Malfunzionamento del PPT: la Cassazione limita il formalismo, i problemi restano

Nota a Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2026, dep. 15 ottobre 2026, n. 36349

La Cassazione annulla la decisione che aveva dichiarato inammissibile un appello del pubblico ministero depositato in forma analogica durante un malfunzionamento dell’applicativo APP. La Corte territoriale aveva ritenuto che i decreti presidenziali di attestazione del disservizio non comprendessero le impugnazioni, perché non espressamente richiamate nell’elencazione degli atti interessati. La Prima Sezione esclude che l’art. 175-bis c.p.p. richieda un’indicazione tassativa delle categorie di atti. Gli effetti sul deposito derivano dalla legge, in presenza del malfunzionamento ritualmente attestato:

«In presenza di un tale provvedimento, legittimamente emesso, ope legis devono ritenersi consentiti la redazione degli atti in forma di documento analogico e il loro deposito con modalità non telematiche» (p. 7).

Una diversa interpretazione introdurrebbe, secondo la Corte, una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, incompatibile con il principio di tipicità delle sanzioni processuali. 

Deposito alternativo e restituzione nel termine

L’art. 175-bis c.p.p. distingue il malfunzionamento certificato a livello ministeriale, previsto dal comma 1, da quello non certificato ma accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario ai sensi del comma 4. In entrambe le fattispecie opera il regime del comma 3, relativo alla redazione analogica e al deposito non telematico durante il disservizio. La deroga alle modalità di deposito non comporta una restituzione automatica nel termine. Il comma 5 richiede la prova dell’impossibilità, per caso fortuito o forza maggiore, di redigere o depositare tempestivamente l’atto anche secondo il regime alternativo, con applicazione dell’art. 175 c.p.p.

Quando manca l’attestazione

La sentenza in commento riguarda un’attestazione esistente, interpretata restrittivamente. Diverso è il problema del disservizio concretamente subito dal difensore ma non certificato né attestato.
Su questo punto interviene Cass. pen., Sez. V, 11 settembre 2026, dep. 17 settembre 2026, n. 33829:
«Va pertanto affermato che l’art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce le ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull’esercizio del diritto di impugnazione, ma disciplina i casi di malfunzionamento certificato o attestato che consentono, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell’atto con modalità non telematiche. Le disfunzioni non riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 cod. proc. pen. ove sia dimostrato che integrino gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore». [cortedicassazione.it]
L’assenza di riconoscimento istituzionale non esclude, dunque, ogni tutela, ma impone di attivare il procedimento restitutorio e dimostrarne i presupposti. Non determina invece una sanatoria automatica del deposito effettuato con modalità diverse da quelle prescritte. 
La prova deve riguardare i tentativi di deposito, la loro collocazione temporale, l’anomalia riscontrata e la sua concreta incidenza sull’adempimento. Nel caso esaminato, la Quinta Sezione ha ritenuto mancanti tali riscontri e ha rigettato i ricorsi.

Le criticità per la difesa

La questione non è dunque l’assenza assoluta di rimedi, ma l’aggravamento della posizione difensiva quando il disservizio non riceva un tempestivo e puntuale riconoscimento istituzionale. Il difensore non governa l’infrastruttura né può attestarne autonomamente il malfunzionamento con gli effetti dell’art. 175-bis c.p.p. La mancata formalizzazione dell’anomalia può così spostare la tutela dal deposito tempestivo secondo il regime derogatorio alla successiva restituzione nel termine, con il relativo onere probatorio. La puntualità del box dei malfunzionamenti del PST non è, almeno nell’esperienza personale di chi scrive, un elemento di certezza anzi tutt’altro. Inoltre esistono tipologie di disservizi che non possono essere ricondotte nell’ambito della previsione di cui all’art.175 bis c.p.p. È esperienza ricorrente che anche in procedimenti autorizzati non sia possibile depositare i cosiddetti “atti successivi” per anomalie che sfuggono al domino ed all’interpretazione del difensore. Nemmeno la segnalazione al servizio dedicato riesce a contribuire al superamento di un malfunzionamento che non è compreso nella previsione nella norma che si commenta ma ha il medesimo effetto esiziale sul concreto esercizio di difesa. 

Deve concludersi che la disponibilità di un rimedio restitutorio non rende secondaria l’affidabilità del sistema di attestazione. Un deposito telematico obbligatorio richiede informazioni sui disservizi altrettanto tempestive e puntuali, affinché le carenze del riconoscimento istituzionale non si traducano in un ulteriore rischio processuale per la difesa.

Corte di Cassazione, Sezione prima, sentenza n.36349 del 15 ottobre 2026