penale di accertamento del fatto nella sede processualcivilistica.
Il vulnus era ed è individuabile , quindi , nella duplice possibilità riconosciuta al danneggiato di esercitare i propri diritti nella sede naturale oppure in sede di accertamento penale e conseguentemente prevederne i legali binari di trasferibilità dell’azione civile e di efficacia della sentenza penale nella sede civile.
Il difficile compito spettato al legislatore processuale è , pertanto , consistito nel tutelare il diritto all’azione pubblica , quello teso alla tutela dell’azione privata e soprattutto il principio di certezza delle situazioni giuridiche in tal modo annullando il rischio di giudicati confliggenti sullo stesso fatto storico ancorchè in ambiti diversi.
Senza addentrarci nella disamina normativamente particolareggiata dei codici di procedura penale del passato e limitandoci ad un confronto tra gli ultimi due modelli di processo penale vigenti nel nostro ordinamento giuridico , si può affermare che attualmente sussista una profonda differenza tale da sovvertire completamente i principi sanciti dal codice di rito penale Rocco.
Con l’entrata in vigore del codice di rito penale nel 1930 (4) , fu stabilito il principio dell’unità della giurisdizione .
Corollario a tale principio era costituito dalla prevalenza del giudizio penale sul giudizio civile.
Le ragioni che spinsero il legislatore a tale scelta sono individuabili nell’avvertita esigenza di annullare la possibilità di giudicati confliggenti sul medesimo fatto empirico attesa la duplice esperibilità della pretesa civilistica originata dalla commissione di un fatto di rilevanza penale , ma anche nella concezione della primarietà dell’interesse statuale che nel processo penale trovava la sua naturale e massima espressione.
In buona sostanza , se la commissione di un fatto generava interessi statuali e privati , l’azione dello Stato maggiormente radicato nella giurisdizione penale ove una delle parti era rappresentata da un soggetto pubblico , era in grado di soddisfare con massime garanzie di efficacia e celerità tanto la pretesa alla punizione del reo che la conseguente pretesa di carattere privatistico.
Tale concezione era originata anche dal più articolato complesso di strumenti processuali probatori messi a disposizione della pubblica accusa per giungere in modo completo all’accertamento della verità , strumenti di cui solitamente nel processo civile la parte privata attorea non poteva disporre (5) .
Per il raggiungimento di tale obiettivo il codice di procedura penale prevedeva l’obbligatoria sospensione del processo civile intrapreso dal danneggiato a seguito dell’esercizio dell’azione penale , in attesa della definitività della sentenza penale ; tranne che in un unico caso , quindi , la giurisdizione civile non avrebbe potuto , in pendenza del processo penale , accertare il fatto storico ed il suo l’autore ; allo stesso tempo era previsto che qualora il titolare della pretesa risarcitoria avesse dapprima esercitato l’azione civile di danno nel processo civile e poi trasferito la domanda risarcitoria nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, una tale scelta avrebbe comportato la rinuncia di diritto al giudizio civile precedentemente intrapreso. A tal uopo il codice di rito (6) prevedeva la possibilità di una translatio iudicii sino alla sentenza civile di I grado , non oltre.
L’unico caso in cui il giudizio civile non era sospeso era rappresentato dall’ipotesi che fosse emessa sentenza civile di I grado prima dell’esercizio dell’azione penale.
Infine , la sentenza penale era permeata da un’efficacia assoluta , erga omnes , il che costituiva forse l’effetto maggiormente dirompente dell’intera disciplina potendo essere fatta valere in qualsiasi processo civile , verso chiunque.
Appare evidente che siffatto principio andava ad incidere negativamente sui soggetti civilmente responsabili del fatto-reato commesso dall’imputato ed particolarmente sul loro diritto di difesa che ne risultava integralmente , o quasi , svuotato.
Difatti , l’efficacia della sentenza penale definitiva esercitava i suoi effetti in ambito civilistico-amministrativo anche verso coloro che non avessero partecipato al processo penale.
