Il Ministero segnala un’interruzione del Portale Deposito atti Penali. Il disservizio, tuttavia, non autorizza automaticamente il deposito tramite PEC
Il Portale Deposito atti Penali è temporaneamente indisponibile.
Con un avviso pubblicato il 21 ottobre 2026, il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ha comunicato che il PDP non è accessibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria sull’infrastruttura tecnologica. Nella comunicazione non viene indicato il momento previsto per il ripristino del servizio. Il Ministero si limita a precisare che ne darà tempestiva notizia attraverso lo stesso portale.
Per i difensori non si tratta di un semplice inconveniente tecnico come, amaramente, siamo costretti a constatare sempre più di frequente. Quando il deposito attraverso il PDP costituisce la modalità obbligatoria di trasmissione dell’atto, l’indisponibilità del sistema può incidere sulla tempestività del deposito e, nei casi più delicati, sulla sua stessa ammissibilità. La domanda operativa è quindi immediata:
Come deve comportarsi il difensore se il termine scade mentre il Portale Deposito atti Penali non funziona?
La risposta richiede particolare cautela. L’avviso ministeriale costituisce un elemento documentale rilevante, ma non consente di affermare automaticamente che qualsiasi deposito possa essere effettuato tramite posta elettronica certificata.
IL MALFUNZIONAMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATO
Nel processo penale telematico non basta affermare che il portale non funziona.
Il difensore deve essere in grado di documentare:
- l’effettiva indisponibilità del PDP;
- il giorno e l’ora in cui è stato tentato il deposito;
- l’eventuale messaggio di errore restituito dal sistema;
- la fase della procedura nella quale si è verificato il blocco;
- l’avvenuta predisposizione dell’atto entro il termine;
- la modalità alternativa eventualmente utilizzata;
- la ragione giuridica che giustifica il ricorso a tale modalità;
- il momento nel quale il servizio è stato ripristinato.
La conservazione di questi elementi non rappresenta un eccesso di prudenza. In caso di contestazione, può determinare la differenza tra un impedimento tecnologico processualmente riconosciuto e un deposito dichiarato tardivo o inammissibile.
LA DISCIPLINA DELL’ART. 175-BIS C.P.P.
La disposizione di riferimento è l’art. 175-bis c.p.p., dedicato al malfunzionamento dei sistemi informatici. La norma disciplina le conseguenze dell’impossibilità di utilizzare i sistemi informatici indispensabili per il compimento di un’attività processuale. Ai fini operativi, è necessario distinguere tra due situazioni:
Malfunzionamento certificato o attestato
La prima ipotesi ricorre quando il mancato funzionamento del sistema è formalmente certificato o attestato secondo il procedimento previsto dall’art. 175-bis c.p.p. In presenza di tale presupposto possono trovare applicazione le modalità alternative di deposito ammesse dalla disciplina processuale. La certificazione o attestazione consente, inoltre, di individuare il periodo temporale durante il quale il sistema non è stato utilizzabile.
Problema tecnico riscontrato dal singolo difensore
Diversa è la situazione nella quale il singolo professionista non riesca a completare il deposito, pur in assenza di un malfunzionamento formalmente certificato o attestato. Fuori da ogni ipocrisia, questa fattispecie è insopportabilmente ricorrente. Tuttavia, allo stato, un messaggio di errore, il mancato caricamento di un allegato o l’interruzione della procedura non equivalgono automaticamente al malfunzionamento contemplato dall’art. 175-bis c.p.p.
In questi casi diventa essenziale conservare:
- le schermate del portale;
- il testo integrale del messaggio di errore;
- gli eventuali codici restituiti dal sistema;
- la data e l’ora di ciascun tentativo;
- le ricevute o attestazioni eventualmente generate;
- le caratteristiche tecniche dei file;
- la prova che l’atto era stato predisposto tempestivamente;
- le eventuali richieste di assistenza inoltrate al supporto tecnico la cui mail è: info-ppt@giustizia.it.
La distinzione tra malfunzionamento formalmente attestato e difficoltà tecnica individuale non è soltanto terminologica. Da essa può dipendere l’applicazione della disciplina speciale dell’art. 175-bis c.p.p. oppure la necessità di dimostrare, attraverso altri strumenti processuali, l’esistenza di un impedimento non imputabile alla parte.
