Il Ministero della Giustizia ha chiarito il regime applicabile all’opposizione contro i decreti di pagamento emessi in favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l’opposizione è regolata dal rito semplificato di cognizione previsto dall’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e dagli artt. 281-decies e seguenti c.p.c.

Il termine breve per proporre opposizione è pertanto di trenta giorni dalla notificazione del decreto, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.

La semplice comunicazione di cancelleria non determina la decorrenza di tale termine. Se il decreto non viene notificato, trova applicazione il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, previsto dall’art. 327 c.p.c.

Nel processo penale la notificazione spetta all’ufficio

Il chiarimento ministeriale assume particolare rilievo per i decreti di liquidazione emessi nel procedimento penale.

Non è corretta la prassi che impone al difensore beneficiario di notificare il decreto. In base all’art. 148 c.p.p., la notificazione deve essere eseguita a cura della cancelleria o della segreteria, ordinariamente con modalità telematiche attraverso gli applicativi in uso agli uffici giudiziari. Il difensore non è l’organo competente a eseguire la notificazione, ma uno dei destinatari del provvedimento.

Il Ministero precisa inoltre che la disciplina dei termini riguarda esclusivamente l’opposizione. Restano ferme le disposizioni sulla provvisoria esecutività dei decreti di pagamento contenute negli artt. 168 e 168-bis del d.P.R. n. 115/2002.

Il termine per contestare il decreto e l’esecutività del titolo operano, quindi, su piani differenti. Non è corretto subordinare automaticamente il pagamento del compenso alla scadenza del termine lungo di sei mesi.

Nel processo penale:

  • la notificazione eseguita dall’ufficio fa decorrere il termine breve di trenta giorni;
  • la semplice comunicazione di cancelleria non fa decorrere il termine breve;
  • in assenza di notificazione, l’opposizione deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione;
  • la notificazione non può essere posta a carico del difensore beneficiario;
  • la disciplina dell’opposizione non modifica quella relativa all’esecutività del decreto.

La distinzione tra comunicazione e notificazione diventa così decisiva. Prima di calcolare il termine, il difensore deve verificare la data di pubblicazione del decreto, la natura dell’adempimento eseguito dalla cancelleria e la presenza di una notificazione formalmente riconducibile all’art. 148 c.p.p.

Opposizioni ex art.170 TUSG Circolare chiarimenti