Ne derivava , quindi , un pregiudizio molto oneroso per la parte eventuale del processo penale .
Tale effetto non solo si determinava nelle causa civile-amministrativa di danno , ma in qualsiasi giudizio avente ad oggetto una controversia comunque connessa ai fatti storici giudicati in sede penale , ex art. 28 c.p.p. codice procedura penale Rocco , sui quali non vi era ragione di istruzione dibattimentale proprio per effetto della sentenza penale definitiva , accertativa dei medesimi.
Il pregiudizio fu notevolmente amplificato dalla previsione nella Carta costituzionale del diritto di difesa ex art. 24.
Se , da un lato , il principio di unità della giurisdizione soddisfaceva la certezza delle situazioni giuridiche , così come articolato generava uno scontro frontale con il diritto di difesa di coloro che non avessero preso parte al processo penale e ciò non ostante subissero gli effetti della sentenza penale definitiva.
L’intervento della Corte costituzionale non tardò ad arrivare (7) ; in un primo tenue intervento fu chiamata a verificare l’illegittimità dell’art. 28 c.p.p. :”Come si é accennato, nelle due ordinanze e nella difesa della parte privata, si sostiene la illegittimità dell’art. 28 del Codice di procedura penale, in quanto attribuisce autorità di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, ai fatti materiali oggetto del giudizio penale, quando la controversia ad essi si ricolleghi. Da ciò deriverebbe, da un lato, un ostacolo al libero apprezzamento del giudice civile o amministrativo circa i fatti stessi e, dall’altro, una limitazione per i terzi estranei al processo penale; ai quali non sarebbe consentito rimettere in discussione né la sussistenza dei fatti anzidetti, né le modalità con le quali si sono verificati. Donde la violazione dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione.”
Pur decidendo per la conformità costituzionale del predetto articolo la Corte stabilì :” Da tutto ciò discende l’efficacia del giudicato, ai sensi e nei limiti segnati dall’art. 28, e il divieto che ne consegue, per il giudice e per le parti, nel giudizio civile o amministrativo, di rimettere in discussione, anche indirettamente, quello stesso fatto così come risulta configurato, nella sua obiettiva consistenza, dalla sentenza penale. Divieto che, per altro, non sussiste, come generalmente si ritiene, per ciò che riguarda la valutazione giuridica, nei detti giudizi, del fatto stesso e delle conseguenze che ne derivano, ai fini della definizione della controversia; e che, d’altra parte, non trova applicazione, come pure si ritiene, quando intervenga una causa estintiva del reato…… gli accennati effetti del giudicato penale non si ricollegano, come si assume, al principio dell’unità della giurisdizione, ammesso che un tale principio sia accolto nel nostro sistema, e che non dipendono neppure da una pretesa prevalenza della giurisdizione penale su quella civile e amministrativa. Poiché l’art. 28, in esame, va inquadrato nel sistema di coordinamento fra le diverse giurisdizioni: coordinamento preveduto anche in altre norme del Codice di procedura penale.”
La Corte delineava non solo una autonomia nella valutazione giuridica dei fatti già valutati in sede penale da parte della giurisdizione civile o amministrativa , ma soprattutto , poneva in discussione quale principio giuridico reggente il rapporto tra processo penale e civile-amministrativo , l’esistenza della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile o amministrativa , ritenendola più semplicemente una norma di coordinamento tra le giurisdizioni esistenti.
Successivamente la Corte delle leggi emise un provvedimento (8) molto più incisivo stabilendo che la funzione unitaria della giurisdizione fosse quella di garantire la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi attraverso molteplici giurisdizioni le quali , ciascuna con distinta competenza , assicurassero e non già riducessero una più adeguata risposta di giustizia.
Se , dunque , l’ordinamento aveva previsto più branche giurisdizionali ciascuna con una migliore e adeguata competenza funzionale su determinate materie giuridiche tale previsione aveva il precipuo scopo di migliorare la funzione giurisdizionale e non pregiudicarla in relazione alla tutela ed al diritto di difesa della parte privata.