L’AVVISO MINISTERIALE È UN’ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 175-BIS C.P.P.?
L’avviso pubblicato dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia costituisce una prova istituzionale dell’indisponibilità del PDP comunicata dall’Amministrazione.
La notizia contiene tre informazioni rilevanti:
- il Portale Deposito atti Penali è temporaneamente indisponibile;
- l’interruzione dipende da una manutenzione straordinaria dell’infrastruttura tecnologica;
- il ripristino sarà oggetto di una successiva comunicazione.
Occorre, tuttavia, evitare conclusioni automatiche. Dal contenuto della comunicazione non può essere ricavata con certezza la sua formale qualificazione come certificazione o attestazione adottata ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p.
Il dato fattuale e la valutazione giuridica devono quindi rimanere distinti.
Il dato certo è che il Ministero ha comunicato ufficialmente l’indisponibilità del PDP. Il profilo da verificare riguarda l’idoneità di quella specifica comunicazione a produrre gli effetti processuali previsti dall’art. 175-bis c.p.p. Il difensore deve pertanto controllare se il Ministero, la DGSIA o l’autorità competente pubblichino un ulteriore provvedimento che certifichi o attesti formalmente il malfunzionamento anche attraverso il “box” dedicato su pstgiustizia. Evitiamo ogni commento sull’aggiornamento del box dei malfunzionamenti: l’esperienza quotidiana del difensore non può essere definita felice.
Se il deposito attraverso il PDP è obbligatorio, il mancato funzionamento del portale non rende automaticamente ammissibile la trasmissione dell’atto tramite PEC.
La PEC non può e non deve essere considerata come un canale sostitutivo generale del Portale Deposito atti Penali. Il suo utilizzo deve trovare uno specifico fondamento normativo o essere consentito in conseguenza di un malfunzionamento rilevante secondo la disciplina processuale. In mancanza di tali presupposti, il deposito attraverso un canale diverso da quello prescritto espone il difensore al rischio di inammissibilità.
LA CASSAZIONE SULLA PROVA DEL MALFUNZIONAMENTO
La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte Suprema di cassazione.
Con la sentenza della Quinta Sezione penale n. 33829 del 2026, depositata il 17 settembre 2026, la Corte ha esaminato il rapporto tra l’art. 175 c.p.p. e l’art. 175-bis c.p.p. in presenza di disfunzioni dei sistemi informatici. [cortedicassazione.it] Secondo il principio affermato, l’art. 175-bis c.p.p. contiene una disciplina specifica per i casi di malfunzionamento certificato o attestato. In tali situazioni, il deposito dell’atto con modalità non telematiche può essere effettuato secondo il meccanismo previsto dalla disposizione, senza la necessità di attivare un autonomo procedimento diretto a dimostrare l’impedimento. La Corte ha tuttavia precisato che l’art. 175-bis c.p.p. non esaurisce tutte le ipotesi nelle quali una disfunzione informatica può incidere sull’esercizio del diritto di impugnazione. I malfunzionamenti non formalmente certificati o attestati possono, in determinate condizioni, assumere rilievo ai fini della restituzione nel termine disciplinata dall’art. 175 c.p.p. In tale seconda ipotesi, però, la parte deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
Nel caso esaminato dalla Corte, gli appelli erano stati trasmessi tramite PEC anziché mediante il Portale Deposito atti Penali. La Cassazione ha confermato la declaratoria d’inammissibilità in mancanza di una prova adeguata dell’impossibilità di utilizzare il PDP (pagg.5 e seguenti) [cortedicassazione.it]. Il principio operativo che può ricavarsi dalla decisione è particolarmente netto: tra l’affermazione “il portale non funzionava” e la dimostrazione processuale del malfunzionamento passa la differenza tra un impedimento giuridicamente rilevante e un deposito potenzialmente inammissibile. Quando un termine processuale scade durante l’indisponibilità del PDP, è opportuno seguire una procedura prudenziale e documentata come quella descritta in precedenza. Nei prossimi giorni il tema sarà approfondito con un articolo dedicato alla sentenza citata.
