Dal sito della Cassazione

Con la sentenza n. 37503, ud. 23/06/2022, deposito del 5/10/2022, le SS.UU. hanno stabilito il seguente principio: «in caso di sospensione condizionale della pena subordinata aII”adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato delle provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale deII”istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice deII’impugnazione o da quello dell’ esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, Io stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.».