Secondo la Consulta : “certezza del diritto […] trova la sua guarentigia, ma anche i suoi limiti, nell’istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel senso non già di richiedere la coerenza logico formale fra i vari giudicati, ma nell’altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle statuizioni e ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenirvi”. La finalità della certezza in tanto poteva trovare tutela nell’ordinamento in quanto fosse stata data la possibilità ai soggetti destinatari degli effetti di partecipare al processo in cui la certezza giuridica stessa di un determinato assetto di rapporti giuridici è venuta in essere.
Così si ebbe ad equiparare il principio della certezza delle situazioni giuridiche al diritto di difesa .
La critica all’efficacia erga omnes della sentenza penale , trovava nella sentenza citata ampio sfogo giuridico e poneva le basi di carattere costituzionale per un sostanziale cambiamento.
Sulla scorta di queste premesse poste dalla Corte costituzionale , il nuovo codice di procedura penale si caratterizza per il principio dell’autonomia della giurisdizione civile e amministrativa rispetto a quella penale , come è dato rilevarsi dalla lettura dell’art. 75 c.p.p. (9).
Esperita l’azione civile nella sede naturale , questa prosegue il suo corso in maniera autonoma ed indipendente anche se in pendenza di processo penale sullo stesso fatto empirico , eventualità categoricamente esclusa per il passato.
Il legislatore processuale ha demandato alla libera scelta della parte danneggiata se proseguire in sede civile oppure trasferire l’azione nella sede penale ; in tale caso – come già previsto in vigenza del codice di rito Rocco – la translatio iudicii determina la rinuncia agli atti del giudizio civile , ed è possibile sino all’emissione della sentenza civile di I grado.
Fatta salva l’ipotesi di azione civile dopo la costituzione nel giudizio penale o dopo l’emissione della sentenza penale di I grado ( senza costituzione di parte civile in tale giudizio ) , unici casi che prevedono la sospensione del giudizio civile in attesa della definitività della sentenza penale , in ogni caso il processo civile segue il suo corso naturale senza alcuna influenza di alcun genere determinata dalla contemporanea pendenza del processo penale o dalla decisione sul caso , potendosi in tali casi anche generare un contrasto tra giudicati.
Questa eventualità è tanto più concretizzabile in riferimento al soggetto civilmente responsabile dell’azione o omissione dell’imputato , rispetto alla quale situazione si può realizzare una sorta di doppio binario processuale .
La possibilità di agire contemporaneamente a fini restitutori o risarcitori sia in sede penale che civile è prevista dall’ordinamento processuale purchè esercitata nei confronti di soggetti diversi : è il caso di costituzione di parte civile in sede penale nei confronti dell’imputato ed al contempo di citazione in giudizio civile per il soggetto civilmente responsabile dell’azione dell’imputato.
In tal caso la contemporaneità delle azioni è assolutamente legittima , a condizione che nel processo penale non sia più consentito, secondo quanto disposto dall’art. 83 comma 2 c.p.p. , di citare il responsabile civile e quando quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 85 comma 1 c.p.p. non può più intervenire volontariamente.
Il contrasto tra giudicati , potenziale frutto dell’autonomia delle giurisdizioni , è un rischio che deve essere teoricamente contemplato : “…..l’art. 75 c.p.p. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica” (10).
A rafforzare il principio dell’autonomia delle giurisdizioni anche la giurisprudenza civile che , da tempo , ha sancito la legittimità del predetto principio :” non essendo stata riprodotta, nel nuovo codice di procedura penale, la disposizione (di cui all’art. 3, comma 2) del codice abrogato – si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile – ma sia stato instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi – con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi di sospensione tassativamente previste (dall’art. 75, comma 3, del nuovo c.p.p.), il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti” (11) .
La Corte costituzionale (12) , contribuendo a dare nuovo vigore al principio , ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma che – in merito al processo penale a carico delle alte cariche dello stato – sanciva l’impossibilità di agire in sede civile nei confronti delle stesse in quanto sottoposta alla obbligatoria sospensione del processo penale in vigenza della carica istituzionale dell’indagato.
