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Caso Almasri: la relazione del Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali
Il Tribunale di Roma, nella composizione di...
La designazione di un paese terzo come «paese di origine sicuro» deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo
MAE: la Cassazione sulla nozione di residenza e/o dimora
Con la sentenza in commento la Sesta Sezione...
L’Ucpi sul reato di “femminicidio”
25 luglio, Tribunale di Napoli, il prospetto delle aule d’udienza penale
24 luglio, Tribunale di Napoli, il prospetto delle aule d’udienza penale
23 luglio, Tribunale di Napoli, il prospetto delle aule d’udienza penale
Brevi cenni in tema di non obbligatorietà del deposito telematico degli atti producibili nell’udienza dibattimentale.
Con l’introduzione legislativa del deposito obbligatorio degli atti penali procedimentali e processuali si è aperta una nuova era . Come accade in tutte le riforme epocali non sono mancati problemi applicativi del novum legislativo , tra tutti , spicca quello del deposito degli atti di natura strettamente dibattimentale con particolare rilievo per la costituzione delle parti eventuali del processo penale. Il presente contributo offre uno spunto di riflessione sulla non obbligatorietà del deposito telematico degli atti dibattimentali alla luce della normativa vigente e dei principi di rango costituzionale reggenti il processo penale , che , viceversa , ha visto una costante ma non univoca interpretazione giurisrudenziale di senso opposto. L’opportunità ci è offerta dalla recente sentenza della giurisprudenza di legittimità che propone una nomofilachia di senso ben diverso ed opposto all’orientamento della giurisprduenza di merito instauratosi.
22 luglio, Tribunale di Napoli, il prospetto delle aule d’udienza penale
21 luglio, Tribunale di Napoli, il prospetto delle aule d’udienza penale
La Cassazione sulla natura pubblica della condotta nel reato di peculato
Numero sentenza: 858/25 Data: 3 giugno 2025...
Napoli Nord: continuano i disservizi sul rilascio delle copie degli atti ai difensori, la C.P. proclama lo stato di agitazione.
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