Breve nota a Cass. pen., Sez. VI, n. 34418/2026, depositata il 24 settembre 2026

Il problema: validità della notificazione e recupero della facoltà processuale

La regolarità della notificazione non esclude, di per sé, la restituzione nel termine per la costituzione di parte civile. È questo il punto qualificante della sentenza n. 34418/2026: il perfezionamento dell’adempimento notificatorio non esaurisce l’accertamento richiesto dall’art. 175, comma 1, c.p.p., quando siano documentate circostanze integranti un impedimento non imputabile alla persona offesa.
La distinzione è cruciale per la difesa: contestare la validità della notificazione e richiedere la restituzione nel termine sono due azioni distinte; la seconda può essere giustificata anche in presenza di una notificazione regolare, a condizione che si dimostri il caso fortuito o la forza maggiore.

La fattispecie e la decisione

La fattispecie affrontata in sentenza riguarda un caso in cui la persona offesa, collocata con i figli in una casa rifugio ad indirizzo segreto, non aveva avuto conoscenza del processo.
Gli atti erano stati notificati al domicilio dichiarato nella denuncia:
“Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli 175,161,157,148, 90-bis e 90-qL/aver cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di rimessioni in termini, si è limitato all’accertamento della regolarità formale della notifica senza tenere conto che la persona offesa non avesse avuto effettiva conoscenza degli atti. Infatti, questi erano stati ricevuti nel domicilio dichiarato al momento della denuncia, contestualmente al suo collocamento con i figli in una struttura protetta, presso l’abitazione deII’interprete, persona priva di legami con la denunciante, e ricevuti dalla figlia di questa. Peraltro, che la donna si trovasse in una casa rifugio ad indirizzo segreto non solo era noto sia alla polizia giudiziaria che alla Procura della Repubblica, come risulta dalle comunicazioni inviate dalla stessa struttura protetta con ricevuta di avvenuta consegna, tanto che presso di essa era stata notificata la citazione della persona offesa come testimone. Inoltre, il provvedimento impugnato ha trascurato la rilevante circostanza che i difensori di    A. K. avessero presentato due richieste ex art. 335 cod. proc. pen. ricevendo risposte negative, così da escludersi qualsiasi negligenza o colpevole disinteresse. Da tanto deriva l’avvenuta violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto non si è tenuto alcun conto di tutti gli elementi di fatto dimostrativi della mancata conoscenza del procedimento da parte di una vittima di violenza domestica marocchina, con gravi difficoltà di comprensione linguistica, che in quanto collocata in struttura protetta era tenuta alle regole interne dell’isolamento e della consegna del telefono e aveva dichiarato domicilio, in termini meramente formali, presso l’interprete con mera sottoscrizione della denuncia. Nel caso in esame vanno dunque applicati tutti principi giurisprudenziali che valgono per l’imputato in ordine alla nozione di conoscenza effettiva del procedimento.”
Il giudice di merito aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine limitandosi alla regolarità della notificazione.
La Cassazione valorizza, invece, il quadro documentale: isolamento imposto per esigenze di protezione, difficoltà linguistiche, assenza di rapporti con l’interprete, conoscenza della collocazione protetta da parte delle autorità e risposte negative alle richieste difensive ex art. 335 c.p.p.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza e dispone la restituzione nel termine per la costituzione di parte civile.