Sulla base della sentenza il legislatore (13) ha modificato la norma stabilendo la possibilità di agire in giudizio civile nei confronti delle alte cariche dello stato senza patire la medesima sospensione del processo penale.
Ma la differenza più sostanziosa rispetto al codice di rito Rocco si riscontra nelle disposizioni contenute negli artt. 651 , 651 bis , 652 e 654 c.p.p. , in tema di efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile e amministrativo che sanciscono una rottura con il codice previgente.
Per quanto concerne gli artt. 651 e 652 c.p.p. disciplinanti l’efficacia della sentenza penale definitiva rispettivamente di condanna e di assoluzione nei giudizi civili-amministrativi di danno , va evidenziato come l’efficacia sia limitata esclusivamente all’esistenza del fatto storico , alla sua illiceità ed alla commissione o non commissione da parte dell’imputato .
L’efficacia è , pertanto , limitata alle sentenze attestanti che l’imputato ha commesso il fatto ed a quelle che lo assolvono per non aver commesso il fatto oppure il fatto non sussiste unitamente all’aver esercitato una facoltà legittima o nell’adempimento di un dovere ; tutte le altre formule di proscioglimento previste negli art. 530 c.p.p. non rilevano e non esercitano alcuna efficacia nel giudizio civile o amministrativo teso al risarcimento del danno o alle restituzioni.
Occorre aggiungere che la formula adoperata dal giudice penale perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il fatto , in grado di incidere nel giudizio civile-amministrativo di danno , non rileva nel caso in cui dal corpo motivazionale della sentenza penale emerga di fatto altra formula ; secondo il massimo consesso (14) giurisprudenziale , difatti , nel caso venga adoperata erroneamente una formula prevista dall’art. 652 c.p.p. ma dal testo della sentenza emerga una formula diversa , è quest’ultima a dover essere presa in considerazione ai fini dell’efficacia (15) . In tal modo la nomofilachia ha stabilito un’autonomia di verifica ed accertamento del contenuto della sentenza penale da parte della giurisdizione civile.
Tale interpretazione rafforza il principio di autonomia delle giurisdizioni.
Esaminando altro aspetto della complessa vicenda , la giurisprudenza di legittimità era , per il passato , orientata ad escludere l’efficacia della sentenza di assoluzione emessa ai sensi del II comma dell’art. 530 c.p.p. conformandosi alla interpretazione giurisprudenziale in vigenza del vecchio codice di procedura penale , ritenendo che la formula dubitativa non determinasse effetti preclusivi al giudice civile ai fini di una condanna al risarcimento danni-restituzioni . Negli ultimi anni l’interpretazione prevalente consta nella assoluta efficacia della sentenza assolutoria emessa ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p. , non essendo stata ritenuta alcuna equivalenza con la formula prevista dal vecchio rito della insufficienza di prove (16) .
In merito ai soggetti verso cui svolgere effetti , le sentenze penali di condanna oppure assoluzione operano esclusivamente nei confronti di coloro che hanno partecipato al processo penale siano essi parti civili o responsabili civili , in piena attuazione del principio costituzionale del diritto di difesa.
Per quanto concerne la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. svolge efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno in relazione alla sussistenza del fatto storico , alla sua illiceità ed alla commissione da parte dell’imputato , ben potendo essere prodotta nel giudizio civile-amministrativo di danno ai fini del ristoro.
Relativamente ai giudizi amministrativi o civili non tesi al ristoro del danno provocato dal reato , la sentenza penale svolge i suoi effetti allorquando il giudizio verta su diritti o interessi legittimi il cui riconoscimento dipenda da fatti accertati in sede penale , sempre che la legge civile non ponga limiti specifici in merito alla prova al riguardo ed i fatti siano stati ritenuti rilevanti nella sentenza penale.
La disposizione si appalesa ben diversa dall’art. 28 c.p.p. contemplato dal vecchio codice di rito penale.
