“Il principio devolutivo ed i poteri officiosi del giudicante”

SS.UU. n.22533/18 Ric.Salerno

La sentenza in commento traccia una importante linea di demarcazione tra due principi cardine del sistema accusatorio misto relativi alla principale impugnazione di merito : il principio devolutivo – di cui all’art. 597 comma I c.p.p. – ed i poteri officiosi del giudice di appello – previsti dal V comma dell’art. 597 c.p.p. – tali da derogare al predetto principio , facendo prevalere l’efficacia del tantum devolutum quantum appellatum.

Il caso concreto vedeva il ricorrente dolersi della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena a seguito di riduzione pena , ex officio , da parte della corte territoriale e della omessa motivazione sullo specifico punto , invocando l’applicabilità del V comma dell’art. 597 c.p.p. e lamentando il conseguente vizio motivazionale.

Più in particolare , va evidenziato che il ricorrente non aveva in alcun modo chiesto la concessione del beneficio ma in presenza dei presupposti di fatto e di diritto impugnava la mancata concessione da parte della corte di merito , oltre alla omessa motivazione sul punto .

La questione affrontata dalle SS.UU. è se ed in quale misura il giudice di II grado debba pronunciarsi rispetto ai poteri attribuitigli dal V comma dell’art. 597 c.p.p. in assenza di richieste dell’imputato contenute nei motivi di impugnazione o soltanto presentate nelle conclusioni finali della discussione orale , ed il conseguente onere motivazionale.

Considerato che il V comma dell’art. 597 c.p.p. prevede oltre alla concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione anche la concessione di circostanze attenuanti , ivi comprese quelle generiche , con conseguente eventuale giudizio di comparazione , la questione aveva indubbiamente un rilievo giuridico notevole .

Fa d’uopo , allo scopo di inquadrare l’istituto di cui trattasi , una premessa in grado di spiegare i poteri ex officio di cui è titolare l’organo giudicante nel sistema di stampo accusatorio : il difetto di giurisdizione, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; l’incompetenza per materia, anch’essa rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dagli artt. 21, comma 3, e 23, comma 2 cod. proc. pen.; la dichiarazione immediata di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione e, dunque, anche quando, per addivenire al proscioglimento, sia necessario l’esame di punti della sentenza non appellati; l’errore di persona relativo all’imputato; la morte del reo; la declaratoria di nullità assolute e di quelle di tipo intermedio rilevabili di ufficio nei limiti dell’art. 180 cod. proc. pen.; l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge; la sentenza di proscioglimento nel caso di procedimento iniziato in violazione del divieto di bis in idem; la questione di legittimità costituzionale che può essere sollevata di ufficio dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio ; la violazione del principio di legalità della pena; l’applicazione della legge più favorevole al reo , l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591 II e IV comma c.p.p. (nota 1.)

Sul piano probatorio i poteri ex officio sono assolutamente residuali , essendo demandati all’iniziativa delle parti processuali .

All’alba dell’entrata in vigore del codice di procedura penale vigente , la dottrina prevalente battezzò il nuovo sistema processuale quale accusatorio misto ; tra le varie motivazioni a sostegno di tale definizione quella prevalente fu costituita , indubbiamente , dal residuale potere di iniziativa probatoria ( artt. 507 e 603 c.p.p. ) in capo all’organo giudicante del quale è totalmente sprovvisto il giudice dei sistemi processuali accusatori puri e del quale , viceversa , era pieno titolare il giudice del sistema inquisitorio , sia della fase istruttoria – istruttoria formale condotta dal giudice istruttore , equipollente della fase delle indagini preliminari condotta dal PM – che della fase dibattimentale nella persona del presidente del collegio le cui funzioni e poteri processuali lo rendevano protagonista assoluto della vicenda processuale.

A quest’ultimo era trasmesso – unitamente all’ordinanza di rinvio a giudizio – il fascicolo della istruttoria formale e il dibattimento si limitava spesso ad un’apparente istruttoria di prove già formatesi in precedenza nella fase condotta dal giudice istruttore senza partecipazione delle parti processuali e rispetto alle quali il dibattimento , non aggiungeva alcunchè . Gli atti utilizzati ai fini della decisione sulla colpevolezza dell’imputato erano costituiti dai verbali assunti dal giudice istruttore integrati dai verbali di dibattimento assunti dal giudice di I grado.

All’assunzione della prova , pertanto , provvedeva il giudice con un residuale contraddittorio in capo alla parti processuali , che nella fase della istruttoria formale , già fase di formazione della prova , mancava del tutto.

La riforma processuale introdotta con il codice Vassalli ha sovvertito le funzioni dell’organo giudicante divenuto minus quam rispetto alle parti processuali divenute vere protagoniste della fase dibattimentale , lasciando all’organo giudicante residuali poteri ex officio , sia sul piano quantitativo che qualitativo.

