L’ESTENSIONE DELLE IMPUGNAZIONI , LA PRESCRIZIONE NON DEROGA AL PRINCIPIO DI INTANGIBILITA’ DEL GIUDICATO PENALE
SS.UU. sentenza n.° 3391 udienza 26/10/17 ( depositata 24/01/18 ) Presidente : Canzio G. Relatore Rotundo V. Ricorrente : PG Corte appello Napoli imp. Visconti
La sentenza in commento affronta ed interpreta uno dei principi generali delle impugnazioni penali , il principio di estensione delle impugnazioni disciplinato dall’art. 587 c.p.p.
Secondo tale disposizione normativa in ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato l’impugnazione proposta da uno di essi può giovare , se accolta , anche ai concorrenti rimasti inerti purchè sia fondata su motivi non esclusivamente personali. Una impugnazione che investa l’attendibilità di un testimone dichiarante erga omnes indubbiamente rivestirebbe le caratteristiche richieste dal legislatore di un motivo di carattere oggettivo e non esclusivamente personale ; viceversa , vengono considerati motivi esclusivamente personali, ad esempio, quelli basati sulla mancanza di dolo o colpa, sulla mancanza di imputabilità.
Altra ipotesi contemplata riguarda la riunione di procedimenti per reati diversi disposta ai sensi dell’art. 17 c.p.p. ; in tali casi l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. La corrispondenza dell’ipotesi di cui al I comma alla connessione forte e quella di cui al II comma alla connessione debole produce la differenza stabilita dal legislatore (nota 1).
In linea generale l’estensione può essere di due tipi : estensione dell’impugnazione ed estensione della sentenza . Nel primo caso la corte di appello dispone la citazione – ex art. 601 c.p.p. comma I – dell’imputato non impugnante che partecipa al processo in qualità di non appellante ed in caso di accoglimento la sentenza si estende anche nei suoi confronti per effetto di espressa previsione e contemplazione della sua posizione processuale della sentenza di appello ( tenendo ben presente che il non impugnante non assume la veste di parte processuale ) (nota 2 ); nel secondo , invece , l’effetto favorevole sul piano oggettivo della sentenza di appello deve essere fatto valere in sede di procedimento di esecuzione al giudice dell’esecuzione (nota 3).
La delicatezza del tema si evince ictu oculi , considerato che tale principio costituisce deroga al principio di intangibilità del giudicato penale determinatosi per l’imputato non impugnante e , comunque , investe la questione del se ed in quale misura il principio di sospensione delle impugnazioni vada applicato in casi del genere , in casi , cioè , in cui un imputato è rimasto inerte divenendo condannato e ciò non ostante possa essere investito favorevolmente della sentenza dirimente l’impugnazione presentata da altri (nota 4).
Più specificamente la quaestio sottoposta al vaglio della S.c. consisteva se la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione , dichiarata ex officio dalla corte territoriale , operasse in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva era maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo (nota 5). Dunque , il dubbio interpretativo era duplice : se fosse o meno applicabile l’estensione dell’impugnazione per una situazione processuale maturatasi dopo la definitività per l’imputato inerte e se fosse applicabile allorquando decampasse dal principio devolutivo in quanto , come nel caso de quo , dichiarata ex officio dalla corte territoriale prescindendo dai contenuti dell’impugnazione presentata o dalle richieste verbalizzate all’esito della discussione finale .
La giurisprudenza di legittimità , nel consesso massimo , era intervenuta due volte tracciando linee nomofilattiche poi sposate anche dalla sentenza in commento ( Cass. Sez. un. sentenza n.° 9 del 25/03/95 ric. Cacciapuoti , Cass., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054/13, ric. Vattani ) , in particolare la sentenza Vattani .