Il caso che ci occupa vedeva la parte civile ricorrere in cassazione avverso una sentenza assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Essendo esclusa l’efficacia nel giudizio civile-amministrativo di danno della predetta sentenza assolutoria , la difesa dell’imputato chiedeva dichiararsi l’inammissibilità per carenza di interesse , ben potendo il danneggiato dal reato far valere le proprie ragioni nella sede naturale senza alcun pregiudizio dettato dalla formula assolutoria , per l’appunto esclusa dall’art. 652 c.p.p.
La sentenza in commento valuta l’ammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile ritenendo un concreto interesse all’impugnazione , teoricamente escluso dalla formula prevista dalla sentenza impugnata in base al dettato normativo di cui all’art. 652 c.p.p.
Secondo la S.c. : “…il ricorso è ammissibile, ritenendosi di dover aderire all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto le limitazioni all’efficacia del giudicato previste dall’art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall’art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare “ab initio” l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali……… altra pronuncia ha anche posto l’accento sul fatto che, chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio “ex novo” (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182).”
Dall’esame del corpo motivazionale si evince che il diritto all’impugnazione di cui gode la parte civile ex art. 576 c.p.p. ha la massima estensione in ragione dell’interesse della parte processuale ad ottenere una riforma attestante la commissione del fatto illecito da parte dell’imputato e quindi la sua responsabilità civile oppure ottenere l’annullamento di sentenza di proscioglimento a fini prettamente civilistici. Quindi la scelta di costituirsi parte nel processo penale determina la prerogativa di esercitare i propri diritti ad impugnandum non potendo , di contro , essere limitata dalla disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. in tema di efficacia nel giudizio civile.
La corte richiama la motivazione della sentenza SS.UU (17) Guerra :”…. hanno affermato l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, sebbene priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, “al fine di ottenere l’affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché”, come già ricordato, “chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall’inizio”. In tale prospettiva il diritto all’impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civile dall’art. 576 cod. proc. pen., «non soffre alcuna limitazione in relazione alla formula di assoluzione, dato che la scelta di esercitare i propri diritti in sede penale implica che la parte abbia la prerogativa di percorrere l’intero itinerario processuale previsto per le impugnazioni a nulla rilevando le limitazioni all’efficacia di giudicato previste dall’art. 652 cod. proc. pen., che non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, ma operano sul piano dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile”.
La sentenza cita anche le SS.UU. Papaleo (18) per espresso richiamo operato dalla sentenza n.° 56626/20 emessa dalla VI sezione :”…. avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno, lo stesso ha «interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto», sì che non gli si può negare l’interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come è nel caso in esame, di efficacia preclusiva»…… è stata inoltre ritenuta condivisibile la richiamata considerazione secondo cui, «in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, le limitazioni all’efficacia di giudicato, previste dall’art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall’art. 576 cod. proc. pen…….”
Ritenere che la partecipazione ad un giudizio determini un diritto della parte processuale ad ottenere il massimo di quanto gli può essere riconosciuto è un principio condivisibile ma tenendo bene in considerazione che la pretesa risarcitoria-restitutoria si svolge nella sua sede non naturale ben potendo essere esperibile senza alcuna forma o sorta di limitazione – a differenza del passato – nella sede naturale.
Nella decisione si riscontra il rispetto del principio della parità delle parti processuali che , in qualità di elemento strettamente peculiare del processo di stampo accusatorio , è un bene giuridico-processuale di valore ed in quanto tale va caldeggiato e tutelato ; non ostante la S.c. non lo richiami espressamente possiamo interpretare la ratio decidendi in questi sensi. Previsto dalla direttiva n.° 3 della legge delega , il principio fissa quale regola imprescindibile la parità in ogni stato e grado del procedimento non solo tra accusa e difesa , ma in relazione a tutte le altre potenziali parti processuali e più in particolare alla parti eventuali del processo penale quali sono la parte civile , il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Infine sostenere , in ogni caso , un concreto interesse ad impugnare allo scopo di evitare un nuovo processo civile da svolgersi ab initio risulta senz’altro compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Il punto più critico della sentenza è costituito dal concetto di concreto interesse ad impugnandum previsto dal IV comma dell’art. 568 c.p.p. , ritenuto mancante dalla difesa dell’imputato in quanto per espresso dettato normativo di cui all’art. 652 c.p.p. una sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato non esplica alcuna efficacia nel giudizio civile-amministrativo di danno.