Ciò posto in linea generale , rispetto alla doglianza proposta dal ricorrente la giurisprudenza di legittimità aveva risolto per il passato offrendo due soluzioni : da un lato si era ritenuto che a fronte dei presupposti di fatto e di diritto circa la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice di appello fosse investito della questione prescindendo da qualsivoglia richiesta proposta dall’interessato (nota 2.) ; dall’altro , viceversa , si era ritenuto che solo la richiesta presentata nei motivi d’impugnazione o rassegnata a verbale all’esito della discussione finale facesse incombere sulla corte territoriale un onere di risposta e conseguente traccia motivazionale.

Le SS.UU. hanno risolto la questione affrontata ritenendo che :” “Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello”

Fermo restando un onere decisionale e motivazionale in presenza dei presupposti formali e sostanziali per la concessione del beneficio , non è eccepibile in cassazione tale omissione allorquando non sia stata richiesta.

Soltanto in due casi sussiste il dovere decisionale e motivazionale del giudice di appello : a fronte di una richiesta contenuta nei motivi di appello o rassegnata nelle conclusioni finali e soltanto allorquando sia sostenuta da elementi di fatto e di diritto ben specificati nella richiesta comunque presentata da parte dell’imputato ( oppure dalla pubblica accusa ) ; in caso di appello della pubblica accusa accolto dalla sentenza di II grado integrante una reformatio in peius .

Nel primo caso la S.C. ha ritenuto elemento indispensabile la richiesta in virtù del principio devolutivo (nota 3.) ed anche in ragione di una potenziale mancanza di interesse all’ottenimento del beneficio (nota 4.).

Nel secondo , la corte ha ritenuto : “In breve, il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale “non decisione”, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado. In caso di reformatio in peius, invero, è stato già correttamente affermato che il giudice di appello «ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione ma comunque dedotte dall’imputato dopo la stessa e prima della sentenza di appello, pronunciandosi altresì su violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell’imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse in appello, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall’imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado» (così, Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone, Rv. 243946), ivi inclusa l’istanza di applicazione dei benefici di legge e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena.”

Dalla lettura del passo proposto si deduce che il petitum sia comunque necessario , potendosi recuperare perfino le richieste presentate dall’imputato in sede di conclusioni della discussione finale di I grado.

Pur costituendo un onere in capo al giudice di II grado decidere sulla concessione dei benefici di legge e motivare sul punto non costituisce vizio eccepibile in cassazione l’inerzia del giudice sia sul piano decisionale che su quello motivazionale in merito alla concessione di benefici di legge previsti dal V comma dell’art. 597 , fatto salvo il caso di richiesta motivata delle parti – imputato od anche pubblica accusa – in sede di impugnazione scritta o di conclusioni dedotte all’esito della discussione finale in appello oppure ancor prima recuperando le conclusioni finali del giudizio di I grado , nel caso di sentenza assolutoria di I grado.

La corte stabilisce la prevalenza del principio devolutivo rispetto al potere-dovere di intervento ex officio , riconoscendo efficacia al principio cardine ed imprescindibile dell’appello rispetto alla eccezione – nei sistemi processuali accusatori – di intervento d’ufficio della giurisdizione.

Il principio caldeggiato dalla S.c. appare conforme ed omogeneo ai canoni del sistema processuale vigente onerando le parti , nuove protagoniste del processo penale , alla richiesta di concessione dei benefici conformemente a quanto stabilito nel I comma dell’art. 597 c.p.p.

Avv.Antonio Fusco

Note

1 L’inammissibilità dell’impugnazione è dichiarata su richiesta di parte oppure ex officio dal giudice investito della stessa ai sensi del II comma dell’art. 591 c.p.p. .In ogni caso il IV comma stabilisce che può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo quando non sia stata rilevata dal giudice investito dell’impugnazione , quindi d’ufficio e da giudice diverso , nel nostro ordinamento processuale dalla Corte di cassazione.

2 Tali erano i casi di appello presentato dal Pm o dal PG nei quali l’assenza di un interesse ad impugnandum da parte dell’imputato determinava conseguentemente la mancanza di richiesta di concessione del beneficio di legge , pur potendo l’imputato , in sede di richieste all’esito della discussione finale di I e II grado , in linea subordinata chiedere comunque la concessione della pena sospesa in caso di accoglimento della richiesta di condanna o dell’appello.

3 Pagina 12 sentenza in commento : “……soprattutto la “non decisione”, in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), laddove la parte -che avrebbe potuto sollecitarne l’esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena- non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l’applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello.”

4 Pagina 13-14 sentenza in commento : “ Va aggiunto che la soluzione indicata appare coerente con il sistema di processo di parti del codice di rito e rispettosa, in particolare, della struttura del beneficio in esame che postula un interesse del potenziale destinatario non sempre favorevole alla sua applicazione .E, in proposito, giova richiamare le sentenze delle Sezioni Unite della Corte che, già nel vigore del precedente codice di rito come di quello attuale, hanno riconosciuto «il diritto dell’imputato di impugnare il provvedimento con cui gli sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e di ottenere la revoca di tale beneficio qualora da esso possa derivargli anziché un vantaggio la lesione di un diritto o di un interesse giuridico» (Sez. U, n. 12234 del 23/11/1985, Di Trapani, Rv. 171394); «la sospensione condizionale, infatti, non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena», fermo restando che «il pregiudizio addotto dall’interessato in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (così Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535).”