L’interpretazione tracciata dalle SS.UU. consisteva nel ritenere non applicabile il principio di estensione delle impugnazioni nel caso di prescrizione verificatasi dopo la definitività della posizione processuale dell’imputato non impugnante. Più in particolare secondo la sentenza Vattani la declaratoria di estinzione non poteva essere estesa all’altro coimputato, in forza della regola di cui all’art. 587 c.p.p. : “……essendosi nei suoi confronti consolidato il giudicato di colpevolezza prima del verificarsi dell’effetto estensivo, venuto a maturazione in ragione del protrarsi del decorso del termine di prescrizione successivamente alla proposizione dei ricorsi “.
Tale principio veniva confermato dalle SS.UU. nella sentenza in commento :”L’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera nei confronti del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa a suo carico.”
Un’analisi della motivazione appare necessaria allo scopo di meglio comprendere se la soluzione offerta sia consona all’impianto costituzionale e processuale.
In premessa va detto che la Corte osserva dapprima che, sul piano letterale, l’utilizzo, nell’art. 587 comma 1, del termine imputati e non condannati, con riferimento ai non impugnanti, esclude che l’effetto estensivo possa riguardare i coimputati non impugnanti per i quali la prescrizione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti.
In vero questo passaggio motivazionale lascia molto perplessi per la sua contraddittorietà in quanto in numerosi provvedimenti emessi dalla stessa S.c. , ivi compreso quello in commento , l’estensione dell’impugnazione viene considerata idonea a travolgere il giudicato in favore del non impugnante, quando il gravame proposto dal coimputato venga accolto per motivi non esclusivamente personali. Tuttavia, tale finalità non può impedire che la sentenza relativa all’imputato non impugnante diventi irrevocabile, con il passaggio in giudicato della stessa: “rimane ferma l’esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto di cui all’art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema penale” (nota 6).
Appare , quindi , paradossale sostenere che l’effetto estensivo della prescrizione sia impedito dalla dizione letterale della norma riferita agli imputati – cioè a soggetti sub iudice – , se nello stesso provvedimento la S.c. parla dell’estensione quale rimedio di carattere straordinario incidente sul giudicato del non impugnante .
Lo status di condannato è presupposto caratterizzante l’istituto processuale in questione – anche se non necessario essendo praticabile nei confronti di imputati non impugnanti ancora sub iudice – , tale da derogare al principio di intangibilità del giudicato ed in quanto tale idoneo a determinare l’estensione della prescrizione maturatasi .
Altro aspetto critico è rappresentato dall’inquadramento dell’istituto della prescrizione operato dalla corte ; l’assunto caldeggiato è che la prescrizione dipenda da scelte individuali (sul rito o sulla proposizione di mezzi di impugnazione) e da situazioni personali degli imputati (come, ad esempio, la presenza della recidiva per alcuni di essi) e pertanto :”…. l’effetto estensivo della pronuncia di prescrizione non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello “scorrere del tempo”; l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale “esclusivamente personale” non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa.”
E’ indiscutibile che la prescrizione sia strettamente legata a situazioni di carattere soggettivo e personale , ed è parimenti incontrovertibile che necessiti di un dato lasso temporale intercorrente tra tempus commissi delicti e definitività della sentenza che , nel caso in oggetto , è frutto di una libera determinazione dell’interessato rimasto non impugnante .
Ma , in primiis , va detto che la scelta di non impugnare la sentenza di I grado – presupposto fattuale ai fini dell’applicazione dell’estensione – si pone in rapporto di genere a specie rispetto alla possibilità di beneficiare della prescrizione che rappresenta uno dei vari effetti della sentenza comunque non impugnata. Se , in linea generale , la rinuncia ad appellare non pregiudica l’effetto estensivo – tutt’altro – sul piano logico-deduttivo non si vede ragione per cui dovrebbe pregiudicare il non impugnante sulla species rinuncia – di fatto – alla possibilità di prescrizione del reato .
In secondo luogo e strettamente connessa a tale considerazione , restano irrisolti casi analoghi facilmente verificabili nelle dinamiche processuali , che la corte aveva la possibilità di interpretare e che ha lasciato inevasi.