In vero , la circostanza non appare di poco momento ; difatti , la sentenza ricorsa in cassazione dalla parte civile attestava comunque l’esistenza di un fatto storico , il determinarsi di un evento che pur non costituendo reato perché sprovvisto di tutti gli elementi strutturali conformi al principio di tipicità era comunque accaduto consentendo quell’utilizzazione in sede civile che avrebbe soddisfatto la sua partecipazione al processo penale ed al contempo reso non vana tale partecipazione.
La S.c. surroga tale concetto nel diritto all’impugnazione previsto dall’art. 576 c.p.p. proteso ad ottenere in sede penale una sentenza di condanna di carattere civilistico per fatto illecito altrui , che ai sensi dell’art. 651 c.p.p. sia efficace ed utilizzabile in sede civile e che , comunque in ogni caso , si eviterebbe un processo in sede civile da cominciare ex novo.
La decisione appare conforme sul piano sistematico anche in relazione all’art. 578 c.p.p. secondo cui in caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o prescrizione a seguito di sentenza di condanna ai fini civilistici in I grado , la Corte di appello o la Corte di cassazione devono decidere in merito alle disposizioni ed ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
In maniera antinomica rispetto a tale ratio di carattere estensivo , la corte nomofilattica aveva escluso in altro provvedimento l’interesse ad impugnare dell’imputato assolto ai sensi del II comma dell’art. 530 c.p.p. al fine di ottenere la formula prevista dal I comma , in quanto entrambe svolgevano efficacia nel giudizio civile (19) . Sul piano strettamente logico queste decisioni correttamente individuavano il punto focale della vicenda non già in un diritto all’impugnazione bensì in un concreto interesse alla stessa.
Proprio in relazione a tale ultimo aspetto la giurisprudenza (20) ha correttamente delineato una chiave interpretativa del concreto interesse ad impugnandum della parte civile in fattispecie riguardanti l’art. 651 bis c.p.p..
Non sussisterebbe concreto interesse all’impugnazione della parte civile nel caso di sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto :” La parte civile, infatti, non può far valere l’erroneità della pronuncia sotto il profilo penale della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non potendo ritenersi quella pronuncia lesiva dei diritti e delle aspettative “civilistiche” del danneggiato, che potrà far valere in sede civile la sua pretesa risarcitoria, peraltro giovandosi delle favor probatorio garantito dalla apposita previsione di cui all’art.651 bis c.p.p.”
In sintesi , la particolare vantaggiosità creata dalla definitività della sentenza penale per particolare tenuità del fatto – che fa stato nel giudizio civile in relazione alla commissione del fatto da parte dell’imputato ed alla sua illiceità ex art. 651 bis comma I c.p.p.- renderebbe tanto più facilmente percorribile la sede civile.
Le SS. UU. Schirru hanno affermato l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile all’ impugnazione finalizzata ad impedirne l’operatività.
A parere dello scrivente la sentenza Schirru ha sposato integralmente la critica esposta in questa sede verso la sentenza commentata così creando una contrasto interpretativo sul concetto di interesse ad impugnare.
La insistenza motivazionale della sentenza commentata sullo specifico punto e cioè l’intento di evitare in sede civile una nuovo processo già parzialmente istruito in sede penale , però , denota a parere dello scrivente un quid pluris .
Se si sostiene un interesse concreto , allo scopo di evitare una nuova istruzione dibattimentale o parte di essa in sede civile :”… “chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall’inizio.” , ciò corrisponde alla normativa in essere ; difatti l’art. 578 c.p.p. stabilisce il diritto all’impugnazione della parte civile avverso sentenza di condanna in merito ai capi civilistici della sentenza ai soli effetti civili ed avverso la sentenza di proscioglimento. In caso di accoglimento dell’appello della parte civile , la Corte territoriale deve trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p.
