Con l’ordinanza in esame, la Quarta Sezione della Corte di cassazione affronta il tema del regime delle impugnazioni avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter c.p.p., chiarendo che tale provvedimento non è immediatamente ricorribile per cassazione.
Valorizzando il dato letterale dell’art. 554-quater c.p.p. e l’assimilazione strutturale della sentenza predibattimentale a quella resa all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 c.p.p., la Corte afferma che l’unico rimedio esperibile è l’appello, con conseguente riqualificazione del ricorso erroneamente proposto in sede di legittimità. L’ordinanza si inserisce così nel consolidando orientamento volto a definire il sistema delle impugnazioni introdotto dalla Riforma Cartabia per i procedimenti a citazione diretta.
In particolare, richiamando una precedente decisione della terza Sezione, la Corte afferma:
“Ebbene, in relazione alla sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 428 cod. proc. pen., l’orientamento maggioritario della Cassazione è nel senso che la stessa sia appellabile e non ricorri bile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. peno esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio, ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilovich, Rv. 275916, così massimata:«La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso “per saltum”, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.
deve essere qualificato come appello»; Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, P., Rv. 284138″
deve essere qualificato come appello»; Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, P., Rv. 284138″