L’avviso odierno è disponibile al seguente collegamento:
Avviso del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
Si ribadisce che la conservazione del solo collegamento non è sufficiente, perché il contenuto della pagina potrebbe essere successivamente aggiornato o non risultare più disponibile nella stessa forma. Quando tecnicamente possibile, è opportuno tentare comunque l’accesso al PDP e documentare il concreto impedimento. La comunicazione ministeriale dimostra l’esistenza di un’indisponibilità generale. La prova del tentativo individuale consente però di collegare quel disservizio allo specifico deposito che il difensore doveva effettuare.
Acquisire le schermate dell’errore
Gli screenshot dovrebbero mostrare, ove possibile:
- la data e l’ora;
- l’indirizzo della pagina;
- il messaggio restituito dal sistema;
- l’eventuale codice di errore;
- la fase nella quale la procedura si è interrotta;
- il nome o la tipologia dell’atto che si stava depositando.
È importante conservare il file originale dell’atto e la versione firmata digitalmente.
Esplicitare le ragioni del deposito alternativo
Quando il ricorso a una modalità diversa dal PDP risulti consentito, è opportuno illustrare espressamente l’indisponibilità del portale e tutto quanto già evidenziato. Alla comunicazione dovrebbero essere allegati, nei limiti necessari, l’avviso ministeriale e la documentazione tecnica raccolta.
IL RISCHIO TECNOLOGICO NEL PROCESSO PENALE
L’indisponibilità del PDP ripropone una questione strutturale del processo penale telematico, che su queste pagine è stata già ripetutamente affrontata. Quando l’ordinamento impone l’utilizzo esclusivo di una piattaforma digitale, la tecnologia non costituisce più un semplice strumento organizzativo dell’Amministrazione: diventa una condizione concreta per l’esercizio delle facoltà processuali.
Il problema riguarda quindi la distribuzione del rischio tecnologico. Non appare compatibile con una lettura costituzionalmente orientata del sistema trasferire integralmente sulla parte le conseguenze di un malfunzionamento dell’infrastruttura pubblica che la parte è obbligata a utilizzare. L’art. 175-bis c.p.p. svolge, sotto questo profilo, una funzione di garanzia. La disposizione mira a impedire che l’impossibilità tecnica di usare il sistema imposto dall’ordinamento determini automaticamente decadenze o inammissibilità non imputabili alla parte. La garanzia, però, non elimina la responsabilità professionale del difensore. Al contrario, rende ancora più importanti quattro attività: tentare, tracciare, documentare e conservare.
L’indisponibilità del Portale Deposito atti Penali non può essere affrontata come un ordinario disservizio informatico. Quando il PDP costituisce il canale obbligatorio di deposito, il suo malfunzionamento può incidere direttamente sulla validità processuale dell’atto. Oggi questo rischio è ad esclusivo carico del difensore e ciò è, francamente, inaccettabile.
CHECKLIST OPERATIVA
In presenza dell’indisponibilità del PDP, il difensore, armato di stoica pazienza, dovrebbe verificare – riassumendo – di avere acquisito e conservato:
☐ Avviso pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici
☐ Screenshot dei tentativi di accesso
☐ Messaggi e codici di errore
☐ Copia dell’atto pronto per il deposito
☐ Versione firmata digitalmente
☐ Allegati e relative proprietà tecniche
☐ Eventuali ricevute intermedie del sistema
☐ Richieste di assistenza tecnica
☐ Provvedimenti dell’ufficio giudiziario
☐ Certificazione o attestazione del malfunzionamento
☐ Base normativa della modalità alternativa utilizzata
☐ Prova dell’invio alternativo
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
- Art. 111-bis c.p.p.
- Art. 175 c.p.p.
- Art. 175-bis c.p.p.
- D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, e successive modificazioni.
- Corte Suprema di cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 33829/2026, depositata il 17 settembre 2026. [cortedicassazione.it],
- Corte Suprema di cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 40474/2025, depositata il 16 dicembre 2025. [cortedicassazione.it],
- Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, “Avviso: indisponibilità del Portale Deposito atti Penali”, 21 ottobre 2026.
LINK ALL’AVVISO
Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, avviso sull’indisponibilità del PDP
La certificazione del malfunzionamento di oggi 21 ottobre 2026