Parimenti dicasi nel caso di sentenza di proscioglimento pronunciata in grado di appello ricorsa in cassazione dalla parte civile con accoglimento ; ex art. 622 c.p.p. gli atti vengono inviati al giudice di appello civile competente per valore.
In questi casi la vicenda penale è risolta definitivamente , valendo l’impugnazione della parte civile esclusivamente ai fini civilistici .
A ciò si aggiunga che in tale sede processuale è ben possibile produrre quale prova documentale un atto del processo penale ivi compresa una sentenza priva di efficacia secondo le disposizioni di rito penali , da valutarsi ex art. 116 c.p.c. secondo “il prudente apprezzamento del giudice”.
La giurisprudenza di legittimità civile (21) ne ha , in particolare negli ultimi tempi , stabilito l’utilizzabilità ai fini del giudizio ritenendo che rappresentino legittima fonte del convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e siano idonee a fondare la decisione elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, con il rispetto dei limiti stabiliti dal codice di procedura civile (22) .
A riscontro dell’orientamento giurisprudenziale citato , la recente riforma del processo penale Cartabia (23) ha stabilito che in caso di ordinanza di improcedibilità dell’azione penale pronunciata dalla corte di appello o di cassazione si rinvia per la prosecuzione del giudizio sulle restituzioni o risarcimento del cagionato danno al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.
In conclusione l’autonomia delle giurisdizioni si riscontra pienamente nel caso in cui l’azione civile si determini nella sede naturale – tanto da potersi verificare un contrasto tra giudicati – .
Appare velatamente più debole nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale ; difatti nei casi espressamente previsti dagli articoli 651-654 c.p.p. la sentenza penale esplica efficacia nei termini previsti dalle norme ma , soprattutto , la celebrazione del processo penale nel suo insieme è in grado di esplicare una sua efficacia nel giudizio civile mediante l’utilizzabilità della sentenza e delle prove assunte in sede penale secondo il disposto dell’art. 116 c.p.c. , ed oggi – ma esclusivamente in caso di ordinanza di improcedibilità dell’azione penale con rinvio al giudice civile – tanto più in virtù dell’introduzione del comma 1 bis nell’art. 578 c.p.p. con espressa indicazione di valutazione delle prove assunte nell’istruttoria dibattimentale del processo penale da parte del giudice civile competente per valore in grado di appello secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile.
Questo , in vero , appare intendersi dal contenuto della sentenza commentata che sposta l’equilibrio dell’autonomia delle giurisdizioni in favore della sentenza penale.
Avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
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(1) Art. 185 c.p. : 1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
- Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
(2) Art. 652 c.p.p. : Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile , salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2 .
- La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
(3) L’istituto dell’azione civile nel processo penale ha, infatti, origini antiche. Esso fu introdotto in Italia, per la prima volta, dall’Editto napoleonico dell’8 settembre 1807, poi recepito nelle legislazioni degli Stati pre-unitari, tra cui anche il codice del Regno di Sardegna del 1847. Tale codice, applicato via via alle province annesse, e disciplinante l’istituto dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale allo scopo di richiedere in tale sede il risarcimento del danno e le restituzioni, diventò poi, seppur con delle rielaborazioni e degli adeguamenti, il codice di procedura penale del Regno d’Italia del 1865.
(4) Art. 3 Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari.
1 Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale puo’ ravvisarsi un reato perseguibile d’ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di un reato non perseguibile d’ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all’Autorita’ competente.
2 Se viene iniziata l’azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile e’ sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell’istruzione la sentenza di proscioglimento non piu’ soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.
3 Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorita’.
4 Quando l’azione penale e’ gia’ in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorita’ che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.