Resta inevaso il caso di un motivo d’impugnazione non personale , accolto ed esteso al non impugnante con prescrizione maturata successivamente alla definitività della sentenza per quest’ultimo.
Sulla scorta della nomofilachia offerta dalla S.c. la prescrizione non dovrebbe applicarsi ed estendersi al non impugnante condannato ; epperò sarebbe estensibile il motivo d’impugnazione di carattere oggettivo accolto dalla corte territoriale in virtù del principio devolutivo , tale da incidere sulla posizione processuale del condannato ex art. 587 comma I c.p.p.
Così integrando un paradosso insuperabile di estensione di un motivo di impugnazione richiesto ed inapplicabilità di una causa di proscioglimento dichiarata dalla corte territoriale , che rappresenta un aspetto antinomico rispetto alla finalità della norma de qua ispirata all’omogeneità delle situazioni giuridiche per imputati che versano nelle medesime condizioni
Come , dunque , conciliare le due esigenze contrapposte senza pregiudicare il sistema processuale.
Le soluzioni proposte da dottrina e giurisprudenza si sono attestate su posizioni antitetiche ; essenzialmente la giurisprudenza ha sposato la tesi delle definitività della sentenza emessa a carico del non impugnante , orientamento non privo di eccezioni.
E così , si è passati dalla tesi per cui il giudice dell’esecuzione dovrebbe disporre la sospensione dell’esecuzione ogni qual volta, sulla base di un giudizio prognostico, appaia verosimile che dall’accoglimento dei motivi di impugnazione possa conseguire una modifica sostanziale del giudicato relativo al non impugnante (nota 7) orientata nel senso di escludere l’esecutività parziale della sentenza in costanza di un’impugnazione estensibile , alla tesi (nota 8) – in chiave analogica con la disciplina dell’art. 463, comma 1 c.p.p. – che relativamente all’opposizione al decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato, dispone la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei coimputati non impugnanti ; ed ancora , alla tesi di una vera e propria efficacia sospensiva integrale nei casi disciplinati dall’art. 587 c.p.p. sulla base della considerazione per cui la possibilità di beneficiare della declaratoria di estinzione del reato, sia emessa ex officio o su richiesta di parte è possibile solo quando si condivida che la sentenza cumulativa diventa irrevocabile simultaneamente per tutti i coimputati (nota 9).
Di fronte alla complessità del problema , una soluzione sistemica potrebbe trovarsi nella sospensione della posizione processuale del non impugnante disposta automaticamente con la citazione ex art. 601 comma I c.p.p. (nota 10) ed in linea subordinata – allorquando la corte territoriale non rinvenisse i presupposti di una potenziale estensione dell’impugnazione – con ordinanza ad hoc del giudice dell’esecuzione appositamente adito.
Dunque una soluzione del problema consterebbe in una delibazione giurisdizionale – sfociata nel decreto di citazione a giudizio in appello ovvero in un’ordinanza ex art. 666 c.p.p. – la quale potrebbe sospendere la definitività della sentenza a carico del non impugnante. Ex lege nel primo caso – per effetto di modifica in tali sensi dell’art. 601 comma I c.p.p. – ovvero per ordinanza apposita nella seconda ipotesi .
In mancanza di entrambe , nessuna doglianza di alcun genere sarebbe ammissibile attesa l’inerzia del non impugnante , che non assumendo più la posizione di parte processuale resterebbe sprovvisto di strumento di doglianza.
Adottando tale soluzione , rispetto alla situazione vigente , si eviterebbe le problematiche connesse ad un’esecuzione pena in atto che andrebbe poi modificata per effetto della sentenza favorevole della corte di appello in virtù del principio di estensione.
In definitiva avremmo un imputato non impugnante che in virtù di una potenziale applicazione del principio di estensione – valutata dalla giurisdizione – presenzierebbe al processo di appello , senza rivestire la posizione di parte processuale , ed ancora giudicabile esclusivamente in relazione ai casi contemplati dall’art. 587 c.p.p.
E’ pur vero che tale soluzione incontra il limite sancito dall’art. 648 c.p.p. ma la limitazione del principio in esso sancito rappresenterebbe il giusto contemperamento rispetto al soddisfacimento dei principi della certezza ed omogeneità delle medesime situazioni giuridiche a cui l’istituto è ispirato .
Avv.Antonio Fusco
Foro di Napoli
Note a cura dell’autore
1) Quanto all’estensione dell’impugnazione presentata dall’imputato in favore del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -contemplata dal III comma – questa è automatica potendo i due soggetti processuali eventuali essere condannati esclusivamente sul presupposto della responsabilità dell’imputato. Non vale il principio a contrario potendo risultare esenti da responsabilità civile non ostante la responsabilità dell’imputato e , pertanto , la norma – IV comma dell’art. 587 c.p.p. – richiede quale presupposto indefettibile che l’impugnazione dei soggetti eventuali non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
2) Tale figura processuale atipica è già contemplata dal codice di rito all’ art. 90 , secondo cui la persona offesa dal reato può presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del processo .Ne deriva che ha diritto di partecipare al processo con il patrocinio di un difensore di fiducia esercitando i poteri attribuitile ma non è parte processuale con titolarità dei diritti conferiti alla parti processuali.
3) Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21085 del 24 maggio 2001 secondo la quale In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell’art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell’esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all’omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17650 del 16 aprile 2004 secondo la quale In tema di effetto estensivo dell’impugnazione (art. 587 c.p.p.), la mancata citazione dell’imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all’estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l’imputato non appellante ritenga di avere diritto all’estensione degli effetti dell’appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.
4) Il nuovo codice di rito contempla diverse ipotesi deroganti il principio di intangibilità del giudicato , senza pretesa di essere esaustivi citiamo tra esse la revisione ex art. 629 e ss. c.p.p. , l’intervento del giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di reato continuato e concorso formale di reati oppure di pluralità di sentenze per il medesimo fatto. Situazioni non espressamente previste e disciplinate del codice di rito Rocco ma frutto di interventi giurisprudenziali poi confluiti in norme codicistiche nel 1989 .
5) Secondo la V sezione penale , rimettente il ricorso alle SS.UU. , era possibile ritenere la prescrizione anche a favore dell’imputato inerte , anche se maturata successivamente alla definitività della sua posizione , come già ritenuto dalla sentenza Mikulic – Cass., sez. III, 24 gennaio 2013, Mikulic , preceduta da altre sentenze della medesima linea interpretativa Cass., sez. IV, 11 novembre 2004, Antoci, in Arch. n. proc. pen.,2006, 219; Cass., sez. III, 4 novembre 1997, Giampaoli, ivi, 1998, 74; Cass., sez. III, 8 luglio 1997, Curello, in Cass. pen., 1999, 578.– e non ostante la sentenza Vattani delle SS.UU. fosse intervenuta successivamente in quanto ritenuta dalla V sezione non integralmente dirimente la questione da affrontarsi.
6) Tratto da pag. 7 della sentenza in commento.
7) Cassazione sez. I , 13 luglio 1994 sentenza n. 3517 e conformemente Cassazione sez. II, 28 marzo 1995 sentenza n. 1701, in CED Cass., n. 201360. Nello stesso senso, successivamente, Cass., 18 marzo 2003, n. 23251, in CED Cass., n. 226007.
8) G. Spangher, Impugnazioni penali, in Dig. disc. pen., VI, Torino, Utet, 1992, p. 230.
9) Cassazione sez. III, 4 novembre 1997 sentenza n. 3621, in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 74. Ed in dottrina C. Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, in A. Gaito (diretto da), Le impugnazioni penali, Torino, Utet, 1998, p. 268.
10) La citazione nel giudizio di appello disposta ai sensi dell’art. 601 comma I c.p.p. presupporrebbe una valutazione in punto di fatto da parte della corte di appello che valutata la potenziale applicabilità del principio di estensione così ne sospenderebbe l’esecutività a carico del non impugnante.