(5) Di contrario avviso parte della dottrina in particolare F. CARNELUTTI nel suo Intervento, in AA.VV. Convegno sull’efficacia del giudicato penale nel processo civile, Venezia, 5-6 ottobre 1956″, Milano, 1960, p. 83. Più di recente, il tema della verità giudiziale è stato oggetto di una profonda riflessione ad opera di Michele Taruffo, il quale ha sottolineato come sia necessario espellere dai criteri valutativi di un qualsiasi modello processuale quello della idoneità dello stesso alla ricerca della verità: si veda, a tale proposito, M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, in L. MENGONI (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1992.
(6) Art. 24 c.p.p. codice di procedura penale Rocco.
(7) Corte costituzionale sentenza n.° 5 del 19 febbraio 1965.
(8) Corte costituzionale sentenza n.° 55 del 22 marzo 1971 .
(9) Art. 75 c.p.p. Rapporti tra azione civile e azione penale.
- L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
- L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
- Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
(10) Corte Costituzionale sentenza n.° 233 del 11 luglio 2003 .
(11) Cassazione Civile sentenza n.° 5530 del 9 aprile 2003 e nello stesso senso anche Cassazione Civile sentenza n.° 1501 del 27 febbraio 1996 e Cassazione Civile sentenza n.° 3392 del 7 maggio 1997.
(12) Corte costituzionale sentenza n.° 24 del 13 gennaio 2004 .
(13) Il legislatore ha poi recepito le indicazioni contenute in tale pronuncia della Corte Costituzionale prevedendo, in tema di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, all’art. 1, comma 6, l. 23 luglio 2008, n. 124 che “nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3, del codice di procedura penale”.
(14) SS.UU penali sentenza n.° 40049 del 29 maggio 2008 , ricorrente Guerra .
(15) Cassazione penale sez. VI sentenza n.° 6692 del 16 dicembre 2014 : “È inammissibile per carenza d’interesse il ricorso dell’imputato avverso la sentenza di assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria “perchè il fatto non sussiste”, ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell’elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l’impugnante.” (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale).
(16) Cassazione penale sezione V sentenza n.° 49580 del 26/09/2014, ricorrente Rosa ; Cassazione penale III sezione sentenza n.° 51445 del 15/09/2016, ricorrente Papotti, nella quale è stabilito che non sussiste l’interesse dell’imputato a ricorrere la sentenza emessa ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p. in quanto espleta efficacia extrapenale ordinaria ; negli stessi sensi Cassazione penale V sezione sentenza n.° 30745 del 09/07/21 e Cassazione penale sez. VI 20 novembre 2013 sentenza n.° 49855. Da ultimo , Cassazione penale V sezione sentenza n.° 25968 del 06/07/21 secondo cui :” Non sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extrapenali.”.
(17) SS.UU penali sentenza n.° 40049 del 29 maggio 2008 , Guerra .
(18) SS.UU. penali sentenza n.° 28911 del 28/03/2019, Papaleo .
(19) Vedi nota 15 .
(20) Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 28018 del 11/05/21 . Vedi anche cassazione penale sezione V sentenza n.° 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, P.C. in proc. Tedesco, Rv. 272838; Cassazione penale sezione V sentenza n.° 45131 del 14 giugno 2019, n.m.; cassazione penale sezione V sentenza n.° 4735 del 18/07/2018, dep. 2019, n.m..
(21) Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 19521 del 19 luglio 2019 secondo cui il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall’altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l’obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell’istruttoria civile di primo grado, come avvenuto nella specie). Vedi anche Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 18025 del 4 luglio 2019 secondo cui le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.
(22) Cassazione civile Sezione III, sentenza n. 16916 del 25 giugno 2019 secondo cui nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l’ “utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall’art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie. Vedi anche Cassazione civile, Sezione VI-1, ordinanza n. 20255 del 25 luglio 2019 secondo cui le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell’art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all’interno del giudizio civile medesimo.
(23) Legge n.° 134 del 27/09/21 art. 2 comma II lett. B) . in riforma dell’art 578 c.p.p. ed introducendo il comma 1 bis stabilisce : “ Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 -bis , rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”.
